Tipologia: CPL
Data firma: 24 marzo 2003
Validità: 24.03.2003 - 31.12.2005
Parti: Ance-Assedil, e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Genova
Fonte: cnel.it

Sommario:

Premessa
Iniziative congiunte nei confronti delle pubbliche amministrazioni per gli appalti pubblici e i lavori privati
I) Appalti pubblici. Costituzione di un osservatorio per il monitoraggio degli appalti pubblici
1. Costituzione dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli appalti pubblici
2. Composizione e funzionamento
3. Impegni generali delle Parti
II) Lavori privati
Iniziative congiunte per l’istituzione e l’attuazione di un sistema di semplificazione delle procedure di attestazione della regolarità contributiva delle imprese. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e sportello unico tra Inps Inail e Cassa Edile
2. Qualità del lavoro e dell’impresa
Elemento Economico Territoriale
Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Vestiario
Cassa Edile
Prestazione Cassa Edile Genovese per carenza malattia
Formazione e mercato del lavoro
Addestramento e formazione professionale
Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Indennità sostitutiva di mensa
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Premessa
1)
2) Obiettivo
3) Numero
4) Ambito di attività
5) Attribuzioni
6) Requisiti, nomina
7) Assunzione
8) Decadenza
9) Finanziamento degli oneri relativi ai RLST
Validità, decorrenza e durata
Indennità di vacanza contrattuale

CCPL Edilizia - Genova

In Genova, il giorno 24 marzo 2003 si sono riuniti: l’Ance Genova, Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova (Assedil) […], e in ordine alfabetico la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Filca - Cisl della provincia di Genova […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - Fillea - Cgil della provincia di Genova […], la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Feneal - Uil della provincia di Genova […], per rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro e l’accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri sottoscritti in data 23.3.1998 dalle parti comparenti, integrativi del CCNL del 29 gennaio 2000.

Le Parti
1.1. Premesso
che in relazione allo stipulando accordo, integrativo del contratto nazionale stipulato da Ance e FLC nazionale il 29.1.2000, la FLC della provincia di Genova, a richiesta dell’Assedil, conferma e ribadisce, per parte sua, che nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza di omogeneità nelle condizioni del settore, detto contratto provinciale sarà l’unico applicabile a tutte le imprese dell’industria delle costruzioni edili della provincia di Genova ed ai relativi dipendenti, fatta salva l’eventuale maturazione di diversi intendimenti comunemente concordati con le rispettive organizzazioni nazionali, sulla base di esigenze circostanziate, sopravvenute e, comunque, coerenti con l’obiettivo primario sopra evidenziato;
- che è, altresì, presupposto comunemente condiviso ed essenziale la conferma dell’unicità del sistema degli Enti Paritetici territoriali di categoria
convengono quanto segue.

Iniziative congiunte nei confronti delle pubbliche amministrazioni per gli appalti pubblici e i lavori privati
Nel CCPL 23.3.1998, il capitolo “Interventi congiunti presso la P.A.” è sostituito dal seguente:
Le Parti convengono sulla necessità di affrontare congiuntamente le notevoli difficoltà che caratterizzano il settore, intervenendo con specifiche ed innovative iniziative propositive nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, sia in relazione agli appalti pubblici che ai lavori privati.
Tali iniziative si propongono di favorire l’attivazione di più incisivi ed efficaci meccanismi di monitoraggio e controllo circa la correttezza dei bandi di gara e la completezza della documentazione progettuale afferente agli appalti pubblici, sulla base anche delle linee - guida contenute nei documenti elaborati in materia da Itaca (Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti), nonché di verifica dell’idoneità tecnico - professionale delle imprese esecutrici dei lavori privati, al fine di evitare i fenomeni distorsivi del mercato e lesivi dei diritti dei lavoratori sottesi alla carenza dei sopra indicati elementi indispensabili.

