Circolare 29 luglio 2015, n. 22

 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle redazioni industriali
Divisione III
Tutela e promozione della salute e sicurezza del lavoro

A

Direzioni Interreg.li e Terr.li del lavoro
D.G. per l’Attività Ispettiva
Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.
Assessorati alla Sanità delle Regioni
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
ASL (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)
INAIL
Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Organizzazioni rappresentative dei soggetti abilitati
LORO SEDI

 

Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

 

A seguito di numerose richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione del D.I. 11 aprile 2011, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni concernenti i criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

In particolare si fa riferimento al personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica e ai titoli di studio ed esperienze professionali dei quali deve essere in possesso.

Tale personale, secondo quanto previsto al punto 1, lettera d), dell'Allegato I del D.I. 11 aprile 2011, deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

La suddetta esperienza può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un'attività di addestramento come verificatore - adeguatamente riportata nel proprio curriculum vitae - che si articola nel modo seguente:
a) affiancamento con verificatori abilitati al l’effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell'evidenza di tale affiancamento, alla firma del “Verificatore” sul verbale di verifica di cui all’Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto) … … … … … …”;
b) effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nel l'ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
c) copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Onelli
Ministero della salute


Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Raniero Guerra
Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio