Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1990
Validità: 01.01.1991 - 31.12.1993
Parti: Ausitra e Filpt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Servizi, Servizi postali in appalto

Sommario:

 Sistema di informazioni
Livello Nazionale
Livello territoriale
Livello aziendale
Art. 1 - Assunzione, documenti, visita medica
Art. 2 - Contratto a termine
Art. 3 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 4 - Cessazione di appalto
Art. 5 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell' azienda
Art. 6 - Classificazione del personale
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Cumulo di mansioni e passaggio di livello
Art. 9 - Passaggio da operaio a impiegato
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 12 - Lavoro oltre i limiti contrattuali, notturno e festivo
Art. 13 - Riposo settimanale
Art. 14 - Ricorrenze festive
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Permessi
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Assenze
Art. 20 - Malattia ed infortunio
Art. 21 - Tutela della maternità
Art. 22 - Detrazione dal trattamento mensile della retribuzione giornaliera per assenze non retribuite
Pari opportunità
Portatori di handicap
Addetti ai videoterminali
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Previdenza
Art. 26 - Indennità in caso di morte
Art. 27 - Retribuzione globale mensile
Art. 28 - Determinazione della paga oraria e giornaliera
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
Art. 30 - Indennità integrativa
Art. 31 - Tredicesima mensilità
 Art. 32 - Quattordicesima mensilità
Art. 33 - Premio di anzianità per gli operai e scatti biennali per gli impiegati
Art. 34 - Indennità varie
Indennità di presenza
Indennità di produttività
Indennità di uso bicicletta
Indennità di alta montagna
Indennità di lontananza da centri abitati
Indennità per maneggio denaro
Art. 34 bis - Indennità di mensa
Art. 35 - Indennità di trasferta
Art. 36 - Rimborso spese
Art. 37 - Trasferimenti
Art. 38 - Alloggio al personale
Art. 39 - Indumenti di lavoro
Art. 40 - Responsabilità dell'autista
Art. 41 - Pulizia macchine
Art. 42 - Ritiro patente
Art. 43 - Norme disciplinari
Art. 44 - Rapporti sindacali
Commissioni interne
Rappresentanze sindacali aziendali
Permessi sindacali
Affissione comunicati
Assemblee del personale e referendum
Sedi sindacali
Contributi sindacali
Art. 45 - Libretto sanitario. Controllo ambienti di lavoro e tutela della salute
Art. 46 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro
Art. 47 - Certificato di lavoro
Art. 48 - Norma generale
Art. 49 - Norme speciali
Art. 50 - Condizioni di miglior favore
Art. 51 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 52 - Controversie
Art. 53 - Decorrenza e durata
Tabella - Nuovi minimi tabellari

Addì 19-12-1990 tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi - Ausitra e la Federazione Italiana Postelegrafonici (Filpt-Cgil), la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Fit-Cisl), la Uiltrasporti è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30.4.1989 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto per pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi succursali, nonché servizi di scambio effetti postali nelle stazioni ferroviarie così come modificato nella parte economica dall’Accordo 20-12-1989.

Sistema di informazioni
Livello Nazionale

Viene istituita la Commissione paritetica nazionale per le relazioni industriali formata da rappresentanti dell’Ausitra e delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL di settore.
La commissione analizza con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore con particolare riferimento ai livelli occupazionali e alla corretta gestione ed applicazione del CCNL
La commissione valuta le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all’introduzione di nuove tecnologie, le linee dell’azione diretta a garantire, nel rispetto delle esigenze del Ministero PP.TT., la sicurezza sul lavoro e l'ambiente in cui si opera.
La commissione altresì acquisisce informazioni globali relative ai dati quantitativi dell’occupazione anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto ed all’andamento delle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno, a tempo parziale, contratti di formazione lavoro ecc.).
La commissione analizza l’evoluzione del settore, avuto riguardo alla natura dei vati tipi di appalto, agli ambiti nei quali essi si applichino, nel rispetto dei criteri che verranno assunti per la costituita disciplina dell’Albo delle imprese del settore.
La commissione conviene sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla regolamentazione CEE del 13-12-1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel settore.
La commissione analizza l'andamento dell’occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione della professionalità di tutto il personale occupato.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, la commissione li esaminerà per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.
Ferme restando l’autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti promuoveranno almeno una volta l’anno, indicativamente nel 1 trimestre, incontri a livello nazionale al fine di esaminare:
- le linee generali del processo di sviluppo e di ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- la possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, in relazione all’evoluzione tecnologica e ad eventuali modifiche delle situazioni produttive;
- la riqualificazione del settore degli appalti di servizi postali in connessione anche con gli orientamenti, le scelte e la finalità del Ministero PP.TT.;
- le condizioni igieniche ed ambientali e le iniziative più idonee per il loro miglioramento;
- la ricerca di una significativa e qualificata presenza delle imprese nel settore e di una maggiore efficienza e produttività dei servizi;
- iniziative formative connesse con l’inserimento di lavoratori extracomunitari purché in regola con le disposizioni di legge in materia di immigrazione e collocamento;
- iniziative volte a prevenire molestie sessuali sui luoghi di lavoro ed interventi atti a far cessare i comportamenti e salvaguardare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori molestati.
In tali incontri in particolare attenzione sarà dedicata alla prefigurazione di modelli di impresa che possano presiedere alla determinazione di un sistema integrato fra le imprese finalizzato ad ulteriori qualificazioni ed auspicabili astensioni di mercato.
Livello territoriale
Su richiesta di una delle parti e comunque una volta ogni sei mesi saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l’esame preventivo di specifici problemi che abbiano significativi riflessi per i singoli territori regionali, allo scopo di:
- esaminare le condizioni ambientali ed igienico-sanitarie che possono influire sulla salute dei lavoratori, per le conseguenti iniziative da assumere;
- analizzare i dati relativi alla quantità ed alla natura della mobilità nel settore;
- esaminare le sempre più marcate esigenze di ammodernamento e qualificazione dei servizi tese a determinare una maggiore efficienza e produttività del settore;
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in riferimento alle indicazioni espresse in materia a livello nazionale.
Nell’occasione saranno fornite informazioni preventive su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico nonché sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possano avere riflessi sulla professionalità e sull’occupazione.[…]
Livello aziendale
Nel corso di appositi incontri fra le imprese e le RSA saranno concordati:
- ferma restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dell’orario di lavoro nonché le diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione di cui all’art. 10 compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e con assorbimento di eventuali pause già concordate in sede di ciascuna azienda.

