Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo provinciale
Data firma: 29 luglio 2015
Validità: 01.07.2015 - 31.12.2017
Parti: Ance, Assedil e Filc -Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Genova
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premessa
Enti paritetici di settore
Indennità territoriale di settore
EVR - Elemento variabile della retribuzione
Accordo territoriale sulla detassazione degli elementi non fissi della retribuzione
Anzianità professionale edile
Norma premiale per i versamenti del contributo per l’anzianità professionale edile
Condizione di reciprocità
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Prestazione cassa edile genovese per carenza malattia
Trattamento di cigo agli apprendisti.
Accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e i quadri edili
Premio di produzione.
Indennità sostitutiva di mensa
Validità, decorrenza e durata.

Verbale di accordo

In Genova, i1 giorno 29 luglio 2015 si sono riuniti: l’Ance Genova, Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova (Assedil) […] e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Filca - Cisl della provincia di Genova […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - Fillea - Cgil della provincia di Genova […], la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Feneal - Uil della provincia di Genova […], per rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro e l'accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri sottoscritti in data 30 gennaio 2012 dalle parti comparenti, integrativi del CCNL del 1 luglio 2014.

Le Parti
- in relazione allo stipulando accordo, integrativo del contratto nazionale stipulato da Ance e FLC nazionale il 1 luglio 2014, convengono, nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, ferme restando le reciproche autonomie contrattuali, di garantire il proprio impegno affinché il Contratto Provinciale stipulato dalle parti stesse sia recepito ed applicato da tutte le Associazioni di categoria del settore delle costruzioni della provincia di Genova;
- e contestualmente ribadiscono l'unicità del sistema degli Enti Paritetici del settore delle costruzioni in provincia di Genova, nel rispetto degli accordi nazionali sottoscritti in materia.
Ciò premesso convengono quanto segue.

Enti paritetici di settore
I) Le parti ribadiscono la comune volontà dì proseguire nell'azione di razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti Paritetici, sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia, da ultimo quella in data 10 settembre 2014, e della necessità di ridurre le uscite degli stessi onde migliorare la situazione di bilancio e scongiurare più drastici interventi di risanamento.
II) Più in particolare, ferme restando le distinte e specifiche finalità, le Parti, sulla base di quanto previsto alla lettera E) primo comma del Protocollo sugli Organismi Bilaterali Allegato 8 al CCNL 1 luglio 2014, convengono, con effetto dal 1 ottobre 2015, l'accorpamento del Comitato Paritetico Antinfortunistico Territoriale con l'Ente Scuola Edile Genovese e la conseguente istituzione dell'"Ente unico per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Genova", che manterrà il codice fiscale e la Partita IVA dell'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese e avrà Sede presso l'immobile di Genova Via Borzoli n. 61 A/B,
Si impegnano quindi a predisporre, entro il 15 settembre 2015, lo Statuto di tale Ente unico. Lo Statuto prevedrà anche l'istituzione di un Comitato Scientifico, con funzione consultiva del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con lo scopo di supportare l'attività di ricerca e di promuovere le conoscenze nel campo delle costruzioni e delia sicurezza sul lavoro.
Sempre con effetto dal 1 ottobre 2015 viene istituito il contributo destinato al finanziamento dell'Ente unico per la formazione e la sicurezza della provincia di Genova, nella misura dello 0,84% (di cui lo 0,47% destinato alla gestione delle funzioni di formazione e lo 0,37% destinato alla gestione delle funzioni di sicurezza del lavoro).
III) Le Parti convengono altresì, tenuto anche conto della uscita per pensionamento dei Direttori dell'Ente Scuola e del CPTA, di non procedere alla sostituzione dei due dirigenti e di procedere all'assunzione, con effetto dai 1 ottobre 2015, di una risorsa da destinare allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore Organizzativo dell'Ente con la qualifica di Quadro, da individuare all’interno del sistema edile ed in possesso delle competenze e della esperienza all’uopo necessarie. Contestualmente andranno valorizzate le risorse interne in grado di assumere il ruolo di responsabilità nell'Ente.
IV) Nell'ottica di razionalizzazione organizzativa e di necessitato contenimento dei costi degli Enti Paritetici, unitamente alla messa a reddito dell'immobile, ed al fine di evitare il ricorso a strumenti di solidarietà collettivi e/o a riduzioni di personale, le Parti, visti i Verbali di accordo sottoscritti in data 27 giugno 1996 e 18 dicembre 1996, per la disciplina della erogazione attribuita ai dipendenti degli Enti Paritetici, le Parti convengono di aggiungere all'accordo del 18 dicembre 1996 la seguente ulteriore "Clausola finale": "L'erogazione disciplinata dal presente accordo e dall'accordo del 27 giugno 1996 potrà essere effettuata solo in caso dì risultato di bilancio dell'Ente, riferito all'anno precedente, positivo o in pareggio" . Fermo il resto.

