Tipologia: Protocollo d’intesa
Data firma: 27 febbraio 2015
Validità: 31.12.2016
Parti: Assicurazioni Generali e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito e Assicurazioni, Generali
Fonte: fiba.it

Sommario:

Premessa
1. Assistenza sanitaria
2. Previdenza integrativa
3. Piano Case
4. Fruizione congedi parentali ad ore
5. Rappresentanze sindacali aziendali del personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione di Generali Italia
6. Produttori di Generali Italia di provenienza dall'ex Consorzio Ina-Assitalia di Roma
7. Disciplina Genertel Parte III
8. Disciplina GenertelLife Parte III
9. PAP Genertel
10. EAV GenertelLife Parte III
11. PAP Augusta
12. Una Tantum 2015
13. Una tantum 2015 a fini welfare - Modalità di fruizione
14. Una tantum 2016 a fini welfare
15. Erogazione aziendale variabile
16. Decorrenza e scadenza
Una tantum 2015
Allegato A
Allegato n. 18
1. Orario di lavoro: Distribuzione orario settimane - Turni
2. Part-time
9. Integrazione economica
Allegato B
Allegato n. 18 bis
1. Orario di lavoro: Distribuzione orario settimanale
2. Part-time
3. Lavoratori studenti
4. Corsi di formazione
5. Tutela della salute
6. Festività abolite - Permessi straordinari retribuiti - Ferie - Aspettative
7. Trattamento previdenziale e assistenziale
8. Erogazione aziendale variabile
9. Integrazione economica
10. Coordinatori di team
11. Coperture assicurative
12. Convenzioni mutui ipotecari
13. Trattamento di trasferta e missione - Disciplina per l’utilizzo del veicolo privato
Norma finale
Allegato C

Protocollo d’intesa per il rinnovo del CIA di Assicurazioni Generali 6.10.2009

Il giorno 27 febbraio 2015, a Roma, tra Assicurazioni Generali spa […], Generali Italia spa […], Generali Business Solutions scpa - Relazioni Sindacali di Gruppo […], in nome e per conto anche delle Società del Gruppo Alleanza Assicurazioni spa, Genertel spa, Genertellife spa e Generali Infrastructure Services scarl, alle quali si applica il CIA di Assicurazioni Generali 6.10.2009 e i Coordinamenti delle RSA Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Fna e Snfia del Gruppo Generali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Fna e Snfia di Assicurazioni Generali spa, Generali Italia spa, Generali Business Solutions scpa, Alleanza Assicurazioni spa, Genertel spa, Genertellife spa e Generali Infrastructure Services scarl.

Premesso che:
- il CIA di Assicurazioni Generali 6.10.2009 (applicabile al personale dipendente non dirigente delle Società del Gruppo Generali sopra citate, come risultanti a seguito delle operazioni di riorganizzazione societaria effettuate nel 2013 e nel 2014, in attuazione del Progetto Generali Italia) è giunto a scadenza il 31.12.2011 (entrambe le Parti firmatarie ne hanno dato disdetta per la suddetta scadenza entro i termini previsti dal CIA medesimo);
- nel corso del 2013 le OO.SS. avevano presentato la piattaforma per il rinnovo del suddetto CIA;
- con la sottoscrizione del Verbale di Accordo 27.6.2014 - tra Generali Italia spa e GCS scarl - Relazioni Sindacali di Gruppo e i Coordinamenti delle RSA Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Fna e Snfia del Gruppo Generali - le Parti si sono date "atto che - in considerazione della complessità della situazione attuale in fase di attuazione del Progetto Generalitalia, nonché di assestamento degli assetti societari ed organizzativi alla luce delle operazioni di riorganizzazione nell'ambito del Gruppo richiamate in premessa, e tenuto conto dell'articolazione delle problematiche connesse - relativamente al rinnovo del CIA di Assicurazioni Generali 6.10.2009 viene manifestata disponibilità reciproca a svolgere un confronto equilibrato e rapido, volto principalmente a confermare la stabilità degli attuali assetti contrattuali";
- sulla base di tale presupposto, nel mese di ottobre 2014 è iniziato il confronto tra la delegazione aziendale e le OO.SS., con il fine di definire un accordo di rinnovo del CIA 6.10.2009 che - tenuto conto del contesto economico e di mercato complessivo, della prosecuzione della fase di attuazione del Progetto Generalitalia e dell'esigenza generale di contenimento dei costi-fosse in linea con l'obiettivo indicato nel citato Verbale di Accordo 27.6.2014;
tutto ciò premesso, le Parti hanno stabilito quanto segue: le disposizioni contenute nel CIA di Assicurazioni Generali 6.10.2009 restano confermate, con le modifiche ed integrazioni di seguito indicate:

7. Disciplina Genertel Parte III: per il personale dipendente di Genertel inquadrato nella Parte III del vigente CCNL troverà applicazione la disciplina di cui all'All. 18 al CIA AG 6.10.2009, come modificata dal verbale di cui all'Allegato A.

8. Disciplina GenertelLife Parte III: per il personale dipendente di GenertelLife inquadrato nella Parte III del vigente CCNL troverà applicazione la disciplina di cui all'Allegato B (nuovo All. 18 bis al CIA AG 6.10.2009).

Allegato A
Le Parti si danno atto che i contenuti del presente documento avranno efficacia unicamente al momento della sottoscrizione del rinnovo del CIA del Gruppo Generali, al medesimo essendo inscindibilmente connessi.

Allegato n. 18
1. Orario di lavoro: Distribuzione orario settimane - Turni

Estratto

A. Personale addetto al Call Center Sinistri e addetti al Back Office (sinistri e vendite)
La distribuzione dell’orario settimanale verrà articolata su 5 giorni lavorativi. A ciascun lavoratore sarà quindi garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo alla domenica.
Le Parti concordano - in base alla normativa in materia di orario di lavoro prevista dalla Disciplina speciale, Parte Terza, del CCNL 17.9.2007 - che a tale personale potrà essere assegnata una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale che potrà comprendere anche il pomeriggio del sabato (dalle ore 14.00 alle ore 20.00).
L’Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, di business e al fine di erogare i livelli di servizio necessari, si adopererà affinché agli addetti del Cali Center Sinistri e del Back Office Vendite possa venire assegnata una distribuzione dell’orario di lavoro tale per cui ¡’intervallo giornaliero non sia superiore ad 1 ora, 1 ora e mezza.
B. Personale addetto al Call Center di Vendita
Estratto

Resta inteso che la media provvigionale oraria dei riservatari nei 12 mesi antecedenti il passaggio non dovrà essere inferiore all’85% della media provvigionale oraria dell’intero Call Center Vendite, calcolata secondo i criteri previsti dall’Accordo del 9.12.2003 relativo alla media provvigionale per permesso sindacale e sterilizzando eventuali effetti negativi conseguenti alla maternità.
Con riferimento alla percentuale del 15%, l’Azienda s’impegna ad effettuare, entro il 31.7.2012, 12 passaggi da 20 a 30 ore settimanali, così suddivisi:
- 4 passaggi dal 1.8.2009 al 31.7.2010;
- 4 passaggi dal 1.8.2010 al 31.7.2011;
- 4 passaggi dal 1.8.2011 al 31.7.2012.
Tale istituto viene confermato nei termini e alle condizioni sopra previste per gli anni 2015 e 2016, Inoltre in via del tutto eccezionale per i medesimi anni 2015 e 2016:
- verrà effettuato 1 ulteriore passaggio da 20 a 30 ore per ciascun anno (1 ulteriore passaggio nel 2015 ed 1 ulteriore passaggio nel 2016);
- per ciascuno degli anni 2015 e 2016, 2 dei passaggi da 20 a 30 ore previsti dal presente articolo rientranti nella percentuale dei 15% avverranno con mantenimento della fascia orario di appartenenza, analogamente 2 dei passaggi rientranti nella percentuale del 85%;
- l’Azienda e le RSA, si riservano rispettivamente per i 2 passaggi rientranti nella percentuale del 85% e del 15% di cui al precedente alinea per ognuno degli anni 2015 e 2016, di poter assegnare, nell'ambito di detti 2 passaggi descritti nell’alinea precedente, la fascia oraria di appartenenza a coloro che sono già passati da 20 a 30 ore.

