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Corte costituzionale, 27 luglio 1989, n. 462 - Aggressione da parte di un collega. Riconoscimento come "infortunio sul lavoro"


 

Fatto


1.Nel corso di un giudizio civile promosso da un dipendente delle FF.SS. per ottenere il riconoscimento come "infortunio sul lavoro" di lesioni subite dal ricorrente nel luogo e nell'orario di lavoro ad opera di un collega che, in stato di grave alterazione psichica, lo aveva aggredito, l'adito Pretore di Firenze, con ordinanza del 27 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità - per contrasto con l'art. 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, applicabile ai dipendenti FF.SS. ex art. 21, legge n. 210 del 1985), nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dominante (con la sola eccezione di Cass. Sez. Lav., 21 luglio 1988, n. 4716), richiede che l'evento lesivo, per potersi considerare avvenuto "in occasione di lavoro", sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, dipenda, cioé , dal rischio inerente ad un atto intrinseco a tali prestazioni o comunque strettamente inerente al compimento di esse: con ciò escludendo la copertura assicurativa per gli eventi causati da fattori non strettamente professionali, anche se attinenti al luogo di lavoro ed intervenuti nel corso della prestazione lavorativa.

A sostegno dell'impugnativa, il giudice "a quo" richiama la più recente giurisprudenza costituzionale, di cui alle sentenze nn. 369 del 1985; 880, 206 e 179 del 1988 e, segnatamente, alla sentenza n. 226 del 1987 in tema di infezione malarica.

A suo avviso, da tali decisioni é desumibile un indirizzo che assicura una più pregnante tutela infortunistica del lavoratore, estesa a fattori - come quello ora citato -legati all'ambiente di lavoro da un nesso meramente topografico; sicché dovrebbe ritenersi non più coerente al precetto di cui all'art. 38 Cost., la descritta interpretazione restrittiva del concetto di occasione di lavoro.
2.L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. A suo avviso, le pronunce richiamate dal giudice "a quo" non sono pertinenti, in quanto presuppongono pur sempre che il rischio sia realmente connesso al rapporto di lavoro; e l'adozione del criterio topografico come criterio esclusivo ai fini assicurativi comporterebbe un'estensione della tutela coinvolgente le scelte di merito operate dal legislatore.

D'altra parte, il contrasto con l'art. 38 Cost., andrebbe escluso in quanto le lesioni in argomento, pur se non qualificabili come infortunio sul lavoro, trovano tutela in altre forme di assicurazione, quali quella contro le malattie e quella contro l'invalidità.

Diritto


1.Nel decidere se sia indennizzabile come infortunio una lesione, con postumi permanenti, subita da un lavoratore nel luogo e nell'orario di lavoro ad opera di un collega che, in stato di grave alterazione psichica, lo aveva aggredito, il Pretore di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui - secondo invalsa interpretazione giurisprudenziale - esclude che possano considerarsi avvenuti "in occasione di lavoro" gli eventi lesivi causati nel corso della prestazione lavorativa da fattori comunque attinenti al luogo di lavoro, anche se non strettamente professionali.

Ad avviso del giudice "a quo", tale esclusione non sarebbe coerente con la più pregnante tutela antinfortunistica assicurata al lavoratore dalla suddetta norma costituzionale, come intesa nella più recente giurisprudenza di questa Corte.
2.Con l'assicurazione contro gli infortuni, il legislatore ha apprestato una tutela differenziata per i rischi professionali, quelli cioé cui i lavoratori sono esposti in ragione dello svolgimento della loro attività produttiva, nel senso che é questa a determinare l'esposizione al rischio di un evento lesivo. Alla specificità di tale tutela corrisponde il requisito della professionalità del rischio, espressa nel concetto di "occasione di lavoro". L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di tale ampia nozione ha condotto a chiarire, da un lato, che il rischio assicurato, pur se non sia quello normale o tipico, deve essere non estraneo all'attività lavorativa, o a ciò che ad essa é connesso od accessorio; dall'altro, che l'evento - il quale può dipendere da cause straordinarie o imprevedibili, da fatto di terzi o da colpa dello stesso infortunato - deve essere (non causato ma) "occasionale" dal lavoro, nel senso che deve avere con questo un collegamento non meramente marginale. Di qui la conseguenza che la pura e semplice correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa, per un verso non basta - ove manchi - ad escludere il requisito in questione, come nel caso degli infortuni "in itinere"; per altro verso non é di per sé sola sufficiente ad integrarlo, quanto intervengano fattori od attività del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere insufficiente il mero nesso cronologico o topografico a fine di stabilire la "professionalità " dell'evento: e ciò si trova affermato anche nella decisione che il Pretore rimettente segnala come indicativa di un indirizzo contrario.

Tanto premesso, la questione deve ritenersi non fondata.

La professionalità dell'evento, intesa nel senso ampio sopra precisato, é, invero, coessenziale alla specificità della garanzia apprestata ai lavoratori con l'assicurazione infortuni, che non é preordinata a coprire i rischi generici, comuni a tutti i cittadini. Questa delimitazione, che inerisce al concetto stesso di "infortunio", non comporta violazione del precetto di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., dato che, come sottolineato dall'Avvocatura dello Stato, ove non si tratti di infortunio ben possono soccorrere altre forme assicurative, quali le assicurazioni contro le malattie o l'invalidità , pure prescritte dalla medesima norma costituzionale.

Né é pertinente, in senso contrario, il richiamo fatto dal giudice "a quo" a recenti sentenze di questa Corte. Alcune di queste (sentenze nn. 369 del 1985; 179, 206 e 880 del 1988) concernono temi del tutto diversi da quello qui in esame. La sentenza, poi (n. 226 del 1987), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 2 nella parte in cui (secondo comma) esclude che costituisca infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, é pervenuta a tale conclusione considerando che quest'ultima affezione non é più un rischio generico, bensì un rischio specifico che può essere occasionato dal lavoro in circoscritto ambiente infesto: sicché essa non contraddice, ma convalida il requisito della professionalità dell'evento.

P.Q.M.



La Corte Costituzionale

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Firenze con ordinanza del 27 ottobre 1988 (R.O. n. 187 del 1989).