Categoria: 2015
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Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 2015
Validità: 01.07.2015 - 31.12.2017
Parti: Fedarlinea e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Personale navigante navi sup. 50 TSL o unità veloci
Fonte: fedarlinea.org

Sommario:

Preambolo
Disciplina Generale
Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Fonti normative e specialità del rapporto di lavoro nautico
Art. 3. Commissione Interpretativa
Art. 4. Decorrenza e durata
Art. 5. Informative sindacali
Art. 6. Assetti contrattuali
Art. 7. Rappresentanze dei lavoratori in azienda
Art. 8. Sciopero, procedure di raffreddamento e prestazioni indispensabili
Art. 9. Procedura disciplinare
Art. 10. Reclami e controversie: Commissione di conciliazione e di arbitrato
Art. 11. Tutela della maternità e paternità
Art. 12. Assegno per il nucleo familiare
Art. 13. Pari opportunità
Art. 14. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Disciplina speciale - Parte prima "per l’imbarco degli equipaggi delle navi impiegate nei servizi di cabotaggio”
Premessa
Art. 15. Tipi di contratto di arruolamento
Art. 16. Contratto di arruolamento a viaggio
Art. 17. Contratto di arruolamento a tempo determinato
Art. 18. Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Art. 19. Periodo di prova
Art. 20. Tabelle minime di sicurezza - Circolare 01/2010 C.G.C.P.
Art. 21. Categoria dei Sottufficiali
Art. 22. Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 23. Norme comportamentali e disciplinari dei marittimi a bordo e a terra
Art. 24. Assenze da bordo
Art. 25. Contrabbandi, paccottiglie, clandestini
Art. 26. Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 27. Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
Orario di lavoro
Art. 28. Orario di lavoro in navigazione e in porto
Art. 29. Inizio del servizio a bordo
Art. 30. Trattamento nella giornata del sabato in navigazione ed in porto
Art. 31. Franchigia e mezzo di trasporto
Paghe - Compensi - Indennità
Art. 32. Minimi contrattuali
Art. 33. Computo dei riposi e delle ferie
Art. 34. Indennità di navigazione
Art. 35. Spese di viaggio, ingaggio e rimpatrio
Art. 36. Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
Art. 37. Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 38. Sostituzione di ammalati e di infortunati - personale mancante - funzioni superiori
Art. 39. Compensi per lavoro straordinario
Art. 40. Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Art. 41. Divise equipaggio
Art. 42. Alloggio e vitto
Art. 43. Indennità sostitutiva della panatica
Art. 44. Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Riposi festivi - Ferie - Congedi - Previdenze
Art. 45. Giorni festivi
Art. 46. Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 47. Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica
Riduzione orario di lavoro
Art. 49. Congedo matrimoniale
Art. 50. Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione, contro la tubercolosi, per malattia e infortunio
Art. 51. Assicurazione contro la cancellazione dalle matricole e la perdita dell’abilitazione professionale per sinistro marittimo
Art. 52. Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio
Risoluzione del contratto di arruolamento
Art. 53. Risoluzione di diritto qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento
Art. 54. Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato
Art. 55. Risoluzione anticipata del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Art. 56. Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio Diritto al rimpatrio e modalità relative
Art. 57. Preavviso
Art. 58. Trattamento di fine rapporto
Art. 59. Regolamento per i servizi di bordo
Art. 60. Lavori per la sicurezza della navigazione
Art. 61. Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 62. Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 63. Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 64. Servizio merci, posta e provviste
Art. 65. Oggetti in consegna
Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di stato maggiore e per i sottufficiali e comuni
Art. 66. Applicabilità e criteri di commisurazione e accesso alla CRL
Art. 66 bis. Determinazione delle consistenze del personale marittimo
Art. 67. Regime di continuità e premo di fidelizzazione
Art. 68. Promozioni
Art. 69. Periodo di imbarco
Art. 70. Sbarco per grave motivo personale
Art. 71. Ferie
Art. 72. Periodo di riposo
Art. 73. Malattia e infortunio
Art. 74. Retribuzione durante il periodo di riposo a terra
Art. 75. Scatti di anzianità
Art. 76. Gratifica natalizia e pasquale
Art. 77. Disponibilità retribuita
Art. 78. Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale
Art. 79. Regolamento di imbarco
Regolamento dei turni particolari per i sottufficiali e comuni
Art. 80. Iscrizioni al turno
Art. 81. Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 82. Successione delle chiamate
Art. 83. Durata del periodo di imbarco
Art. 84. Reiscrizione a turno
Art. 85. Controllo sullo stato di malattia
Art. 86. Esigenze stagionali
Art. 87. Contrattazione integrativa
Art. 88. Affissione del contratto a bordo
Art. 89. Disposizioni finali e di attuazione
Art. 90, Rinvio alla legge nazionale
Disciplina speciale - Parte seconda “per gli addetti agli uffici e il personale operaio delle società operanti nei servizi di cabotaggio”
Art. 91. Assunzione in servizio
Art. 92. Periodo di prova e anzianità di servizio
Art. 93. Mercato del lavoro
Art. 94. Classificazione
Art. 95. Elementi della retribuzione 
Art. 96. Aumenti periodici per anzianità
Art. 97. Indennità sostitutiva della mensa
Art. 98. Tredicesima e quattordicesima
Art. 99. Indennità rischio cassa
Art. 100. Orario di lavoro
Art. 101. Giorni festivi e semifestivi
Art. 102. Lavoro straordinario
Art. 103. Reperibilità
Art. 104. Ferie
Art. 105. Aspettativa
Art. 106. Congedo Matrimoniale
Art. 107. Trasferte
Art. 108. Trasferimenti e indennità relative
Art. 109. Assicurazione assistenza sanitaria
Art. 110. Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 111. Norme di comportamento del personale in servizio e fuori dal servizio
Art. 112. Provvedimenti disciplinari
Art. 113. Sospensione per motivi non connessi al rapporto di lavoro
Art. 114. Preavviso
Art. 115. Dimissioni
Art. 116. Certificato di lavoro
Art. 117. Contrattazione di prossimità
Art. 118. Rinvio alla legge nazionale
Appendice alla parte prima della parte speciale
Norme integrative riguardanti il trattamento al personale marittimo adibito al lavori di comandata a bordo delle navi o in magazzini e spazi portuali per operazioni connesse all’approntamento delle dotazioni e provviste delle navi
Allegato A)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navi superiori a 50 tsl sia con unità veloci hsc, dsc e aliscafi, 1 luglio 2015, tra Fedarlinea e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti

Preambolo
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro contiene la regolamentazione economica e normativa del personale occupato nelle Società di navigazione marittima operanti nel settore del cabotaggio ed è composto da una parte generale e da due parti speciali rispettivamente dedicate, in considerazione delle rispettive specificità normative e di impiego, al personale navigante (ufficiali, sottoufficiali, comuni delle navi ed equipaggi delle unità veloci e degli aliscafi) ed al personale non navigante (impiegati e operati).
Con il presente contratto collettivo le Parti, anche ai fini di una corretta impostazione delle relazioni industriali, intendono pertanto rimarcare sia la specificità del rapporto di arruolamento del personale navigane, nei confronti del quale non trova applicazione la disciplina legale e contrattuale vigente per il personale addetto ai servizi di terra, che la sostanziale unitarietà della complessiva organizzazione del lavoro delle imprese destinatarie, onde adeguarne ed aggiornarne la regolamentazione in una prospettiva di equilibrio economico e normativo compatibile con le esigenze produttive del settore.
Nella definizione del presente contratto unico le parti hanno proceduto alla ristrutturazione della regolamentazione contenuta nella Parte Seconda della Disciplina Speciale, riguardante esclusivamente il personale amministrativo e tecnico di terra e non marittimo.
Gli effetti derivanti da detta ristrutturazione e riguardanti la parte economica della disciplina, non dovranno determinare penalizzazioni o decurtazioni salariali ai lavoratori che, alla data della stipula del contratto, risultavano già in servizio presso le Aziende cui il presente contratto si applica.

Disciplina Generale
Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente contratto rappresenta la regolamentazione economica e normativa unitaria, inscindibile ed esclusiva, del personale occupato nelle Società di navigazione marittima operanti nel settore del cabotaggio ed è composto da una disciplina comune e da una disciplina speciale. La disciplina speciale è articolata in due sezioni per la regolamentazione dei rapporti di lavoro:
- degli equipaggi (Ufficiali, Sottoufficiali e Comuni) imbarcati sulle navi esclusi i Comandanti ed i Direttori di Macchina (regolati da altro contratto collettivo);
- del personale tecnico/amministrativo addetto agli uffici o ai servizi di terra.

Art. 2. Fonti normative e specialità del rapporto di lavoro nautico
Al personale imbarcato sulle navi si applicano le disposizioni del codice della navigazione, oltre che le specifiche disposizioni di legge applicabili in via esclusiva al rapporto di lavoro nautico, la cui specialità è confermata e valorizzata dal presente CCNL.
Al personale tecnico, amministrativo addetto agli uffici o ai servizi di terra si applicano le disposizioni del codice civile.
In considerazione della specialità del rapporto di lavoro nautico, la regolamentazione contrattuale del presente CCNL destinata al personale di cui al secondo comma non può in alcun modo essere applicata al personale navigante.

Art. 3. Commissione Interpretativa
Le eventuali divergenze che dovessero sorgere dalla interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno definite da una Commissione composta da sei membri, tre nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatari e stipulanti del presente contratto e tre nominati dell’Associazione datoriale firmataria.
La commissione delibererà a maggioranza di voti senza particolari formalità di procedura e l’interpretazione così decisa avrà valore di norma contrattuale.

Art. 5. Informative sindacali
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano la istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
A livello nazionale l’Associazione datoriale procederà, almeno una volta all’anno, ad informare le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL in merito all’andamento generale del mercato, dei servizi e dell’occupazione nel settore.
Le Società armatoriali informeranno, eventualmente anche tramite l’Associazione di categoria e comunque sotto il vincolo della riservatezza, le strutture nazionali o territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie in merito a sostanziali innovazioni dei servizi comportanti riflessi sull’occupazione. L’informativa dovrà precedere l’introduzione delle suddette innovazioni.

Art. 6. Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del Contratto nazionale ed in conformità ai criteri ed alle procedure da tale Contratto indicate - sul livello aziendale.
A) Contrattazione di primo livello.
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi, definendo, altresì, il trattamento retributivo base, nonché, funzioni, ambiti e tempi della contrattazione aziendale.
[…]
B) Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello si svolge nelle materie e con le modalità convenute al primo livello di contrattazione. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali la contrattazione di secondo livello sarà effettuata dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie che, in ogni caso, nell’ambito di tale livello di contrattazione agiranno per conto del personale marittimo.
[…]

Art. 7. Rappresentanze dei lavoratori in azienda
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.
Presso le unità produttive nelle quali sono impiegati più di 15 dipendenti, possono essere costituite rappresentanze sindacali composte da un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale.
Delle nomine e delle relative variazioni, sarà data comunicazione all’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) e alla Società.
In attuazione delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e in particolare, del disposto dell’ultimo comma dell’art. 35 che demanda ai contratti collettivi di lavoro l’applicazione dei principi sanciti dal predetto Statuto alle imprese di navigazione per il personale navigante, si conviene quanto segue:
Le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto nomineranno propri rappresentanti sindacali di bordo tra i marittimi imbarcati, che eserciteranno le loro funzioni per la durata del loro periodo di imbarco.
Delle nomine e delle relative variazioni sarà data comunicazione alle Società.
I rappresentanti sindacali di bordo hanno le seguenti attribuzioni:
- prospettare anche per iscritto al Comando di bordo le questioni che dovessero sorgere relativamente all’applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali nonché delle norme di legislazione sociale, di igiene e sicurezza del lavoro;
- conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
- indire assemblee sulle navi per il personale franco dal servizio, su materie di interesse sindacale e di lavoro, previa autorizzazione del Comando di bordo. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso alla Società, dirigenti nazionali e provinciali dei Sindacati firmatari del presente contratto che ha costituito la rappresentanza sindacale.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo e i rappresentanti sindacali saranno eventualmente valutate tra Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali periferiche.
I rappresentanti sindacali di bordo e di terra sono tenuti, come gli altri lavoratori ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
[…]
In caso di trasbordo del rappresentante di bordo su altra nave durante il periodo di imbarco la carica sindacale si intende automaticamente attribuita sulla nave di destinazione.
Permessi retribuiti […]
Permessi non retribuiti […]
Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi nei porti nazionali.
Previa autorizzazione del Comando di bordo, i rappresentanti sindacali potranno riferire ai componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di due delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a una persona per Organizzazione sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle Società armatrici, a due membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. Agli anzidetti due membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non interferire con il regolare svolgimento del servizio a bordo.
Affissione comunicazioni sindacali
La Società curerà la collocazione in ogni ufficio e su ogni nave in posto accessibile a tutti, di una bacheca a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime. 
In tali bacheche saranno affisse le comunicazioni che dovranno strettamente riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società.
Riscossione dei contributi sindacali […]
Quote di servizio […]
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali nazionali. Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive […]

Art. 9. Procedura disciplinare
L’inosservanza dei doveri da parte del personale di cui al presente contratto collettivo comporta l’attivazione della procedura prevista dalla normativa vigente, secondo quanto stabilito nelle parti speciali del presente contratto.

Art. 11. Tutela della maternità e paternità
Le parti, fermo restando quanto previsto dalle discipline speciali, rinviano in materia alle disposizioni di legge di cui al d.lgs. 151 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
L’assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell’anzianità di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.
Nel caso di lavoratrice marittima arruolata in stato di gravidanza accertata durante il periodo di imbarco, sarà osservata la seguente procedura:
a) la lavoratrice dovrà avvisare il Comandante della nave sulla quale si trova imbarcata appena la gravidanza è accertata;
b) l’armatore provvederà allo sbarco e all’eventuale rimpatrio della lavoratrice marittima appena ragionevolmente possibile, e comunque entro la 26ma settimana di gravidanza. 

Art. 13. Pari opportunità
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative italiane ed europee in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali situazioni che non consentano un’effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò si fa rifermento ad una commissione composta tra le parti stipulanti il presente contratto in modo paritetico alla quale è affidato il compito di:
- esaminare l'andamento dell’occupazione femminile sulla base di dati qualitativi e quantitativi forniti dalle singole aziende nei rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 198 del 2006 e successive modifiche;
- proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- predisporre schemi di progetti di azioni positive nel quadro degli obiettivi contenuti all’art. 42, primo e secondo comma del D.Lgs. 198 del 2006
La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte datoriale e da un componente di parte sindacale si riunirà di norma almeno una volta all’anno e invierà annualmente alle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale un rapporto sull’attività svolta.

Art. 14. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Le parti firmatarie del presente accordo, considerando la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro come parte integrante della gestione generale dell’azienda, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Le parti si impegnano a seguire sempre l’evoluzione normativa in materia, concorrendo a proporre soluzioni condivise nell’interesse di tutti i lavoratori.


Disciplina speciale - parte prima «per l’imbarco degli equipaggi delle navi impiegate nei servizi di cabotaggio”
Premessa

Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto del presente accordo di rinnovo del CCNL, è stato tra esse voluto un vincolo di necessaria inscindibilità fra tutte le clausole del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
A tal fine le parti ribadiscono la natura vincolante della presente dichiarazione per tutto ciò che attiene anche all’applicazione del contratto medesimo.
Inoltre le parti stipulanti il presente contratto dichiarano che le clausole tutte dettate con il presente accordo, così come le precedenti, sono state volute tenendo conto sia della legislazione nazionale, sia dei principi di ordine internazionale. Tali clausole concorrono a costituire un trattamento, nel suo complesso, volutamente di miglior favore per i lavoratori.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si configurasse per alcuni istituti una divaricazione rispetto a disposizioni normative di diritto interno e/o a principi di ordine internazionale, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l’acquisizione di maggiori benefìci in altri aspetti della disciplina contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono inoltre che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire, in uno spirito di spiccata flessibilità, miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
Con la definizione del presente contratto di lavoro, le parti, considerate le caratteristiche condizioni produttive del settore cabotiero, fortemente influenzate dalla componente stagionale dei servizi nel traffico passeggeri, hanno inteso regolare il rapporto di lavoro nautico ovvero le modalità d’instaurazione del rapporto di lavoro caratteristico della categoria, le modalità del suo svolgimento a bordo del mezzo nautico, le modalità della eventuale disponibilità all’impiego nonché le modalità della sua conclusione. Le parti hanno operato con la consapevolezza che il contratto di arruolamento, anche nella forma del “tempo indeterminato” che prevede l’alternanza di periodi di impiego e di disponibilità all’impiego, una volta conclusosi con lo sbarco del marittimo, non è fonte di ulteriori obbligazioni di natura economica e normativa.
L’unica eccezione a questo principio che le parti hanno concordato come esplicito valore aggiunto, determinandone pattiziamente i presupposti di accesso e le caratteristiche, è costituita dall’istituto della “Continuità del Rapporto di Lavoro” per il quale il periodo di disponibilità è regolamentato in modo esclusivo dal presente contratto collettivo. La regolamentazione della Continuità di Rapporto di Lavoro non è in alcun modo suscettibile di applicazione espansiva ad altre tipologie contrattuali, avendo le parti inteso definire in modo rigido ed insuperabile i relativi presupposti di accesso.
In considerazione dì quanto precede, le partì sì danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione di disposizioni normative e/o di clausole o istituti che siano difformi dalia contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite, fermo restando che nessuna legittimità o pretesa può derivare da clausole aziendali direttamente o indirettamente contrastanti con le clausole contenute nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 20. Tabelle minime di sicurezza - Circolare 01/2010 C.G.C.P.
Le tabelle minime di sicurezza, sono stabilite dall’Autorità Marittima, in conformità alle disposizioni vigenti.
Le tabelle di armamento saranno individuate dalla Società Armatrice, previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 22. Rapporti gerarchici e disciplinari
I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia delle fonti disciplinata dall’art. 1 C.d.N. e dal presente contratto collettivo.

Art. 23. Norme comportamentali e disciplinari dei marittimi a bordo e a terra
A) Marittimi imbarcati con contratto di arruolamento
Durante il periodo di imbarco, il comportamento del marittimo deve essere improntato a correttezza, diligenza, obbedienza e fedeltà. In particolare, il marittimo di ogni grado e qualifica ha il dovere di:
- rispettare quanto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro e le eventuali disposizioni delle Autorità Marittime e di quelle Consolari nei porti esteri;
- eseguire ogni legittima disposizione del Comandante, degli Ufficiali, dei Sottufficiali dei rispettivi servizi per quanto concerne il servizio di bordo e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste; avere cura dei materiali ed oggetti affidatigli;
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse aziendale;
- svolgere tutti i corsi di formazione ed aggiornamento professionale necessari per la navigazione;
- fornire il più tempestivamente possibile all’Armatore ogni informazione utile, compresa l’eventuale indisponibilità di imbarco per malattia.
I rapporti fra i componenti l’equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
I rapporti fra l’equipaggio ed i passeggeri saranno sempre improntati a reciproco rispetto, nell’ottica della migliore qualità del servizio e della massima soddisfazione del cliente.
Nessuna persona dell’equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l’autorizzazione.
[…]
B) Marittimi a terra
Il personale in continuità di rapporto di lavoro, nel periodo di usufruimento ferie e riposi o di disponibilità retribuita, e il personale iscritto nel turno particolare in attesa di successivo imbarco sarà tenuto a:
- svolgere tutti i corsi di formazione ed aggiornamento professionale necessari per la navigazione.

Art. 24. Assenze da bordo
Durante la sosta della nave in porto, a garanzia della sicurezza individuale e di bordo, l’Ufficiale Capo Servizio, mediante apposita procedura aziendale, autorizza il personale libero dalla guardia oppure dal servizio a scendere a terra e ne dà comunicazione al Comando Nave,
L’allontanamento del marittimo dalla nave senza l’osservanza delle procedure stabilite è considerata assenza ingiustificata.
Gli Ufficiali capi servizio, prima di scendere a terra, si presentano al Comandante per le eventuali comunicazioni.
Il marittimo regolarmente autorizzato a scendere a terra deve trovarsi a bordo della nave sulla quale è imbarcato in tempo utile ad espletare le attività di sua competenza al fine di consentire la partenza della nave all’ora stabilita e risultante dall’apposito ordine di servizio da diramarsi all’atto dell’arrivo della nave in porto.

Art. 25. Contrabbandi, paccottiglie, clandestini
Tutto l’equipaggio (Ufficiali, Sottufficiali, Comuni) ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di [...] imbarco o favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
La Società ha il diritto di risolvere il contratto senza indennità di sorta e di essere risarcita dei danni tutti che le derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali o estere e particolarmente in conseguenza del […] imbarco o favoreggiamento di clandestini, nei confronti dei componenti l’equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.

Art. 26. Infrazioni disciplinari e sanzioni
Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio (tra i quali, a titolo esemplificativo, reiterate infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro regolarmente contestate, comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri, etc.) potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- nei riguardi del marittimo imbarcato:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata all’art. 32;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
e) risoluzione del contratto di imbarco con sospensione dal turno particolare per un periodo fino a 2 mesi;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e cancellazione dal turno particolare.
g) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall’elenco del personale in C.R.L.
- nei riguardi del marittimo non imbarcato:
a) rimprovero scritto;
b) limitatamente al personale in CRL, multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata all’art. 32;
c) sospensione dalla reiscrizione al turno particolare o, per i marittimi già iscritti nel turno stesso, sospensione dal turno per un periodo da 1 mese fino a 4 mesi;
d) cancellazione dal turno particolare.
e) cancellazione dall’elenco del personale in C.R.L.
I provvedimenti di cui sopra sono applicati senza riguardo all’ordine in cui sono elencati, ma in relazione alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che lo accompagnano, al grado di colpa.
I provvedimenti di risoluzione del contratto d’imbarco, di non reiscrizione nel turno particolare e di cancellazione dal turno stesso, sono adottati in conseguenza di grave colpa o inadempienza del marittimo.
I provvedimenti disciplinari nei riguardi del marittimo imbarcato saranno adottati dal Comandante della nave, incluso il provvedimento di sbarco immediato nei casi di particolare gravità. Per il personale non imbarcato, saranno presi dalla direzione della Società.
[…]
Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all’armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rile ante di materiali dell’azienda
Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall’elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con 1’Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
e) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
[…]
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
[…]
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui, per motivi di sicurezza, non è consentito.
Premesso che la recidiva si configura solo nel caso in cui non siano trascorsi più di ventiquattro mesi dal primo provvedimento disciplinare, come previsto dalla normativa di legge vigente, in caso di recidività dii comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione della sanzione della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione.
Premesso che la recidiva si configura solo nel caso in cui non siano trascorsi più di ventiquattro mesi dal primo provvedimento disciplinare, come previsto dalla normativa di legge vigente.
In caso dì recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione della risoluzione del contratto di arruolamento e la cancellazione dal turno particolare, la risoluzione del contratto di arruolamento e la di cancellazione dall’elenco del personale in C.R.L.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dall’Armatore oppure dal Comandante e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell’elenco di cui sopra. […] I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dalla Direzione della Società.
[…]

Orario di lavoro
Art. 28. Orario di lavoro in navigazione e in porto

Nel rispetto dei limiti legali sull’orario di lavoro e orario di riposo, l’orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.
Il servizio di guardia in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.
Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l’orario normale di lavoro (8 ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00. Per il personale di camera e cucina l’orario normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere ripartito in tre turni tra le ore 6.00 e le ore 24.00.
In navigazione e in porto l’orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di 8 (otto) ore giornaliere per tutto il personale.
Per i servizi di cabotaggio che prevedono la sosta notturna della nave in porto, il servizio di sicurezza - conformemente a quanto disposto dalle Autorità Marittime dei singoli porti - sarà organizzato dal Comando nave.
Allorquando il servizio di sicurezza dovesse essere svolto con obbligo di guardia attiva, specifici accordi da definirsi in sede aziendale provvederanno a stabilire modalità di esecuzione del sevizio e i relativi compensi, fermi restando i limiti di legge i materia di orario massimo di lavoro e minimo di riposo.
In mancanza di accordi aziendali per la disciplina del servizio di sicurezza e nelle more della definizione delle stesse intese, le Società che non organizzeranno detto servizio con personale marittimo supplementare, manterranno i trattamenti economici attualmente riconosciuti al personale di bordo chiamato ad espletare il servizio.

Paghe - Compensi - Indennità
Art. 34. Indennità di navigazione

Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione nelle misure mensili o pro-rata indicate nelle tabelle allegate al presente contratto, per giorno di effettivo imbarco.
[…]

Art. 38. Sostituzione di ammalati e di infortunati - personale mancante - funzioni superiori
Nel caso di malattia o infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio dell’ammalato sarà svolto, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra.
[…]

Art. 39. Compensi per lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario massime dovranno essere compatibili con le ore minime di riposo previste dalle disposizioni di legge.
Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico.
[…]

Art. 42. Alloggio e vitto
Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
Le forniture di vitto devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l’incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l’ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.

Art. 43. Indennità sostitutiva della panatica
Durante l’imbarco, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione senza servizio di mensa e negli altri casi in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, il datore di lavoro dovrà corrispondere in sostituzione del vitto una indennità giornaliera forfettizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale.
In caso di mancato accordo a livello aziendale, l’armatore dovrà farsi carico delle spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa.

Riposi festivi - Ferie - Congedi - Previdenze
Art. 46. Giorni festivi trascorsi in navigazione

Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l’orario normale di lavoro.
Domeniche e festività infrasettimanali (comprese festività nazionali)
Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanale (comprese festività nazionali) trascorsi in navigazione. Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti lavoro oltre l’orario normale del turno di navigazione, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario per le ore eccedenti l’orario normale.
In caso di malattia o di infortunio nel corso dell’imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.

Art. 47. Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica
Qualora una della festività nazionali cada in giorno di domenica verranno riconosciuti al marittimo: il compenso lavoro straordinario festivo per le ore di lavoro effettivamente prestate, una giornata di riposo compensativo; un importo pari a 1/26 del minimo contrattuale, dei supplementi di anzianità per lo stato maggiore, delle maggiorazioni paga per anzianità e un trentesimo del rateo mensile di 13.ma e 14.ma.
Qualora una delle festività normalmente infrasettimanali cada in giorno di domenica verranno riconosciuti al marittimo: il compenso lavoro straordinario festivo per le ore eccedenti l’orario normale; una giornata di riposo compensativo; un importo pari a 1/26 del minimo contrattuale, dei supplementi di anzianità per lo stato maggiore, delle maggiorazioni paga per anzianità e un trentesimo del rateo mensile di 13.ma e 14.ma. È in facoltà della Società sostituire l’importo pari a 1/26 degli elementi retributivi predetti con una giornata di riposo compensativo. 
A tutti i componenti l’equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
La retribuzione spettante per detto periodo è composta da: minimo contrattuale, supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore, maggiorazione paga per anzianità, valore convenzionale della panatica (€ 0,62 giornaliere).
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 30 giorni (aumentato a 34 giorni) convenuto con il presente accordo di rinnovo, le parti si danno reciprocamente atto della completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella Maritime Labour Convention, 2006.

Riduzione orario di lavoro
[…] le parti convengono che, con decorrenza 1° gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concessa con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa attuazione della riduzione dell’orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con accordi a livello aziendale.

Art. 50. Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione, contro la tubercolosi, per malattia e infortunio
Tutti i componenti l’equipaggio, in quanto iscritti agli enti pubblici Inps e Inail-Settore Navigazione, sono assicurati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 59. Regolamento per i servizi di bordo
A) Servizio di coperta
Il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza.
La pulizia dei gabinetti per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
B) Servizio di macchina
Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa sarà eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuato fuori dell’orario di servizio.
Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all’allegato n. ____ salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
Il lavoro di picchettaggio e raschiaggio interno delle calderine e caldaie non rientra tra le mansioni ordinarie dei marittimi. Tuttavia esso potrà essere ordinato dal Comando di bordo, con l’esclusione della corresponsione del compenso straordinario qualora effettuato nell’orario normale.
[…]
C) Lavori
Lavori da non effettuarsi

All’interno dei seguenti locali non possono essere effettuati i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delie tubolature e degli accessi, fuori bordo in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
Inoltre non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pittura all’interno di casse alte, deep-tanks e sentine.
Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave.
Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione integrativa.
Lavori di particolare disagio
Per l’effettuazione dei sotto elencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all’allegato n. … diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro o di guardia.
In coperta
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all’interno dei gavoni, dei doppi fondi e del casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchine degassificate, picchettaggio alberi e ciminiere in condizioni di sicurezza con l’uso di ponteggi sospesi;
d) pulizia delle cisterne adibite a carico liquido.
[…]
D) Servizio di camera […]
Mansioni personale di camera
Cameriere: effettua il servizio di tavola, sale e saloni, ponte, cabine, bar, saletta Ufficiali, riposteria. Effettua servizio di pulizia e rassetto sale, saloni, ponti, cabine, bar, saletta Ufficiali. Partecipa alle operazioni e al controllo dell’imbarco e sbarco passeggeri.
Garzone: è addetto alle riposterie, agli eventuali servizi mense del personale. Effettua lavori di pulizia e rassetto dei vari reparti di sale, bar, cabine, ponti e riposterie. È adibito alla lavatura delle stoviglie. È adibito alla pulizia dei locali di igiene e relativi accessori. Effettua il trasporto delle provviste, dei corredi e di ogni altro materiale di dotazione fra i vari locali di bordo.
La pulizia dei gabinetti e degli oggetti di decenza delle classi sarà eseguita dai garzoni e dai piccoli di camera.
I panettieri sono tenuti a curare l’ordinaria manutenzione e pulizia dei forni, delle impastatrici e dei relativi locali.
Nei giorni in cui non si panifichi, i panettieri, oltre che provvedere alla distribuzione del pane all’equipaggio, dovranno aiutare i cambusieri nel disimpegno degli ordinari lavori, compresa la pulizia ed il rassetto delle stoviglie dei passeggeri e dovranno coadiuvare all’imbarco provviste.

Art. 60. Lavori per la sicurezza della navigazione
Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione. Non verranno considerati lavori speciali per la sicurezza della navigazione ecc., la manutenzione dei mezzi di salvataggio e relative attrezzature, la manutenzione dei mezzi antincendio, i rinforzi di guardia in caso di nebbia o foschia, sia in coperta che in macchina, i calcoli di navigazione ed i diagrammi di macchina nonché l’impiego degli Ufficiali per l’istruzione dell’equipaggio all’uso dei mezzi di sicurezza.
Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante e da annotarsi sul giornale di bordo, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione.
Le persone dell’equipaggio saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in difetto di accordo, dall’Autorità marittima del porto di armamento della nave nei limiti della propria competenza per valore.

Art. 61. Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati.
Tuttavia, nell’interesse della navigazione, i componenti dell’equipaggio possono essere adibiti temporaneamente ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, del carico e delle persone imbarcate, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
[…]

Art. 62. Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre ai necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario, qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.

Art. 63. Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali, effettuata fuori orario normale, dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 64. Servizio merci, posta e provviste
Fatte salve le diverse regolazioni definite in sede aziendale e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 84 del 1994, l’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l’imbarco e lo sbarco della zavorra, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati.
[…]
Il personale di camera non potrà, di norma, essere comandato all’imbarco delle provviste di cambusa. Al personale che venisse adibito all’imbarco di provviste, non eccedenti il peso unitario di Kg. 30, e alla sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi, verrà corrisposto un compenso orario […]
Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 84 del 1994, per le navi traghetto, in mancanza di imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, per i lavoratori che effettuino operazioni connesse con l’imbarco o lo sbarco di autoveicoli verrà corrisposto un compenso [...]
Per il servizio connesso con l’imbarco e lo sbarco di autoveicoli in assistenza ai lavoratori di terra specializzati, verrà corrisposto, per qualsiasi tipo di nave, al personale di coperta addetto alle operazioni suddette, un compenso […]

Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di stato maggiore e per i sottufficiali e comuni
Art. 69. Periodo di imbarco

Il periodo di imbarco sarà normalmente di quattro mesi, con sbarco in porto nazionale. Nel caso di viaggio iniziato, se la nave non rientrerà in porto nazionale, entro trenta giorni, sarà provveduto allo sbarco del marittimo in porto estero con rimpatrio a cura ed a spese della società, salvo casi non dipendenti dalla volontà della Società.
Il marittimo verrà sbarcato in porto nazionale prima del quarto mese normale di imbarco se la nave intraprende un ulteriore viaggio all’estero, la cui durata richiederebbe la permanenza a bordo del marittimo stesso per un periodo complessivamente superiore a cinque mesi.
Nei casi in cui su di una nave di primo armamento, oltre alla metà dei marittimi imbarcati appartenenti alla medesima categoria completi contemporaneamente il normale periodo di imbarco, lo sbarco dei marittimi - per assicurare la continuità dei servizi e la sicurezza della nave - avverrà nei porti nazionali secondo le esigenze tecniche e nella misura del 50% per ciascuna categoria.
Particolari accordi su varianti temporanee o definitive della durata del normale periodo di imbarco potranno essere definiti a livello aziendale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e le società assistite dalla Fedarlinea, in relazione alle esigenze di equipaggiamento delle navi e di gestione dei turni per un migliore impiego del personale.
La motivazione dello sbarco sarà per “usufruimento ferie e riposi compensativi”.
Lo sbarco risolve la convenzione di imbarco.

Art. 72. Periodo di riposo
Dopo aver completato il periodo d’imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati le ferie e i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, e sabati.
Detto periodo di riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
In relazione alle esigenze di servizio, il marittimo potrà essere, imbarcato fino a 5 giorni prima del compimento del predetto periodo di riposo. Il periodo di riposo non usufruito sarà differito a quello successivo.
Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto dal precedente punto 1, con l’aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, entrerà in disponibilità retribuita ove non fosse possibile procedere all’imbarco per cause oggettive.
Il marittimo, dopo aver usufruito delle ferie, dei riposi compensativi per sabati, domeniche e festività maturati durante l’imbarco, sarà disponibile per la chiamata di imbarco, per la comandata, o per frequentare corsi di addestramento, con obbligo di accettazione.

Regolamento dei turni particolari per i sottufficiali e comuni
(la presente disciplina è integrata per il personale che ne ha titolo dalle norme del Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro)

Art. 83. Durata del periodo di imbarco
La durata normale del periodo d’imbarco è quella stabilita nel «Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro per il personale di Stato Maggiore, i Sottufficiali e i Comuni».
Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per “avvicendamento”.
Qualora il predetto periodo d’imbarco venga completato in navigazione o in porti esteri, lo sbarco del marittimo sarà rinviato al rientro della nave in porto nazionale.
Nei casi eccezionali in cui su una nave di primo armamento, oltre un terzo dei marittimi imbarcati appartenenti alla medesima categoria maturi contemporaneamente il normale periodo di imbarco, lo sbarco si effettuerà nella misura di un terzo per volta per ciascuna categoria.
Lo sbarco di ciascuna aliquota di marittimi avverrà tenendo conto della richiesta degli interessati e dell’anzianità di iscrizione a turno precedente all’imbarco (chi era iscritto prima viene sbarcato prima).
Dopo sbarcato un terzo del personale avvicendabile, non sarà sbarcato per avvicendamento altro personale se il nuovo personale imbarcato in sostituzione degli sbarcati per avvicendamento non abbia compiuto almeno un mese di imbarco.
Dopo sbarcati per avvicendamento due terzi del personale avvicendatile, non potrà essere sbarcato per lo stesso motivo il restante personale se tutto il personale imbarcato in sostituzione degli sbarcati per avvicendamento non abbia compiuto due mesi di imbarco.
Al personale iscritto al turno particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno al 33% della durata dell’imbarco.
In relazione alle esigenze connesse ai servizi svolti, il marittimo potrà essere imbarcato fino a 5 giorni prima del compimento del predetto periodo di riposo. Il periodo di riposo non usufruito sarà differito a quello successivo.

Disciplina speciale - Parte seconda “per gli addetti agli uffici e il personale operaio delle società operanti nei servizi di cabotaggio”
Art. 93. Mercato del lavoro

Ferma restando l’applicazione della legislazione vigente e fatte salve le diverse future regolamentazioni introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in materia di mercato del lavoro si conviene quanto segue per le specifiche tipologie contrattuali di seguito considerate.
Lavoro a tempo determinato
Il numero complessivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 78/2014, di conversione del Decreto legge n. 34/2014, non può superare il limite del 20% dei dipendenti a tempo in detenni nato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
[…]
Lavoro a tempo parziale […]
Lavoro intermittente
Ferme restando le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente di cui all’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, le parti convengono che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di attività informatiche e commerciali, stante il carattere discontinuo delle stesse.
Telelavoro
Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall’adozione di strumenti informatici e/o telematici.
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1) presso il domicilio del lavoratore/lavoratrice;
2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3) sotto forma di telelavoro mobile.
Le imprese possono assumere lavoratori/lavoratrice con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti del 4% della forza lavoro totale, accoglie la richiesta.
[…]
La prestazione lavorativa del telelavoratore/lavoratrice si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d’intesa tra l’impresa e il lavoratore/ lavoratrice interessato.
Il telelavoratore/lavoratrice ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall’impresa, d’intesa con l’interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore/lavoratrice è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’impresa.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore/lavoratrice nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
Il telelavoratore/lavoratrice ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali.
L’impresa, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore/lavoratrice presso l’unità produttiva dì appartenenza per il tempo necessario.
Devono concordarsi fra l’impresa e il lavoratore/ lavoratrice rientri periodici in azienda.
L’impresa fornisce al telelavoratore/lavoratrice una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori/lavoratrici. 
Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l’impresa procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.
I telelavoratori/lavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori/lavoratrici che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori/ lavoratrici alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale.
I dati raccolti dall’impresa per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore/lavoratrice e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della L. n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.
[…]
Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa ha facoltà dì effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l’interessato.
Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d’uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, tenendo conto delle specificità della prestazione.

Art. 100. Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L’orario è ripartito in otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì con intervallo meridiano da 30 a 60 minuti, a seconda delle diverse necessità aziendali.
Specifiche esigenze aziendali, che dovranno essere rappresentate alle Organizzazioni Sindacali, possono giustificare una diversa articolazione dell’orario settimanale.
L’inizio dell’orario normale giornaliero di lavoro, per il personale cui si applica la settimana corta, è stabilito dalla Società nell’arco temporale compreso fra le ore 8 e le ore 9 a seconda delle diverse necessità aziendali. Specifici accordi aziendali potranno prevedere un periodo di flessibilità di 15 minuti rispetto all’orario di ingresso prestabilito. Con l’entrata in vigore dei presente CCNL ogni diversa regolamentazione in materia, con esso incompatibile è da ritenersi abrogata.
Nei giorni semifestivi indicati nell’articolo successivo, l’orario normale è di quattro ore.
La giornata di sabato mantiene la sua natura di giorno feriale a tutti gli effetti. Ai dipendenti che, per inderogabili esigenze di servizio, fossero chiamati a prestare la loro opera in detta giornata sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario feriale per le ore di lavoro effettivamente prestate.
L’orario settimanale può essere distribuito in sei ore e quaranta minuti giornalieri dal lunedì al sabato per particolari esigenze operative delle Società; in tal caso i lavoratori possono essere distribuiti su più turni.
Il lavoratore cui non viene richiesto di prestare lavoro straordinario è tenuto a lasciare gli uffici al termine del normale orario di lavoro giornaliero.
È considerato lavoro notturno quello che si svolge dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo.
Al personale il cui orario di lavoro cade in orario notturno spetta una maggiorazione di retribuzione [...]

Art. 102. Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario il lavoro eseguito - dietro richiesta della Direzione Aziendale - oltre gli orari stabiliti all’art. 105. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi e nelle ore pomeridiane dei giorni semifestivi.
Fatti salvi i giustificati motivi di impedimento, il dipendente è tenuto a svolgere il lavoro straordinario, notturno e festivo, entro i limiti consentiti dalla legge, solo se richiesto dal proprio Responsabile.
[…]

Art. 103. Reperibilità
Per particolari esigenze aziendali, e previa presentazione del “Piano Reperibilità” a RSA, i lavoratori possono essere chiamati a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, alla Società le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera.
All’istituto della reperibilità durante le ore eccedenti l’orario di lavoro può farsi ricorso soltanto pei1 essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario.
Il periodo di reperibilità di ciascun lavoratore potrà essere richiesto per giorni ed orari sotto specificati:
Personale al quale si applica la settimana corta:
a) dal lunedì al venerdì: fino ad un massimo di 14 ore a cavallo di due giornate, nell’orario compreso tra le ore 18,30 e le ore 8,30;
b) sabato, domenica e festivi: per l’intera giornata.
Personale al quale si applica la settimana lunga:
a) dal lunedì al sabato: fino ad un massimo di 14 ore a cavallo di due giornate, in un orario compreso tra le ore 18,30 alle ore 8,30;
b) domenica e festivi: per l’intera giornata.
Per la reperibilità assicurata negli archi di impiego sopra indicati, spetta un’indennità […]

Art. 111. Norme di comportamento del personale in servizio e fuori dal servizio
Ferma l’osservanza degli obblighi che gli sono imposti dalla legge, il personale deve:
a) dedicare la sua attività all’adempimento delle mansioni assegnategli e seguire le istruzioni è le disposizioni impartite dalla Società o dai suoi autorizzati rappresentanti, osservando i doveri di ufficio e le norme del presente contratto;
b) adempiere i doveri formativi;
[…]
d) rispettare gli orari di prestazione dell’attività lavorativa e giustificare senza indugio alla Società le proprie assenze dal servizio, precisandone la causa. La Società ha diritto di procedere agli accertamenti ritenuti opportuni;
[…]
h) rispettare tutti i colleghi, favorire la serenità nell’ambiente di lavoro e condividere le conoscenze riguardanti metodi, procedure, sistemi e strumenti lavorativi;
i) avere cura dei mobili, materiali ed oggetti affidatigli e mantenere sempre in perfetto ordine le divise.
Il personale della Società risponde verso la stessa dei danni arrecatile per propria colpa.
Ai Responsabili di Ufficio è affidata la disciplina e della regolarità del lavoro e delle operazioni in esso compiute. È loro dovere istruire e sorvegliare i propri dipendenti e ammonirli in caso di mancanza. L’ammonizione deve richiamare il collaboratore alle proprie responsabilità, tenendo conto degli interessi e degli obiettivi aziendali. Nei casi più gravi, il Responsabile deve segnalare l’episodio alla Direzione, per l’adozione di ogni eventuale provvedimento.
Non è consentito al personale di:
[…]
c) occuparsi, durante il servizio, di cose estranee alle sue incombenze;
[…]
g) servirsi abitualmente di alcuno fra gli appartenenti al personale della Società per incombenze di carattere privato;
[…]
i) allontanarsi dagli uffici della Società durante l’orario di lavoro senza avere ottenuto regolare permesso. Il lavoratore che, per malattia o per causa di forza maggiore, sia costretto ad allontanarsi, deve darne avviso al superiore diretto;
[…]

Art. 112. Provvedimenti disciplinari
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le infrazioni del personale possono essere punite con i seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa per un importo non superiore a quattro ore della retribuzione base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso o senza preavviso per motivi disciplinari secondo le norme di legge.
I provvedimenti disciplinari sono applicati senza riguardo all’ordine in cui sono sopra elencati, ma in relazione alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano, al grado della colpa ed alla recidività o meno del colpevole.

Art. 117. Contrattazione di prossimità
La contrattazione di secondo livello non potrà dar luogo ad implementazioni delle materie definite dal contratto nazionale.
Le materie delegate alla contrattazione integrativa aziendale o di prossimità sono:
definizione di erogazioni economiche per incrementi di produttività realizzati a seguito di programmi concordati tra le parti;
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
divise ed abiti da lavoro;
agevolazioni tariffarie per viaggi effettuati dai dipendenti su navi sociali al di fuori dei motivi di servizio;
determinazione del valore dell’eventuale buono pasto.
[…]

Art. 118. Rinvio alla legge nazionale
Per le sotto elencate materie, si rinvia a quanto previsto dalla normativa nazionale:
Aspettativa per cariche pubbliche e per cariche sindacali
Gravidanza e puerperio
Previdenza
Trasferimento d’azienda
T.F.R
Igiene e sicurezza sul lavoro
Proprietà intellettuale.
Con specifico riferimento alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, regolamentate dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.min. e, per le prestazioni di lavoro a bordo delle navi ed in ambito portuale, rispettivamente, dai decreti legislativi n. 271 e 272 del 1999 e ss.mm., le parti confermano la validità delle procedure di elezione dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza dell’ambiente di lavoro