2. Part-time
Estratto

I rapporti di lavoro a tempo parziale ammessi non potranno riguardare più del 10% del personale di Parte Terza, Sezione Prima e di quello del Back Office del Cali Center di Vendita: ai fini della determinazione della base di computo per il calcolo della percentuale che determina l’assegnazione all’orario part-time, si terrà conto anche dei contratti a tempo determinato. Dal computo di tale percentuale saranno esclusi i dipendenti che - ai sensi dell’ultimo comma della presente lettera A. - abbiano optato irrevocabilmente per il rapporto di lavoro a part-time.
La percentuale del 10% sopra riportata viene elevata dal 1° gennaio 2015 al 13%, e dal 1° gennaio 2016 ai 14%.

Allegato B
Le Parti si danno atto che i contenuti del presente documento avranno efficacia unicamente al momento della sottoscrizione del rinnovo del CIA del Gruppo Generali, al medesimo essendo inscindibilmente connessi.

Bozza 23.1.2014
Allegato n. 18 bis
Disciplina applicabile al personale di Genertellife - Parte terza
Il presente Allegato contiene la disciplina di contrattazione integrativa aziendale riguardante il personale di Genertellife di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza (Sezione Prima e Sezione Seconda), inquadrato ai sensi dell’articolo 165 del CCNL 17.9.2007.

