Categoria: Normativa regionale
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Regione Umbria
Regolamento regionale 5 dicembre 2014, n. 5.
Regolamento di attuazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 (Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto) per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’edilizia.
B.U.R. 10 dicembre 2014, n. 57 – s.o. n. 1



La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall’articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 (Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto) stabilisce:
a) le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 16/2013 e la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della medesima l.r. 16/2013, nonché le modalità di presentazione della stessa;
b) le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento di ogni attività nell’ambito dell’edilizia che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, al fine di prevenire i rischi di infortunio.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica:
a) negli interventi che interessano le coperture di edifici di nuova costruzione o esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d’uso, sia di proprietà privata che pubblica;
b) negli interventi che interessano edifici, di nuova costruzione o esistenti, aventi facciate ventilate, continue e facciate aventi superfici finestrate pari o superiore al sessanta per cento del totale di ciascuna facciata;
c) negli interventi di piccola entità sulle coperture e/o sulle facciate che riguardano manutenzioni ordinarie, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché nei sopralluoghi sulle coperture e sulle facciate.
2. Il presente regolamento non si applica ad interventi su:
a) coperture piane o a falda inclinata, relative alle nuove costruzioni o a edifici esistenti, poste ad un’altezza inferiore a due metri, calcolati a partire dal punto più elevato della copertura, rispetto ad un piano stabile, sempre che l’area di possibile caduta sia libera da ingombri stabili di qualsiasi genere;
b) coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 100 centimetri con idonee caratteristiche strutturali in relazione all’inclinazione della copertura, così come stabilito dalla specifica normativa tecnica vigente;
c) facciate sulle quali si svolgono lavori mediante ponteggi e opere provvisionali a norma del Titolo IV, Capo II, Sezioni IV, V e VI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
d) facciate sulle quali si svolgono lavori mediante piattaforme aeree o ponti mobili sviluppabili.
3. Il presente regolamento si applica comunque agli interventi di cui al presente regolamento su fabbricati che presentano anche un solo parziale superamento del limite indicato all’articolo 1, comma 1, lettera b), di una sola falda o parte della copertura.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) accesso: punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro;
b) ancoraggio strutturale: elemento o elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio. Tali ancoraggi strutturali non comportano aumento dei carichi, variazione del comportamento delle strutture e aumento della classe d’uso, pertanto l’installazione degli stessi costituisce intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);
c) apprestamenti: opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle di cui all’Allegato XV del D.lgs. 81/2008;
d) committente: soggetto per conto del quale l’intera opera è realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
e) copertura: delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura. La copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come tetto, a terrazza, a cupola, a shed;
f) dispositivo di ancoraggio: l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto in conformità alla specifica normativa tecnica vigente;
g) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: il dispositivo, nonché ogni complemento o accessorio, atto ad assicurare una persona ad un dispositivo di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall’alto;
h) dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto non permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo avente funzione di impedire la caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro, piane ed inclinate, e/o di ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell’urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate, da allestire per il tempo necessario all’effettuazione di lavori in quota;
i) dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all’opera che consente di far operare più lavoratori contemporaneamente quali parapetti permanenti e reti di protezione;
j) facciata continua: facciata esterna non portante, indipendente dall’ossatura strutturale dell’edificio e generalmente fissata davanti alla testa dei solai e dei muri trasversali. Una facciata continua include telai, pannelli, superfici vetrate, sigillature, sistemi di fissaggio, giunti, membrane di tenuta;
k) facciata ventilata: facciata a schermo avanzato in cui l’intercapedine tra il rivestimento e la parete è progettata in modo tale che l’aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni termoenergetiche complessive. Tale facciata è composta da una struttura a sbalzo in cui il paramento esterno viene fissato alla struttura principale tramite apposite staffe e sistemi di ancoraggio;
l) gancio di sicurezza: elemento da costruzione per assicurare le persone e per fissare carichi conformi a quanto previsto dalla specifica normativa tecnica vigente;
m) linea di ancoraggio: linea flessibile o rigida tra ancoraggi di estremità, alla quale può essere applicato il dispositivo di protezione individuale mediante un connettore o un dispositivo di ancoraggio scorrevole;
n) manutenzione: combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;
o) percorso di accesso: il tragitto che un operatore deve percorrere, in condizioni di sicurezza, internamente od esternamente all’edificio per raggiungere l’accesso in quota;
p) piano di camminamento fisso: componente esterno permanente per l’accesso costituito da una piattaforma della dimensione minima di centimetri 40 per centimetri 25 che consente al lavoratore di transitare in sicurezza per effettuare le manutenzioni oppure per raggiungere il punto oggetto di manutenzione a partire dal punto di accesso; possono essere utilizzati per superare sbalzi, vuoti e/o fragilità della copertura oppure, se installati in successione, per collegare dislivelli di quota;
q) sistema di arresto caduta: dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto comprendente un dispositivo di presa per il corpo, un sottosistema di collegamento ed un dispositivo di ancoraggio, destinati ad arrestare le cadute;
r) tirante d’aria: minimo spazio libero di caduta in sicurezza necessario a consentire una caduta senza che il lavoratore urti contro il suolo o altri ostacoli.