I) Appalti pubblici. Costituzione di un osservatorio per il monitoraggio degli appalti pubblici
Le Parti, premesso che la normativa vigente in materia di lavori pubblici riconosce - nell’ambito delle fasi di realizzazione dell’opera - un ruolo fondamentale all'attività di progettazione, articolata in tre livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo;
- che il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni di cui si compone l’intervento da realizzare essendo sviluppato ad un livello tale da consentire che ogni elemento in esso richiamato risponda a chiari e definiti criteri qualitativi;
considerato
- che, secondo le disposizioni di legge vigente, il progetto esecutivo si compone di diversi ed importanti documenti, tra i quali rientrano gli elaborati grafici, i computi metrici estimativi, l’elenco dei prezzi unitari ed i piani di sicurezza e di coordinamento;
che, nell'ambito della vigente normativa in materia di lavori pubblici, viene riconosciuto un ruolo importante ai piani di sicurezza (ed ai relativi oneri), strumenti idonei a garantire un adeguato livello di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dell'evasione contributiva;
visto
- che il Regolamento sulla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici (D.P.R. n. 34/2000) introducendo il concetto di categoria a “qualificazione obbligatoria”, consente che l’esecuzione degli appalti venga affidata unicamente a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità organizzativa e di regolarità e correttezza nell'assolvimento degli obblighi discendenti dalle vigenti normative in materia di contribuzione sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
rilevato
che, nonostante il nuovo quadro normativo ad oggi disciplinante la realizzazione dei lavori pubblici fornisca agli enti appaltanti chiare ed inequivocabili indicazioni relative, da un lato, alla corretta stesura dei bandi di gara e, dall’altro, alla necessaria predisposizione di progetti veramente esecutivi, sono numerose le segnalazioni trasmesse dagli operatori del settore, che denunciano il frequente problema di inesatti bandi di gara, di incongrui e carenti progetti esecutivi con riferimento anche ad errati calcoli di determinazione dei costi della sicurezza;
che tali problematiche sono, all’evidenza, suscettibili di incidere negativamente sulla corretta aggiudicazione degli appalti e, di conseguenza, sulle esatte modalità di esecuzione dei lavori nel pieno rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi, previdenziali e contributivi, anche nei confronti di tutti gli Enti paritetici del settore edile, nel pieno rispetto della vigente disciplina contrattuale nazionale e provinciale del settore edile; nonché di quelli relativi all’igiene ed alla sicurezza nei cantieri;
che costituisce, pertanto, comune esigenza ed intenzione delle Parti sociali intervenire congiuntamente e propositivamente nei confronti degli enti appaltanti per segnalare le inesattezze riscontrate nei bandi di gara e nei relativi elaborati progettuali, al fine di richiamarli alla puntuale applicazione normativa ed all’eventuale rettifica delle previsioni contenute nei documenti di gara;
che la previsione di disposizioni speciali finalizzate ad istituire un maggior monitoraggio sulla completezza degli elaborati progettuali, sui bandi di gara e sulla documentazione in materia di sicurezza, contribuirebbe a ridurre i numerosi casi di contenzioso instaurato con gli enti appaltanti, favorendo, inoltre, una maggior partecipazione delle imprese alle pubbliche gare ed, in particolare, un sensibile contenimento dei fattori di rischio nei cantieri edili;
che, al fine di conseguire tale comune obiettivo si rende necessario procedere ad un maggior coordinamento dell’attività di controllo dei bandi di gara e dei relativi progetti per evitare l’insorgenza di ulteriori e gravi problemi destinati a ripercuotersi pesantemente sulle imprese appaltatrici.
convengono

1. Costituzione dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli appalti pubblici
Le Parti si impegnano ad attivarsi congiuntamente per addivenire, in tempi brevi, alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa, con le stazioni appaltanti e gli Ordini professionali della provincia di Genova, finalizzato alla creazione di un sistema integrato di controllo degli appalti pubblici - denominato “Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli Appalti Pubblici” - che svolga, dietro segnalazione dei soggetti ad esso aderenti, da un lato, compiti di assistenza alle stazioni appaltanti mediante l’esercizio di una verifica preventiva dei bandi di gara, nonché, dall’altro, di controllo attivato dalle segnalazioni provenienti dai soggetti aderenti circa la presenza di anomalie, inesattezze e difformità nella documentazione di gara oltre che nei bandi di gara.

