Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo
Data firma: 27 aprile 2015
Validità: 27.04.2015 - 31.12.2007
Parti: Vitrociset e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic e RSU
Settori: Metalmeccanici, Vitrociset
Fonte: fiom-cgil.it

Sommario:

1. Relazioni Industriali
A. Coordinamento Sindacale Nazionale
B. Rappresentanze Sindacali Unitarie
C. Monte ore permessi sindacali
D. Modalità di finizione - agibilità
E. Incontri con strutture territoriali e la RSU
2. Welfare aziendale
3. Superminimo Neo assunti
4. Organizzazione e condizioni di lavoro

Orario di lavoro e pausa mensa
Orario di lavoro JSF
Flessibilità dell’orario in entrata ed in uscita
Lavoro Straordinario
Permessi per visite mediche specialistiche
5. Specificità Sardegna - Sede Capo San Lorenzo
A) Premio Operativo
Criteri per la determinazione e corresponsione del Premio Operativo
Correttivo - Penali
Corresponsione del Premio Operativo
B) Ex Quota Fissa Premio Operativo
C) Disponibilità Presidio Operativo Continuativo
D) Attività Operative Serali
E) Disagiata Residenza
F) Facilitazioni Casa-Lavoro
G) Pausa Mensa Orario Part Time Jsf
6. Trasferte
Permesso di servizio
Presidio
Ticket Restaurant
17a) Trasferta Italia
Indennità di Trasferta Italia
17b) Trasferte Estero
Indennità di Trasferta Estero
17c) Trasferte Lunghe
Norme comuni Trasferte Italia e Trasferte Estero
Spese Vitto e Alloggio
1) Rimborsi Piè di Lista
2) Rimborsi Forfettari
3) Rimborso Misto
Rivalutazione dei massimali per vitto e alloggio
Italia - Massimali giornalieri rimborsi piè di lista e forfetari
Trasferte continuative
Trasferte non continuative
Vestiario e Dpi
Policy viaggi
Tempo di Viaggio
Rimborsi Chilometrici
7. Reperibilità
8. Trasferimenti individuali
9. Decorrenza e durata - Disposizioni finali

Verbale di accordo

Addì 27 Aprile 2015 in Roma, tra la Società Vitrociset spa e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Fismic nazionali e territoriali, unitamente alle RSU della Società
Ad integrazione del verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso Unindustria Roma, le Parti hanno altresì concordato quanto segue.

1. Relazioni Industriali
A. Coordinamento Sindacale Nazionale

Viene confermato il Coordinamento Sindacale Nazionale, composto dai rappresentanti delle Segreterie Nazionali e Territoriali competenti appartenenti alle sigle firmatarie del presente accordo e da Rappresentanti delle RSU dei singoli stabilimenti /unità produttive.
Il numero dei componenti designati nell’ambito delle RSU a cura delle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente Accordo, è fissato in n. 8 Rappresentanti complessivi.
Le OO.SS. Nazionali firmatarie del presente accordo si impegnano a comunicare, entro il mese di Aprile 2015, la ripartizione per unità produttiva ed i nominativi dei n. 8 Rappresentanti.
Il Coordinamento Sindacale Nazionale è destinatario dell’informativa annuale e relativi approfondimenti di cui all’art. 8 Disciplina Generale Sez. Prima del CCNL nonché dei confronti sui temi di rilievo a carattere aziendale.
L’Azienda rimborserà le spese di viaggio, di vitto e di alloggio fino ad un massimo di n. 2 sessioni all’anno richieste congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie, secondo le condizioni in essere. Non trova applicazione il trattamento di trasferta.

B. Rappresentanze Sindacali Unitarie
Sono da ritenersi definitivamente superati e perciò privi di effetto tutti i precedenti accordi aziendali e tutte le eventuali prassi in essere in materia di “numero dei componenti le RSU” e pertanto trova applicazione il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

E. Incontri con strutture territoriali e la RSU
Fermo restando quanto previsto in tema di titolarità dell’informativa contrattuale, l’Azienda, a richiesta, fornirà alle OO.SS. territoriali firmatarie e alle RSU, in specifici incontri, approfondimenti sulle tematiche di competenza delle strutture territoriali così come previsto dall’art. 8 Disciplina Generale Sez. Prima del vigente CCNL.
In relazione alle caratteristiche dei temi oggetto di informativa, alla RSU e/o alle strutture territoriali può essere richiesto un impegno alla riservatezza sulle notizie e sui dati comunicati dall’impresa nell’ambito della sessione.

4. Organizzazione e condizioni di lavoro
Orario di lavoro e pausa mensa

• L’orario di lavoro per la sede di Roma -Via Tiburtina è di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:30 con 30 minuti di pausa pranzo non retribuita.
• L’orario di lavoro per la sede di Capo San Lorenzo è di 40 ore settimanali dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 17:15 con 45 minuti di pausa pranzo non retribuita ed il venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00.
• Per tutte le altre sedi sprovviste del servizio mensa, l’orario di lavoro è 8:00 -17:00 con 60 minuti per la pausa pranzo, salvo se diversamente disposto.
Eventuali modifiche a quanto sopra indicato, saranno definite a livello di sito, previa verifica con le RSU, contemperando le esigenze tecnico organizzative e le specificità logistiche del territorio di ubicazione.

