Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 17 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori RA, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti RA, Cia RA e Flai-Cgil RA, Fai-Cisl RA, Uila-Uil RA
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Ravenna
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Art. 1 Oggetto ed efficacia del contratto
Art. 3 Relazioni sindacali – Osservatorio
Art. 3 bis Centro di formazione agricola
Art. 5 Assunzione
Art. 5 bis Previdenza integrativa
Art. 9 Convenzioni
Art. 10 Riassunzione
Art. 13 Indennità per lavori disagiati e pesanti
Art. 14 Riconoscimento della qualifica, cambiamento di mansione, passaggio di qualifica e modalità retribuzione avventizi.
 Art. 18 Prima assunzione (ex area del lavoro non professionalizzato)
Art. 19 Ferie
Art. 21 Permessi straordinari
Art. 23 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 26 Soste, interruzioni, sospensioni anticipate del lavoro
Art. 29 Rimborso spese - Trasferte e diarie
Art. 36 bis Fimav
Art. 40 bis Sicurezza sul lavoro
Nuove figure da inserire nel CPL

Il giorno 17 Luglio 2008, presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori della Provincia di Ravenna tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Ravenna […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Ravenna […], la Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Ravenna […] e la Flai-Cgil Provinciale […], la Fai-Cisl Provinciale […], la Uila-Uil Provinciale […]; è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Ravenna, scaduto il 31/12/2007 alle condizioni di seguito allegate.
Per la parte normativa le parti si riservano di siglare successivamente l’accordo appena predisposti i testi definitivi.

Art. 1 Oggetto ed efficacia del contratto
Il presente contratto collettivo provinciale regola, su tutto il territorio della Provincia di Ravenna, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
• le aziende ortofrutticole;
• le aziende oleicole;
• le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
• le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
• le aziende vitivinicole;
• le aziende funghicole;
• le aziende casearie;
• le aziende faunistico-venatorie;
• le aziende agrituristiche;
• le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
[…]

Art. 3 Relazioni sindacali – Osservatorio
Le parti convengono che un corretto sistema di relazioni sindacali si fonda sul pieno riconoscimento dei rispettivi ruoli di rappresentanza e nell’impegno reciprocamente profuso nei confronti dei propri associati, nonché di tutti gli altri soggetti operanti nel settore agricolo privato della provincia di Ravenna, per fare applicare le norme del vigente CCNL e del presente CPL.
Con l’intento di rafforzare le relazioni sindacali, le OO.SS. e le Associazioni Agricole riconfermano l’Osservatorio Provinciale quale strumento per il monitoraggio, il confronto e l’analisi del settore agricolo e si impegnano per la sua continuità attribuendo allo stesso il compito di prendere in esame, oltre a quanto previsto dall’art. 6 del CCNL, anche le seguenti materie:
• Stato e prospettive del settore.

• Professionalità e fabbisogni formativi.
• Analisi e studio dei flussi migratori anche in relazione alle richieste da presentare agli enti preposti per l’anno successivo.
• Analisi dei fabbisogni abitativi dei migranti occupati in agricoltura
• Politiche e progetti di settore, effetti delle politiche comunitarie.
• Assetti produttivi (prendendo a riferimento i piani colturali e gli andamenti a consuntivo)
• Gestione delle norme contrattuali.
Le parti si impegnano a recepire le eventuali modifiche legislative.
Le parti convengono che l’Osservatorio si incontri almeno due volte all’anno, una entro il mese di Marzo, la seconda entro Ottobre.
Le Associazioni imprenditoriali si impegnano a fornire all’Osservatorio i dati relativi a:
• Occupati (stagionali e OTI) suddivise per le tre aree territoriali (Faenza, Lugo, Ravenna), per tipologia di lavorazione e di genere (maschile e femminile).
• Lavoratori stranieri
• Andamenti economici divisi per settore.
Nello svolgimento delle funzioni dell’Osservatorio le parti potranno avvalersi di elaborazioni dati e statistiche prodotti da uffici ed enti pubblici, dalle istituzioni e dal Fimav, nonché frutto di analisi e ricerche delle singole Associazioni e Organizzazioni.
Si concorda inoltre che l’Osservatorio sia un momento di elaborazione per un’azione congiunta nei confronti delle Istituzioni sulle seguenti tematiche:
• Mercato del lavoro, incontro domanda – offerta e contrasto al lavoro nero.
• Formazione professionale e formazione continua.
• Fabbisogni abitativi dei migranti occupati in agricoltura.
Nell’ambito dei compiti previsti dall’Osservatorio, le parti convengono di incontrarsi ed intervenire ogni qualvolta un lavoratore richieda che sia esaminata la sua posizione agli effetti della determinazione della qualifica, come previsto dall’art. 83 del CCNL.

Art. 3 bis Centro di formazione agricola
Le parti concordano che in via sperimentale l’Osservatorio assuma le funzioni del Centro di Formazione Agricola, valutando nella vigenza del CPL l’opportunità di istituire un ente a sé stante.
Nello specifico si procederà all’analisi, l’elaborazione e la proposta in tema di formazione continua per promuovere e coordinare:

• progetti formativi sulla sicurezza del lavoro
• azioni individuali di formazione continua del lavoro dipendente
….
Per questa nuova funzione l’Osservatorio dedicherà almeno una riunione all’anno prevista nel mese di Ottobre.

Art. 13 Indennità per lavori disagiati e pesanti
Ai lavoratori assunti a tempo determinato verrà riconosciuta una indennità di 0,32 € orarie in aggiunta alla normale retribuzione per le ore prestate nello svolgimento di lavori disagiati e/o pesanti, come previsto dall’art. 63 del CCNL del 6 Luglio 2006.

Art. 26 Soste, interruzioni, sospensioni anticipate del lavoro
In caso di prestazione lavorativa di carattere continuativo, richiesta dal datore di lavoro, che si protragga imprevedibilmente per più di 5 ore, agli operai è dovuta una sosta di riposo e ristoro retribuita di 20 minuti, da effettuarsi dopo la quinta ora.
Quando la suddetta continuità sia prevista dall'azienda fin dall'inizio dell'orario di lavoro, la sosta sarà effettuata durante le cinque ore.
[…]

Art. 40 bis Sicurezza sul lavoro
Considerando le novità normative in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 3 comma 13 e in particolare l’art. 48 (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) le parti convengono sull’opportunità di valutare il nuovo quadro normativo comprese le disposizioni ministeriali e contrattuali ancora da definire previste del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2008 e si impegnano entro il 31/12/2008 a definire in sede di “Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro” le modalità attuative.

Nuove figure da inserire nel CPL
Nota a verbale
Le parti, in considerazione dei mutamenti del sistema agricolo della Provincia ed in particolare dell’evoluzione che si prospetta nel settore sia per la coltivazione dei terreni agricoli che per la produzione aziendale di Agro Energie, si impegnano sin da ora ad incontrarsi per implementare l’attuale classificazione con le figure che la nuova realtà renderà necessarie.