Art. 4
(Elaborato tecnico)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della l.r. 16/2013, i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) riguardanti le coperture o le facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti sono integrati da un elaborato tecnico delle coperture e delle facciate.
2. L’elaborato tecnico di cui al comma 1 è redatto anche in caso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) riguardanti l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione di:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili;
b) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense.
3. L’elaborato tecnico di cui al comma 1 contiene:
a) elaborati grafici comprendenti planimetria in scala adeguata della copertura e/o prospetto della facciata, nella quale sono indicati:
1) le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture e/o sulle facciate;
2) le caratteristiche fisiche e dei materiali delle coperture e/o delle facciate;
3) la distribuzione degli impianti tecnologici e le relative linee di adduzione anche non visibili presenti;
4) il punto di accesso;
5) la presenza di eventuali dispositivi per l’accesso;
6) la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio e/o di dispositivi di protezione collettiva, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale è evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive nonché le motivazioni che hanno portato alla scelta dei sistemi di protezione fissi in dotazione al fabbricato, ritenuti più idonei al lavoro da svolgere; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo mobile o provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
c) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse dagli ancoraggi strutturali in caso di entrata in funzione dei dispositivi, nonché verifica di resistenza del relativo ancoraggio strutturale;
d) dichiarazione resa da un professionista abilitato in merito alla resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse per effetto di manutenzioni ed ai carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);
e) progetto comprensivo di copia, anche in scala ridotta, della cartellonistica identificativa, da porre presso l’accesso alla copertura e/o alla facciata, da cui risulti l’obbligo all’uso dei sistemi, dispositivi e apprestamenti;
f) certificazione del produttore dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto installati sulla copertura e/o sulla facciata e dei dispositivi di protezione collettiva e/o dei dispositivi di ancoraggio installati, secondo le norme UNI vigenti;
g) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione dei dispositivi installati sulla copertura e/o sulla facciata e dei dispositivi di protezione collettiva e/o dei dispositivi di ancoraggio, in cui deve essere indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c);
h) manuale completo di documentazione fotografica delle misure di sicurezza poste in essere in conformità a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, contenente la raccolta di tutti i manuali d’uso dei dispositivi di protezione collettiva e/o dei dispositivi di ancoraggio installati nonché del manuale d’uso e manutenzione degli impianti tecnologici installati in copertura quale l’impianto fotovoltaico;
i) programma di manutenzione dei dispositivi installati per l’accesso alla copertura e/o alla facciata e dei dispositivi di protezione collettiva e/o dei dispositivi di ancoraggio installati;
j) dichiarazione del direttore dei lavori di conformità alle misure preventive e protettive delle opere eseguite sulle coperture e sulle facciate, nonché dell’avvenuta esposizione della cartellonistica identificativa;
k) registro dei controlli delle attrezzature installate presso l’immobile, ove sono annotate le notizie relative alla prima installazione, le specifiche dichiarazioni di conformità oltre ad apposite istruzioni d’uso e/o i libretti di manutenzione ed uso.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce il sistema unico per l’inserimento on-line dell’elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate in caso di interventi di cui ai commi 1 e 2 e la simbologia degli elaborati grafici di cui al comma 3, lettera a).

