Tipologia: Accordo
Data firma: 20 febbraio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Fosber e RSU
Settori: Metalmeccanici, Fosber Monsagrati (Lu)
Fonte: www.contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni e diritti Sindacali
1.1. Premessa
1.2. Incontri periodici
1.3. Incontro annuale inquadramenti professionali
1.4. Sistema di coinvolgimento dei lavoratori
2. Strumenti di Flessibilità
2.1. Premessa
2.2. Contratti a termine
2.3. Lavoro temporaneo (somministrazione di lavoro)
2.4. Lavoro a tempo parziale (Part-time)
2.5. Orario flessibile plurisettimanale
2.6. Orario di Lavoro a turni
2.7. Orario supplementare e straordinario
3. Premio di risultato
3.1. Lavoratori beneficiari
3.2. Parametri e calcolo
3.3. Considerazioni finali
4. Ulteriori premi e Trattamenti retributivi collettivi aggiuntivi al CCNL
4.1. 14° Mensilità
4.2. Mensa aziendale
4.3. Indennità "Disagiata sede"
4.4. Assicurazione integrativa infortuni professionali ed extra-lavorativi
4.5. Premio di fedeltà
5. Trasferte: normativa e trattamenti retributivi
Premessa
5.1. Indennità di trasferta
5.2. Qualifica di "Montatore esterno"
5.3. Trasferte montatori esterni
5.4. Responsabile esterno installazione/avviamento
5.5. Orario di lavoro presso il cliente
5.6. Durata della trasferta e turnazione dei tecnici montatori
5.7. Linee di condotta economica ed etica
5.8. Organizzazione dei tecnici trasfertisti all'interno dello stabilimento
5.9. Montatori interni impegnati in trasferta
5.10. Trattamenti aggiuntivi impiegati forfettizzati
5.11. Gestione ore di viaggio
6. Servizi aziendali

6.1. Servizio logistico
6.2. Servizio assistenza H.24
6.3. Squadra assistenza tecnica
6.4. Servizio obbligatorio interno impiegati forfettizzati
7. Rimborsi Spese - Agevolazioni
7.1. Rimborso delle Spese di Trasferta
7.2. Indennità chilometrica
7.3. Danni subiti da auto private utilizzate dai dipendenti in trasferta
7.4. Anticipazione del TFR
8. Ambiente, igiene e sicurezza
8.1. Riunione periodica
8.2. Visita ambienti di lavoro
8.3. Informazione e formazione dei lavoratori
9. Formazione professionale
10. Mansioni, inquadramenti e professionalità

10.1. Indennità funzione 4° categoria intermedia
10.2. Disciplina di particolari figure professionali
11. Assenze retribuite
11.1. Ferie aziendali collettive
11.2. Gestione permessi individuali - Conto ore
11.3. Permessi individuali aggiuntivi ed aspettative
12. Una tantum
13. Validità e durata
14. Note finali

Clausola di assorbimento
Premio di risultato

In data odierna presso lo stabilimento di Monsagrati (Lucca) della Fosber spa, tra Fosber spa […] e le RSU aziendali […], si è pervenuti alla definizione di quanto segue:

1. Relazioni e diritti Sindacali
1.1. Premessa

Allo scopo di favorire il processo di comunicazione tra direzione aziendale e delegati sindacali, Fosber si impegna a fornire alle RSU una postazione di lavoro dotata di Personal computer con collegamento ad Internet, dotato di stampante.
E' stata inoltre attivata una apposita casella di posta elettronica che consentirà collegamenti alla rete Intranet aziendale e interfaccia esterni.
Le modalità di utilizzo e relative limitazioni sono state chiaramente illustrate agli interessati attraverso la consegna di un apposito documento.

1.2. Incontri periodici
Fosber, pur non rientrando tra le aziende che, per numero di addetti in forza, sono tenute dal CCNL alla informativa sulle modifiche tecnologiche, organizzative ed occupazionali, si rende disponibile, con l'intento di mantenere un corretto clima di relazioni sindacali, ad effettuare incontri semestrali con le RSU. Durante tali incontri verrà data informativa e saranno oggetto di confronto i seguenti argomenti:
1. andamento occupazionale (dati consuntivi + previsioni)
2. formazione dei lavoratori
3. contratti di lavoro atipici
4. decentramenti produttivi
5. organizzazione interna
6. andamento e prospettive produttive
7. nuovi investimenti
8. premio di risultato (proiezioni)
Le parti rinnovano inoltre l'impegno a mantenere alta l'attenzione nei confronti di tutte le tematiche legate ai rapporti in azienda, con l'obiettivo di attivare, accorpando i numerosi documenti già esistenti oltre usi e consuetudini aziendali oramai consolidate in tema, un codice etico di comportamento aziendale, primo importante passo verso una eventuale successiva certificazione sociale dell'azienda.
All'approvazione del bilancio d'esercizio ne verrà consegnata una copia alle RSU.
Fermo restando il numero massimo di ore di permesso sindacale stabilito dalla L. 300/70 e dal vigente CCNL, i rappresentanti sindacali aziendali, nello svolgimento della propria attività di RSU, potranno sporadicamente essere supportati da colleghi, da identificare di volta in volta in relazione alla problematica aziendale da affrontare, ai quali, previa preventiva richiesta e compatibilmente con le esigenze dell'azienda, potrà essere accordato un permesso sindacale retribuito.

1.4. Sistema di coinvolgimento dei lavoratori
Obiettivo importante di questo nuovo contratto è di proseguire sulla strada del dialogo, della condivisione delle informazioni e del coinvolgimento di tutte le persone impegnate a qualsiasi livello in azienda.
Le Parti, nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, si impegnano pertanto a migliorare ulteriormente contenuti, modalità e tempi della partecipazione e del coinvolgimento dei lavoratori alla vita dell'impresa, in un rapporto esplicito teso a sviluppare le competenze, elevare la qualità del servizio, migliorare la qualità del lavoro e la professionalità.
Tale processo di coinvolgimento dovrà, con la gradualità necessaria, coinvolgere e interessare ogni singola area/reparto.
Nel rapporto diretto con i lavoratori l'Azienda riconferma il proprio impegno a indire incontri periodici tra Dirigenti/Responsabili di area e lavoratori per analizzare e discutere l'attività dei singoli settori nel contesto delle politiche generali dell'Impresa; detti incontri si terranno, di norma, alla presenza di almeno un componente delle RSU.
Durante tali incontri saranno discussi gli obiettivi, l'identificazione delle risorse necessarie, il ruolo che il lavoratore è chiamato ad assolvere per la realizzazione degli stessi, l'andamento del lavoro e dei risultati conseguiti e/o attesi, con l'obiettivo di:
· migliorare i risultati della gestione;
· migliorare i servizi verso l'utenza sia esterna che interna;
· migliorare la professionalità dei lavoratori;
· migliorare il contesto e le condizioni di lavoro e la sicurezza in azienda;
· innovare le metodologie di lavoro;
· migliorare la funzionalità e l'organizzazione del lavoro.

2. Strumenti di Flessibilità
2.1. Premessa

Il processo produttivo, l'organizzazione del lavoro ed il mercato di riferimento portano sovente l'azienda a far fronte a carichi di produzione non costanti con conseguente difficile pianificazione, con congruo anticipo, delle risorse umane necessarie.
Da sempre, per rimanere competitiva, Fosber ha avuto la necessità di spingere su tutte quelle leve che gli permettono di ottenere il massimo risultato in termini di flessibilità:
· Contratti a termine
· Utilizzo di lavoratori temporanei
· Orario di lavoro flessibile su base plurisettimanale
· Turni
· Lavoro supplementare e straordinario
· Part-time e Mobilità interna del personale
· Squadre di lavoro la cui composizione varia nel tempo
La flessibilità del lavoro intende rivestire una delle opportunità di miglioramento più significative indicate dal nuovo contratto integrativo aziendale, sulla quale Fosber e RSU interne, da sempre aperte al confronto e collaborative, s'impegnano a ricercare costantemente nuove soluzioni.
Molte sono in tal senso le novità introdotte recentemente nel nostro ordinamento in tema di orari di lavoro, flessibilità e regolamentazione del mercato del lavoro (L.30/2003, D.Lgs 66/2003, D.Lgs. 276/2003 solo per citare quelle più significative), alcune delle quali mai precedentemente disciplinate nel nostro Paese e pertanto di attuale difficile applicabilità interna.
La Direzione, pur non ritenendo al momento sperimentabili in azienda le novità sopra citate, si impegna fin da ora a fornire adeguata e preventiva informativa alle RSU qualora, in futuro, decida di introdurre alcune delle opportunità precedentemente citate e non regolamentate dal presente integrativo, valutando eventuali considerazioni e controproposte della controparte.

2.2. Contratti a termine
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, si conviene l'innalzamento permanente della percentuale massima di contratti di lavoro a termine dal 8% al 20% (rispetto al 15% previsto nel precedente accordo), sul totale lavoratori a tempo indeterminato.
[…]

2.3. Lavoro temporaneo (somministrazione di lavoro)
Ad integrazione di quanto contenuto nell'Accordo Confindustria 16 aprile 1988, nonché nel CCNL metalmeccanici 07/05/2003, il presente accordo conferma l'innalzamento della percentuale media di ricorso a contratti di lavoro temporaneo dal 8% al 15%; tale percentuale sarà calcolata su un periodo di 4 mesi e rapportata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza durante tale periodo.
[…]
Fosber conferma inoltre la volontà di proseguire con la preventiva erogazione di moduli formativi propedeutici all'attività da svolgere in azienda, differenziati per mansione, focalizzando l'attenzione su argomenti legati alla prevenzione infortuni.
Fosber si impegna a comunicare alle RSU, generalmente 5 giorni prima, il numero dei lavoratori, la qualifica, le modalità e la durata della missione. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la comunicazione può avvenire entro i 3 giorni successivi la stipula del contratto di fornitura.
Ai lavoratori temporanei sarà riconosciuto lo stesso trattamento dei lavoratori interni compreso il diritto a partecipare alle assemblee del personale Fosber.
Previa informativa motivata alle RSU, con decorrenza 01/01/2004, sarà possibile, sempre rispettando le casistiche previste dalla normativa in vigore, usufruire di LT anche in periodi di vigenza del regime di bassa produzione e durante l'eventuale doppio turno di lavoro.
Relativamente ai rapporti di lavoro a termine in essere ed ai lavoratori temporanei in missione, Fosber fornirà periodica informativa alle RSU in merito alla valutazione, nel rispetto dei principi della L. 675/96.

2.4. Lavoro a tempo parziale (Part-time)
In linea con quanto previsto dal vigente CCNL le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell'impresa ed all'interesse del lavoratore ed amministrato secondo criteri di proporzionalità diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue particolari caratteristiche.
Il lavoro ad orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale.
[…]
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rimanda al vigente CCNL ed alla legislazione in materia.

2.5. Orario flessibile plurisettimanale
La durata massima del normale orario settimanale resta fissata in 40 ore; di norma, tutte le aree/reparti aziendali effettuano otto ore giornaliere di lavoro dal lunedì al venerdì.
Esso può essere realizzato anche come media in un arco temporale di massimo 12 mesi, per fronteggiare le variazioni di intensità dell'attività produttiva dell'azienda e/o le esigenze tecnico-produttive-organizzative, e quindi non per esigenze stabili e permanenti.
In tal caso, previa comunicazione preventiva alle RSU, possono essere attuati regimi di orario che prevedono settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale, fino ad un massimo di 45 ore "ordinarie" settimanali, e settimane con prestazioni inferiori all'orario settimanale (35 ore).
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale possono anche essere realizzate attraverso la fruizione da parte dei lavoratori di giornate di riposo retribuito.
[…]
Altre informazioni e precisazioni:
· Adesione garantita dai lavoratori per almeno il 70%
· Preavviso alle RSU: 15 gg. di calendario, salvo casi particolari da valutare e concordare di volta in volta
· Orario normale "alta produzione" pari a ore 45 settimanali (oltre straordinario)
· Orario normale "bassa Produzione" pari a 35 ore settimanali (oltre straordinario)
· Ore annue individuali massime di flessibilità: 110 (su 26 settimane lavorative annue medie)
· Massimo settimane di alta produzione: 22
· Estensione, regime flessibilità: per area/divisione personale impiegatizio, per reparto o gruppi personale area produttiva
· Recupero ore in "bassa produzione": su richiesta del lavoratore, possibilità di fruizione cumulativa
· Informazione ai lavoratori: ore flessibilità individualmente prestate affisse in bacheca al termine di ogni periodo di "alta produzione";
· Impegno dell'Azienda, durante i periodi di "bassa produzione", salvo quanto sopra specificato, di non utilizzare lavoratori temporanei e/o lavoratori esterni in appalto.
· Di norma i lavoratori trasfertisti usufruiranno del trattamento di alta produttività ogni qualvolta svolgeranno le proprie mansioni al di fuori dello stabilimento; per gli stessi, durante le giornate di lavoro in Fosber, sarà altresì possibile, previa esplicita indicazione all'ufficio personale, optare per le seguenti soluzioni:
1. Orario di alta produzione nei periodi di trasferta, e di bassa produzione all'interno dello stabilimento;
2. Orario di alta produzione nei periodi di trasferta, e di 8 ore giornaliere all'interno dello stabilimento (le ore di flessibilità accumulate nei periodi di trasferta vengono recuperate su richiesta del dipendente);
3. Orario di alta produzione nei periodi di trasferta, e di alta o bassa produzione, rispettivamente nei periodi di alta o bassa produzione all'interno dello stabilimento

2.6. Orario di Lavoro a turni
L'azienda non esclude la possibilità di poter attivare, a decorrere dall'esercizio 2004, un particolare orario di lavoro su doppio turno, al fine di poter meglio fronteggiare eventuali crescenti richieste del mercato, non gestibili attraverso gli strumenti sinora applicati, migliorare ulteriormente la propria flessibilità organizzativa, ottimizzare gli spazi interni allo stabilimento ed i flussi logistici. Il doppio turno potrà essere attivato per l'intera area produttiva o soltanto per una parte della stessa, anche per singole squadre di lavoro.
L'attivazione del doppio turno sarà subordinata ad una preventiva informativa alle RSU, di norma con preavviso non inferiore a gg. 30, completa delle seguenti informazioni:
· Indicazione delle aree/reparti interessati
· Numero dei lavoratori interessati per specializzazione
· Data di decorrenza, durata e tempistiche di alternanza
Al fine di facilitare l'introduzione di questa nuova tipologia di orario le parti convengono che i lavoratori interessati dalla turnazione saranno eventualmente scelti dall'azienda all'interno di una lista di volontari che le RSU provvederanno a fornire entro 5 gg dal preavviso.
Nell'eventualità di volontari in numero eccedente al necessario l'azienda potrà valutare la suddivisione dei carichi di lavoro tra tali soggetti, compatibilmente alle esigenze di produzione.
Qualora invece il numero dei volontari risulti inferiore alle necessità aziendali, l'azienda provvederà ad identificare ed inserire in turnazione quei lavoratori che più riterrà idonei al compito da svolgere.
L'attività lavorativa di ciascun dipendente, impegnato sul doppio turno, si svolgerà pertanto dal lunedì al venerdì su due turni giornalieri, aventi le seguenti caratteristiche:
Turno 1: 06.15 - 14.15 pausa mensa in due turni di 30 minuti (11.30 - 12.00 e 12.00 - 12.30)
Turno 2: 14.30 - 22.30 pausa mensa in due turni di 30 minuti (18.30 - 19.00 e 19.00 - 19.30)
Ai lavoratori interessati, durante il doppio turno, oltre alla mezz'ora non lavorata ma retribuita per la refezione, sarà riconosciuta una maggiorazione oraria […]
Altre informazioni e precisazioni:
· le settimane di doppio turno sono da considerarsi "neutre" ai fini dell'orario medio plurisettimanale
· al fine di non pregiudicare i vantaggi introdotti dal regime orario flessibile, per ogni giornata lavorata a doppio turno sarà incrementata di un'unità (sino ad un massimale annuo individuale pari a 110 ore) la banca ore flessibilità, ai soli fini della maturazione del premio di risultato sul "Recupero competitività”.
· impegno dell'azienda nel garantire un'equa rotazione delle risorse impegnate sul doppio turno
· I lavoratori trasferisti al rientro da una trasferta, di norma, potranno effettuare un orario a “giornata" per almeno una settimana continuativa, salvo diversa e preventiva comunicazione del Project Manager di riferimento
· Alternanza turni: settimanale o mensile, comunque specificata nella informativa preventiva
· Copertura figura di preposto 626: ogni squadra dell'officina dovrà essere coperta dalla presenza di un capo reparto/caposquadra per assicurare adeguata supervisione in ottemperanza alle normative di sicurezza in vigore.
Per i lavoratori turnisti tutti i servizi di emergenza (servizio aziendale di prevenzione e protezione) verranno opportunamente garantiti tramite reperibilità telefonica.

2.7. Orario supplementare e straordinario
Il limite annuo di ricorso al lavoro straordinario è fissato in 250 ore.
[…]
Come previsto dal vigente CCNL è stata attivata una Banca ore nella quale, i lavoratori con oltre 80 ore di straordinario, potranno decidere di far confluire le ore eccedenti in alternativa al pagamento della maggiorazione oraria, trasformando il tutto in "crediti di tempo".

5. Trasferte: normativa e trattamenti retributivi
5.5. Orario di lavoro presso il cliente

Lavoro a turni:
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
I lavoratori addetti a turni avvicendati hanno diritto, per ciascun turno di otto ore, ad una pausa di mezz'ora retribuita per la refezione.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
[…]

6. Servizi aziendali
6.2. Servizio assistenza H.24

Al fine di garantire un completo e qualificato servizio di assistenza tecnica post-vendita ai nostri clienti viene istituito un servizio di reperibilità a domicilio, attivo 7 giorni su 7, che scatterà dalle ore 18,00 e si concluderà alle 08,00 del giorno successivo.
A tal fine verrà preventivamente individuato un gruppo di tecnici, inquadrati almeno nella 4° categoria professionale, con mansioni di "Collaudatore interno", "Montatore esterno elettrico-elettronico, informatico", "Tirocinante montatore esterno elettrico-elettronico, informatico", tale da permettere una turnazione non eccessivamente onerosa (di norma 1 settimana ogni 2 mesi).
In particolare le parti convengono:
• che l'obbligo di cui sopra sarà attuato mediante la dotazione di un PC portatile e telefono cellulare;
• che la mancata copertura del servizio, senza giustificata motivazione, costituirà un inadempimento del contratto di lavoro;
• che, tenuto anche conto delle modalità mediante le quali dovrà essere resa la reperibilità e dei disturbi che ciò comporta, a corrispettivo dell'obbligo è previsto il compenso lordo giornaliero di € 30,00 durante i giorni feriali e di € 54,50 per sabati, domeniche e festivi;
Resta inteso che, qualora il tecnico di servizio dovesse essere chiamato a prestare attività lavorativa nei giorni di reperibilità, gli sarà corrisposta, oltre al compenso di cui sopra, la maggiorazione per lavoro straordinario; previa comunicazione via fax o e-mail all'ufficio assistenza, il tecnico potrà altresì prorogare l'ingresso al lavoro compensando le ore lavorate notturne.
Il lavoratore in servizio h.24, durante la settimana di turno, potrà assentarsi dal posto di lavoro, tramite permessi non retribuiti, per tre delle otto ore lavorative.
Lo stesso, durante nel sopra indicato periodo, verrà considerato in periodo di "bassa produzione".

6.3. Squadra assistenza tecnica
Viene costituita una squadra denominata "squadra assistenza tecnica esterna" avente le seguenti caratteristiche:
a) Nominata dal Responsabile assistenza e composta da circa 8 tecnici montatori o tirocinanti montatori esterni (l'azienda si rende disponibile a valutare, non appena possibile, il rafforzamento della squadra)
b) Prevista la turnazione quadrimestrale dei tecnici chiamati a svolgere il servizio;
c) La mancata copertura del servizio, senza giustificata motivazione, costituirà un inadempimento del contratto di lavoro
d) Indennità di disagio: aumento di € 5,16 dell'indennità di trasferta, per interventi in Italia o Europa, di € 15,49 per altri Paesi, per tutto il periodo di validità dell'incarico;
e) A turno, ogni sabato, nella fascia oraria 08,30 - 17,30, un tecnico meccanico ed uno elettrico (in futuro l'azienda non esclude che tale servizio debba essere attivato anche per i tecnici informatici) dovranno garantire la propria reperibilità alla partenza immediata; il compenso per questo ulteriore disagio è pari a € 42,50. Lo stesso importo sarà corrisposto a quei tecnici trasferisti che copriranno servizi di reperibilità per intere giornate festive.
f) Esclusi dalla nomina i contratti a termine, i contratti di formazione lavoro ed i lavoratori temporanei.

8. Ambiente, igiene e sicurezza
L'azienda conferma il suo impegno rivolto al miglioramento ulteriore delle condizioni ambientali, igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro sia per quanto riguarda la sede dello stabilimento che per le attività da svolgersi presso clienti.
A tal fine intende dare piena attuazione agli adempimenti previsti dai decreti legislativi n° 626/1994 e n° 242/1996 per quanto attiene la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché le modalità di consultazione e partecipazione degli stessi.
In particolare l'Impresa si impegna:
• ad elaborare ed aggiornare annualmente un documento (il cosiddetto "Piano generale della Sicurezza") contenente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione necessarie, il programma delle misure da adottare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• ad assumere un più funzionale assetto dei presidi di prevenzione incendi e di pronto soccorso;
• a dare, d'intesa con la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza, una adeguata informazione a tutti i lavoratori sull'apparato generale della normativa in materia di sicurezza e sugli eventuali rischi connessi all'attività svolta.

8.1. Riunione periodica
Come previsto dalla normativa vigente l'azienda indirà una riunione, con periodicità annuale, per discutere di problematiche riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
Durante il suddetto incontro verrà data ampia informativa in merito ai seguenti argomenti:
· valutazione dei rischi
· formazione ed informazione dei lavoratori
· andamento infortuni
· investimenti in igiene e sicurezza
Fosber si impegna inoltre, se necessario, a mettere a disposizione dei lavoratori un'ora annua retribuita, in aggiunta alle dieci esistenti, destinata allo svolgimento di un'assemblea relativa a questioni inerenti le problematiche di salute ed infortunistica.

8.2. Visita ambienti di lavoro
Le parti concordano nell'istituire una prassi interna che preveda un sopralluogo agli ambienti di lavoro, da effettuarsi con periodicità bimestrale, alla presenza del RSPPA, o suo delegato, e dei RLS.

8.3. Informazione e formazione dei lavoratori
L'Azienda, nel corso di vigenza del precedente contratto integrativo, ha proseguito il percorso iniziato nel 1999 finalizzato a garantire a tutti i lavoratori un adeguato livello di informazione e formazione su problematiche legate all'igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi specifici legati all'attività da svolgere.
Ben consapevoli della necessità di mantenere costantemente alta l'attenzione sulle problematiche di sicurezza e prevenzione, rafforzando sul tema la cultura e la sensibilità a tutti i livelli della struttura, Fosber ha da tempo iniziato a progettare e realizzare moduli formativi aggiuntivi e di approfondimento, rivolti principalmente alle figure di produzione ed in particolare alle figure incaricate delle attività di supervisione e controllo (Preposti).

9. Formazione professionale
[…]
Corsi di formazione saranno effettuati nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche che comportino significative modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Tali corsi saranno rivolti a quei lavoratori che, per effetto delle ristrutturazioni e/o innovazioni di cui sopra, saranno interessati a significative modificazioni delle loro prestazioni lavorative.
[…]

14. Note finali
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rimanda al CCNL aziende metalmeccaniche private ed alla normativa vigente in materia.
Le parti concordano, sin da ora, che la normativa sopra indicata venga adeguata alle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
Con la sottoscrizione del presente accordo l'Azienda si impegna a rispettarne i contenuti ed i lavoratori, salvo motivati e comprovati impedimenti, a garantire la massima disponibilità e collaborazione al fine di risolvere, con puntualità e professionalità gli impegni presi dall'Azienda nei confronti dei clienti.
[…]