2. Composizione e funzionamento
L’Osservatorio dovrà essere composto dai soggetti rappresentanti degli Enti e delle Organizzazioni aderenti al protocollo istitutivo, oltre che da quelli designati dal Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Liguria, dall’ANCI e dall’UPI.
Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio saranno definite nel suddetto Protocollo, in maniera da renderne le funzioni rispondenti agli obiettivi perseguiti.
Le Parti si impegnano, altresì, affinché l’Osservatorio, nella sua veste di Organismo di supervisione, abbia anche facoltà di prendere visione dei programmi relativi ai lavori pubblici predisposti, in conformità alle norme di legge vigente, da parte degli enti appaltanti e, nell’ambito di questi, di verificare mediante indagini campionarie il livello di realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali.
L’esito dell’attività di monitoraggio e controllo effettuata dall’Osservatorio è comunicato all’Ente appaltante banditore dell’appalto, il quale sarà tenuto, nel caso di mancato accoglimento dei rilievi eventualmente formulati, a fornire motivata giustificazione per iscritto all’Osservatorio stesso.

3. Impegni generali delle Parti
Le Parti sociali si impegnano, una volta stipulato il predetto Protocollo, a darne la più ampia diffusione attraverso i propri mezzi di informazione, a realizzare campagne di comunicazione, opuscoli informativi dedicati alla materia e comunque a favorire, in ogni iniziativa assunta che lo consenta, l’attuazione dei relativi contenuti.
Si impegnano, altresì, ad intervenire nei confronti della Regione Liguria affinché, in sede di elaborazione della normativa regionale sugli appalti pubblici, sulla base delle linee - guida contenute nei citati documenti elaborati da Itaca, vengano adottate idonee previsioni volte a garantire l’efficacia dei meccanismi di trasparenza e di controllo in fase di ammissione delle imprese alle gare.

II) Lavori privati
Le parti, premesso
- che da anni Assedil, Fillea - Cgil, Filca - Cisl e Feneal - Uil, nella reciproca funzione di salvaguardia degli interessi del settore edile, hanno attivato forme di collaborazione finalizzate, da una parte, a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e, dall’altra, a sviluppare una maggior cultura della prevenzione infortuni ed una maggior sicurezza nei luoghi di lavoro;
che il settore edile, tra l’altro, è il comparto produttivo all’avanguardia nella gestione di organismi paritetici (Cassa Edile Genovese, Scuola Edile Genovese, Comitato paritetico territoriale Antinfortunistico) aventi lo scopo - quali strumenti di attuazione delle normative contrattuali - di erogare provvidenze ed assistenze ai dipendenti, sviluppare la formazione professionale e la cultura della prevenzione antinfortunistica;
che le parti, nel ribadire le iniziative fino ad oggi attivate, concordano, altresì, sulla necessità di promuovere una ulteriore strategia finalizzata, in particolare, a garantire, anche nell’ambito dei lavori eseguiti per conto di privati, un’attenta verifica sul pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
che, a tale proposito, Ance Liguria, nello scorso mese di novembre, ha richiesto un parere legale volto a chiarire se, sulla base della vigente normativa, le imprese di costruzioni che realizzino lavori edili per conto di committenti privati siano tenute ad iscrivere i propri dipendenti operai alle Casse Edili;
che da tale parere legale si evince che, ai sensi dell’art. 3, co. 8, lett. b), del d.lgs. n. 494/1996 e s.m.i., anche i committenti privati sono tenuti a richiedere alle imprese esecutrici di lavori edili la dichiarazione della denuncia e, pertanto, dell’iscrizione dei relativi dipendenti operai alle Casse Edili;
che i contenuti e le conclusioni del predetto parere sono condivise dalle sottoscritte parti Sociali e hanno costituito oggetto di accordo sottoscritto dalle Organizzazioni regionali;
considerato
che, peraltro, la prassi in atto nei lavori per conto di privati spesso risulta non conforme agli obblighi stabiliti dal citato disposto normativo e contrattuale;
che la mancata iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili è suscettibile, da un lato, di arrecare notevoli danni economici ai lavoratori interessati e, dall’altro lato, di alimentare meccanismi di concorrenza sleale nei confronti delle imprese rispettose della normativa di legge e contrattuale;
che costituisce dato di comune esperienza la sussistenza di uno stretto collegamento tra fenomeni di irregolarità contributiva e carenza di prevenzione antinfortunistica;
convengono
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2) con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti dichiarano di condividere e, quindi, di recepire i contenuti e le conclusioni del citato parere legale, che costituisce, pertanto, allegato della odierna intesa; si danno, altresì, reciprocamente atto che la piena applicazione del disposto di cui all’art. 3, co. 8, lett. b, del d.lgs. n. 494/1996 e s.m.i. e, in particolare, l’attuazione dell’obbligo di iscrizione alle Casse Edili anche in relazione ai lavori per conto di committenti privati rappresenta un comune e prioritario obiettivo di tutela dei lavoratori e della regolarità del mercato e della concorrenza negli appalti;
3) al fine di perseguire efficacemente l’obiettivo di cui al precedente punto 2), le sottoscritte Organizzazioni convengono sulla necessità di attivare congiuntamente, a breve, una serie di iniziative, volte a coinvolgere ed a sensibilizzare tutti gli operatori del settore edile;
4) in attuazione dell’impegno assunto al precedente punto 3), le Parti provvederanno pertanto:
a trasmettere l’intesa agli organismi preposti alla vigilanza ed al controllo dei cantieri edili, agli ordini professionali, nonchè alle associazioni degli amministratori di immobili e della proprietà edilizia;
ad organizzare incontri di illustrazione e di approfondimento con i citati soggetti;
5) le parti firmatarie si impegnano, altresì, ad intervenire congiuntamente - unitamente alle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti delle altre province liguri - nei confronti della Regione Liguria, affinchè nell’emanando Regolamento edilizio - tipo, venga espressamente previsto:
l’obbligo dei committenti di lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell’ambito del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., di segnalare, in occasione della comunicazione di inizio lavori, il nominativo dell’impresa appaltatrice dei lavori, unitamente alle relative posizioni di iscrizione all’INPS, all’Inail e alla Cassa Edile Genovese; nel caso di DIA ai sensi dell’art. 4, co. 8 bis, della L. n. 662/1996, detta segnalazione dovrà essere effettuata contestualmente alla presentazione della stessa denuncia di inizio attività;
l’obbligo di corredare la dichiarazione di fine lavori dei certificati o degli altri documenti che attestino la regolarità contributiva e contrattuale nei confronti dell’Inps, dell’Inail e della Cassa Edile Genovese delle imprese esecutrici dei lavori, incluse eventuali imprese subappaltatrici e, relativamente ai lavoratori autonomi, della certificazione che attesti l’iscrizione alla CCIAA, all’Inail, nonchè il possesso di partita IVA.

Iniziative congiunte per l’istituzione e l’attuazione di un sistema di semplificazione delle procedure di attestazione della regolarità contributiva delle imprese. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e sportello unico tra Inps Inail e Cassa Edile.
Nel CCPL 23.3.1998, dopo il capitolo "Iniziative per affermare la regolarità nel settore”, è sostituito dal seguente.
Le Parti, premesso
- che con specifiche intese si è stabilito di intervenire congiuntamente al fine di incidere in maniera efficace sulle condizioni di svolgimento dei lavori pubblici e privati, individuando specifici ed innovativi strumenti propositivi da sottoporre alle Pubbliche Amministrazioni;
-che unitamente a tale indispensabile azione le Parti ritengono altresì necessario perseguire l’obiettivo della semplificazione delle procedure alle quali soggiacciono le imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici e privati e favorire in tal modo una competizione fondata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sul rigoroso rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro;
- che a tale obiettivo è funzionale la specifica intesa che introduce un sistema premiale per le imprese in possesso di sistema di qualità certificato e dei modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001;
visti
- il contenuto dell’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di conversione del d.l. 25 novembre 2002, n. 210 ed i termini ivi previsti;
- il protocollo VII dell’accordo nazionale di lavoro 29 gennaio 2002 “Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni”
rilevato
che l’attivazione di un sistema semplificato di attestazione della regolarità contributiva delle imprese, in coerenza con gli obiettivi esposti in premessa, rappresenta un importante elemento di una più vasta azione di miglioramento qualitativo del settore che attraverso il recupero delle forme di evasione contributiva favorisca la riduzione del costo del lavoro e il ristabilimento di condizioni di corretta concorrenza;
- che su tale azione sono fortemente impegnate le Parti nazionali, ai cui indirizzi le scriventi Organizzazioni intendono uniformarsi;
- che detto sistema semplificato consiste nel rilascio, da parte di uno Sportello unico costituito tra Inps, Inail e Cassa Edile, del “documento unico di regolarità contributiva” (DURC).
tutto ciò premesso e considerato,
1) le Parti, al fine del perseguimento degli obiettivi tutti indicati nelle premesse, convengono sulla istituzione del DURC e sulla attivazione dello sportello unico citato presso la Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza;
2) l’operatività del DURC ed il funzionamento dello Sportello unico conseguiranno alla stipula di una convenzione tra Inps, Inail e Cassa Edile Genovese.

2. Qualità del lavoro e dell’impresa
Le Parti, considerato
che è comune intento individuare idonei strumenti di promozione e sostegno della qualità del lavoro e della qualità e trasparenza dell’impresa;
- che va ravvisato nel possesso da parte dell’impresa della certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 V2000, rilasciata da organismi terzi abilitati, un elemento attendibile ed obiettivamente riscontrabile dimostrativo dell’adozione di una trasparente ed efficace strutturazione organizzativa dell’impresa stessa;
- che il possesso di detta certificazione costituisce ai sensi della l. 109/1994 e s.m.i. uno degli elementi posti a fondamento del sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
- che alla luce delle analisi di settore nella provincia di Genova le imprese di costruzione potenzialmente interessate dalla previsione normativa relativa ai lavori pubblici non superano il trenta per cento del totale delle imprese operanti in provincia;
- che viceversa l’esigenza di incentivare l’adozione del sistema di qualità da parte degli operatori sia riferibile, per le considerazioni sopra esposte, tanto alle imprese operanti nel mercato dei lavori pubblici, quanto a quelle che lavorano nel settore privato;
considerato altresì
- che con la l. 300/2000 si è previsto un sistema sanzionatorio amministrativo a carico delle imprese derivante dalla responsabilità dei vertici o dei subordinati dell’impresa stessa per taluni reati, tra i quali la delega comprende quelli in materia infortunistica ed ambientale;
- che tale sistema sanzionatorio è stato parzialmente attuato con il d.lgs. 231/2001, nel quale assume particolare rilievo l’adozione e l’attuazione di specifici modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati;
- che l’Ance ha adottato un codice di comportamento per le imprese di costruzione rispondente alle finalità di cui al citato d.lgs. 231/2001, sulla base del quale le imprese potranno adottare i modelli organizzativi sopra richiamati, coordinandoli con il sistema di qualità aziendale;
ritenuto
- che la diffusa adozione da parte delle imprese di un sistema di qualità aziendale coordinato con i modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001 consenta sul piano generale un innalzamento dei livelli di affidabilità del sistema imprenditoriale del settore, con conseguenti benefici anche in termini di gestione dei rapporti con gli Enti bilaterali;
- che è quindi interesse delle Parti favorire tale crescita organizzativa delle imprese e la conseguente migliore strutturazione del settore;
- che una efficace incentivazione dell’adozione degli indicati strumenti organizzativi possa individuarsi nella predisposizione di un meccanismo premiale gestito dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza;
convengono
1) è istituito, a decorrere dalla data di stipula del presente contratto integrativo, un meccanismo premiale consistente nell’erogazione all’impresa iscritta alla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed assistenza che dimostri il possesso della certificazione ISO 9000 V2000 e l’adozione dei modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001 secondo le prescrizioni del Codice di Comportamento adottato dall’Ance, di un contributo;
2) l’entità e le modalità di erogazione del contributo saranno determinate, nei limiti delle disponibilità, con apposito Regolamento deliberato dal Comitato di Gestione della Cassa Edile;
3) il meccanismo premiale previsto dal presente accordo ha natura sperimentale e sarà pertanto oggetto di verifica con cadenza biennale.

Vestiario
E’ inserito dopo il primo comma dell’art 13 del CCPL 23.3.1998, il seguente comma:
“La Cassa Edile Genovese emette a favore del lavoratore di prima assunzione nel settore un Buono vestiario speciale (solo scarpe) dietro dichiarazione dell’impresa di assunzione del lavoratore e della tipologia delle scarpe.
Contestualmente, l’impresa versa alla Cassa Edile Genovese una cauzione pari al costo del buono che potrà essere richiesta in restituzione a condizione che l’impresa sia regolare nei versamenti e che il lavoratore abbia maturato almeno 600 ore lavorative nei sei mesi successivi alla consegna presso la stessa impresa.
In caso contrario, la cauzione sarà utilizzata dalla cassa Edile Genovese a copertura del costo del buono.
Per quanto qui non espressamente indicato valgono le disposizioni in essere per le prestazioni assistenziali ai lavoratori”.

Formazione e mercato del lavoro
Le Parti, premesso
- che rappresenta loro comune intenzione rafforzare ulteriormente l’attuale sistema formativo del settore, attraverso l’attivazione di iniziative mirate alle reali esigenze dell’edilizia, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell’organizzazione produttiva delle imprese;
- che tali iniziative dovranno, altresì, favorire l’incontro tra domanda ed offerta del mercato del lavoro nel settore, mediante adeguata analisi preventiva dei relativi fabbisogni e programmazione delle attività da svolgere, con adeguate iniziative di formazione continua, qualificazione e riqualificazione, specializzazione e aggiornamento, rivolte a operai, impiegati e quadri, attraverso l’individuazione di idonei meccanismi di finanziamento pubblico dei relativi oneri;
- che lo sviluppo dei citati interventi formativi sarà realizzato dall’Ente Scuola - Scuola Edile Genovese, anche alla luce delle normative recentemente introdotte in relazione al sistema dei c.d. “crediti formativi”, mediante l’istituzione del relativo libretto personale.
convengono
1) L’Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli appalti, operante la presso la Cassa Edile Genovese, comunicherà all’Ente Scuola - Scuola Edile Genovese le proprie rilevazioni circa i programmi annuali e trimestrali della Pubblica Amministrazione, nonché i lavori privati, onde consentire l’individuazione dei reali fabbisogni formativi delle imprese e la predisposizione di idonee iniziative formative mirate.
2) Sulla base degli orientamenti territoriali del mercato del lavoro e delle esigenze formative localmente rilevate, il Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile Genovese provvederà annualmente ad approvare un piano generale delle attività che individui e programmi le attività formative da svolgere, suddivise per singoli progetti e con indicazione dei costi e di idonei strumenti di finanziamento pubblico. Tale piano generale delle attività verrà portato a conoscenza delle Parti Sociali prima della sua approvazione.
3) Il citato piano generale dovrà, altresì, garantire lo svolgimento di attività formativa della durata di otto ore a favore dei soggetti al nuovo ingresso del settore, nonché della formazione continua per i lavoratori occupati in tema di sicurezza, attraverso l’individuazione di idonei meccanismi di finanziamento dei relativi oneri e la programmazione di iniziative corsuali periodiche distribuite in diversi periodi dell’anno.
4) Onde consentire l’interscambio dei dati tra gli Enti paritetici del settore edile, gli stessi verranno collegati informaticamente in rete.
5) Le parti si attiveranno congiuntamente presso la Regione Liguria e la Provincia di Genova, al fine di ottenere il riconoscimento della Scuola Edile quale unico ente certificatore della formazione per i lavoratori edili, sulla base delle intese già intervenute con la Regione Liguria.
6) Al fine di ottimizzare la gestione della Scuola Edile Genovese, anche nei rapporti con i soggetti finanziatori dei progetti di formazione, ai dipendenti del suddetto Ente verrà applicato il contratto per gli addetti alla formazione professionale.
7) Le parti s’impegnano, altresì, a recepire lo Statuto - tipo nazionale relativo alle scuole edili.
8) Al fine di consentire il concreto perseguimento dell’obiettivo di programmazione e realizzazione di iniziative formative realmente mirate alle esigenze del settore, le parti si impegnano, altresì, ad attivarsi congiuntamente nei confronti:
- della Regione Liguria, per instaurare un tavolo di confronto periodico in relazione al programma triennale di formazione elaborato da detto Ente;
- del Provveditorato alla pubblica istruzione, onde consentire un’adeguata interazione con le scuole;
- dell’Università degli Studi, per instaurare un rapporto di collaborazione su materie di comune interesse.
9) Le parti si impegnano, altresì, a sensibilizzare le altre organizzazioni provinciali Ance e dei lavoratori sulla necessità della concreta attivazione del Formedil regionale.
10) In relazione all’evoluzione normativa della materia del collocamento privato, le parti si attiveranno, inoltre, per stipulare stipulare apposite convenzioni con i soggetti preposti, al fine di stabilire idonee sinergie con gli enti paritetici del settore

Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
L’art. 22, co. 3, lett. c) del CCPL 23.3.1998 è sostituito dal seguente:
“Al finanziamento di detto Comitato si provvederà, a decorrere dal 1 giugno 2003, con il versamento dello 0,38 per cento a carico delle imprese su apposito conto della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza e, a decorrere dal 1 dicembre 2003, con il versamento dello 0,37 per cento”.
Fermo il resto.
Le parti si impegnano a recepire lo Statuto tipo nazionale relativo ai CTP.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Le Parti,
2.2. premesso
• che le stesse intendono, con la sottoscrizione del presente accordo, proseguire nel loro reciproco impegno, da tempo proficuamente in atto, volto a garantire il costante accrescimento delle condizioni di igiene e sicurezza nei cantieri edili, attraverso il consolidamento di un sistema integrato e stabile che si fonda, in particolare, sul rilevante ruolo ormai unanimemente riconosciuto al CPTA;
visti
• gli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i.;
• l’Accordo Interconfederale 22.6.1995 Confindustria - Cgil - Cisl - Uil;
• l’art. 88 del CCNL 29.1.2000 Ance - Fillea/Cgil - Filca/Cisl - Feneal/Uil per i dipendenti dalle imprese edili ed affini;
• il par. 6 del verbale di accordo 22.3.2002 Assedil - Fillea/Cgil - Filca/Cisl - Feneal/Uil;
2.3. considerato
• che il citato art. 88 CCNL prevede che, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
• che il citato par. 6 dell’accordo 22.3.2002 stabilisce che, ferma l’autonomia dell’istituto dei RLST (rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori), questi saranno organizzativamente inseriti nell’ambito del Comitato Paritetico Territoriale Antinfortunistico della provincia di Genova
2.4. convengono

1) Viene istituito, nella provincia di Genova, l’istituto dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST).

2) Obiettivo
I RLST sono i soggetti che rappresentano i lavoratori nei confronti delle imprese, in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Tali soggetti perseguono l’obiettivo di collaborare con i responsabili delle imprese al fine di realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in ossequio alle attribuzioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i..

3) Numero
Il numero dei RLST è di tre unità, in relazione alle tre grandi aree territoriali della provincia di Genova (centro, levante e ponente).

4) Ambito di attività
Ciascun RLST esercita le sue attribuzioni nell’area di pertinenza assegnatagli, con esclusivo riferimento alle imprese edili con non più di 15 dipendenti ivi operanti, all’interno delle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

5) Attribuzioni
I RLST esercitano le attribuzioni previste dall’art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., con le garanzie e facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, il cui integrale contenuto viene allegato al presente accordo per costituirne parte integrante.
L’esercizio delle sopra indicate attribuzioni, per i profili che coinvolgono i rapporti con le imprese di cui al precedente punto 4), avviene in collaborazione con i relativi RSPP (responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale) delle stesse o con i soggetti altrimenti all’uopo indicati dai datori di lavoro, alla cui presenza andranno effettuate le visite nei cantieri.
I RLST e i RSPP (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) concorderanno l’attività di cui sopra, secondo modalità che verranno definite dal regolamento attuativo del presente accordo.
I RLST e i RSPP (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) si avvarranno dell’ausilio consultivo dei tecnici del CPTA per la soluzione di questioni di particolare complessità; dovranno, inoltre, previamente sottoporre alla Commissione paritetica, costituenda in seno alle Parti sociali dal regolamento attuativo del presente accordo, le eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di igiene e sicurezza del lavoro.
I RLST non possono in alcun modo svolgere attività sindacale. Non possono quindi, tra l’altro, compiere attività di proselitismo e/o di propaganda, promuovere assemblee o proporre ai lavoratori rivendicazioni e/o vertenze di tipo sindacale. Possono, invece, partecipare, ove richiesti dai lavoratori delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, a riunioni riguardanti argomenti strettamente inerenti l’igiene o la sicurezza del lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 626/1994.

6) Requisiti, nomina
I RLST vengono individuati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, nell’ambito di soggetti dotati di un’effettiva esperienza lavorativa di cantiere nel settore edile di almeno tre anni, idoneamente attestata mediante dichiarazione della Cassa Edile Genovese e dei datori di lavoro.
In alternativa, il ruolo di RLST può essere ricoperto da soggetti in possesso di esperienza equipollente triennale in materia di sicurezza e antinfortunistica nel settore edile, attestata da relativa certificazione.
Prima della nomina, i soggetti designati devono frequentare apposito corso di formazione teorico/pratico in materia di igiene e sicurezza del lavoro della durata di 120 ore organizzato dal CPTA e superare la relativa prova finale.
Il CPTA fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori una scheda tecnica di valutazione personale dei citati soggetti, integrata dall’esito della suddetta prova e delle attestazioni sull’esperienza lavorativa nel settore edile; le Organizzazioni sindacali, a loro volta, comunicheranno tali informazioni all’Assedil.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, considerata la delicatezza delle attribuzioni dei RLST, si impegnano, anche in relazione alla suddetta valutazione tecnica espressa dal CPTA, affinchè i medesimi RLST siano effettivamente in grado di espletare l’incarico ricevuto sulla base di capacità individuali tali da garantire la massima professionalità e competenza.
La nomina dei RLST sarà, quindi, formalizzata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e comunicata all’Assedil e al CPTA, che provvede ai sensi del successivo art. 7).
La durata dell’incarico è di tre anni come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994. Ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dal presente articolo.

7) Assunzione
I RLST sono inquadrati alle dipendenze del CPTA con contratto a tempo determinato della durata di tre anni, soggetto al periodo di prova previsto dal CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini.
La sede di lavoro dei RLST è presso il CPTA, presso ulteriori locali concessi dalla Scuola Edile Genovese.
Il CPTA stipulerà una polizza assicurativa integrativa per la copertura del rischi relativi allo svolgimento delle attività dei RLST.
Nello svolgimento delle loro attribuzioni, ferme le garanzie a loro favore previste dai co. 4) e 5) dell’art. 18 d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., ed escluso ogni rapporto di tipo gerarchico o funzionale con il CPTA, i RLST fanno riferimento ad una apposita Commissione paritetica costituenda tra le parti sociali, disciplinata dal regolamento attuativo del presente accordo.
Le Parti si impegnano a verificare, nelle more dell’attivazione dell’istituto, la fattibilità del ricorso alla fattispecie del distacco ai sensi della legge n. 300/1970, rivolgendo espressa istanza agli Enti previdenziali e assicurativi competenti.

8) Decadenza
I RLST decadono dall’incarico in caso di violazione delle previsioni di cui all’art. 5 del presente accordo ovvero nel caso in cui facciano un uso non strettamente connesso alla loro funzione o in violazione del segreto industriale di notizie o documenti ricevuti, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., nello svolgimento del loro incarico, ovvero abusino della propria posizione per ottenere vantaggi per sè o per altri.
La sussistenza dei presupposti della decadenza sarà valutata dalla Commissione paritetica di cui al precedente art. 7, secondo i criteri che saranno definiti del regolamento attuativo del presente accordo.
La decadenza dall’incarico di RLST costituirà giusta causa di risoluzione, da parte del CPTA, del contratto a tempo determinato stipulato con il RLST.

9) Finanziamento degli oneri relativi ai RLST
Per far fronte agli oneri derivanti dalla stipulazione del presente accordo, verrà istituito un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo, pari allo 0,15 % (da calcolare su: paga base, contingenza, EDR, EET), ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il RLS
La Cassa Edile Genovese provvederà a censire le imprese soggette all’onere di cui sopra, comunicandone l’esito alle Parti stesse.
L’operatività dell’istituto dei RLST decorrerà dal 1.4.2003.
L’obbligo di versamento di detto contributo decorrerà, peraltro, dalla data di effettiva assunzione dei RLST da parte del CPTA.
Entro la scadenza del termine di durata del CCPL, le Parti si incontreranno per valutare l’andamento dell’istituto ed assumere le conseguenti determinazioni.