Tipologia: Accordo
Data firma: 13 giugno 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Sogesi/Associazione Industriali e Uilta, Filtea, Filta, RSU
Settori: Tessili, Sogesi Perugia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2) Relazioni industriali Ferie
3) Strumenti di flessibilità
3a) Contratti e tempo determinato
3b) Flessibilità dell'orario
3c) Orario di lavoro Turni
3d) Lavoro festivo
4) Indennità "disagio"
5) Inquadramento
6) Ambiente di lavoro
7) Premio di risultato anni 2001 2002 2003 e 2004
7a) Produttività Oraria (PO) (1° componente)
7b) Qualità (Q) (2 componente)
7c) Presenza (P) (Correttivo Individuale)
8) Verifica
9) Corresponsione del premio
10) Beneficiari
11) Salvaguardia
12) Regime contributivo
13) Validità

Verbale di accordo

In data 13 giugno 2001 in Perugia presso la sede dell'Associazione Industriali, tra la Sogesi spa […], assistita dal[…]l'Assindustria e la Uilta […], la Filtea […], la Filta […], la RSU.

Premesso
Che le parti hanno avviato un confronto finalizzato a rinnovare il contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulato il 10 giugno 1998 nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel protocollo del 23 luglio 1993 e nell'art. 7 capitolo I del vigente CCNL;
che le parti ad esito del confronto, valutate positivamente le risultanze della precedente negoziazione e tenuto altresì conto di quanto previsto dal "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, intendono integralmente riconfermare gli obiettivi e le finalità che hanno caratterizzato il precedente accordo;
che, in particolare, le parti riconfermano di voler sviluppare un sistema che consenta all'impresa, nell'imprescindibile presupposto e condizione di un positivo andamento della sua gestione economica, di migliorare la propria competitività perseguendo, in una ottica di consolidamento e sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento della efficienza produttiva e dalla flessibilità organizzativa e che nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, variabili in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene

1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

2) Relazioni industriali Ferie
Di norma entro il mese di aprile di ciascun anno si terrà un incontro tra le parti, nel corso del quale l'azienda fornirà informazioni relative agli investimenti, all'andamento occupazionale, alle previsioni sulle attività produttive, nonché ad eventuali modifiche della organizzazione del lavoro.
[…]

3) Strumenti di flessibilità
Le parti, nella reciproca consapevolezza della importanza della flessibilità, intesa come capacità dell'azienda di dare risposte immediate ed efficaci alle mutevoli e variabili esigenze imposte dal mercato e tenuto anche conto delle specifiche esigenze produttive ed organizzative dell'azienda improntate alla ricerca di migliori livelli di competitività e di qualità del servizio, hanno convenuto quanto segue:

3a) Contratti e tempo determinato
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26 Cap. IV svolgimento del rapporto di lavoro del vigente CCNL si conviene che, al fine di far fronte alle punte di più intensa attività, legate alle specifiche esigenze aziendali, l'azienda possa legittimamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in misura non superiore al 40% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente. La percentuale di cui sopra sarà pari al 35% dal 10 luglio 2002 e pari al 30% a decorrere dal 1° luglio 2003.
Quanto sopra nel rispetto della disciplina delle ipotesi individuate dal sopra citato art. 26, ed in attuazione dell'articolo 23, legge n. 56/87.
Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente (nel mese di gennaio di ciascun anno di vigenza del presente accordo) per analizzare l'utilizzo e la gestione dei contratti a termine anche al fine di verificarne le auspicabili ricadute in termini di stabile occupazione. Le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine avverranno compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative dell'azienda ma, tenendo prioritariamente conto, dell'anzianità aziendale maturata da ciascun lavoratore.
Compatibilmente con le future esigenze tecnico/organizzative l'azienda, si impegna inoltre, a garantire una maggiore omogeneità di durata ai futuri contratti a termine e ad attribuire livelli di inquadramento contrattuale rispettosi di quanto previsto dal vigente CCNL.

3b) Flessibilità dell'orario
A Fronte di specifiche necessità, le parti si impegnano a dare concreta attuazione alla disciplina della flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro di cui all'art. 35 del vigente CCNL.

3c) Orario di lavoro Turni
Fermo restando quanto previsto nel precedente punto b) in materia di flessibilità dell'orario normale di lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per concordare, prioritariamente nei periodi di più elevata attività, eventuali diverse articolazioni del normale orario di lavoro finalizzate a consentire:
un maggiore utilizzo degli impianti;
una risposta adeguata alle punte di più intensa attività;
il miglioramento della qualità del servizio offerto alla clientela.
Allo stato attuale, l'orario di lavoro viene articolato su due turni giornalieri per sei giornate settimanali, secondo le seguenti modalità e distribuzione di orario:
1° turno: dalle ore 7.00 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato (ore 6,30 per turno);
20 turno: dalle ore 13.30 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato (ore 6.30 per turno).
Inoltre e in coerenza con quanto sopra, a fronte di comprovate esigenze tecnico conseguenti alle necessità imposte dalla clientela, che saranno comunicate dalla Direzione aziendale con congruo preavviso, l'orario settimanale di lavoro di cui sopra (due turni giornalieri per sei giornate settimanali) potrà anche avere la seguente articolazione:
due turni giornalieri di n. 7 ore per turno dal lunedì al mercoledì; due turni giornalieri di n. 6 ore per turno dal giovedì al sabato.
Nell'ipotesi di turni giornalieri di n. 7 ore o di n. 6.30 ore, vengono confermate le pause lavorative retribuite esistenti (due pause di 10 minuti ciascuna).
Viceversa, nell'ipotesi di turni giornalieri di n. 6 ore, viene convenuta una unica pausa lavorativa retribuita della durata di 10 minuti.

3d) Lavoro festivo
In relazione alla particolare tipologia della attività dell'azienda ed alle eventuali necessità imposte dalla clientela, l'azienda ha manifestato l'esigenza di poter richiedere ed usufruire di prestazioni lavorative in giornate festive.
Il lavoro festivo sarà programmato annualmente di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU, ed il relativo programma di massima con l'individuazione delle giornate festive da lavorare (al massimo n. 5 giornate) sarà esposto in bacheca, di norma, entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Il lavoro festivo sarà effettuato su base volontaria e, salvo casi eccezionali, si svolgerà in un unico turno prioritariamente concentrato al mattino.
Le ore lavorate nelle giornate festive, come sopra programmate, saranno compensate, in via del tutto eccezionale, con una maggiorazione oraria pari al 75%.
Entro il mese di ottobre 2001, le parti si impegnano a concordare soluzioni strutturali per rispondere alla condivisa esigenza aziendale di garantire prestazioni lavorative certe in alcune giornate festive di ciascun anno.

6) Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, sia sociale che normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in genere, le parti, anche in coerenza con quanto previsto dal 626/94 (al quale l'azienda per quanto ovvio si impegna a dare completa attuazione) si impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento tendenti alla individuazione, all'analisi e alla possibile soluzione delle problematiche che potrebbero insorgere.
Entro il secondo semestre del corrente anno 2001 l'azienda si impegna a presentare un piano di interventi finalizzato a favorire la sicurezza.