Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 12 giugno 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Confagricoltura Roma, Coldiretti Roma, Cia Roma e Flai-Cgil Roma, Fai-Cisl Roma, Uila-Uil Roma
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Roma
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Tabelle salari contrattuali operai agricoli e florovivaisti provincia di Roma in vigore dal 1 giugno 2008
Tabelle salari contrattuali operai agricoli e florovivaisti provincia di Roma in vigore dal 1 giugno 2009
Tabelle salari contrattuali operai agricoli e florovivaisti provincia di Roma in vigore dal 1 giugno 2008
Tabelle salari contrattuali operai agricoli e florovivaisti provincia di Roma in vigore dal 1 giugno 2009
Osservatorio provinciale
Organismo bilaterale
Cassa extra-legem
Rispetto delle normative e dei contratti
Classificazione del personale
Misura a tutela degli immigrati
Pari opportunità
Retribuzione
Stampa del contratto
Decorrenza e durata
 Allegato A Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale
1. Presidenza
2. Segreteria
3. Riunioni dell’Osservatorio Provinciale
4. Rappresentanti
5. Compiti dell’Osservatorio Provinciale
6. Operatività dell’Osservatorio Provinciale
Allegato B Regolamento per il funzionamento dell'Organismo Bilaterale
7. Presidenza
8. Segreteria
9. Riunioni dell'Organismo Bilaterale
10. Rappresentanti
11. Compiti dell'Organismo Bilaterale
12. Operatività dell'Organismo Bilaterale

Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro di Roma per gli operai agricoli e florovivaisti

L'anno 2008, il giorno 12 del mese di giugno, presso la sede della Confagricoltura di Roma, Lungotevere dei Mellini 44, tra la Confagricoltura di Roma […], la Coldiretti Roma […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Roma […] e la Flai-Cgil di Roma e Lazio […], la Fai-Cisl di Roma e Provincia […], la Uila-Uil di Roma e Provincia […]; si è convenuto di rinnovare il Contatto di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Roma, scaduto il 31/12/2007,

Osservatorio provinciale
Le parti si impegnano a dare concreta attuazione a quanto previsto dal punto 1) dell'accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro di Roma per gli operai agricoli e florovivaisti del 18 giugno 2004, in merito alla costituzione dell'Osservatorio Provinciale.
A tal fine le parti stabiliscono che:
- L'Osservatorio Provinciale è composto di sei membri, uno per ciascuna organizzazione;
- Le designazioni devono avvenire entro il 30 giorni dalla stipula;
- Il regolamento di funzionamento dell'Osservatorio Provinciale è allegato all'accordo (all. A).

Organismo bilaterale
Le parti si impegnano a dare concreta attuazione a quanto previsto dal punto 2) dell'accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro di Roma per gli operai agricoli e florovivaisti del 18 giugno 2004, in merito alla costituzione dell'Organismo Bilaterale.
A tal fine le parti stabiliscono che:
- L' Organismo Bilaterale è composto di sei membri, uno per ciascuna organizzazione;
- Le designazioni devono avvenire entro 30 giorni dalla stipula;
- Il regolamento di funzionamento dell' Organismo Bilaterale è allegato all’accordo (all. B).

Rispetto delle normative e dei contratti
Le parti contraenti del presente CPL, nell'assumere l'accordo sul Welfare agricolo del 21 settembre 2007 sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali Agricole Nazionali, si impegnano a darne pratica attuazione, per quanto di loro competenza, per garantire sostenibilità, efficienza e trasparenza a tutto il settore.

Classificazione del personale
Le parti convengono di attribuire all’Osservatorio Provinciale il compito di studiare la materia dell'inquadramento professionale degli operai agricoli e florovivaisti prevista dal protocollo 18 giugno 2004 al fine di fornire alle stesse parti stipulanti, per un eventuale accordo a livello provinciale, proposte di modifiche o di aggiornamento della classificazione del personale.
Nello svolgimento di tale compito si deve in particolare valutare la necessità di introdurre nuove figure professionali a seguito:
[…]
- delle innovazioni tecnologiche ed organizzative che hanno inciso sui fabbisogni professionali delle aziende agricole;
- della crescente complessità delle attività svolte dalle aziende agricole e della conseguente necessità di poter disporre di professionalità multifunzionali.
Al termine dei lavori deve essere presentato alle parti stipulanti un rapporto conclusivo in cui dovranno essere evidenziate sia le proposte sulle quali si sia raggiunta l'unanimità e sia quelle sulle quali non sia stato possibile pervenire ad una convergenza di pareri, al fine di un eventuale accordo a livello provinciale. L' Osservatorio produrrà un rapporto annuale entro il mese di settembre di ogni anno. In caso di mancata condivisione delle proposte dell'Osservatorio verrà attivato il tavolo provinciale entro 30 giorni dalla data di presentazione del rapporto.

Misura a tutela degli immigrati
Le parti sindacali e datoriali condividono la necessità di attivarsi verso le competenti Istituzioni locali, ed in particolar modo presso la Prefettura e la direzione Provinciale del Lavoro, per individuare modalità operative che, nel rispetto della vigente normativa in materia di immigrazione, consentano di rendere più semplici e celeri le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per i cittadini extracomunitari utilizzati nel settore agricolo.
Per migliorare la qualità della vita, si concorda di attuare gli strumenti già previsti nel CCNL in materia di cumulabilità e flessibilità di permessi e riposi.
L'Organismo Bilaterale stimolerà l'elaborazione di progetti multilingue anche in merito alla sicurezza sul lavoro.

Allegato A Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell'Osservatorio Provinciale.
5. Compiti dell’Osservatorio Provinciale
I compiti dell' Osservatorio Provinciale sono quelli indicati dall'art. 6 del CCNL, fermo restando quanto già previsto dai Contratti provinciali di lavoro.
[…]

Allegato B Regolamento per il funzionamento dell'Organismo Bilaterale
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell'Organismo Bilaterale, nonché per uniformarne le modalità operative a livello nazionale, regionale e provinciale.
11. Compiti dell'Organismo Bilaterale
I compiti dell'Organismo Bilaterale sono quelli indicati dall'art. 9 del CCNL, fermo restando quanto già previsto dal Contratto provinciale di lavoro.
L'Organismo bilaterale avrà inoltre il compito di promuovere iniziative utili a diffondere il ricorso alla formazione negoziata (anche nei confronti di Foragri).
L'organismo bilaterale assorbirà funzioni e compiti del Comitato Paritetico Salute e Sicurezza.
La sede dell'Organismo Bilaterale è in Roma, inizialmente presso la sede della Confagricoltura di Roma.
Entro il 31.12.2008 le parti definiranno gli strumenti operativi.