Categoria: 2003
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Tipologia: CIA
Data firma: 6 agosto 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Etruria e Coordinamento sindacale aziendale, Filcams-Cgil
Settori: Commercio, Cooperative, Etruria
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa all'accordo di secondo livello
Elenco dei titoli del contratto integrativo aziendale e indice
Titolo I Distintività Eticità Mercato
Titolo II Lo sviluppo di Etruria
Titolo III Relazioni sindacali

Art. 1 Finalità e principi
Art. 2 Sistema delle relazioni
Titolo IV Pari opportunità
Titolo V Sicurezza sul lavoro

Art. 1 Applicazione dlgs 626
Art. 2 Sorveglianza patrimonio, sicurezza interna
Titolo VI Politiche attive per l'occupazione
Art. 1 Livelli occupazionali
Art. 2 Formazione
Titolo VII Organizzazione del lavoro
Titolo VIII Lavoro a tempo parziale

Titolo IX Orario di lavoro
Art. 1 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro
Art. 2 Flessibilità dell'orario di lavoro
Titolo X Periodi feriali
Titolo XI Assetto retributivo

Art. 1 Salario Variabile
Art. 2 Retribuzione individuale integrativa aziendale
Art. 3 Criteri di erogazione dell'Indennità di Funzione
Art. 4 Ad personam
Art. 5 Orario di lavoro
Titolo XII Socialità e solidarietà
Art. 1 Aspettativa non retribuita
Art. 2 Polizze assicurative
Art. 3 Diritto allo studio
Art. 4 Tessera sanitaria
Art. 5 Anticipo Tfr
Art. 6 Mensa
Titolo XIII Vigenza contrattuale
Allegati

Etruria SocCooparl - Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 06 agosto dell'anno duemilatre presso la Sede della Etruria SocCooparl in Badesse di Monteriggioni, tra la direzione della Etruria SocCooparl […] e il coordinamento sindacale aziendale [...] e la Filcams Cgil di Siena […], convengono alla presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo a valere per i dipendenti di Etruria, composto da una parte generale e una parte integrativa al CCNL per complessivi XIII titoli.

Premessa all'accordo di secondo livello
Le parti con la stipula del presente Contratto Integrativo Aziendale hanno inteso convenire sulle normative che regolano lo svolgimento delle attività lavorative all'interno di Etruria.
Convengono inoltre che la stesura del presente contratto integrativo avviene in un contesto socio economico e normativo in evoluzione talvolta rapida e non prevedibile e pertanto le parti s'impegnano su specifici titoli concordati a riattivare o sviluppare il confronto teso alla definizione di intese che siano coerenti con quanto descritto.

Titolo I Distintività Eticità Mercato
Etruria si avvia verso un significativo piano di sviluppo la cui attuazione dovrebbe consentire il consolidamento e la crescita nelle aree ove opera.
Le rappresentanze dei lavoratori condividono la strategia finalizzata ad aumentare la propria distintività sul mercato che vede come punto qualificante per il raggiungimento della missione aziendale il rispetto di principi, politiche, metodi di gestione, rapporti con le istituzioni, il mondo del lavoro che consentano il miglioramento delle condizioni di vita.
Le rappresentanze sindacali confermano il loro sostegno alle iniziative promosse da Etruria sia verso le istituzioni sia nel confronto del mondo della produzione e del lavoro.
Le parti nella comune condivisione della necessità del miglioramento della qualità del lavoro, del rispetto di principi d'eticità per tutti i lavoratori ed altresì dell'importante ed insostituibile ruolo svolto dalle rappresentanze sindacali per la tutela dei diritti, convengono sull'impegno per l'attivazione d'azioni comuni e di monitoraggio per interventi tesi a tutela di diritti universali dei lavoratori di qualsiasi provenienza e settore d'impiego.

Titolo II Lo sviluppo di Etruria
La direzione di Etruria e le rappresentanze sindacali dei lavoratori concordano che il raggiungimento degli scopi della cooperativa deve basarsi sulla tempestiva attuazione di un piano di sviluppo che veda Etruria con efficienti strutture di vendita rispondenti alle caratteristiche dell'area ove opera.
Tale coerenza di principi è stata riscontrata nell'esame del piano di sviluppo presentato dalla cooperativa alle rappresentanze dei lavoratori che prevedono nell'ambito delle possibilità logistiche, amministrative e di mercato un significativo impegno per i prossimi anni.
I programmi d'investimento prevedono nei prossimi anni un radicamento della cooperativa nell'area del centro Italia attraverso la presenza con innovative strutture di vendita ed altresì il consolidamento e la ristrutturazione della rete esistente compatibilmente con perseguibili obiettivi di economicità delle realizzazioni e/o ristrutturazioni.
La costante informazione sui programmi e sulla realizzazione dei progetti di miglioramento della presenza di Etruria sul territorio diviene elemento insostituibile per un contributo positivo delle rappresentanze dei lavoratori.

