Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 luglio 2015, n. 16128 - Esposizione all’amianto: prescrizione del diritto al beneficio contributivo


 

 

Presidente Curzio – Relatore Marotta

FattoDiritto


1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“Con sentenza depositata in data 3/12/2012 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da V.A.G. intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche, in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della A. S.p.A.. La Corte territoriale riteneva che fosse maturata la prescrizione decennale decorrente non solo dalla data di cessazione del rapporto ma anche dalla data di pensionamento (rilevando che, senza ulteriori atti interruttivi, la domanda giudiziaria nei confronti dell'I.N.P.S. era stata presentata dopo la scadenza del suddetto termine di prescrizione).
Avverso tale sentenza V.A.G. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L'I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato.
Con i tre motivi di ricorso il ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2934 (anche in relazione all'art. 38 della Cost.), 2935 cod. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo riguardante la data in cui il ricorrente è andato in pensione. Si duole del fatto che il diritto alla rivalutazione contributiva non sia stato considerato imprescrittibile, dovendosi ritenere, invece, colpiti da prescrizione i ratei maturati oltre il termine decennale. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dalla cessazione del rapporto e non dal momento in cui si fossero realizzati gli elementi costitutivi del diritto al beneficio nonché dell'omessa considerazione del fatto che il pensionamento fosse intervenuto oltre dieci anni prima del termine decennale calcolato a ritroso dalla domanda amministrativa del 21/5/2005 laddove emergeva per tabulas dall'estratto contributivo prodotto in primo grado che sino al 30/9/1995 il ricorrente godeva di una trattamento previdenziale incompatibile con quello pensionistico sicché era escluso che potesse essere andato in pensione.
Il rilievi sono solo in parte manifestamente fondati.
La giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinali - il diritto al trattamento pensionistico. È stato così innanzitutto chiarito: È opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005). È stato, poi, precisato che nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria - Cass. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014 - ed anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto "tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia" - cfr. Cass. n. 1629 del 3 febbraio 2012; id. Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012; Cass. n. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. nn. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del 4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014 -. L'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità - non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva era stata già contenuta nelle decisioni di questa Corte n. 7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011.
In senso analogo si è espressa Cass. n. 11399 del 6 luglio 2012 che ha valorizzato la circostanza che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a dame dimostrazione.
Nella sentenza n. 6382 del 24 aprile 2012, e con riguardo alla questione della decadenza generale di cui all'art. 47, si è ancora più espressamente operata una distinzione tra il diritto per cui è causa ed il diritto a pensione così precisandosi: La richiamata decisione di questa Corte n. 12720/2009 appare non pertinente nel caso in esame perché, come già detto, nella presente controversia non si dibatte del diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta. La sollevata questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 47 per violazione dell'art. 38 Cost. (.....) appare comunque manifestamente infondata in quanto il termine decadenziale appare congnio in ordine ad una piena ed effettiva tutela e garanzia dell'interesse costituzionalmente garantito del diritto a pensione, che - nel caso in esame - peraltro non viene affatto travolto in quanto tale dalla norma in discussione. Si tratta di benefici aggiuntivi che, richiesti in via amministrativa, andavano poi rivendicati entro un termine del tutto ragionevole, al Giudice, il che non è avvenuto per fatto addebitabile al ricorrente, il quale certamente così agendo non ha perso reffettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli all'art. 38 Cost..
Va anche richiamata la pronuncia della Corte cost. 26 febbraio 2010, n. 71 che, ribadendo che il diritto a pensione, come già affermato dalla precedente Corte cost. 22 luglio 1999, n. 345, è fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 2, comma 504, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, osservando che la norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto non incide sull'an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum; laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate.
La giurisprudenza di legittimità è, dunque, ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219 -) che sorge in conseguenza del fatto della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.
Non si è, allora, in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un fatto in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (la disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 [...] non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione - così Corte cost. 20 novembre 2008, n. 376 -).
Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. Non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
Alla luce del suddetto orientamento (confermato dalla recentissima Cass. n. 17941 del 13 agosto 2014) non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).
Tanto precisato appaiono fondate le doglianze nella parte in cui censurano la sentenza impugnata per avere (con la prima ratio decidendi) fatto decorrere il termine iniziale di prescrizione meramente e semplicemente dalla cessazione del rapporto e (con la seconda ratio decidendi) da una parte ricollegato, al fine dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la ritenuta nota e rimediabile lesione del già maturato diritto alla data del pensionamento (considerando solo da tale data nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva, in sussistenza delle medesime condizioni di esposizione all'amianto già accertate da questa Corte) pur a fronte di documentazione attestante che, sicuramente fino alla data del 30/9/1995, il V. godeva di trattamento previdenziale incompatibile con quello pensionistico (si veda l'estratto contributivo allegato dal ricorrente al fascicolo di primo grado dal ricorrente e ritualmente riprodotto nella parte di interesse).
In relazione al suddetto "fatto" (non coincidenza del pensionamento con la cessazione dell'attività lavorativa - risultante indicata nella stessa sentenza come avvenuta in data 31/10/1994 - ma successivo anche alla data del 30/9/1995 -) il cui esame si assume omesso, il ricorrente ha indicato il come e il quando lo stesso sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (fermo che la consapevolezza della esposizione ad amianto è stata fatta coincidere dalla Corte territoriale con l'epoca del pensionamento, essendo a tale data nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva, proprio considerando quale dies a quo l'effettivo pensionamento - come desumibile dall'estratto contributivo di cui sopra -, il termine di prescrizione decennale non sarebbe decorso) e non emerge che tale fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7 aprile 2014 resa con riguardo alla modifica dell'art 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134; si vedano anche Cass. 5 marzo 2014, n. 5133 secondo cui l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti afferisce agli "episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio e Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152 sul fatto che tale omesso esame afferisce ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico; si veda anche, sostanzialmente nei medesimi termini, Cass. 24 febbraio 2015 n. 3721).
Né potrebbe sostenersi che trattasi, nella specie, di errore revocatorio atteso che non si verte in una ipotesi in cui vi è stato un ostacolo materiale che si sia frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, a causa di una svista o di un abbaglio ai sensi, e cioè una falsa percezione di quanto emerso da un atto esaminato, ma nella diversa ipotesi dell'omesso esame di una circostanza risultante da un atto di cui non vi è stata alcuna menzione.
Per quanto sopra considerato, si propone l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per l'esame del fatto omesso, il tutto con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5”.
2 - Nessuna delle parti ha depositato memoria.
3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
4 - Conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata rinviandosi, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.