Tipologia: CPL
Data firma: 31 luglio 2015
Validità: 01.07.2015 - 30.06.2017
Parti: Ance e Feneal-Uil , Filca-Cisl,Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Reggio Calabria
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Art. 1 Sistema di informazione
Art. 2 Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti
Art. 3 Costituzione dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali
Art. 6 Anticipazione Infortunio e Malattia Professionale
Art. 7 Formazione professionale
Art. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Art. 9 Cassa Edile
Art. 10 Ferie
Art. 11 Elemento variabile della retribuzione
Art. 12 Attrezzi ed indumenti di lavoro
Art. 13 Disciplina degli autisti
Art. 14 Indennità di trasporto
Art. 15 Indennità di reperibilità e di guida mezzi aziendali adibiti al trasporto lavoratori. Responsabilità dei lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali
Art. 16 Trasferta
Art. 17 Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria
Art. 18 Indennità lavori in alta montagna
Art. 19 Anzianità professionale edile
Art. 20 Quote di adesione contrattuale
Art. 21 Mensa - Diritto al pasto
Art. 22 Diritto allo studio
Art. 23 Lavori usuranti - Lavori pesanti
Art. 24 Donatori di sangue - Permessi retribuiti
Art. 25 Assemblee retribuite
Art. 26 Carenza Malattia
Art. 27 Mutualità ed assistenza
Art. 28 Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale

Contratto integrativo provinciale del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 19 aprile 2010 come rinnovato con il verbale di accordo del 1° luglio 2014 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella provincia di Reggio Calabria

In Reggio Calabria 31 luglio 2015, tra Ance Reggio Calabria - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Reggio Calabria […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e dei Legno - Feneal-Uil - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - Fillea-Cgil - comprensorio di Reggio Calabria - Locri […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - Fillea-Cgil - comprensorio di Gioia Tauro [...], che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (FLC) della Provincia di Reggio Calabria, è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° luglio 2014, valido nella provincia di Reggio Calabria per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 1 Sistema di informazione
Ance Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni delia Provincia di Reggio Calabria convengono di assumere, quando se ne ravvisi la necessità, ogni iniziativa al fine di approfondire argomenti ed aspetti su lavori di particolare importanza e rilevanza anche con interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure e degli appalti nonché l'utilizzo, in tempi brevi, dei finanziamenti per opere pubbliche onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale, ai fine di rimuovere ogni ostacolo per il regolare svolgimento dell'attività edilizia.
In conformità a quanto regolamentato dal CCNL vigente, Ance Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, nelle rispettive autonomie di valutazione e responsabilità, concordano di incontrarsi almeno due volte l’anno, a richiesta della FLC, per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tali incontri Ance Reggio Calabria fornirà, in applicazione e secondo la modalità concordata in sede nazionale, informazioni globali sui programmi di nuovi investimenti nonché le prevedibili implicazioni sull'occupazione distinte, per quanto possibile, in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche (edilizia scolastica, ospedaliera, opere irrigue, opere dì recupero, ecc.);
- edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, ecc.);
- edilizia abitativa pubblica e privata.

Art. 2 Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti
Ance Reggio Calabria ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tenuta presente l'importanza che nella realtà sociale e produttiva della provincia assume la esecuzione di opere pubbliche, concordano sulla necessità di una piena ed integrale applicazione delle normative di legge, dei contratto collettivo e delle disposizioni amministrative, relative agli appalti ed ai subappalti e si impegnano ad intervenire direttamente nei singoli casi, assumendo le iniziative necessarie per rimuovere le eventuali condizioni che dovessero risultare ostative ai pieno rispetto delle normative vigenti.
In particolare le parti convengono, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall'art. 14 del CCNL vigente e richiamato in premessa che disciplina l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla Cassa Edile e contemporaneamente agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla rappresentanza sindacale aziendale la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice, l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, l'impegno ai rispetto delle leggi vigenti sul collocamento, i tempi di esecuzione del contratto nonché la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agii accordi locali come dagli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente contratto integrativo provinciale, nonché il rispetto delle disposizioni della legge 55/1990 e dalia legge regionale sulla trasparenza delle opere pubbliche,
La comunicazione di cui sopra sarà indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori tramite Ance Reggio Calabria e deve essere fatta non appena l'impresa appaltante viene a conoscenza della concessa autorizzazione da parte degli Enti preposti ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o in subappalto.
Comunque si intendono richiamate le norme contenute nell'art. 4 della legge 23.10.1960 n° 1369.

Art. 3 Costituzione dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro
È istituito presso gli Enti Bilaterali un apposito Osservatorio di tutte le opere edili interessanti la provincia di Reggio Calabria. L'istituto si prefigge il compito di verifica che nei cantieri edili si applichi il contratto collettivo nazionale e provinciale di lavoro di settore. Forme contrattuali atipiche, come, ad esempio, lavoro interinale, part-time, voucher, ecc. dovranno essere oggetto di scrupolosa analisi in quanto in molti casi portatori di precarietà e di concorrenza sleale. Le posizioni aziendali che verranno valutate anomale saranno oggetto di denuncia agli istituti ispettivi di vigilanza preposti.

Art. 4 Orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 5 del CCNL vigente e richiamato in premessa, l'orario di lavoro nei cantieri edili della provincia di Reggio Calabria è ripartito di norma su cinque giorni alla settimana.
Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, ricorrendo i presupposti di legge, le imprese sono obbligate ai sensi dell'art. 9 del CCNL vigente e richiamato in premessa a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione della Cassa integrazione Guadagni.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, ferme restando le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dall'art. 19 del citato CCNL vigente e richiamato in premessa si conviene che le imprese, previo accordo con la RSU, ove esistano, o con le organizzazioni sindacali provinciali di settore, purché non sì tratti di casi saltuari ed occasionali di prolungamento di orario, faranno ricorso al lavoro straordinario solo per eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Art. 5 Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali
Con riferimento all'art. 85 del CCNL vigente e richiamato in premessa, in ogni cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.
Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalia legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.
L'impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.
Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la " Sicurezza " come priorità d'impegno straordinario.

Art. 7 Formazione professionale
[…]
Lavoratori extracomunitari
Con riferimento agii artt. 82 e 91 del CCNL vigente e richiamato in premessa le parti convengono di attivare presso l'Ente Scuoia corsi specifici, della durata minima di 16 ore finalizzate alla formazione dei lavoratori immigrati e riguardanti oltre la formazione obbligatoria di base il SSN la lingua italiana e la segnaletica di cantiere.
Le parti concordano in un ruolo di maggiore attenzione del CPT relativamente alle visite di cantiere, anche su eventuale richiesta delle imprese ed anche in assenza della costituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi dell'art. 87 dei CCNL vigente e richiamato in premessa e di cui al successivo art. 8.
Le parti convengono, inoltre, che il presente contratto integrativo venga diffuso anche in lingua inglese ed in quella francese.
Ai sensi dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 le parti ribadiscono che gli unici soggetti abilitati alla formazione in materia di salute e sicurezza sono gli Enti e gli organismi bilaterali in quanto costituiti ad iniziativa delle parti firmatarie di contratti che garantiscano soglie retributive nel rispetto dei principi costituzionali vigenti e possono definirsi organismi paritetici ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2008 e quindi legittimati a svolgere formazione in collaborazione con i datori di lavoro.

Art. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Per far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dell’istituto è istituito un apposito fondo autonomo alimentato da un contributo, a carico delle imprese, pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, del CCNL vigente richiamato in premessa e per come precisato nel precedente articolo 7.

Art. 12 Attrezzi ed indumenti di lavoro
a) attrezzi di lavoro
In tutti i cantieri edili qualora l'impresa non fornisca ai dipendenti gli attrezzi di lavoro e richieda ai lavoratori di utilizzare i propri, sempre che questi ne dispongano, sarà corrisposta una indennità di Euro 2,00 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.
Nel caso, invece, che gli attrezzi stessi vengano direttamente forniti dall'impresa, tale indennità non è dovuta ed i lavoratori sono responsabili di quanto loro affidato.
b) indumenti di lavoro
In tutti i cantieri le imprese sono obbligate a fornire ai propri dipendenti gli indumenti di lavoro sia estivi che invernali; nel caso in cui le imprese non ottemperano a quanto sopra, è dovuta al lavoratore un'indennità sostitutiva pari a Euro 2,00 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Art. 13 Disciplina degli autisti
Fermo restando quanto già previsto dall'art. 31 del vigente CCNL si stabilisce quanto segue:
1. L'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli siano effettuate correttamente
2. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. L'autista non è responsabile di eventuali danni o incidenti conseguenti a mancata e regolare corretta manutenzione.
[…]
3. Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
[...]
6. A declino di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso dell'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;
7. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci;
[…]
10. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.

Art. 15 Indennità di reperibilità e di guida mezzi aziendali adibiti al trasporto lavoratori. Responsabilità dei lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali
a) Le parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, è istituita e riconosciuta una indennità […]

Art. 17 Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria
Agli operai che lavorano in sospensione ad altezza superiore ai 20 metri dal piano di campagna per la costruzione di piloni e travi relativi a lavori stradali, verrà corrisposta un'indennità del 10% per le ore di effettivo lavoro prestate a tale altezza, da calcolarsi sulla paga base.
Detta indennità non è soggetta al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).
Con riferimento all'art. 20 - gruppo B) del CCNL vigente e richiamato in premessa - al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità percentuale indicata come appresso da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL vigente e richiamato in premessa.
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46,00%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26,00%;
Nota a verbale circa i lavori per opere sussidiarie
Le parti concordano che, ove tali lavori comportino che l'addetto debba recarsi all'esterno della galleria per eseguire lavorazioni od assemblaggi finalizzati a dette opere sussidiarie, il periodo di tempo trascorso all'esterno della galleria deve essere anch'esso assoggettato alla maggiorazione del 26%.
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18,00%.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizione di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) si conviene di corrispondere agii operai che lavorano nelle suddette condizioni un'indennità non superiore al 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL vigente e richiamato in premessa.

Art. 18 Indennità lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 23 del CCNL vigente e richiamato in premessa le indennità per i lavori in alta montagna vengono fissate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, come segue:
-per i lavori eseguiti in località comprese tra i 900 metri ed i 1,300 metri di altezza: Euro 0,35 orari;
-per i lavori eseguiti in località oltre i 1.300 metri di altezza: Euro 0,40 orari.
Dette indennità non sono soggette al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).

Art. 21 Mensa - Diritto al pasto
L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni.
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l'allestimento di un servizio mensa in cantiere.
[…]
La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande.
La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai.
Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti.
Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un'indennità sostitutiva di mensa di Euro 4,40 al giorno con presenza di almeno 5 ore.
[…]

Art. 23 Lavori usuranti - Lavori pesanti
Si confermano tutte le disposizioni dettate dall'allegato 14 all'accordo di rinnovo del 19 Aprile 2010 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 richiamato in premessa nonché dai paragrafo 6 dell’art. 108 come modificato all'accordo di rinnovo del 1° Luglio 2014 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010 richiamato in premessa.

Art. 24 Donatori di sangue - Permessi retribuiti
Ai sensi della legge 4.5.1990 n° 107 il dipendente che sia anche donatore di sangue ha diritto ad astenersi dal lavoro per Unterà giornata in cui è effettuata la donazione.
La concessione della giornata di riposo va richiesta tempestivamente con apposita istanza indirizzata alla Direzione Aziendale.
Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a produrre idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria autorizzata dal Ministero della Salute con l'indicazione dell'avvenuta donazione del sangue a titolo gratuito (il permesso non è retribuito nel caso di donazione a titolo oneroso) nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.

Art. 25 Assemblee retribuite
Le parti convengono che per specifiche e determinate esigenze il monte ore previsto dall'art. 104 del CCNL vigente e richiamato in premessa è aumentato a 12 ore previa apposita comunicazione all'Ance da parte delle FLC.

Art. 28 Decorrenza e durata
Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria, fatte salve le specifiche statuizioni previste, avrà decorrenza dal 1° luglio 2015, durata fino al 30.06.2017 e si intende prorogato automaticamente di anno in anno fino alla disdetta delle parti.
[…]
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 Aprile 2010, cosi come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° luglio 2014.

Dichiarazione a verbale della Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (FLC) della Provincia di Reggio Calabria:
si rinvia alla ulteriore trattazione di istituti contrattuali nell' ambito della eventuale ipotesi di accordo regionale e quindi nell'ambito del confronto e della promozione del tavolo di coordinamento regionale per la definizione del livello contrattuale regionale nel rispetto delle specificità territoriali, delle necessarie armonizzazioni contrattuali e della salvaguardia delle positive esperienze contrattuali dei singoli territori.