Tipologia: Accordo
Data firma: 30 giugno 1997
Validità: 31.12.1998
Parti: Nardi Francesco & Figli/Associazione Industriali e Fim, Fiom, Uilm, RSU
Settori: Metalmeccanici, Nardi Francesco & Figli Selci (Pg)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Premio di risultato
Assenteismo
Produttività
Beneficiari
Verifiche e tempi di corresponsione
Onnicomprensività
Regime contributivo
Inquadramento
Ambiente e sicurezza
Flessibilità del lavoro
Validità e durata

Verbale di accordo

Il giorno 30 giugno 1997, in Selci, tra la Nardi Francesco & Figli spa […], assistiti dal[…]l'Associazione Industriali e la Fim […], la Fiom […], la Uilm […], la RSU.

Premesso che:
le parti hanno preliminarmente esaminato la situazione aziendale, quella del mercato in cui l'azienda opera e le prospettive di loro evoluzione, confermando la validità dell'analisi effettuate con la sottoscrizione della precedente intesa del 26 luglio 1996;
le parti hanno quindi stabilito di definire, coerentemente con quanto previsto dal "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali …….." del 23 luglio 1993 e dall'art. 9 Disc. Gen. Sez. III del vigente CCNL, il premio di risultato a valere per gli anni 1997 e 1998.
tale premio, pertanto, deve considerarsi comunque condizionato al raggiungimento degli obbiettivi indicati;
tutto ciò premesso, si è convenuto quanto segue:

Ambiente e sicurezza
Le parti ribadiscono l'importanza dei temi della sicurezza del lavoro e dell'ambiente e l'impegno ad intervenire con provvedimenti utili a migliorare la situazione anche in attuazione del D.Lgs 626/94 tenendo anche conto delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

Flessibilità del lavoro
Le parti ribadiscono e condividono la necessità di una pronta ed idonea risposta da parte dell'azienda alle esigenze e richieste del mercato, tanto più in funzione della discontinuità ed incertezza dello stesso; in relazione a ciò, i rappresentanti dei lavoratori condividono la necessità che non siano frapposti ostacoli all'utilizzo, in via di normalità, degli strumenti contrattuali di flessibilità delle prestazioni, secondo le regole fissate dal CCNL.