Tipologia: Accordo
Data firma: 15 luglio 2003
Parti: Motrol e RSU
Settori: Metalmeccanici, Motrol Guasticce (Li)
Fonte: contrattazione.cgil.it


Verbale di accordo sindacale

In data 15 luglio 2003 la Direzione di Motrol e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, alla conclusione dì un incontro attraverso vari incontri appositamente dedicati alla soluzione delle problematiche della temperatura estiva all'interno delle aree di produzione, facente seguito ad altri incontri precedenti che hanno visto coinvolti Direzione, Responsabile servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, RLS e la totalità delle RSU, hanno in proposito raggiunto un accordo in base al quale convengono e sottoscrivono quanto segue:
- il piano di raffrescamento dell'officina che ha visto l'inizio nel 2002 con l'installazione e messa in opera di numero due elementi, non è mai stato considerato o dichiarato da annullare o peggio ancora annullato da nessuna delle parti (Direzione e sindacato);
- il problema rappresentato dalla gravissima situazione finanziaria di Motrol attualmente in atto ha viceversa impedito l'implementazione del piano di cui si tratta per quanto riguarda il periodo primavera-estate dell'anno in corso, rimandandone la realizzazione al momento in cui spesa ed investimento necessari per il piano di affrescamento saranno compatibili con la situazione finanziaria e di bilancio di Motrol;
- in ogni caso la Direzione dichiara che al verificarsi di una situazione che veda realizzato almeno il pareggio di bilancio di Motrol per quattro mesi consecutivi, verranno prontamente ordinati ed installati nei tempi tecnici più veloci possibile gli altri elementi che costituiscono il completamento del piano;
- per quanto riguarda il periodo estivo dell'anno in corso, l'Azienda provvede, come del resto in parte ha già provveduto, all'implementazione di un piano d'azioni volto ad alleviare per quanto possibile i disagi dovuti alla temperatura estiva riscontrabili in officina; il piano d'azioni specificamente prevede:
1. installazione di un congruo numero di ventilatori mobili del modello basculante/girevole con piedistallo, da localizzare di concerto fra RSPP ed RLS nei punti di necessità ove possibile, senza cioè che ciò comporti intralcio, pericolo o pregiudizio alla incolumità delle persone; la modifica della dislocazione dei ventilatori sarà possibile soltanto in seguito a decisione congiunta di RSPP e RLS o, per ragioni contingenti e temporanee, solo dietro esplicita autorizzazione dei Supervisori; in ogni caso i ventilatori spostati dovranno tornare alla loro posizione originaria alla fine del turno;
2. installazione di erogatori di acqua fresca potabile in vari punti dell'officina, tali da consentire un efficace approvvigionamento individuale durante tutti ì turni di lavoro;
3. posizionamento in officina di rilevatori di temperatura; nel caso in cui durante un determinato turno di lavoro, la media delle temperature misurate presso le postazioni previste ed elencate nel documento tecnico qui allegato - facente a tutti gli effetti parte integrante del presente accordo - rilevi una temperatura di almeno 33° C tutti i lavoratori dell'officina appartenenti a quel turno avranno facoltà di fruire d'una pausa aggiuntiva della durata di 10 minuti; la richiesta di pausa verrà effettuata di norma da un RSU ai Supervisori o rilevata direttamente dai Supervisori stessi; avrà di norma inizio immediato, ovvero potrà essere differita concordemente fra RSPP e RLS in casi particolari (concomitanza con inizio turno o pause normali) ; l'inizio e la fine della pausa verrà di regola indicato da un segnale acustico della sirena;
4. Il medico competente ha effettuato un sintetico intervento formativo a beneficio di Supervisori e Team Leaders circa gli effetti sull'organismo dell'alta temperatura e elevata umidità relativa, così come delle tecniche di pronto intervento da applicare in caso di malore derivante dalle suddette condizioni ambientali; l'intervento è stato effettuato secondo la logica dell'informazione a cascata nell'ambiente di officina, soprattutto per ciò che riguarda la riconoscibilità della sintomatologia di un eventuale colpo di caldo.
Le parti dichiarano esplicitamente che le misure contenute al punto 3. del presente accordo abbiano carattere transitorio a copertura del periodo estivo dell'anno in corso, perdano di efficacia alla data del 1 ottobre 2003, ed inoltre non costituiscano precedente da ritenersi in alcun modo automaticamente di nuovo applicabile; le stesse parti si impegnano fin d'ora a ricercare, nell'ottica della gestione preventiva e concertata, anche attraverso il coinvolgimento delle strutture e delle funzioni previste dalla normativa vigente (RLS, RSPP, medico competente) stumenti e sistemi applicabili per la .migliore gestione possibile del fenomeno climatico dell'officina.
Le parti convengono inoltre che il complesso dì misure adottate, alleviando per quanto possibile I disagi provocati dalla stagione, debbano concorrere anche al mantenimento di livelli accettabili di efficienza, produttività e qualità, così come al contenimento del fenomeno di assenteismo, che attualmente è attestato su valori preoccupanti e comunque molto superiori ai valori medi stagionali riscontrabili sul territorio.

Guasticce (LI), 15 luglio 2003