Art. 5
(Adempimenti relativi all’elaborato tecnico delle coperture e delle facciate)

1. L’elaborato tecnico delle coperture e/o delle facciate che integra i progetti edilizi soggetti a permessi di costruire o SCIA riguardanti le coperture o le facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti è redatto, in fase di progettazione, dal coordinatore per la progettazione o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell’intervento e deve contenere i documenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a), b), c), d) e e).
2. L’elaborato tecnico che integra i progetti di cui al comma 1 è depositato presso lo Sportello unico attività produttive edilizia (SUAPE) competente, all’atto di presentazione dell’istanza di permesso di costruire o della SCIA di cui agli articoli 17, commi 1 e 3 e 21, commi 1 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia).
3. L’elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate relativo agli interventi di cui all’articolo 4, comma 2 è redatto da professionista abilitato e consegnato al committente e al proprietario o all’amministratore di condominio.
4. L’elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008. Qualora non sussiste l’obbligo di predisposizione del fascicolo l’elaborato tecnico costituisce documento autonomo.
5. A fine lavori l’elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate:
a) è aggiornato relativamente ai documenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a), b), c), d) e e);
b) è integrato con i documenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere f), g), h), i), j) e k).
6. L’elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate è aggiornato e integrato ai sensi del comma 5 dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ovvero dal direttore dei lavori nei casi nei quali tale figura non sia prevista.
7. In caso di successivi interventi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 su edifici già dotati di elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate lo stesso deve essere aggiornato.
8. Alla fine dei lavori il direttore dei lavori consegna l’elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate:
a) al committente e al proprietario dell’edificio o all’amministratore del condominio o altro soggetto avente titolo;
b) al SUAPE competente nei casi di cui al comma 2.
9. Il committente e il proprietario dell’edificio o l’amministratore del condominio o altro soggetto avente titolo verificano la corretta esposizione dei cartelli conformi a quanto previsto dal manuale di cui all’articolo 4, comma 3, lettera g).
10. L’elaborato tecnico è consegnato all’acquirente in caso di trasferimento di proprietà dell’edificio o al conduttore in caso di locazione dell’edificio stesso.
11. L’amministratore di condominio o il proprietario tiene e aggiorna il registro dei controlli di cui all’articolo 4, comma 3, lettera k). In tale registro sono inoltre annotati gli interventi effettuati anche a seguito di condizioni in cui i dispositivi siano stati stressati e la conseguente nuova certificazione del sistema o parte del sistema modificato.

Art. 6
(Adempimenti per interventi su coperture e/o sulle facciate)

1. Per gli interventi di piccola entità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), nonché per gli interventi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 l’elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate, se precedentemente redatto, è consegnato dal committente al datore di lavoro dell’impresa esecutrice o al lavoratore autonomo al fine di eseguire i lavori in conformità all’elaborato tecnico stesso. In tal caso:
a) il committente acquisisce copia della dichiarazione che l’utilizzatore dei dispositivi anticaduta ha ricevuto la formazione conforme agli standard formativi di cui all’articolo 3 della l.r. 16/2013;
b) il datore di lavoro dell’impresa esecutrice o il lavoratore autonomo rilascia al committente una dichiarazione di presa visione dell’elaborato tecnico di cui all’articolo 4 e dei luoghi.
2. Per gli interventi di piccola entità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), nonché per gli interventi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, se non è stato precedentemente redatto l’elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice o il lavoratore autonomo rilascia al committente apposita dichiarazione contenente l’impegno a svolgere le necessarie attività in quota utilizzando le misure di sicurezza più idonee allo stato dei luoghi.
3. Nel caso in cui il committente affidi ad un lavoratore autonomo l’esecuzione di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), nonché per gli interventi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, è cura del committente stesso assicurare, all’occorrenza, l’attivazione del soccorso.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, approva i modelli per le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7
(Prescrizioni generali per la progettazione)

1. Nella progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono predisposte misure preventive e protettive tali da eliminare il rischio di caduta dall’alto, prevedendo adeguati sistemi di protezione permanenti per i lavoratori che operano sulle coperture e/o sulle facciate, in modo da garantire che i successivi interventi di manutenzione sulle stesse o comunque comportanti l’accesso, il transito o l’esecuzione delle opere, avvengano in condizioni di sicurezza.
2. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 sono finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso in quota;
b) l’accesso in quota;
c) il transito e l’esecuzione dei lavori in quota.
3. I percorsi di accesso, gli accessi, il transito e l’esecuzione degli interventi di manutenzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) sono garantiti attraverso installazioni o dispositivi di protezione permanenti.
4. Nella progettazione dell’elaborato tecnico per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2 deve essere valutato, oltre al rischio di caduta dall’alto, il rischio derivante da scariche atmosferiche e da presenza di corrente o tensione dell’impianto.
5. Nella progettazione di impianti fotovoltaici da installare sulle coperture sono previsti appositi percorsi sicuri tra le stringhe al fine di garantire un transito in sicurezza durante la manutenzione dei pannelli.
6. Qualora non sia possibile adottare dispositivi di ancoraggio e/o dispositivi di protezione permanenti, nell’elaborato tecnico di cui all’articolo 4 devono essere indicate le eventuali aree interdette e specificate le motivazioni in base alle quali tali dispositivi risultano non realizzabili, nonché i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto non permanenti previsti in sostituzione.
7. Per la scelta del sistema anticaduta più adeguato deve essere valutato il tirante d’aria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r).
8. Qualora nella progettazione si ammetta l’arresto caduta da una copertura e/o facciata mediante il sistema di arresto caduta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera q) è necessario prevedere le condizioni che permettono il recupero in condizioni di sicurezza da parte dei soccorritori.
9. La valutazione del tirante d’aria è direttamente conseguente alla distanza di arresto del sistema utilizzato, cioè alla distanza verticale misurata dal punto di inizio caduta alla posizione finale di equilibrio dopo l’arresto.
10. Il tirante d’aria si calcola tenendo conto:
a) della posizione di partenza del dispositivo anticaduta e della eventuale flessione della linea vita di ancoraggio;
b) della lunghezza del dispositivo di collegamento e del suo allungamento sotto carico;
c) dell’estensione del sistema di assorbimento di energia;
d) dell’altezza dell’attacco dell’imbracatura rispetto al piede della persona assunta convenzionalmente pari al valore di 150 centimetri;
e) dello spazio residuo minimo di un metro di sicurezza sotto i piedi dell’utilizzatore dopo l’arresto caduta.
11. Il valore del tirante d’aria deve essere confrontato con la minima distanza libera di caduta e cioè la distanza misurata in verticale dal punto di caduta al punto dove un operatore può impattare.

Art. 8
(Percorso di accesso in quota)

1. I percorsi di accesso in quota di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a) possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.
2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi di accesso in quota si deve:
a) segnalare e proteggere gli ostacoli fissi che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, in modo da non costituire pericolo;
b) garantire una illuminazione di almeno venti lux;
c) prevedere un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 60 centimetri per il solo transito dell’operatore.
3. I percorsi di accesso orizzontali devono avere i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto.
4. I percorsi di accesso verticali devono essere prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo. In presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili conformi alla specifica normativa tecnica vigente.
5. Nel caso di percorsi di accesso non permanenti devono essere individuati posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. In questo caso i percorsi devono essere realizzati tramite:
a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
c) apprestamenti.

Art. 9
(Accesso in quota)

1. La copertura è dotata almeno di un accesso in quota di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b) individuato, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.
2. L’accesso interno deve possedere, in particolare, le seguenti caratteristiche:
a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 70 centimetri ed un’altezza minima di 120 centimetri;
b) ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 70 centimetri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;
c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro;
d) nella zona di accesso alla copertura e/o alla facciata deve essere apposta idonea cartellonistica identificativa, da cui risulti l’obbligo di utilizzo di sistemi di arresto della caduta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi di protezione fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.

Art. 10
(Transito ed esecuzione dei lavori in quota)

1. Il transito in quota di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c) deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) mediante elementi protettivi, quali:
a) parapetti;
b) linee di ancoraggio;
c) dispositivi di ancoraggio;
d) passerelle, piani di camminamento fissi, scalini posapiede o andatoie per il transito di persone e materiali;
e) reti di sicurezza;
f) impalcati;
g) ganci di sicurezza.
2. L’impiego di ganci di sicurezza è consentito solo per brevi spostamenti o qualora le linee di ancoraggio non risultino installabili per le caratteristiche dell’edificio.

Art. 11
(Norma transitoria)

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della l.r. 16/2013, i comuni adeguano le proprie disposizioni a quanto previsto nelle presenti norme regolamentari entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Trascorso inutilmente tale termine trovano diretta applicazione le presenti norme regolamentari.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 5 dicembre 2014

MARINI