Titolo III Relazioni sindacali
Art. 1 Finalità e principi

Le parti firmatarie dichiarano che la stipula del contratto integrativo avviene su principi ed unità d'intenti tra la Efin spa, la Rappresentanza Sindacale dei lavoratori e le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie degli accordi.
Le parti condividono che la partecipazione reale dei lavoratori è una condizione indispensabile per il raggiungimento delle finalità della cooperativa da realizzarsi anche attraverso momenti di confronto con i lavoratori e le rappresentanze sindacali.
In tal senso le parti convengono che tale sistema di relazioni sindacali è necessario al fine di sostenere un impegno congiunto che tenga conto delle evoluzioni in atto nella distribuzione e della necessità di acquisire elementi che garantiscano competitività e distintività alla cooperativa.

Art. 2 Sistema delle relazioni
Le parti sono consapevoli che la stipula del Contratto Integrativo Aziendale rappresenti un momento significativo per la partecipazione e il confronto.
Al riguardo la Efin spa trasmetterà le informazioni inerenti agli aspetti più significativi dell'andamento aziendale che permettano lo sviluppo del confronto con le Rappresentanze sindacali.
L'uso di tali informazioni avverrà nel rispetto e secondo le previsioni dell'art. 3 comma 2 del CCNL.

Titolo IV Pari opportunità
Le parti dichiarano la disponibilità reciproca ad analizzare congiuntamente le eventuali elaborazioni e proposte della sezione della Commissione Paritetica Nazionale, prevista dall'art. 24 del CCNL, relativa ad azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità. Convengono altresì per cogliere gli obbiettivi della Legge 125 del 1991 di costituire una Commissione Aziendale Paritetica per le pari opportunità che sarà composta di sei (6) rappresentanti nominati 3 (tre) da Etruria e 3 (tre) nominati fra i Rappresentanti sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo.

Titolo V Sicurezza sul lavoro
Art. 1 Applicazione dlgs 626

Premesso che le parti si danno reciproco atto dell'impegno a proseguire nella predisposizione di strumenti, agibilità ed atti che consentano l'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche nonché dell'Accordo interconfederale in materia di nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (in seguito nominati RLS) di cui si conferma la differenza di ruolo e di modalità operative rispetto alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori, le parti convengono nel superare, precisandolo e promovendone ulteriori sviluppi, l'Accordo ponte sulla nomina, informazione e formazione ed agibilità dei RLS del 23 settembre 1997.
I programmi di formazione da predisporre per i RLS i cui contenuti e durata sono indicati nel Decreto ministeriale 16 gennaio 1997, in rispondenza alle linee guida fissate a Livello nazionale e dall'Organo paritetico regionale, saranno concordati tra i firmatari del presente accordo.
In caso di necessità di sostituzione o integrazione di RLS le OO.SS. e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori si impegnano, a comunicarlo al Delegato del Datore di lavoro di Etruria ed a provvedere tempestivamente alla sostituzione.
Ai RLS per svolgere le funzioni strettamente attinenti al ruolo, saranno riconosciuti permessi retribuiti, così come previsto dal punto 5.2 dell'Accordo interconfederale del 5/10/1995.
Attribuzioni del RLS
Con riferimento alle attribuzioni del RLS la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 le parti concordano quanto segue:
1. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per un più proficuo espletamento dell'incarico.
2. Il RLS può consultare i documenti di valutazione dei rischi custoditi presso l'azienda.
3. Il RLS è tenuto al rispetto del segreto aziendale e fare uso dei dati in suo possesso nell'ambito ristretto del suo incarico.
4. Il RLS sarà consultato su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
5. Della consultazione verrà redatto apposito verbale riportante le eventuali osservazioni e proposte, a conferma dell'avvenuta consultazione il RLS apporrà la propria firma.
6. Fermo restando il diritto di accesso ai luoghi di lavoro per il RLS questo deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e con le limitazioni previste dalla legge.
Nota a verbale
Si conviene che la dotazione dei lavoratori di idoneo vestiario protettivo per lo svolgimento della attività lavorativa sia materia di definizione nel confronto tra la Efin spa, gli RLS, le RSA.

Art. 2 Sorveglianza patrimonio, sicurezza interna
Le parti convengono sulla possibilità d'installazione da parte della Etruria d'impianti per il controllo a distanza.
Tali impianti in armonia con le disposizioni della legge 300/70 e contrattuali saranno esclusivamente finalizzati alla tutela del patrimonio, delle merci, delle strutture ed attrezzature e per aumentare il livello di sicurezza interna dei lavoratori.

Titolo VI Politiche attive per l'occupazione
Art. 1 Livelli occupazionali

La Cooperativa si impegna ad attivare in occasione degli incontri con le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori i diritti di informazione sulle quantità e tipologie di assunzioni che effettuerà.