Orario di lavoro JSF
Sono fatte salve le specificità esistenti in materia di orario programma JSF nel sito di Capo San Lorenzo.
a) Orario centrale/pomeridiano articolato su 40 ore settimanali, con 5 giornate da 8 ore ciascuna, dal lunedì al sabato, alternate con cadenza settimanale nelle seguenti fasce:
 Meridiana dalle ore 8:00 alle ore 16:45, con pausa di riposo di 45 minuti dalle 12:15 alle ore 13:00 e la flessibilità in entrata dalle ore 07:45 alle ore 08:30;
 Pomeridiana dalle ore 11.15 alle ore 20:00, con pausa di riposo di 45 minuti dalle 13:45 alle ore 14:30 e la flessibilità in entrata dalle ore 11:00 alle ore 11:45.
Ogni sabato lavorato darà diritto al godimento di un riposo compensativo, di norma da effettuarsi nella stessa settimana interessata dal prolungamento lavorativo della giornata di sabato.
b) Orario articolato su 36 ore settimanali, con 6 giornate da 6 ore ciascuna, dal lunedì al sabato, alternate settimanalmente nelle seguenti fasce attivabili in relazione alle esigenze produttive:
 Turno A dalle ore 08:00 alle ore 14:00;
 Turno B dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
 Turno C dalle ore 06:00 alle ore 12:00;
 Turno D dalle ore 12:00 alle ore 18:00;
 Turno E dalle ore 18:00 alle ore 24:00;
 Turno F dalle ore 24:00 alle ore 06:00;

Flessibilità dell’orario in entrata ed in uscita
Le Parti confermano il proprio impegno a conciliare le esigenze aziendali con quelle familiari e sociali dei lavoratori attraverso la seguente regolamentazione.
E’ consentita la flessibilità in entrata tra le ore 7:45 e le ore 9:30 (ore 9:00 per il sito di Capo San Lorenzo). L’ingresso in Azienda è consentito dalle 7:40. Non è ammessa la permanenza all’interno dei luoghi di lavoro una volta completata la propria prestazione lavorativa e comunque dopo le ore 21:00.
Resta inteso che le esigenze operative prevarranno sempre sulla flessibilità in entrata. Eventuali eccezioni devono essere espressamente autorizzate dal diretto Responsabile.
Si precisa che, al personale che svolge la propria attività a tempo parziale orizzontale (part-time orizzontale) sarà riconosciuta in ingresso una flessibilità di 30 minuti.
Dipendenti fino alla 5 S ° Categoria CCNL
Il recupero della minore prestazione può essere effettuato a minuti, oltre che nella stessa giornata (ma non oltre le ore 21 salva espressa autorizzazione), anche nell’arco della settimana.
La compensazione del ritardo effettuata mediante posticipazione dell’orario di uscita nella medesima giornata può essere autorizzata sino a due ore dopo il termine del periodo di flessibilità (ore 11:30 — ore 11:00 per Capo San Lorenzo); dopo tale limite è consentita la sola fruizione, autorizzata, di ferie/ex festività/PAR a decorrere dall’inizio dell’orario di lavoro.
Dipendenti fino alla 6 ° Categoria CCNL
Il recupero della minore prestazione può essere effettuato a minuti, oltre che nella stessa giornata (ma non oltre le ore 21 salva espressa autorizzazione), anche nell’arco di due settimane.
La compensazione del ritardo effettuata mediante posticipazione dell’orario di uscita nella medesima giornata può essere autorizzata sino a due ore dopo il termine del periodo di flessibilità (ore 11:30- ore 11:00 per Capo San Lorenzo); dopo tale limite è consentita la sola fruizione, autorizzata, di ferie/ex festività/PAR a decorrere dall’inizio dell’orario di lavoro.
Dipendenti 7° e 8° (Quadri) CCNL
Il recupero della minore prestazione può essere effettuato, oltre che nella stessa giornata (ma non oltre le ore 21 salva espressa autorizzazione), anche nell’arco del mese.
La compensazione del ritardo effettuata mediante posticipazione dell’orario di uscita nel medesimo mese può essere autorizzato sino a due ore dopo il termine del periodo di flessibilità (ore 11:30- ore 11:00 per Capo San Lorenzo); dopo tale limite è consentita la sola fruizione, autorizzata, di ferie/ex festività/PAR a decorrere dall’inizio dell’orario di lavoro.
I dipendenti di cui sopra devono garantire le ore ordinarie su base mensile (pausa pranzo esclusa). Se il totale delle ore lavorate su base mensile è inferiore a quelle ordinarie definite dal CCNL (considerando 8 ore per ogni giorno lavorativo esclusa la pausa pranzo) il dipendente dovrà giustificare sul sistema presenze (Sipert) la differenza. In assenza di giustificazione la copertura delle ore mancanti sarà considerata mancata prestazione.
Il dipendente deve in ogni caso garantire una prestazione giornaliera minima pari a 5 ore effettive di lavoro. In caso di prestazione inferiore alle 5 ore effettive di lavoro la differenza andrà giustificata mediante l’utilizzo di ferie o Par.
Si precisa, che la flessibilità sopra esposta non è prevista per tutti i siti con orario di lavoro rigido (lavoro su turni).
Le implementazioni oggetto del presente paragrafo saranno rese operative compatibilmente con le modifiche necessarie sul sistema presenze che indicativamente potranno concludersi entro il Io giugno.

