Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 3 marzo 2006
Parti: Banca Monte dei Paschi di Siena e RSA
Settori: Credito e Assicurazioni, MPS
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premesso
Assunzioni
Percorsi professionali
Premio aziendale
Polizza "Long Term Care"
Quadri direttivi
Premio aziendale di Rendimento
Prestazione lavorativa Quadri Direttivi
Norma Transitoria
Missioni
Accesso alla categoria - passaggi di livello
Erogazione straordinaria Quadri Direttivi di 4° Livello
Aree professionali
Incentivi
Indennità di pendolarismo
Indennità di preposizione
Indennità di sostituzione
Passaggi di livello all'interno della 2^ Area Professionale
Erogazione straordinaria al personale di nuova assunzione
Ruoli chiave
Nucleo del direttore operativo
Sicurezza e salute
Art. 54 Salute
Art. 55 Osservatorio Aziendale
Art. 56 Composizione degli Organismi paritetici aziendali
Sostenibilità aziendale
Pari opportunità
Part time
Buono pasto
Permessi
Responsabilità civile verso terzi
Distacco

In data 3 marzo 2006, tra la Delegazione aziendale della Banca Monte dei Paschi di Siena spa e le Segreterie dell'Organo di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS., è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per le aree professionali e per la categoria dei quadri direttivi

Premesso che le Parti con la presente ipotesi di accordo intendono coordinare il complesso delle disposizioni del Contratto Integrativo Aziendale con le innovazioni intervenute nella disciplina nazionale con l'Accordo di rinnovo del 12 febbraio 2005, poi riportate nel testo coordinato del CCNL redatto il 13 dicembre 2005 si conviene quanto segue

Sicurezza e salute
Le Parti convengono che le riunioni della Commissione Sicurezza di cui all'art. 53 Articolato CIA avvengano di norma trimestralmente, ferme rimanendo le ulteriori ipotesi di convocazione ivi stabilite.
In aggiunta a quanto già previsto in materia dall'art. 11 CCNL in caso di "Incontri semestrali" e dall'art. 53 Articolato CIA in caso di eventi criminosi, periodicamente la Direzione della Capogruppo e le RSA, a richiesta di queste ultime, si incontreranno per monitorare lo stato delle misure di sicurezza nelle Filiali del Gruppo, al fine anche di definire le proposte da avanzare al riguardo alla Commissione Sicurezza. Agli incontri tra la Direzione della Capogruppo e le OO.SS. locali, potrà partecipare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza competente.
L'Azienda si impegna inoltre a trattare i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori con adeguati interventi formativi all'interno della cd. "formazione contrattualizzata" (primo pacchetto).
In coerenza con i principi sanciti in materia nel "Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile nel sistema bancario" del 16.6.04, anche tradotti nel Capitolo VIII CCNL vigente "Politiche sociali e di salute e sicurezza", gli artt. 54, 55 e 56 Articolato CIA sono così sostituti:

Art. 54 Salute
In materia di salute nei luoghi di lavoro, ferme restando le competenze e le attività attribuite alle specifiche "figure" introdotte dalle vigenti norme di legge e la regolamentazione della materia adottata in Azienda, le Parti convengono di istituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS., che si riunirà di norma semestralmente o a richiesta di una delle Parti e che esaminerà in generale la materia, con particolare riferimento alle barriere architettoniche ed alle lavorazioni che comportino l'adibizione significativa ai videoterminali, anche al fine di estendere il monitoraggio sanitario a quelle lavorazioni nelle quali l'uso di tali apparecchiature possa considerarsi prevalente rispetto al complesso delle attività quotidianamente svolte. Nella valutazione in particolare della qualità dell'ambiente di lavoro per i lavoratori portatori di handicap, l'attività del Gruppo di lavoro è volta ad individuare soluzioni che tendano ad un inserimento lavorativo del dipendente mirato a salvaguardarne, anche in un'ottica di accrescimento, la professionalità.

Art. 55 Osservatorio Aziendale
In coerenza con i principi espressi nel "Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario" e nel Capitolo VIII CCNL vigente "Politiche sociali e di salute e sicurezza", l'Azienda e le OO.SS. costituiscono un Osservatorio Aziendale con la finalità di monitorare le modalità di interazione tra il personale all'interno di tutte le diverse realtà operative, proponendo modelli di comunicazione e di relazione tra i colleghi di tutti i livelli, nonché di miglioramento dei rapporti in un'ottica tesa a preservare la personalità individuale ed a mantenere, in generale, un elevato standard della "qualità" della vita all'interno dell'Azienda.
L'attività principale dell'Osservatorio Aziendale sarà dedicata al monitoraggio del sistema dei percorsi professionali, come parte integrante di un programma finalizzato a valutare le qualità professionali delle risorse umane sulla base di parametri condivisi tra le Parti.
In considerazione delle previsioni dell'art. 60 CCNL, è anche compito dell'Osservatorio Aziendale svolgere uno specifico seguimento di situazioni potenzialmente lesive della dignità dei lavoratori, con particolare riguardo alle vicende di "mobbing" formalmente denunciate.
Nel rispetto dell'impegno assunto con il citato Protocollo di adoperarsi attivamente affinché vengano sempre rispettati, ovunque si esplichi l'attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali e i diritti del lavoro, nonché i valori etici fondamentali a cui deve sempre ispirarsi l'attività di impresa (Responsabilità Sociale di Impresa), all'Osservatorio Aziendale sarà anche fornita informativa sui contratti d'appalto di opere e servizi stipulati dalla Banca, in analogia alle informative nei confronti delle OO.SS. a livello sia centrale che periferico.
L'Osservatorio Aziendale si riunirà di norma semestralmente, o, per l'esame di situazioni particolari, a richiesta di una delle Parti; si raccorderà per l'esame di problematiche specifiche con la Commissione Pari Opportunità di cui all'art. 71 Articolato CIA e con il Gruppo di Lavoro sulla salute di cui al precedente art. 54.

Art. 56 Composizione degli Organismi paritetici aziendali
I componenti aziendali degli organismi paritetici vengono di norma fissati in numero di tre e comunicati alle OO.SS.; i rappresentanti delle OO.SS. vengono designati nella misura di uno per sigla, con indicazione dell'eventuale sostituto.
I predetti Organismi si riuniranno entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo.

Sostenibilità aziendale
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti costituiranno un Gruppo di Lavoro per esaminare lo stato di attuazione degli impegni di politica ambientale già assunti dall'Azienda e/o derivanti da specifiche disposizioni normative (quali ad esempio, in materia di mobilità urbana con il D.M. 27.3.98 di cui all'art. 60 CCNL), definendo un apposito Protocollo sulla sostenibilità ambientale delle iniziative aziendali.

Pari opportunità
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo sarà ricostituita la Commissione aziendale paritetica Pari opportunità di cui all'art. 71 Articolato CIA, che, ai sensi dell'art. 12 CCNL vigente, esaminerà il rapporto sulla situazione del personale ai sensi della legislazione vigente e programmerà, raccordandosi con l'Osservatorio aziendale di cui all'art. 55 Articolato CIA, le azioni positive eventualmente necessarie a garantire le pari opportunità. La Commissione si riunirà di norma semestralmente, o, per l'esame di situazioni particolari, a richiesta di una delle Parti.

Distacco
Nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'Azienda utilizza l'istituto del distacco per soddisfare specifiche esigenze, anche di Gruppo, nell'ottica di una complessiva razionalizzazione delle forme di sviluppo per le Aziende che ne fanno parte.
Non si applica, in caso di distacco, la disciplina di legge e di contratto in materia di trasferimento, ferma rimanendo la necessità della sussistenza di comprovate esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, nell'ipotesi che il distacco comporti lo svolgimento della prestazione lavorativa presso un'unità produttiva distante più di 50 Km dalla sede lavorativa di provenienza, nonché il consenso del distaccato nel caso di mutamento di mansioni.
L'Azienda porrà in essere le azioni necessarie a garantire lo sviluppo professionale del proprio personale distaccato, assicurando pari opportunità, medesimi diritti e garanzie rispetto al personale non distaccato, con la partecipazione attiva al processo di valutazione del personale distaccato attraverso un collegio di valutazione composto da membri appartenenti ad entrambe le strutture.
L'Azienda assicura l'effettività dell'esercizio dei diritti sindacali, anche in materia di rappresentatività sindacale, nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
Oltre all'obbligo di informativa previsto all'art. 15 CCNL per i distacchi concernenti gruppi di lavoratori e alle specifiche procedure previste in casi particolari (artt. 14, 17 e 18 CCNL), l'Azienda informerà semestralmente le OO.SS. sui distacchi effettuati e ricevuti, con le motivazioni che li hanno determinati. All'atto della prima informativa verrà effettuata anche una verifica complessiva sui distacchi in essere.
Restano valide le norme dell'Articolato CIA non espressamente modificate con la presente Ipotesi di Accordo.
La validità della presente Ipotesi di Accordo è subordinata alla approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca e delle Assemblee dei Lavoratori.