Decreto 12 dicembre 2011, n. 420
Decreto di individuazione delle misure di sicurezza temporanee per lavori in corso e modalità di svolgimento delle relative ispezioni

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni;
VISTA la direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione, pubblicata sulla GU n. 301 del 28 dicembre 2000;
VISTA la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 8 Giugno 2001, n. 3699 recante “Linee guida per l’analisi di sicurezza delle strade”;
VISTO il decreto ministeriale 10 luglio 2002 di approvazione del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002;
VISTA la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
VISTO il decreto ministeriale del 5 agosto 2011, n. 305 di attribuzione delle funzioni ed attività individuate nel decreto legislativo n. 35 del 2011 alle strutture ministeriali che hanno relativa competenza in materia;
ATTESA la necessità di emanare entro la data del 19 dicembre 2011 il decreto ministeriale di individuazione delle misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
Adotta il seguente decreto


Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale transeuropea interessati da lavori stradali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 35 del 2011.
2. Le modalità attuative delle presenti disposizioni costituiscono norme di principio per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale trans europea.

Art. 2
(Misure di sicurezza temporanee e soggetti interessati)

1. Gli enti gestori provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, agli articoli da 30 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed alla direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688.
2. Al fine di garantire il rispetto e l’uniformità ai principi generali già applicati, si adottano quali misure di sicurezza temporanee le disposizioni contenute nel “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con il decreto ministeriale 10 luglio 2002, che fornisce schemi ed esempi pratici di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea.

Art. 3
(Attività ispettive ed Autorità competente)

1. Le attività ispettive di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, comprendenti anche gli accertamenti sui possibili effetti sulla sicurezza del flusso di traffico derivanti dall'esecuzione dei lavori stradali, dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 2.
2. Tali attività sono svolte sotto la responsabilità della Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decreto ministeriale 305 del 2011.
2. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell’elenco di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto legislativo n. 35 del 2011. Si applicano i casi di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo.
3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699 recante le “Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade” costituisce norma di riferimento anche per le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione del presente decreto.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1 . Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Roma, lì 12 dicembre 2011

Corrado Passera