Regione Friuli Venezia Giulia
Deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2014, n. 1782
Piano dei compiti e delle responsabilità ai fini della sicurezza sul lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia.
B.U.R. 22 ottobre 2014, n. 43

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 d’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l’art 3, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per il quale il Decreto de quo si applica a qualsiasi tipologia di attività, sia privata che pubblica e a tutte le tipologie a rischio, e che pertanto anche gli enti pubblici territoriali sono soggetti alle prescrizioni ivi previste imponendo alla Amministrazione regionale precisi obblighi in tema di valutazione e gestione del rischio per la salute e la sicurezza nel posto di lavoro;
Visto l’art. 2, comma 1, lettera b), contenente le “definizioni”che precisa che “nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.” e che “in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”;
Visto l’art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che tra le misure generali di tutela prevede, tra le altre “la programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro” nonché “la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi” specificando che tali misure non debbano in nessun caso comportare oneri finanziari ai lavoratori;
Considerato che l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 permane anche in presenza di una delega di funzioni e che tale attività di vigilanza viene ritenuta eseguita con l’adozione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 del Decreto de quo;
Visti gli articoli 2, 15, 16 già menzionati, nonché 17, 18, 19 e 20 che all’interno del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 individuano le figure del “datore di lavoro”, del “dirigente” e del “preposto” e del “lavoratore” e ne descrivono le responsabilità;
Visto il decreto 22 settembre 2014, n. 289/DGen, con cui il Datore di Lavoro ha approvato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Considerato che il modello di organizzazione e controllo a cui viene fatto riferimento rappresenta la condizione necessaria per richiedere l’esimiente dall’addebito di responsabilità personale agli organi competenti o delegati negli enti pubblici e dall’applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per le società e che il controllo finalizzato all’attuazione del modello di organizzazione rappresenta quindi l’attuazione del dovere di vigilanza residuale posto a carico del datore di lavoro in presenza di deleghe;
Preso ATTO che con Generalità di Giunta del 18 luglio 2014, n. 1377 si è comunicata l’intenzione dell’Amministrazione di impostare il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 secondo le Linee guida UNI-INAIL oppure secondo il modello British Standard OHSAS 18001:2007 con la finalità di certificare il sistema stesso;
Considerato che la delega di funzioni costituisce lo strumento ordinario di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza e che per avere efficacia l’attribuzione delle deleghe deve essere eseguita nel rispetto di precise prescrizioni così come previste dall’art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e nei limiti di cui all’art. 17 e che pertanto l’Amministrazione regionale dovrà verificare, sulla base della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative regionali, le posizioni apicali cui sia possibile affidare una delega in virtù delle competenze proprie della struttura cui fanno capo;
Presupposto che il primo aspetto da valutare nell’attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 riguarda la definizione dei ruoli e delle responsabilità del soggetto preposto alla tutela della salute e alla prevenzione degli infortuni;
Dato che l’esame preliminare della struttura organizzativa rappresenta l’elemento principale da considerare per poter garantire la corretta applicazione normativa in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e che lo stesso assume una rilevanza ancora maggiore a seguito dell’entrata in vigore del nuovo piano anticorruzione secondo quanto previsto dalla L. 190 del 6 novembre 2012;
Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2013 n. 0161/Pres. di modifica al Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres.;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612, al cui allegato “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” all’art. 1, lettera l) individua tra le attività della Direzione generale anche il coordinamento e la verifica dell’attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali, l’onere di provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con l’assunzione degli obblighi e oneri previsti in capo al datore di lavoro dalla legge medesima;
Preso ATTO che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 suddetta, ricadono gli obblighi e oneri previsti in materia in capo al Direttore Generale che viene così individuato quale “datore di lavoro” in seno all’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 2, comma primo, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
Dato ATTO che appare necessario procedere alla ricostruzione di un sistema di regolamentazione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione regionale coordinando le norme poste dal TU in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro adottato con il D.Lgs n. 81 del 2008 con le disposizioni contenute nel TU del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, attraverso l’attuazione di un Piano delle competenze e delle responsabilità che individui con chiarezza le responsabilità e i compiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia in capo ai soggetti attori della sicurezza;
Preso ATTO che il sistema di delega e di sub-delega ai sensi e nei limiti della disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, verrà definito all’interno del Piano delle competenze e delle responsabilità;
Dato che il Piano suddetto consiste nella configurazione e proposizione di un assetto organizzativo della sicurezza per l’intera Amministrazione comprensivo di tutte le mansioni e responsabilità necessarie, che individua così tutti i soggetti competenti ergo responsabili dell’attuazione, gestione e controllo dei processi operativi rilevanti, che hanno un coinvolgimento diretto o comunque un impatto significativo con le problematiche relative alla salute e alla sicurezza;
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto documento denominato “Piano dei compiti e delle responsabilità ai fini della sicurezza sul lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia” di cui all’allegato A della presente delibera e di definire le modalità di attribuzione dei compiti e delle responsabilità attraverso lo strumento della delega di funzioni così come indicato negli allegati B e C;
Visto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
Visto lo statuto regionale;
Visto il D.P.Reg. 5 settembre 2013 n. 161/Pres;
Visto l’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612;
su PROPOSTA della Presidente della Regione, all’unanimità