1. Orario di lavoro: Distribuzione orario settimanale
a) Le Parti si danno atto che, a fronte della necessità di perseguire lo sviluppo del proprio business, il personale addetto al Call Center Vendite e al Back Office deve garantire livelli di copertura su tutto l’orario di apertura alla Clientela, attualmente dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.00.
Inoltre in linea con quanto previsto dall’art. 169 del CCNL, le Parti si danno atto che la Società potrà organizzare la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale per tali attività sulla base delle esigenze di apertura tempo per tempo necessarie. La Società deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc).
b) La distribuzione dell’orario settimanale è di norma articolata su 5 giorni lavorativi (attualmente con fasce dal lunedì al venerdì) che può comprendere anche il sabato, in modo da garantire i livelli di copertura necessari. A ciascun lavoratore sarà quindi di norma garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo alla domenica.
Il personale opererà a tempo pieno (37 ore settimanali), con intervallo pranzo di 60 minuti nelle giornate con rientro pomeridiano - da effettuarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative, tra le 12.00 e le 14.00 - o a tempo parziale (20 - 24 - 25 ovvero 30 ore settimanali).
Moduli orario per il personale addetto al Call Center di Vendita Tempo parziale
A) 20 ore settimanali (4 ore per 5 giorni) nelle fasce orarie 8.00-12.00
9.0- 13.00
10.0- 14.00
12.0- 16.00
15.0- 19.00
14.0- 18.00
16.0- 20.00
B) 30 ore settimanali (6 ore per 5 giorni) nelle fasce orarie
8.0- 14,00
9.0- 15.00
12.0- 18.00 14.00-20.00 Tempo pieno
C) 37 ore settimanali (8 ore per 4 giorni e 5 ore per un giorno)
4 giorni 9.00-13.00/14.00-18.00, 1 giorno 12.00-17.00
4 giorni 11.00-14.00/15.00-20.00, 1 giorno 12.00-17.00
Per la copertura della giornata del sabato potranno essere utilizzati turni di lavoro a rotazione, con criteri da concordarsi con le RSA.
Resta ferma la necessità del consenso del dipendente per la riduzione o l’aumento dell'orario settimanale.
Ai soli addetti al Back Office Vendite sarà riconosciuta una flessibilità d’orario come di seguito indicata:
• Flessibilità in ingresso di 10’;
• Flessibilità in uscita di 10’.
Si prevede una compensazione mensile, con possibilità di riporto al mese successivo di un massimo di un’ora in positivo o negativo. Il superamento del saldo negativo di un’ora costituirà a tutti gli effetti inosservanza dell’art. 169 del CCNL 17.9.2007 ed il superamento del saldo negativo di un’ora al 31 dicembre di ogni anno comporterà la trattenuta dallo stipendio delle ore/minuti in eccedenza.
Nota a verbale 1: in relazione a quanto dichiarato alla precedente lettera a), l’Azienda, a fronte di possibili diverse esigenze organizzative di copertura, potrà prevedere, schemi di orario di lavoro diversi da quelli attualmente applicati, eventualmente comprendenti anche la giornata del sabato dalle 08.00 alle 20.00 in linea del resto con quanto stabilito dal vigente CCNL di settore. A ciascun lavoratore sarà comunque garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo alla domenica. Nelle suddette circostanze si darà un preavviso agli interessati di almeno 30 giorni. I lavoratori destinatari di una diversa assegnazione dell’orario di lavoro, saranno individuati ricercando il consenso e, in mancanza di questo, tenendo conto di criteri oggettivi quali carichi di famiglia, anzianità di servizio, specifiche e comprovate esigenze individuali nonché di eventuali richieste di cambi orario degli operatori interessati, tenendo conto in via preliminare delle richieste del personale a tempo indeterminato. Per il personale disciplinato dal presente allegato si applicano le medesime indennità annue lorde (“indennità orario”) previste dall’allegato 18 per l’attività lavorativa prestata nella giornata del sabato dalle ore 14 alle ore 20 nei termini e alle condizioni ivi previsti.
c) Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. Le stesse potranno essere effettuate al termine dell’orario di lavoro, prima dell’inizio dello stesso o - fermo l’intervallo minimo di 30 minuti - durante la pausa pranzo. Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro straordinario di almeno 30 minuti; oltre tale limite le prestazioni saranno commisurate al minuto primo.
d) Presenza in giornate festive e semi festive
L’Azienda ricorda che le richiamate esigenze di copertura sussistono anche in determinate giornate considerate festive o semifestive dal CCNL (es. Venerdì Santo; 2 novembre, 21 novembre, 24 dicembre, 31 dicembre). Le giornate da coprire saranno comunicate dall’impresa ai lavoratori con congruo preavviso, con l’indicazione altresì delle esigenze di copertura e degli orari di presenza necessari. […]
A richiesta del lavoratore, in alternativa ai compensi previsti dai paragrafi precedenti, potrà essere riconosciuto un corrispondente riposo compensativo, ferma restando la corresponsione della maggiorazione per il lavoro festivo o semifestivo prestato.
Per il personale della Sezione Seconda, la fruizione del riposo compensativo non darà luogo all’erogazione della media provvigionale.
[…]
e) Buono pasto
[…]
f) Permessi
[…]
g) Intervallo videoterminale
Con riferimento alla normativa prevista dalla Disciplina Speciale - Parte Terza del CCNL 17.9.2007 in materia d’intervallo nell’attività prestata su attrezzature munite di videoterminale, le Parti concordano che tale intervallo, riconosciuto ogni 120 minuti secondo la previsione dell’art. 171 del vigente CCNL, potrà essere fruito dopo 105 minuti, dopo 120 minuti ovvero dopo 135 minuti dall’inizio dell’attività lavorativa considerando anche l’eventuale lavoro supplementare. A titolo esemplificativo per l’orario di 4 ore giornaliere sarà concessa una pausa, per quello di 6 ore giornaliere ne saranno concesse due.

