Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 luglio 2015, n. 15700 - Infortunio di un lavoratore inviato in trasferta in Germania per l'esecuzione d'un contratto d'appalto


Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 27/07/2015


Fatto


Con sentenza depositata il 4.9.12 la Corte d'appello di Bologna rigettava - per quel che rileva nella presente sede - il gravame di Officina Meccanica di R.E. & C. S.n.c. contro la pronuncia del Tribunale di Parma che l'aveva condannata al risarcimento dei danni patiti, a seguito di infortunio sul lavoro occorso il 26.6.99 in Germania, dal suo dipendente M.M. (di cui era stato riconosciuto un concorso di colpa pari al 30%).
Per la cassazione della sentenza ricorre Officina Meccanica di R.E. & C. S.n.c. affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso M.M. ed E.F.G. & Co. KG (società di diritto tedesco presso la quale il M.M. era stato inviato in trasferta per l'esecuzione d'un contratto d'appalto).
La società assicuratrice Zurich Insurance Company s.a. (anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito) è rimasta intimata.

Diritto


1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2087,1223 e 2043 ce, 40 e 41 c.p., nonché omesso esame d'un fatto decisivo, per avere l'impugnata sentenza trascurato la c.t.u. che aveva accertato che l'infortunio si era verificato unicamente per una condotta del tutto autonoma, abnorme e imprevedibile posta in essere dal lavoratore; al più - prosegue il ricorso - l'unica concorrente responsabilità poteva essere quella della E.F.G. & Co. KG, società committente, per aver consentito l'accesso in azienda in un giorno non lavorativo.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia, in subordine, violazione o falsa applicazione dell'art. 1227 cc, nonché omesso esame d'un fatto decisivo, nella parte in cui la Corte territoriale ha quantificato il concorso di colpa del lavoratore nel 30% anziché nel 90%.
Con il terzo motivo il ricorso si duole di violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2043 cc, 40 e 41 c.p., nonché di omesso esame d'un fatto decisivo, per omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta dalla società ricorrente nei confronti della E.F.G. & Co. KG.


2- I primi due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - si collocano al di fuori dell'area dell'art. 360 c.p.c., poiché sostanzialmente in essi si sollecita solo una nuova lettura in punto di fatto delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali in forza delle quali la Corte territoriale ha emesso la propria decisione.
Infatti, per costante giurisprudenza - da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi — il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo - applicabile ratione temporis nel caso di specie - anteriore alla novella di cui all'art. 54 d.l. 22.6.2012 n. 83, convertito in legge 7.8.2012 n. 134) sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il contraddittorio, mancato o deficiente esame di un fatto decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico - formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).
Nella vicenda processuale di cui si discute la sentenza impugnata ha accertato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, che M.M. aveva segnalato al capo squadra B. (anch'egli dipendente dell'odierna ricorrente) la pericolosità della situazione in cui si doveva posizione la macchina palettizzatrice e che il R.E., pur di tanto telefonicamente informato dal B. medesimo, aveva dato disposizioni affinché si procedesse ad installare il macchinario.
Da ciò la gravata pronuncia ha correttamente desunto che l'infortunio non si era verificato per una condotta del tutto autonoma, abnorme e imprevedibile del lavoratore e ciò a prescindere dal contrario avviso del c.t.u., non vincolante per il giudice di merito.
La gravata pronuncia si è, quindi, attenuta al costante insegnamento di questa Corte Suprema in tema di cd. rischio elettivo, che esonera il datore di lavoro da ogni responsabilità per l'infortunio patito dal dipendente ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere (cfr, ex aliis, Cass. n. 21694/11; Cass. n. 4656/11; Cass.n. 19494/09).
Ciò - giova ribadire - è stato motivatamente escluso dall'impugnata sentenza in base al testimoniale raccolto.
Né può parlarsi di rischio elettivo sol perché una determinata operazione, rientrante nelle mansioni proprie del lavoratore, poteva — in ipotesi - eseguirsi anche diversamente.
Rientra, poi, nell'ambito di un esclusivo apprezzamento di merito - in quanto tale insindacabile in sede di legittimità — la quantificazione dell'eventuale concorso colposo dell'infortunato, che la società ricorrente vorrebbe estendere fino al 90% per non essersi il M.M. avvalso del "tìerfort" (cioè d'un argano manuale a fune) presente presso l'azienda della E.F.G. & Co. KG, macchinario che la sentenza impugnata ha, con motivazione scevra da vizi di sorta, ritenuto inidoneo rispetto al peso di 8 tonnellate della palettizzatrice che andava posizionata.
Anche a tale riguardo la pronuncia gravata si è motivatamente discostata dalle non vincolanti conclusioni del c.t.u. (la cui relazione, per altro, il ricorso neppure trascrive od allega, così come non ne indica la posizione nell'incarto processuale, in ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso).
Ancora con corretta motivazione la gravata pronuncia ha escluso qualunque responsabilità in capo alla E.F.G. & Co. KG per aver consentito l'accesso in azienda in un giorno non lavorativo, vuoi perché la committente non aveva alcun compito di coordinamento nell'installazione della macchina palettizzatrice, vuoi perché l'apertura dell'azienda in un giorno non lavorativo non ha avuto alcuna incidenza causale nella determinazione dell'infortunio, così come non l'ha avuta la mera presenza del summenzionato argano manuale a fune, che non è stato utilizzato (né poteva esserlo) in occasione dell'infortunio di cui si controverte.
È appena il caso di ricordare che in tanto il committente è tenuto a provvedere, all'interno del proprio cantiere, alle misure di sicurezza dei lavoratori non alle sue dipendenze in quanto egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera o del servizio da eseguire (cfr., ex aliis, Cass. n. 17092/12; Cass. n. 22818/09), situazione che l'impugnata sentenza ha motivatamente escluso nel caso di specie.
3- Il terzo motivo va disatteso perché la Corte territoriale, nel momento stesso in cui ha escluso ogni concorrente responsabilità nella produzione dell'evento dannoso della E.F.G. & Co. KG, ha per ciò solo implicitamente respinto la - incompatibile — domanda di manleva proposta dalla società ricorrente.
4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla Zurich Insurance Company s.a., che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, per ciascun controricorrente.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, in data 16.4.15.