Delibera

1. per quanto in premessa, di approvare i seguenti allegati, tutti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- il “Piano dei compiti e delle responsabilità ai fini della sicurezza sul lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia” di cui all’allegato A;
- il modello di delega delle funzioni di cui all’allegato B;
- il modello di sub delega delle funzioni di cui all’allegato C;
2. di dare atto che per l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza dovranno essere utilizzati gli schemi di modelli di cui agli allegati B e C suddetti;
3. la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI


PIANO DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

 

Indice
ART. 1 Introduzione, oggetto e finalità
ART. 2 La delega di funzioni
ART. 3 Il Datore di lavoro
ART. 4 I Dirigenti per la sicurezza
ART. 5 I Preposti
ART. 6 Il Servizio di Prevenzione e Protezione
ART. 7Il Medico Competente
ART. 8 I Lavoratori
ART. 9 I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
ART. 10 Le squadre di Gestione dell’emergenza
ART. 11 I Referenti di sede
Organigramma della Sicurezza

 

 

Art. 1. Introduzione, oggetto e finalità

Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i emerge con chiarezza il concetto di “programmazione della sicurezza”, da realizzarsi attraverso il coinvolgimento di tutte le figure che all’interno dell’organizzazione partecipano ai processi funzionali volti alla sua gestione. A tal fine appare chiaro, quindi, come sia necessario procedere ad una chiara identificazione di tali figure all’interno della struttura organizzativa dell’Ente Regione FVG, nonché alla definizione dei compiti e delle responsabilità di ciascuna di esse.
Il presente “Piano dei compiti e delle responsabilità” ha lo scopo di identificare le figure coinvolte nella gestione della sicurezza, in maniera diretta o indiretta, all’interno della Regione FVG - e la loro corrispondenza con le figure identificate dal D.Lgs 81/2008 - e di definire i compiti e le responsabilità di ciascuna. Le sanzioni per le violazioni ai compiti e alle responsabilità vengono definite dal D.lgs. 81/2008.
Le figure che l’attuale organizzazione della sicurezza dell’A.R. ha individuato, anche in integrazione al D.Lgs 81/2008, sono:
il Datore di Lavoro
i Dirigenti per la sicurezza
i Preposti
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
il Medico Competente
i Lavoratori
i Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
il Coordinatore della squadra di emergenza
gli Addetti alla gestione delle emergenze
I Referenti di sede
Il presente documento viene redatto e proposto dal RSPP al Datore di lavoro, sarà approvato con delibera di Giunta che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. lo adotterà come prima base del sistema di gestione della sicurezza.
Resta inteso che il Piano è un documento dinamico che andrà revisionato periodicamente dal RSPP ed aggiornato per aderire al meglio alle necessità funzionali della gestione della sicurezza all’interno dell’Ente nonché per essere adattato alle evoluzioni della normativa vigente.

Art. 2 La delega di funzioni

1. La delega di funzioni, come definito dall’Art. 16 del D.Lgs 81/2008, costituisce lo strumento ordinario di attribuzione di compiti e di responsabilità in materia di salute e sicurezza.
La delega di funzioni:
a. risulta da atto scritto e reca data certa;
b. viene attribuita a un delegato che possiede professionalità e competenza specifica rispetto ai contenuti dei compiti delegati;
c. garantisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d. individua, in capo al delegato, l’eventuale autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
La delega di funzioni, al fine di assumere nella sua completezza un atto formale, deve essere accettata e controfirmata dal delegato e deve esserne data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega di funzioni non esclude comunque in nessun caso, l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
2. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può a sua volta delegare le funzioni delegate.