Permessi per visite mediche specialistiche
Per usufruire di tali permessi i lavoratori interessati dovranno presentare entro il giorno successivo all’assenza, certificazione su carta intestata, dove si evinca la specializzazione del medico, rilasciata dalle strutture sanitarie autorizzate. Il permesso sarà retribuito per un massimo di quattro ore giornaliere, considerando anche i tempi di percorrenza necessari, sempreché non sia possibile ricorrere alla prestazione medica fuori dall’orario di lavoro.
Farà fede, ai fini della fruizione del permesso, l’attestato rilasciato dalla struttura medesima che dovrà certificare, oltre l’avvenuta visita, l’orario della stessa.
Le Parti si incontreranno a livello aziendale per una verifica dell’attuale Regolamento attuativo.
La presente disciplina costituisce condizione di miglior favore rispetto al CCNL.

5. Specificità Sardegna - Sede Capo San Lorenzo
C) Disponibilità Presidio Operativo Continuativo

Si conviene che, qualora il presidio delle attività operative debba essere esteso anche alla fascia oraria di fruizione della pausa pranzo (riposo), il lavoratore osserverà un riposo di quindici minuti e verranno riconosciuti 30 minuti di lavoro straordinario, maggiorati secondo il CCNL.
Inoltre, qualora le attività operative della medesima giornata di riferimento richiedessero l’effettuazione di lavoro straordinario superiore alle 2 ore, le ore eccedenti la seconda in straordinario, motivate da attività operativa, saranno retribuite con una maggiorazione, di miglior favore rispetto al CCNL, del 44%.

D) Attività Operative Serali
Al personale comandato da specifico ordine di missione che dovesse effettuare la prestazione nella fascia serale successiva al termine del normale orario di lavoro giornaliero e che eventualmente non potesse rientrare presso il domicilio abituale a causa dei tempi di spostamento necessari non compatibili con le esigenze lavorative, verranno retribuite le ore intercorrenti dal normale orario di lavoro e l’inizio dell’attività operativa serale / notturna, valorizzandole al 75 % di quelle normali.

E) Disagiata Residenza
Si conviene che la c.d. “Indennità di disagiata residenza” continuerà ad essere riconosciuta esclusivamente al personale della Sede di Capo San Lorenzo cui era corrisposta alla data del 31 dicembre 2014.

G) Pausa Mensa Orario Part Time Jsf
Il personale che osserva l’orario giornaliero 08:00 - 14:00 e 14:00 - 20:00 potrà fruire della mensa meridiana, rispettivamente, in orario successivo e antecedente all’orario giornaliero.

6. Trasferte
17b) Trasferte Estero

Il processo di internazionalizzazione in atto in Azienda, nonché la sempre maggiore presenza sui mercato mondiale nei settori di business strategici per Vitrociset, richiedono la definizione di un sistema che consenta una gestione trasparente e strutturata delle trasferte effettuate al di fuori dei confini nazionali, garantendo, al contempo, un adeguato livello di servizi e tutele a tutti i dipendenti operanti nei paesi esteri in cui l’Azienda è chiamata a realizzare la propria attività.
In relazione a ciò, si conviene quanto segue:
L’organizzazione dei viaggi nei paesi esteri viene effettuata secondo una ottimale scelta dei vettori che rispondono agli standard di sicurezza IATA.
[…]
Viene fornita la necessaria assistenza per una adeguata conoscenza e valutazione dei rischi connessi allo scenario sociale/politico dei paesi esteri, per prevenire situazioni di difficoltà e per attuare tempestivamente le misure necessarie a garantire la tutela e la incolumità dei dipendenti.
Ciò avviene attraverso un monitoraggio costante delle situazioni estere in piena sintonia con le indicazioni delle autorità preposte e degli organismi internazionali impegnati in merito.
A tal proposito si individua nel RSPP il referente responsabile della raccolta e diffusione delle informazioni su eventuali rischi presenti nei Paesi di destinazione delle trasferte e dei contatti con gli organismi competenti nel caso in cui si manifesti la necessità.

Indennità di Trasferta Estero
[…]
L’indennità di rischio sarà riconosciuta in presenza di particolari condizioni di rischio. Tali Paesi saranno definiti preventivamente dalla HRO in base alle condizioni geopolitiche in essere ed oggetto di esame congiunto con le RSU.

Vestiario e Dpi
In accordo con le indicazioni del RSPP, l’Azienda valuterà le particolari condizioni di svolgimento delle trasferte per le quali dovesse essere necessario fornire una dotazione particolare di vestiario e di eventuali Dpi.

7. Reperibilità
[…]
Si precisa che, conformemente a quanto previsto dal CCNL, la reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.