Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 agosto 2015, n. 16666 - Domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro per essere stato costretto a prestare servizio in stato di infermità


 

Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 10/08/2015



Fatto


Con sentenza del 3 dicembre 2012 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli n.8676/07 che aveva rigettato la domanda di B.M. intesa ad ottenere dal Ministero della Difesa il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro per essere stato costretto a prestare servizio in stato di infermità, patendo ulteriori danni svolgendo i propri compiti nonostante le contrarie prescrizioni mediche. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando, sulla base della espletata consulenza tecnica d'ufficio, che il B.M. non aveva fornito la prova della riconducibilità delle lesioni riscontrate e, in particolare, della rottura del tendine di Achille per il quale si era reso necessario un intervento chirurgico, a precedenti traumi distorsivi o da metatalfargia.
Il B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi.
Resiste il Ministero della Difesa con controricorso.

Diritto


Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si sostiene che la Corte territoriale avrebbe introdotto un nuovo motivo del tema controverso nel senso che, a fronte della domanda introduttiva intesa ad ottenere il risarcimento del danno subito per la responsabilità del datore di lavoro ex artt. 2043 e 2087 cod. civ. nella determinazione della patologia di cui è stato riconosciuto affetto il ricorrente, il giudice dell'appello avrebbe invece individuato la domanda con riferimento alla diversa responsabilità del datore di lavoro nell'adibire il B.M. in mansioni incompatibili con lo stato di infermità riscontrato.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., degli artt. 3 e 32 della Costituzione, dell'art. 2698 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all'omesso accertamento della responsabilità del datore di lavoro ai fini della tutela della salute del lavoratore, come emersa dalle prove acquisite.
Con il terzo motivo si assume omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. ed ex art. 2087 cod. civ. In particolare si deduce che la Corte d'appello non avrebbe esaminato compiutamente le risultanze della disposta CTU e, in particolare, i chiarimenti resi dal consulente tecnico d'ufficio.
Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2097 cod. civ., violazione e falsa applicazione ex art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. ed ex art. 2087 cod. civ. In particolare si lamenta il mancato accertamento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro in relazione ai danni fisici lamentati dal lavoratore e che sarebbe emersa dalle prove testimoniali e documentali acquisite.
Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento al mancato riconoscimento, in subordine, della responsabilità extracontrattuale del Ministero datore di lavoro, per i danni subiti dal ricorrente.
Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente tenta di distinguere la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. denunciata con la domanda introduttiva, da quella conseguente all'adibizione del lavoratore in mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute, e sulla quale si sarebbe soffermata la Corte territoriale. In realtà il giudice dell'appello ha valutato complessivamente, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, sia la riconducibilità delle lesioni riscontrate a carico dell'attuale ricorrente all'attività lavorativa svolta, sia la successiva destinazione a mansioni incompatibili con le condizioni fisiche del lavoratore, considerando, sotto tale profilo, la mancanza di prova. Trattasi di accertamenti di fatto che la Corte d'appello ha eseguito correttamente sulla base della domanda proposta riferita alla responsabilità del datore di lavoro sia riguardo alla patologia riscontrata, sia riguardo alle mansioni a cui è stato adibito dopo l'infortunio, per cui non sussiste il denunciato vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
Gli altri tre motivi si riferiscono esclusivamente all'accertamento del fatto ed alla valutazione delle prove e sono inammissibili. In sede di legittimità, come costantemente affermato da questa Corte, non è possibile rivisitare le prove e gli accertamenti di fatto svolti dal giudice del merito, se non sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione. Inoltre va considerato che il ricorrente lamenta, con i motivi in esame, violazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Orbene, in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 21659/2005, n.2707/2004). Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € ,00, per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principe a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2015.