Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 22 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Confagricoltura VT-RI, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti VT, Cia VT e Flai-Cgil VT, Fai Cisl VT, Uila-Uil VT
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Viterbo
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 1) Decorrenza e durata
2) Aumenti salariali
3) Diarie e rimborsi spese
4) Esclusività di stampa
5) Art. 50 Cassa extra-legem.
6) Art. 13 CIPL del 20/12/1993
7) Art. 49 CIPL del 20/12/1993
 8) Art. 32 CIPL del 20/12/1993
9) Attività agrituristiche: straordinario
10) Art. 18 CIPL 20/12/1993
11) Art. 44 CIPL 20/12/1993
14) Condizioni di miglior favore
15) Ratifica dell'accordo

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo

L'anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese dì luglio presso la sede della Confagricoltura Viterbo - Rieti sita in Viterbo, Via Mantova n. 4 tra la Confagricoltura Viterbo-Rieti […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Viterbo […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Viterbo […]; e la Flai Cgil di Viterbo […], la Fai Cisl di Viterbo […], la Uila Uil di Viterbo […], si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo come segue:

6) Art. 13 CIPL del 20/12/1993
Relativamente all'ultimo comma (riduzione dell'orario per lavori nocivi) l'orario di lavoro sarà effettuato in turno alternato o in orario continuato in base alle esigenze aziendali.

9) Attività agrituristiche: straordinario
Per i lavoratori addetti alle attività di aziende agrituristiche l'orario di lavoro notturno, in deroga a quanto previsto dal vigente CCNL, scatta dalle ore 22,00 tutto l'anno.

11) Art. 44 CIPL 20/12/1993
Viene prevista la costituzione di una Commissione Provinciale formata dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per l’esame delle controversie di lavoro e del corretto inquadramento professionale.
12) viene espressa la volontà delle parti di avviare i dialoghi per la costituzione di un ente bilaterale come disciplinato dal vigente CCNL.
13) viene espressa la disponibilità delle parti ad adeguare il CPL alle nuove norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a seguito della sottoscrizione di accordi stipulati a livello nazionale.