Tipologia: Accordo
Data firma: 18 luglio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2000
Parti: Faist Componenti e Fim, Fiom, RSU
Settori: Metalmeccanici, Faist Componenti Montone (Pg)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Premio risultato
Beneficiari
Valore del premio
Corresponsione del premio
Obiettivi
Qualità
Produttività
Correttivo presenza
Verifica
Non incidenza su altri istituti
Salvaguardia
Regime contributivo
2. Flessibilità delle prestazioni
3. Sicurezza del lavoro
4. Qualità
Validità e durata

Verbale di accordo

Addì 18 Luglio 2000, in Montone, presso la sede dell'azienda, tra la Faist Componenti spa […] e la Fim […], la Fiom […], la RSU

Premesso che le parti, in vari incontri, hanno esaminato la situazione aziendale e le prospettive di una sua evoluzione, con particolare riferimento ai rapporti esistenti con la clientela, congiuntamente rilevando come, per il buon andamento dell'azienda, le richieste del cliente debbano considerarsi inderogabili ed evidenziando quindi la necessità che le richieste siano soddisfatte nei termini ed ai livelli qualitativi e quantitativi previsti;
è emersa, quindi, al fine di soddisfare tali necessità, l'esigenza di mantenere e migliorare i livelli di efficienza produttiva, di qualità della produzione e di capacità di risposta flessibile e tempestiva agli ordini del cliente;
le parti hanno quindi considerato la possibilità di coinvolgere maggiormente i lavoratori nel miglioramento e consolidamento dei livelli di efficienza produttiva mediante un premio di natura economica legato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:

2. Flessibilità delle prestazioni
La possibilità di un utilizzo delle prestazioni in maniera flessibile è, allo stesso stato, concordemente ritenuta necessaria al fine di dare soddisfazione alle richieste del cliente e di favorire il buon andamento dell'azienda per il futuro, considerate anche le difficoltà riscontrate nel reperire la tipologia di manodopera necessaria all'Azienda.
Fermo restando, quindi, quanto già previsto nell'accordo del 31 luglio 1995 in tema di flessibilità delle prestazioni, viene ribadita, inoltre, la disponibilità a far fronte alle necessità produttive indotte dal cliente concordando gli orari di lavoro secondo le necessità che dovessero emergere.
Relativamente a quanto previsto nell'accordo di cui sopra, si precisa che l'anno da prendere a riferimento non sarà l'anno solare, bensì i dodici mesi successivi all'avvio della flessibilità.
Si precisa inoltre che, in caso di saldo negativo a fine periodo delle ore di flessibilità utilizzate, le ore mancanti a completamento dell'orario, già retribuite, resteranno a credito dell'azienda e saranno riportate al periodo successivo per l'ulteriore utilizzo in regime di flessibilità; ove tale utilizzo non fosse possibile, le stesse saranno recuperate a conguaglio con i riposi contrattualmente previsti; resta confermato che, in caso di saldo attivo, le ore eccedenti saranno liquidate nei termini e con maggiorazione prevista nell'accordo citato.

3. Sicurezza del lavoro
Fermo restando che il lavorare in sicurezza viene concordemente considerato un obiettivo fondamentale nella vita aziendale, l'Azienda e la RSU ribadiscono la necessità che ciascun lavoratore, nell'ambito del proprio lavoro, ponga la massima attenzione al rispetto delle norme di sicurezza e delle istruzioni fornite in proposito dalla direzione ed abbia cura di mantenere il proprio posto di lavoro in condizioni di ordine e pulizia.