Titolo VII Organizzazione del lavoro
Le parti, nella comune consapevolezza che il processo di sviluppo di Etruria per la complessità legata alla sua evoluzione comporterà la necessaria applicazione o la sperimentazione di nuovi moduli organizzativi che siano coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Coperativa, convengono sulla attivazione di un sistema di relazioni sindacali che favorisca il necessario e positivo contributo di tutti lavoratori e delle loro rappresentanze e contribuisca allo sviluppo organizzativo della Cooperativa ed al miglioramento della qualità del lavoro.
Viene altresì condiviso il principio che l'organizzazione del lavoro dovrà ricercare il miglioramento delle condizioni di lavoro che consentano, all'interno delle mansioni assegnate, una equa distribuzione dei carichi di lavoro oltre che la possibilità per i dipendenti di accrescere le proprie conoscenze e capacità professionali.
Le parti concordano che i momenti di lavoro congiunto, per problematiche connesse all'organizzazione del lavoro di cui sopra, devono divenire l'occasione per dirimere e prevenire momenti di criticità, nonché la ricerca di soluzioni coerenti agli scopi aziendali e ai principi contrattuali e/o che siano altresì preventivo approfondimento dell'eventuale confronto da tenersi in sede aziendale.

Titolo VIII Lavoro a tempo parziale
Sulla base di quanto già convenuto in materia di organizzazione del lavoro, si conviene che il ricorso al contratto di lavoro a tempo parziale da parte della Cooperativa rimanga uno degli istituti che, in relazione alla variabilità dei flussi di vendita, consenta di rispondere alle esigenze organizzative e dei lavoratori ed altresì favorire nuova occupazione.
[…]

Titolo IX Orario di lavoro
Art. 1 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro

La distribuzione degli orari di lavoro sarà fissata per i lavoratori a tempo pieno nei diversi settori della sede in relazione alle diverse esigenze organizzative al fine di mantenere elevato il livello di efficienza del servizio agli utenti interni nonché di migliorare le condizioni complessive del lavoro dei dipendenti.
Per conseguire quanto sopra, le parti individuano nella applicazione di forme di elasticità e compensative degli orari di lavoro nell'arco della settimana e nell'utilizzo di servizi da parte dei dipendenti gli strumenti che consentono sia il contenimento della fascia oraria, che l'articolazione di orari per il presidio degli uffici, rispondenti alle necessità tecniche ed organizzative della Cooperativa.
Per la distribuzione degli orari di lavoro si conviene quanto segue:
1. L'orario contrattuale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali.
2. I permessi di riduzione dell'orario di lavoro sono stabiliti in 40 ore annue riferite ai lavoratori occupati a tempo pieno.
3. L'orario giornaliero per i lavoratori sarà attuato con elasticità al fine di consentire ai lavoratori di usufruire di una pausa lavorativa volontaria di 15 minuti da recuperare a fine turno. Tale pausa sarà programmata compatibilmente con le esigenze dell'ufficio ove il lavoratore viene impiegato. I lavoratori che non sono interessati al godimento della pausa dovranno comunicarlo per scritto all'inizio dell'esercizio alla Cooperativa.
[…]
6. Fermo restando l'orario giornaliero stabilito, la Cooperativa, sulla base di rilevate esigenze potrà attivare una articolazione degli orari che prevedano forme di elasticità oraria.
7. Il Responsabile del Servizio, sentite le esigenze dei lavoratori e per consentire ai lavoratori residenti in località limitrofe di raggiungere la propria residenza per il pranzo, potrà prolungare di mezz'ora la pausa pranzo.
8. In questi casi l'orario di uscita sarà prorogato dello stesso tempo di prolungamento della pausa.
9. Limitatamente agli operai addetti alla lavorazione delle carni, rilevate le necessità di una turnazione settimanale su cinque giorni che ricomprenda anche il sabato, le parti, fatte salve tutte le possibili eccezioni, individuano convenzionalmente nel venerdì la giornata di riposo.

Art. 2 Flessibilità dell'orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal CCNL all'art. 90, in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell'orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 24 settimane, per un totale di n. 44 ore complessive.
La programmazione del superamento dell'orario contrattuale settimanale di lavoro sarà attuata in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e dal presente accordo aziendale.
Per ogni mese di applicazione del programma di flessibilità, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane.
Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell'orario di lavoro che verranno usufruite con un incremento del monte ore a recupero pari a 15 minuti ogni ora di superamento dell'orario di lavoro.
Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell'anno successivo.
La Cooperativa mensilmente trasmetterà i tabulati riepilogativi delle ore da recuperare di ogni dipendente.
Per quanto successivamente previsto dall'art. 7 titolo XI di tale accordo, i contenuti di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano ai dipendenti che ricoprono funzioni e ruoli di cui agli inquadramenti previsti dal vigente CCNL alla Categoria Quadri, 1° e 2° livello.

Titolo XII Socialità e solidarietà
Art. 6 Mensa

E' istituito in Badesse il servizio di mensa per il pranzo dei lavoratori.
Il servizio di mensa sarà così composto:
● primo piatto
● secondo piatto
● contorno
● pane
● frutta
● acqua
● vino
[...]