Tipologia: CPL
Data firma: 15 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Unione provinciale degli Agricoltori - Confagricoltura SR, Federazione Provinciale Coldiretti SR, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila -Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Siracusa
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Art. 1
Art. 2 (Decorrenza e durata dei contratto)
Art. 3 (Struttura salario contrattuale provinciale)
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Riassunzione
Art. 6 - Contratto individuale
Art. 7 - Mercato del lavoro - Dichiarazione congiunta.
Art. 8 - Lavoratori migranti
Art. 9 - Lavoratori immigrati
Art. 10 - Convenzioni
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Riposo settimanale
Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 15 - Interruzioni e recuperi
Art. 16 - Cottimo
Art. 17 - Permessi per formazione continua
Art. 18 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 19 - Rimborso spese
Art. 21 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 22 - Lavori pesanti e nocivi
Art. 23 - Modalità di pagamento della retribuzione
Art. 24 - Norme disciplinari
 Art. 26 - Classificazione, mansioni, profili e livelli
Art. 27 - Operai addetti a più mansioni presso la stessa azienda
Art. 28 - Incrementi salariali
Art. 29 - Integrazione trattamento malattia, infortunio e maternità -( Cassa Integrazione Lavoratori Agricoli e Florovivaisti - Cilaf)
Art. 30 - Osservatorio Provinciale
Art. 30 bis Enti Bilaterali
Art. 31 - Diritti sindacali
Art. 32 - Delegato d'azienda
Art. 33 - Quote sindacali per delega
Art. 34 - Aziende commerciali
Art. 35 - Appalto di servizi in agricoltura
Art. 36 - Aziende agrituristiche
Art. 37 - Norma finale
Appendice
Classificazione, mansioni e profili per il settore dell'acquacoltura.
Lavoratori agricoli a tempo determinato provincia di Siracusa
Tabelle salariali dal 1.7.2008 concordato in sede di rinnovo del CPL, con inclusione della prima trance del 3,3%
Lavoratori Agricoli a Tempo indeterminato della provincia di Siracusa
Tabelle salariali dal 1.7.2008 concordato in sede di rinnovo del CPL. Con l'aumento previsto prima trance del 3,3%

Contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siracusa. (01.01.2008-31.12.2011)

L'anno 2008 il giorno quindici del mese di luglio presso la sede della Unione prov.le Agricoltori di Siracusa, tra l'Unione provinciale degli Agricoltori - Confagricoltura Siracusa […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Siracusa […], la Cia Confederazione Italiana Agricoltori […]; da una parte; la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila -Uil […]; dall'altra parte si è sottoscritto il presente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre 2007, da valere nella Provincia di Siracusa ai sensi degli artt.2 e 86 del vigente CCNL

Art. 8 - Lavoratori migranti
Ferma restando l'integrale applicazione dell'art. 22 del vigente CCNL per tutte le parti inerenti i gruppi di lavoratori provenienti da altre Provincie o Regioni, per il lavoratori "migranti interni alla Provincia" la cui distanza tra il Comune di provenienza e quello della prestazione lavorativa sia superiore ai 40 chilometri, il mezzo di trasporto è a carico dell'azienda. […]
In caso di permanenza in azienda si richiede una sistemazione a carico del datore di lavoro,dignitosa e con appropriati servizi di mensa ed igienico-sanitari.
[…]

Art. 9 - Lavoratori immigrati
Per i lavoratori immigrati ed extracomunitari assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato, le aziende, attraverso le proprie Associazioni datoriali e/o l'Osservatorio Provinciale, concorreranno e parteciperanno ad assicurare la integrazione socio-economica nel territorio dei lavoratori, coadiuvandoli ed assistendoli nel trovare alloggi e sistemazioni logistiche dignitose e regolarizzati con contratti di affitto.
In caso di permanenza in azienda, la stessa dovrà provvedere a proprio carico alla sistemazione fornendo alloggi e servizi di mensa e igienico-sanitari appropriati e dignitosi.
È costituita la Consulta Provinciale per gli immigrati ed extracomunitari nell'ambito dell'Osservatorio Provinciale.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Le parti, per quanto ad esse demandato dall'art. 43 dei vigente CCNL, si impegnano ad individuare attraverso studi e proposte dell'Osservatorio Provinciale, soluzioni atte ad assicurare la concreta attuazione di:
• Effettivo godimento dei riposi, delle ferie e festività per i lavoratori a tempo indeterminato;
[…]

Art. 12 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Esso può essere articolato in 6 giorni con orario giornaliero di 6 ore e trenta o in 5 giorni con 8 ore giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il quinto.
Un diverso svolgimento del calendario orario giornaliero, settimanale o mensile, nei limiti delle norme previste dal CCNL, potrà essere concordato tra le parti, a livello aziendale con accordi scritti e l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Durante il periodo delle campagne di raccolta e lavorazione dei prodotti, saranno possibili orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e l'allargamento della base occupazionale.

Art. 13 - Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Quando per particolari esigenze dell'azienda, non fosse possibile il godimento del riposo settimanale normale, vanno individuate e concordate tra le parti diverse modalità di godimento a livello aziendale, sentite anche le RSA o le RSU laddove esistano.

Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Per il lavoro straordinario, festivo e notturno si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL.
[…]
Fermo restando il limite allo svolgimento del lavoro straordinario, festivo e notturno fissato dall'art. 38 del CCNL e dalle vigenti leggi, qualora particolari e contingenti esigenze derivanti dai diversi processi produttivi delle aziende, dovessero richiedere prestazioni di tale tipo, le stesse dovranno essere concordate tra l'azienda ed i lavoratori interessati, sentite anche le RSA o le RSU, laddove esistano, ed in caso di difficile soluzione potrà essere richiesta l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali e Professionali firmatarie del presente contratto, nell'interesse delle parti.

Art. 16 - Cottimo
Data la specificità del lavoro a cottimo, le parti, in attuazione dell'art. 53 del vigente CCNL, concordano di disciplinare anche a livello aziendale apposite tariffe per chilogrammo di prodotto raccolto nonché le modalità di esecuzione del lavoro salvaguardando:
- gli obiettivi di produttività e di salario convenuto tra azienda e lavoratori con l'assistenza delle OO.SS. e OO.PP. firmatarie del presente contratto e la retribuzione minima oraria contrattuale di qualifica per 6 ore e trenta minuti giornalieri

Art. 21 - Tutela della salute dei lavoratori
Fermo restando quanto sancito dal D.lgs. n. 81/08, dall'art. 64 del CCNL nonché dal Protocollo di intesa, all.10, le parti, anche attraverso apposite intese con le aziende interessate, si impegnano a rendere effettive ed esigibili tutte le prescrizioni contrattuali e di legge previste a favore dei lavoratori. In particolare, per i lavori che presentano fattori di rischio e di nocività come indicati dal D.lgs.n.81/08, le visite mediche preventive, l'adozione del libretto sindacale sanitario, l'adozione di tutte le misure di prevenzione, la prevista riduzione dell'orario di lavoro ecc.. Inoltre nell'ambito delle trenta ore previste dall'articolo sopra richiamato dei CCNL vigente, le parti, d'intesa con l'azienda, definiranno all'occorrenza le modalità per la frequenza di corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico.
Le parti,si danno atto di avere già costituito, nell'ambito dell'Osservatorio Provinciale, la Commissione Paritetica per la prevenzione e la sicurezza della salute al fine di coordinare e gestire quanto previsto dagli artt.64, 65 e 66 del vigente CCNL e artt.21 e 22 del vigente CPL.

Art. 22 - Lavori pesanti e nocivi
Premesso che le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n.8l/08) per i lavori che presentano fattori di nocività quali:
1. trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze di cui alle ex prima e seconda classe nei presidi sanitari;
2. pulitura interna delle vasche di vino dalla feccia;
3. lavori svolti nei silos e nelle vasche di allevamento pesci per la pulitura e la disinfestazione delle stesse;
4. lavori svolti nelle serre,tunnel e nelle celle frigorifere dove sono stati eseguiti trattamenti con antiparassitari di prima e seconda classe;
si conviene di concedere agli operai 15 minuti di riposo ogni 2 ore di lavoro consecutivo.
Per i lavori pesanti eventualmente individuati dalla Commissione Paritetica per la prevenzione e sicurezza si conferma la maggiorazione salariale del 10% per le ore in cui vengono adibiti a detti lavori.
Si conviene inoltre di effettuare un monitoraggio complessivo sui lavori che presentano fattori di nocività e lavori pesanti, attraverso la Commissione Provinciale Paritetica per la prevenzione e la sicurezza della salute costituita all'interno dell'Osservatorio Provinciale.

Art. 24 - Norme disciplinari
Fermo restando quanto previsto al comma 1 e comma 2 dell'art. 72 del vigente CCNL, si individuano le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e le misure di queste:
1- Multa fino ad un massimo di 2 ore di paga nei seguenti casi:
A) Chi, senza un giustificato motivo, ritardi l'inizio, sospenda o anticipi la cessazione della prestazione lavorativa;
B) Chi, per negligenza, arrechi danno non grave all'azienda.
2. Multa fino ad un massimo di due giorni di paga nei seguenti casi:

B) Per recidività senza giustificato motivo di ritardo dell'inizio lavoro, sospensione o anticipo della cessazione della prestazione lavorativa;
C) Per abbandono,senza giustificato motivo,del posto di lavoro;
D) Per danni gravi, addebitabili a negligenza dei lavoratore, arrecati all'azienda oltre, naturalmente ai risarcimento del danno ove dovuto.
Nei casi di maggiore gravità delle predette mancanze,ove ne ricorrano le condizioni, il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato motivo.
[…]

Art. 30 - Osservatorio Provinciale
Le parti si impegnano a rendere funzionale l'Osservatorio Provinciale già costituito, secondo quanto previsto dal precedente CPL, svolgendo le funzioni ad esso affidate dall'art. 6 del CCNL vigente. Nell'ambito dell'Osservatorio Provinciale operano:
• La Consulta Paritetica Provinciale per gli immigrati ed extracomunitari;
• La Commissione Paritetica Provinciale per la Prevenzione e la Sicurezza della Salute.

Art. 30 bis Enti Bilaterali
Le parti concordano di dare attuazione a quanto previsto e ad esse demandato dall'art. 88 del CCNL, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale paritetica bilaterale.

Art. 34 - Aziende commerciali
Il presente contratto non si applica alle Aziende commerciali che sono tenute al rispetto del vigente CCNL del settore commercio. Salvo quanto previsto dalla Legge n. 92/79, art. 6 come modificato dal D.Lgs. n. l73/98, per gli addetti alle operazioni di raccolta e lavorazione nei magazzini dei prodotti agricoli qualora il trattamento economico del presente contratto fosse più favorevole a quello previsto da altre contrattazioni collettive di settore.

Art. 35 - Appalto di servizi in agricoltura
Si conviene, visto il diffondersi dell'appalto di servizi in agricoltura,di demandare all'Osservatorio Provinciale, l'esame del fenomeno e le possibili soluzioni a tutela delle aziende e dei lavoratori della nostra provincia.

Art. 36 - Aziende agrituristiche
Per le aziende agrituristiche, si conviene che le stesse, nei giorni di sabato, domenica e festivi, possano ricorrere a tutte le flessibilità previste da norme di legge in vigore.
Il trattamento economico,nel caso di effettivo utilizzo di tali flessibilità, sarà determinato, sentite le RSA o le RSU, laddove esistenti e in assenza dalle parti firmatarie del presente accordo, con l'azienda medesima.
Ove tale esigenza di flessibilità dovesse riguardare più aziende, il trattamento economico potrà essere determinato da accordo collettivo provinciale e farà parte integrante del presente contratto.
Resta inteso che il trattamento economico di cui sopra va ad aggiungersi a quello ordinario contrattuale che rimane invariato.

Art. 37 - Norma finale
Nel corso di validità del Contratto Provinciale e delle norme in esso contenute, non si potrà dare avvio a separate trattative con aziende singole o gruppi di esse se non nel rispetto delle normali relazioni sindacali come previsto dalla vigente contrattazione collettiva.