2. Part-time
La disciplina di questo tipo di rapporto è quella prevista per il personale a tempo pieno dal CCNL vigente, applicandosi ovviamente una riduzione proporzionale al trattamento retributivo complessivo.
A. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
I lavoratori di cui al presente allegato possono richiedere la modifica dell'attività lavorativa da full-time a part-time. I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno attuati alle seguenti condizioni.
La richiesta di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere presentata solo dai collaboratori con due anni di anzianità minima, per i quali sussistano particolari ragioni di ordine familiare quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi), ammalati o disabili ovvero che abbiano figli di età non superiore ai dieci anni o qualora sussistano gravi ed accertati motivi personali.
L'accoglimento delle richieste, come sopra motivate ed adeguatamente comprovate, sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
I rapporti di lavoro a tempo parziale ammessi non potranno riguardare più del 10% del personale di cui al presente Allegato: ai fini della determinazione della base di computo per il calcolo della percentuale che determina l’assegnazione all’orario part-time, si terrà conto anche dei contratti a tempo determinato.
Dal computo di tale percentuale saranno esclusi i dipendenti che - ai sensi dell’ultimo comma della presente lettera A. - abbiano optato irrevocabilmente per il rapporto di lavoro a part-time.
In ogni caso, la durata del rapporto a tempo parziale non potrà essere inferiore a due anni. La richiesta di rientro a tempo pieno non sarà attuata ove il dipendente dimostri il perdurare di quelle o analoghe ragioni che avevano dato titolo alla concessione del rapporto a tempo parziale; in tal caso, il rapporto a tempo parziale - agli effetti qui considerati - si prorogherà per uno o più periodi di tempo pari a due anni.
In alternativa, il dipendente potrà altresì dichiarare irrevocabilmente di non volersi avvalere della facoltà di rientro a tempo pieno, salvo il sopravvenire di nuovi e gravi motivi personali (ad esempio, stato di vedovanza, unico reddito) ovvero la disponibilità al rientro a tempo pieno in caso di rilevanti esigenze organizzative aziendali.
B) Lavoro supplementare
In applicazione del D.Lgs. 25.2.2000 n. 61 e successive modifiche e integrazioni, viene disciplinata la possibilità per i lavoratori a tempo parziale - assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle ipotesi consentite dalla legislazione vigente e dal CCNL 17/09/07 - di effettuare prestazioni di lavoro supplementare, alle seguenti condizioni.
Il lavoro supplementare non potrà eccedere di norma le 170 ore annue; il lavoro supplementare non dovrà superare le 2 ore giornaliere (nel giorno di riposo settimanale, tale limite sarà pari al numero di ore giornaliere ordinarie).
Per il personale con orario di lavoro di 6 ore giornaliere, si prevede una pausa di almeno 30 minuti prima di effettuare l’eventuale lavoro supplementare.
Ferma restando la necessità del consenso del lavoratore interessato, il lavoro supplementare potrà essere prestato unicamente in presenza di esigenze aziendali (necessità di far fronte a punte di lavoro, sostituzione di lavoratori assenti, sostituzione di lavoratori dimissionari per il tempo necessario alla sostituzione degli stessi, necessità di copertura del servizio, etc.) ovvero su richiesta del lavoratore, se compatibile con le esigenze aziendali.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro supplementare di almeno 30 minuti; oltre tale limite le prestazioni saranno commisurate al minuto primo.
[…]
L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non comporterà alcuna sanzione disciplinare.

5. Tutela della salute
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 11 del presente CIA e relativamente a quanto contenuto nell’art. 52 CCNL 17.9.2007 in materia di controlli sanitari audiometrici ed ORL per i lavoratori dei Call Center addetti al Front Office, a partire dall’1.1.2015 gli stessi lavoratori potranno richiedere detti controlli con cadenza biennale, o inferiore sentito il parere del medico competente.

Norma finale: ferme eventuali norme specifiche contenute nel presente Allegato, tutte le precedenti disposizioni e/o prassi aziendali in atto nella Società per il personale cui si applica il presente Allegato non richiamate devono intendersi sostituite e/o abrogate.