- l’equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato;
- il lavoro straordinario;
- l’eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo degli autisti;
- le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro.
Fra imprese e RSA formeranno inoltre oggetto di esame:
- l’ambiente di lavoro e la tutela della salute;
- le diverse distribuzioni dell’orario di lavoro e i turni di lavoro;
- gli eventuali programmi di addestramento o di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie;
- le vertenze individuali e plurime relative all’applicazione delle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative all’inquadramento del personale.
Le imprese forniranno altresì semestralmente informazioni alle RSA:
- in linea di massima sul recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell’orario di lavoro;
- sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- sull’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300;
- sui programmi aziendali;
- sulla scadenza dei contratti di appalto.
Ferma restando la piena autonomia delle parti per quanto concerne i rispettivi ruoli e la titolarità imprenditoriale sulle scelte organizzative e produttive, l’impresa fornirà alle rappresentanze sindacali aziendali informazioni relative ai servizi ed alle modalità per la loro esecuzione, allo scopo di migliorare la qualità degli stessi attraverso la più razionale utilizzazione possiede dei diversi fattori produttivi.
Alle rappresentanze sindacali spetta di intervenire presso la direzione aziendale:
a) per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza del lavoro;
b) per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro.

Art. 3 - Contratti di formazione e lavoro
Le parti nel riconfermare la validità della legge 863/1984 e dell’Accordo interconfederale 18-12-1988 si attiveranno con incontri in sede territoriale al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla corretta applicazione delle predette normative tenute presenti le specificità del settore.

Art. 10 - Orario di lavoro
La durata normale dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale è fissata in 40 ore settimanali.
[…]
L’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
Il lavoratore può essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa (pari a ore 6,40 su sei giornate) in un nastro orario di 11 ore compresa l’interruzione non retribuita per la consumazione del pasto.
Nell’ambito del nastro orario possono essere richieste, oltre alla prestazione normale giornaliera, 2 ore in prolungamento orario, nei limiti di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 12.
[…]

Art. 11 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio. Con riferimento a quanto sopra, le aziende realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al massimo di 64 ore per anno solare e sino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione contrattuale.
L’azienda comunicherà preventivamente alle RSA e/o alle strutture sindacali aziendali, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l’attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
[…]
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 3 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto di riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, usufruirà di riposi differiti.

Art. 12 - Lavoro oltre i limiti contrattuali, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge e salvo giustificati motivi di impedimento, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
La prestazione straordinaria non può superare le 140 ore annue.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senz’altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro oltre i limiti contrattuali purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le 12 ore settimanali di lavoro oltre i limiti contrattuali.
Gli autisti non sono tenuti a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva senza altra interruzione che quella per la consumazione del pasto.

Art. 21 - Tutela della maternità
Per le lavoratrici, operaie ed impiegate, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Portatori di handicap
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge 482/1968, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Addetti ai videoterminali
L’azienda ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell’arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un’adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l’effettuazione di visite oculistiche;
- l’utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari.

Art. 34 - Indennità varie
Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi tra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 40 - Responsabilità dell’autista
L’autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio fermo quanto sopra, durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi l’autista deve curare che il carico e lo scarico siano tecnicamente effettuati.
[…]
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda.

Art. 41 - Pulizia macchine
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro; qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 43 - Norme disciplinari
Il lavoratore deve dichiarare alla azienda la propria dimora e segnalarne gli eventuali cambiamenti.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
[…]

Art. 44 - Rapporti sindacali
Commissioni interne
Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali ed a quelle che potranno essere definite dalle competenti Confederazioni in materia. In mancanza di Commissione interna i compiti sono demandati alle RSA
Affissione comunicati
Le Federazioni nazionali e le Organizzazioni territoriali e le rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Assemblee del personale e referendum
Le Organizzazioni sindacali esterne hanno diritto a convocare assemblee aziendali.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell’azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda.
[…]

Art. 45 - Libretto sanitario. Controllo ambienti di lavoro e tutela della salute
Per ogni lavoratore occupato l’azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotati gli infortuni e le malattie occorsi al lavoratore medesimo.
Le RSA hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca. L’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore.
Le RSA esamineranno con le imprese la situazione degli ambienti di lavoro, proponendo eventuali miglioramenti o un diverso utilizzo degli stessi.

Art. 48 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 49 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
[…]