Art. 3 Il Datore di Lavoro

1. Il Datore di lavoro, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., viene individuato nella figura del Direttore generale, in quanto figura apicale della Direzione generale, struttura di massimo livello organizzativo cui viene attribuita tale competenza dall’Allegato alla DGR del 13 settembre 2013, n. 1612 - Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.
In particolare l’art. 1, comma 2, lettera l), della Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, specifica che la Direzione Generale coordina e verifica l’attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali, procedendo agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 con l’assunzione degli obblighi e oneri previsti in capo al datore di lavoro dalla legge medesima.
2. I compiti che il Datore di lavoro non può delegare sono:
a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
b. la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP);
3. Vista l’organizzazione della sicurezza nell’Amministrazione regionale (A.R.), al Datore di lavoro spettano gli ulteriori compiti:
a. nominare il Medico Competente (MC) per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
b. nominare gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
c. consentire ai lavoratori di verificare, mediante i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
d. consegnare tempestivamente ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l'espletamento della loro funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;
e. elaborare il modello del documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e le procedure da seguire per la sua applicazione da parte delle stazioni appaltanti in caso di appalto o subappalto di lavori, servizi e forniture;
f. consultare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei casi previsti dalla normativa vigente;
g. convocare la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
h. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
i. approvare i piani di emergenza e di evacuazione degli immobili in uso all’A.R. per i quali è prevista la predisposizione di tale documento, nominando contestualmente le squadre di gestione dell’emergenza;
j. può nominare con proprio ordine di servizio il Referente di sede;
k. assicura il buon funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione.
4. Il Datore di lavoro può delegare i compiti a lui assegnati all’articolo 3.3 ed i compiti allo stesso conferiti dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto dell’articolo 2. (Secondo il modello di delega approvato).

Art. 4 I Dirigenti per la sicurezza

1. Il dirigente per la sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Nella A.R. i Dirigenti per la sicurezza, sono individuati nei direttori centrali, nei vice direttori centrali e nelle figure ad essi equiparabili (es: Segretario Generale della Giunta, Segretario Generale del Consiglio, Avvocato della Regione, … .).
2. Ai dirigenti per la sicurezza sono delegati dal Datore di lavoro i seguenti compiti:
a. identificare tra i propri dipendenti, sentito il RSPP, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
c. richiedere la fornitura dei necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle strutture preposte, come da indicazioni del DVR e/o dei relativi regolamenti;
d. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
e. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;
f. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
g. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa secondo le disposizioni dei Piani di emergenza e di evacuazione della A.R.;
i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
j. inviare i propri dipendenti alle attività di informazione, formazione e addestramento organizzate dall’A.R.;
k. segnalare le necessità di informazione, formazione e addestramento dei propri dipendenti al RSPP e/o al MC per i settori di propria specifica competenza;
l. in caso di appalto o subappalto di lavori, servizi e forniture, elaborare il DUVRI, sulla base del modello e delle procedure per la sua applicazione predisposte dall’A.R.;
m. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni dei piani di emergenza e di evacuazione della A.R.;
p. comunicare al RSPP ed al MC le variazioni rispetto alle mansioni lavorative svolte dai propri dipendenti, le variazioni rispetto alla collocazione d’ufficio dei propri lavoratori, i nuovi rapporti di lavoro nonché le cessazioni;
q. vigilare sull'adeguatezza della cassetta di primo soccorso (es: completezza del contenuto, rispetto delle date di scadenza, …), richiedendo tempestivamente alla struttura preposta le forniture necessarie;
r. provvedere affinché le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
s. collabora con il RSPP e con il MC fornendo le informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive e alla descrizione degli impianti e dei processi di lavoro;
t. collabora con il RSPP fornendo le informazioni necessarie alla predisposizione delle procedure operative relative a specifiche attività svolte dal proprio personale;
u. delegare il responsabile alla vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo per i luoghi di lavoro di propria competenza;
3. Viste le competenze di particolari strutture organizzative di massimo livello (Direzioni centrali) definite dall’ “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, ai Dirigenti per la sicurezza di tali strutture vengono inoltre delegati da parte del Datore di Lavoro i seguenti compiti:
3.1 Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme
a. comunicare all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori eletti o designati;
b. nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico competente e al RSPP la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato;
c. tenere il registro degli infortuni e gestire le relative comunicazioni all’INAIL;
d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, individuati di concerto con il RSPP e il MC;
e. fornire agli uffici le attrezzature e gli strumenti necessari e idonei, individuati di concerto con il RSPP e il MC;
f. fornire agli uffici le cassette di pronto soccorso ed il materiale necessario al loro reintegro;
g. garantire che i luoghi di lavoro, vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
3.2 Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
a. garantire l’assolvimento degli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso all’A.R.;
b. garantisce la presenza, la manutenzione ed il reintegro dei mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati;
c. garantire che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’allegato IV del D.lgs. 81/2008 – Requisiti dei luoghi di lavoro;
d. garantire che i luoghi di lavoro siano strutturati tenuto conto, se del caso, dei lavoratori disabili;
e. garantire che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
f. garantire la predisposizione, affissione ed aggiornamento delle planimetrie di emergenza e della segnaletica di sicurezza, in accordo con le indicazioni del RSPP;
g. fornire al RSPP le planimetrie per la predisposizione dei piani di emergenza e di evacuazione degli edifici;
4. Il Dirigente per la sicurezza delegato può subdelegare i compiti a lui delegati all’articolo 4 nel rispetto dell’articolo 2. (Secondo il modello di subdelega approvato).

Art. 5 I Preposti

1. Sono da considerare preposti, come definiti dall’art. 2, comma 2 lettera e) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione.
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’attuale regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale tale ruolo è identificato nelle figure del:
direttore di servizio, posizione organizzativa, coordinatore di struttura stabile inferiore al servizio e loro equiparati.
2. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni dell’A.R. in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente per la sicurezza sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g. frequentare appositi corsi di informazione e formazione secondo quanto organizzato dall’A.R.;
h. vigilare affinché le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza.

Art. 6 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’A.R. è costituito dal Responsabile (RSPP) e dagli Addetti (ASPP ) al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il RSPP e gli ASPP sono nominati con decreto del Datore di lavoro.
2. Il RSPP dipende funzionalmente dal Datore di lavoro, coordina gli ASPP e provvede affinché le capacità e i requisiti professionali degli stessi siano adeguati alla natura dei rischi presenti nell’A.R.. Garantisce inoltre l’assolvimento dei compiti a cui il SPP deve provvedere.
Gli ASPP dipendono funzionalmente dal RSPP con cui collaborano per l’assolvimento dei compiti a cui il servizio stesso deve provvedere.
3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:
a. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’A.R.;
b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive dei rischi connessi alle mansioni lavorative presenti all’interno dell’A.R. e i sistemi di controllo di tali misure;
c. ad individuare gli eventuali aggiornamenti delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
d. definire i programmi e individuare i corsi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica sulla sicurezza;
f. a predisporre, con la collaborazione del relativo Dirigente per la sicurezza, le procedure operative per specifiche attività svolte dal personale;
g. alla predisposizione dei piani di emergenza e di evacuazione degli immobili in uso all’A.R., quando previsti;
h. a supportare le strutture competenti nella predisposizione, affissione ed aggiornamento, dei quadri sinottici e della cartellonistica di sicurezza;
4. I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni;

Art. 7 Il Medico competente (MC)

1. Il Medico competente in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, è nominato con decreto dal Datore di lavoro.
2. I compiti del MC sono:
a. collaborare con il Datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
b. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni di legge attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
d. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
e. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
f. comunicare per iscritto, in occasione della riunione periodica sulla sicurezza, al Datore di lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
g. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

Art. 8 I Lavoratori

1. Tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’A.R., con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sono pertanto compresi anche gli stagisti, che possono operare presso l’Ente.
2. In particolare, ogni lavoratore deve:
a. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
b. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
d. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
e. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
f. segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente per la sicurezza o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione collettiva e individuale, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
g. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
h. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
i. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dall’A.R.;
j. sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico competente (MC);
k. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione ad addetto emergenza, primo soccorso, antincendio.

Art. 9 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all’interno dell’A.R. vengono designati da parte delle Rappresentanze sindacali presenti.
Il numero degli RLS è stabilito, in sede di contrattazione sindacale, in relazione al numero dei dipendenti e alla distribuzione territoriale delle sedi regionali ai sensi dell’art. 38 (prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso) del Contratto collettivo di Lavoro – Stato giuridico del personale 1994-1997. - Area non dirigenziale.
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:
a. accede ai luoghi di lavoro;
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente (MC);
d. è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. riceve una formazione adeguata;
h. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j. partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza;
k. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
m. avverte il RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività;
n. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro o dai Dirigenti per la sicurezza e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
o. l’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
3. Gli RLS sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10 Le squadre di emergenza

1. Le squadre di emergenza sono composte dal Coordinatore della squadra e dagli Addetti alla gestione dell’emergenza, che sono identificati negli Addetti antincendio e negli Addetti al primo soccorso.
Il Coordinatore e gli Addetti vengono individuati dal Dirigente per la sicurezza tra il proprio personale, specificatamente indicati all’interno dei piani di emergenza e di evacuazione e ricevono adeguata formazione.
Il Coordinatore della squadra di emergenza viene individuato tra gli addetti delle Squadre di emergenza in virtù delle proprie caratteristiche personali, della conoscenza dell’organizzazione del lavoro e dell’immobile e della propria esperienza.
2. Il Coordinatore della squadra di emergenza rappresenta il vertice decisionale per la gestione delle emergenze e, nell’attività ordinaria, è responsabile di assolvere ai seguenti compiti:
a. verificare che quanto disposto dal Dirigente per la sicurezza in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza venga attuato;
b. vigilare affinché le vie di circolazione interne che conducono alle uscite di emergenza e le uscite di emergenza stesse siano sgombre al fine di consentirne l’utilizzo in ogni evenienza, segnalando tempestivamente al proprio Dirigente per la sicurezza situazioni di non conformità;
c. verificare la corrispondenza delle informazioni contenute nel Piano di emergenza e di evacuazione in merito alla distribuzione (piano, stanza) degli Addetti alla gestione dell’emergenza per gli immobili di propria competenza, segnalando tempestivamente al SPP situazioni di non conformità;
d. verificare la conformità della segnaletica di sicurezza e d’emergenza in materia di antincendio, compresi i recapiti telefonici degli enti di pubblico soccorso, segnalando tempestivamente al SPP situazioni di non conformità;
e. verificare periodicamente l'adeguatezza della cassetta di primo soccorso tra cui la completezza del contenuto e il rispetto delle date di scadenza dei prodotti in essa conservati, segnalando tempestivamente al proprio Dirigente per la sicurezza eventuali situazioni di carenza o di non conformità;
f. inoltrare le segnalazioni in relazione al tema della salute e della sicurezza sul lavoro ricevute dagli Addetti o da altri colleghi al proprio Dirigente per la sicurezza.
3. L’Addetto antincendio, in base alla formazione ricevuta, è incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio in caso di pericolo grave e immediato ed in particolare:
a. attua tutti gli interventi necessari a prevenire possibili incendi;
b. interviene in caso di necessità adoperandosi nello spegnimento di un principio di incendio conformemente alla formazione ed all’addestramento ricevuti;
c. vigila sul divieto di deposito di materiali in prossimità dei passaggi di emergenza (corridoi, porte, scale, ecc.), segnalando tempestivamente al proprio Coordinatore della squadra di emergenza eventuali situazioni di non conformità;
4. L’Addetto al primo soccorso è incaricato dell’attuazione delle misure di primo soccorso in caso di pericolo grave e immediato e/o di infortunio ed in particolare attua tutti gli interventi necessari in caso di infortunio o malore, conformemente alla formazione ed all’addestramento ricevuti.

Art. 11 Il Referente di sede

1. Il Datore di lavoro, nel caso di sedi regionali di particolari dimensioni, con notevole numero di dipendenti o con particolari complessità connaturate all’immobile stesso, può nominare un dipendente, con proprio ordine di servizio e di concerto con il Dirigente per la sicurezza responsabile, quale Referente di sede, al fine di:
a. coadiuvare i Dirigenti per la sicurezza a capo delle strutture presenti nell’immobile nei propri obblighi e fungere da raccordo operativo con il SPP, allo scopo di fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al corretto funzionamento del sistema di gestione della sicurezza della A.R.;
b. verificare la corrispondenza delle informazioni contenute nel Piano di emergenza e di evacuazione in merito alla distribuzione (piano, stanza) degli Addetti alla gestione dell’emergenza per gli immobili di propria competenza, segnalando tempestivamente al SPP situazioni di non conformità;
c. verificare la corretta compilazione dei registri di manutenzione presenti nella propria sede da parte delle ditte esterne incaricate dei vari servizi (presidi antincendio, ascensori, presidi sanitari ed eventuali apparecchiature sanitarie presenti), segnalando le non conformità agli uffici competenti nonché al SPP.

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