Tipologia: CPL
Data firma: 16 dicembre 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori-Confagricoltura RG, Federazione Provinciale Coldiretti RG, Confederazione Italiana Agricoltori RG e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Ragusa
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Osservatorio provinciale
Art. 4 Organismo bilaterale sul mercato del lavoro
Art. 5 Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro
Art. 6 Operai agricoli
Art. 7 Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti
Art. 8 Fase lavorativa
Art. 9 Lavori pesanti e nocivi
Art. 10 Interruzioni e recuperi operai agricoli
Art. 11 Riassunzione
Art. 12 Riposo settimanale
Art. 13 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 14 Riunioni in azienda
Art. 15 Permessi per formazione continua e permessi straordinari
Art. 16 Permessi straordinari e congedi parentali
 Art. 17 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 18 Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
Art. 19 Dimissioni per giusta causa
Art. 20 Norme disciplinari operai agricoli
Art. 21 Rimborso spese
Art. 22 Struttura del contratto provinciale
Art. 23 Trattamento economico
Art. 24 Modalità di pagamento della retribuzione
Art. 25 Salario per obiettivi
Art. 26 Orario di lavoro
Art. 27 Lavoro straordinario – Festivo - Notturno
Art. 28 Territorialità
Art. 29 Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai agricoli e florovivaisti
Art. 30 Decorrenza e durata del contratto
Art. 31 Norma di rinvio
Esclusività di stampa – Archivi contratti

Contratto provinciale lavoro operai agricoli e florovivaisti per la provincia di Ragusa

L’anno 2008 il giorno sedici del mese di dicembre presso i locali della Unione Agricoltori di Ragusa in Via dei Mirti, 99 tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori - Confagricoltura Ragusa – […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Ragusa […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Ragusa […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […]; si è stipulato e sottoscritto il presente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre 2007, da valere nella Provincia di Ragusa ai sensi degli artt, 2 e 86 del vigente CCNL.

Premessa
[…]
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e tratta le materie specificatamente rinviate dagli artt. 86 e 87 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]
L’Osservatorio Provinciale istituito e regolamentato con questo contratto, deve fare emergere le forme esistenti di lavoro irregolare e di evasione contributiva, le condizioni di illegalità presenti ma anche valorizzare figure e profili professionali, verificare la tracciabilità dei prodotti per meglio garantire il consumatore.
Solo un percorso caratterizzato da corrette relazioni sindacali e da una perfetta e praticata sinergia tra le parti può consentire all’agricoltura locale di invertire la rotta per creare condizioni di maggiore occupazione e di maggiore redditività nel settore.
[…]

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto di lavoro regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro di cui all’art. 1 del CCNL 06 luglio 2006 per gli operai agricoli e florovivaisti.

Art. 2 Relazioni sindacali
Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal contratto, quali:
• Osservatorio Provinciale;
• Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro;
• Organismo bilaterale sul mercato del lavoro di cui all’ultimo comma dell’art. 9 del CCNL vigente;
• Ente bilaterale (Cassa extra legem).

Art. 3 Osservatorio provinciale
Le parti convengono di costituire a livello provinciale un Osservatorio Provinciale che svolge le funzioni previste dall’art. 6 del CCNL vigente.
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio provinciale contestualmente al rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro ed entro 90 giorni provvedere all’insediamento dello stesso.
L’Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio formato da sei componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale, entro 90 giorni dall’insediamento, sarà adottato un Regolamento secondo lo schema di cui all’allegato N.4 del vigente CCNL.

Art. 4 Organismo bilaterale sul mercato del lavoro
Le parti convengono di prevedere la costituzione di un Organismo bilaterale con i compiti e le finalità previsti dall’ ultimo comma dell’ art. 9 del CCNL vigente.

Art. 5 Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro
Entro il periodo di vigenza del presente contratto sarà istituito il Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.
Orientativamente tale comitato avrà i seguenti compiti:
• raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
• raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
• promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, la formazione ed informazione di cui agli art. 21 e 22 del d.lgs 626/94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal d.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti, al fine di adeguare il vigente Contratto Provinciale alle parti innovative eventualmente definite da un accordo nazionale cui il Testo Unico sulla sicurezza demanda, si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dell’accordo stesso.