Norma premiale per i versamenti del contributo per l’anzianità professionale edile
Al fine di contrastare li lavoro sommerso ed irregolare e favorire le imprese le Parti convengono sulla necessità dì implementare e razionalizzare i meccanismi premiali già in precedenza previsti a favore delle imprese virtuose, in regola con gli adempimenti ed i versamenti a favore della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, con gli adempimenti in tema di formazione professionale e di igiene e sicurezza del lavoro di seguito indicati.
Il dispositivo premiale consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile, operando su due livelli:
- un primo livello a favore delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto A);
- e un secondo livello a favore delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto B).
Le aliquote premiali sono le seguenti:
- Contributo APE nella misura dei 2,0% per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto A);
- Contributo APE nella misura del 1,25% per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto B);
A. Per beneficiare della riduzione del contributo APE al 2,0% le imprese, fermo restando l'onere della integrale applicazione delle previsioni del presente contratto integrativo provinciale istitutivo della stessa, devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) essere iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza da almeno 48 mesi; a tale fine si considera continuativa l'iscrizione anche in caso di mutamento di denominazione o di ragione sociale da parte dell'impresa, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e s.m.i..
2) aver espressamente dichiarato (mediante idoneo modulo predisposto dalle Parti sociali) la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte dei tecnici del CPTA della provincia di Genova per le verifiche di cantiere e la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
3) aver iscritto presso l'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese i lavoratori assunti dopo il 1 ottobre 2014 che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi di formazione di 16 ore previsti dagli articoli 87 e 91 del CCNL 18 giugno 2008;
4) essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza alle scadenze contrattuali per la liquidazione delle prestazioni della quota ferie e della gratifica natalizia;
5) avere denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, nell'anno di gestione della stessa, un numero di ore mensili su base aziendale mediamente non inferiore a quello stabilito contrattualmente, dedotte le ore di assenza previste dalla normativa di legge e/o regolamentare e/o dalla contrattazione collettiva.
B. Per beneficiare della riduzione del contributo APE all’1,25% le imprese devono essere in possesso dei seguente ulteriore requisito, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla lettera A):
1) aver regolarmente versato, per ciascun mese dell'anno di gestione della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, la contribuzione contrattuale dovuta alla stessa.
[…]

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Le Parti, visto
- il paragrafo del CCPL 24.3.2003, recante disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST);
- le modifiche/integrazioni apportate a detta disciplina mediante successivi accordi sindacali provinciali;
ritenuta comunemente l'esigenza di rafforzare la operatività dei RLST, nel rispetto delle prerogative ad essi riconosciuta dalla normativa di legge e contrattuale, al fine di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza
Convengono quanto segue
Fermo restando il contributo di finanziamento degli oneri relativi ai RLST, di cui primo capoverso dei punto 9) de! paragrafo del CCPL 24.3.2003 nella misura dei 0,23% (da calcolare su: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, festività residue, EDR e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo), ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti ai cui interno non sfa stato nominato il RLS per il periodo dal 1.7.2015 al 31.12.2017 verrà destinato al finanziamento dei citati oneri l'importo corrispondente allo 0,28% del citato imponibile. Le risorse necessarie per coprire la differenza di importo tra le due citate aliquote verranno reperite da riserva della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza