Tipologia: Accordo sindacale
Data firma: 21 giugno 2004
Validità: 21.06.2004 - 31.12.2005
Parti: Comune Siena e Nidil-Cgil, Alai-Cisl, Cpo-Uil, Cgil-Fp, Fps-Cisl, Uil-Fps
Settori: P.A., Enti locali, Comune Siena, Cococo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
Art. 3 - Natura dell'incarico
Art. 4 - Modalità di espletamento delle collaborazioni
Art. 5 - Durata del contratto di collaborazione
Art. 6 - Risoluzione o rescissione del contratto
Art. 7 - Valutazione delle Collaborazioni
Art. 8 - Normativa da applicare
Art. 9 - Diritti sindacali
Art. 10 - Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Art. 11 - Trattamento economico, assicurativo e previdenziale
Art. 12 - Rimborsi spese
Art. 13 - Formazione professionale
Art. 14 - I bandi di concorso
Art. 15 - Commissione paritetica
Art. 16 - Incontri periodici di verifica
Art. 17 - Validità
Art. 18 - Clausola di salvaguardia

Accordo sindacale sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, Comune di Siena e Nidil-Cgil, Alai-Cisl, Cpo-Uil, Cgil-Fp, Fps-Cisl, Uil-Fps

Il giorno 21 giugno, presso Il Comune di Siena, P.zza del Campo 1, si sono incontrate le OO.SS. di categoria e il […] Responsabile della Direzione Risorse Umane in rappresentanza del Comune di Siena, giusta deliberazione G.C. n. 310 del 07.06.2004, hanno concordato quanto segue.

Premesso che:
a) le figure professionali cui verrà applicato il presente accordo sono quelle per le quali sussiste rapporto convenzionale con il Comune di Siena avente ad oggetto l'effettuazione di una prestazione lavorativa non subordinata qualificata dalla normativa vigente come Collaborazione coordinata e continuativa
b) le Confederazioni sindacali di categoria Nidil-Cgil, Alai-Cisl, Cpo-Uil , Cgil-Fp, Fps-CisL e Uil-Fpl e il Comune di Siena si danno reciprocamente atto dell'opportunità di concordare un sistema di regole che disciplinino il rapporto di lavoro tra il Comune di Siena e coloro che operano con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza partita IVA
c) le parti prendono atto della Legge 14.2.2003, n. 30 ("Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro") e dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) della medesima Legge delega, dei quali viene tenuto conto nel presente accordo. Le parti prendono altresì atto del Decreto Legislativo n. 276 del 09.10.2003 di attuazione della L. n. 30/2003 e si impegnano a rivedere la presente intesa nel caso di introduzione di armonizzazione della suddetta norma anche nella pubblica amministrazione
d) con deliberazione della Giunta Comunale n. 693 del 30/12/2003 il Comune di Siena ha approvato il regolamento per il conferimento di incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa;
e) con il predetto atto il Comune di Siena ha stabilito che:
Le disposizioni contenute nel regolamento hanno lo scopo di garantire trasparenza ed efficienza e razionalizzare le procedure di conferimento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Per la realizzazione di alcune attività e progetti-obiettivo determinati, anche temporalmente limitati, il Comune di Siena può necessitare di prestazioni professionali qualificate non acquisibili mediante ricorso al personale dipendente, per mancanza nell'organico dell'Ente di professionalità idonee e profili professionali con mansioni esigibili specifiche;
Che per realizzare tali prestazioni il Comune di Siena deve pertanto avvalersi di soggetti esterni, con abilità ed esperienze specifiche, procedendo al conferimento di incarichi secondo la normativa vigente;
Che l'utilizzo di risorse umane mediante rapporti di lavoro dipendente rimane lo strumento prioritario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Comune, e che le forme di lavoro parasubordinato consentite dalla normativa vigente devono essere utilizzate per professionalità non stabilmente necessarie all'Amministrazione;
Il Comune di Siena individua annualmente, nell'ambito della programmazione delle Risorse Umane e nel Piano Esecutivo di Gestione, i progetti specifici, i programmi o le attività che, per la loro natura, necessitano di particolari professionalità, cui ricollegare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La previsione e quantificazione negli atti di programmazione generale dell'Ente e la correlazione a progetti specifici, programmi o fasi di lavoro costituiscono condizioni imprescindibili di legittimità degli incarichi di collaborazione.
Il Comune di Siena individua di norma i collaboratori cui conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa mediante procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e culturali
le parti concordano quanto segue:

Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Il presente accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (di seguito saranno denominati collaboratori i soggetti interessati) presenti all'interno del Comune di Siena, ad esclusione dei contratti di collaborazione occasionale. Il collaboratore occasionale colui che svolge un'attività e/o servizio il cui compimento non comporta una connessione funzionale con l'Ente tale da incidere direttamente o variare l'organizzazione del lavoro dell'Ente stesso

Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
[…]
I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi:
[…]
Le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Comune di Siena
Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
[…]
Le forme di godimento dei diritti sindacali;

Art. 8 - Normativa da applicare
Ai rapporti di collaborazione sono applicati il D.Lg. 626/1994 (riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive integrazioni, la L. 903/1977 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), la L. 125/1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), la L.335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e successive integrazioni, il D.Lg. 38/2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1 , della legge 17 maggio 1999, n. 144). Il Comune di Siena si impegna ad applicare ai rapporti di Collaborazione i principi della L. 53/2000 e del D.Lg 151/2001 (tutela della maternità e paternità).

Art. 9 - Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:
I collaboratori hanno diritto di partecipare a 12 ore annue di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e/o della RSU, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti.
I collaboratori che prestano la loro attività presso il Comune di Siena hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza in misura proporzionale ai collaboratori stessi. I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno eletti e comunicati al Committente a cura delle OO.SS firmatarie del presente accordo. Tale rappresentanza coopererà in rapporto con la RSU eletta dai lavoratori dipendenti con analoghe agibilità sindacali.
Il Committente metter a disposizione, in luogo accessibile, idoneo spazio per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
[…]

Art. 10 - Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
[…] ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa:
nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica, o a scadenza del contratto se precedente, senza alcuna decurtazione del compenso;
[…]
nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 150 giorni. Tali eventi dovranno essere debitamente certificati;
[…]
Al personale in stato di gravidanza e puerperio è garantita una tutela adeguata al fine di evitare esposizioni ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo la regolamentazione vigente per il personale dipendente.
[…]

Art. 15 - Commissione paritetica
Per i fini previsti dal presente accordo, le parti concordano di costituire una commissione paritetica che ha compiti: di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie relative alla prestazione insorte tra committente e prestatore d'opera, nonché della valutazione di possibili incompatibilità riferite all'Art. 3. In quest'ultimo caso, la commissione si esprimerà entro 10 giorni. E' fatto salvo il ricorso al Giudice ordinario qualora il tentativo abbia esito negativo.
La commissione composta da 3 membri nominati dal Committente e da 3 membri nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed convocata dal dirigente del settore competente. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 16 - Incontri periodici di verifica
Su richiesta di una delle parti, e comunque ogni 6 mesi, saranno effettuati incontri di verifica per l'eventuale perfezionamento del presente accordo.