Art. 9 Lavori pesanti e nocivi
L’Osservatorio Provinciale previsto dall’art. 3 del presente CPL provvederà ad individuare le tipologie dei lavori pesanti e nocivi e le eventuali limitazioni di orario e maggiorazioni salariali, secondo quanto previsto dall'art. 63 del Contratto Nazionale vigente. La proposta come sopra formulata verrà sottoposta all'approvazione delle parti stipulanti il presente CPL.

Art. 10 Interruzioni e recuperi operai agricoli
In relazione a quanto previsto dall'art. 40 del Contratto Nazionale vigente, il recupero per l’operaio a tempo indeterminato, ove si debbano recuperare le ore lavorative non effettuate a causa di intemperie avverrà, nel rispetto delle leggi vigenti, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e di dodici ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art.8 della Legge 8 agosto 1972 n. 457.

Art. 12 Riposo settimanale
Agli operai agricoli è dovuto un riposo settimanale nei modi e nei termini previsti dall'art. 31 del vigente CCNL.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli addetti a particolari mansioni, fermo restando il diritto al riposo settimanale di cui sopra, la regolamentazione è demandata all' Osservatorio Provinciale che provvederà a formulare una proposta per l'approvazione alle parti stipulanti il presente CPL.

Art. 14 Riunioni in azienda
Fermo restando quanto previsto dall’art. 79 del vigente CCNL, le riunioni in azienda possono essere indette anche dalle OO.SS. firmatarie del presente CPL.

Art. 18 Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
A titolo indicativo ricorre “giusta causa di licenziamento” nei seguenti casi:

danneggiamento doloso di beni aziendali;
danneggiamento dovuto a grave negligenza;

recidiva in una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;

incitamento a disobbedire agli ordini impartiti dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, fatti salvi motivi di natura sindacale.
[…]

Art. 20 Norme disciplinari operai agricoli
Fermo restando quanto previsto dal primo, secondo e quarto comma dell'art. 72 del vigente CCNL, si individuano le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste:
1. diffida in forma scritta:
chi, senza giustificato motivo, ritardi l'inizio, sospenda o anticipi la cessazione dell'attività lavorativa;
2. sanzione fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) chi, per negligenza, arrechi danno non grave all'azienda quali a titolo esemplificativo l'abbandono di attrezzi di lavoro;
b) per recidività senza giustificato motivo, ritardi l'inizio, sospenda o anticipi la cessazione dell'attività lavorativa;
3. sanzione fino ad un massimo di due giorni di paga nei seguenti casi:
a) per abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro;
b) per danni gravi, addebitabili a negligenza del lavoratore, arrecati all'azienda, alle macchine aziendali ed al bestiame oltre, naturalmente al risarcimento del danno ove dovuto.
Nei casi di maggiore gravità delle predette infrazioni, ove ne ricorrano le condizioni, il datore di lavoro può disporre del licenziamento.
[…]

Art. 26 Orario di lavoro
Per quanto attiene all'orario di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del CCNL. La distribuzione dell'orario settimanale può essere articolata su cinque o su sei giorni.
Un diverso svolgimento del calendario orario giornaliero, settimanale o mensile, nei limiti delle norme previste dal CCNL, potrà essere concordato tra le parti a livello aziendale con accordi scritti e l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Durante il periodo delle campagne di raccolta e lavorazione dei prodotti, saranno possibili orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e l’allargamento della base occupazionale.

Art. 27 Lavoro straordinario – Festivo - Notturno
Per il lavoro straordinario, festivo e notturno si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 del vigente CCNL

Art. 31 Norma di rinvio
Le parti concordano che per quanto non previsto dal presente contratto si demanda al vigente CCNL. Vengono comunque fatte salve le condizioni di maggior favore in atto eventualmente esistenti.