Categoria: 2001
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Tipologia: Accordo
Data firma: 17 ottobre 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Tagina Ceramiche d'Arte/Associazione Industriali e Filcea, Femca, RSU
Settori: Chimici, Ceramica, Tagina Ceramiche d'Arte Perugia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2) Relazioni sindacali
3) Ambiente di lavoro
4) Inquadramento contrattuale
5) Regime di orario a tempo parziale
6) Premio di risultato anni 2001, 2002, 2003 e 2004
6a) Margine operativo lordo (MOL) (1° Componente)
6b) Fatturato a budget (F) (2° Componente)
6c) Assenteismo collettivo (A) (3° Componente)
6d) Presenza (F) (Correttivo Individuale)
7) Verifica
8) Corresponsione del premio
9) Non incidenza su altri istituti
10) Beneficiari
11) Salvaguardia
12) Regime contributivo
13) Validità e durata

Verbale di accordo

In data 17 ottobre 2001, presso la sede della Tagina Ceramiche d'Arte spa, tra l'Impresa Tagina Ceramiche d'Arte spa […], assistita dal[…]la Associazione Industriali e la Filcea […], la Femca [..], la RSU.

Premesso
che le parti hanno avviato un confronto finalizzato a rinnovare il contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulato il 23 luglio 1997 nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel protocollo del 23 luglio1993 e nell'art. 6 struttura e normative generali del vigente CCNL;
che le parti ad esito del confronto, valutate positivamente le risultanze della precedente negoziazione e tenuto altresì conto di quanto previsto dal "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, intendono integralmente riconfermare gli obiettivi e le finalità che hanno caratterizzato il precedente accordo;
che, in particolare, le parti riconfermano di voler sviluppare un sistema che consenta all'impresa, nell'imprescindibile presupposto e condizione di un positivo andamento della sua gestione economica, di migliorare la propria competitività perseguendo, in un'ottica di consolidamento e sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento dei parametri di redditività e di efficienza produttiva e che nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, variabili in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene

1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

2) Relazioni sindacali
In coerenza con quanto affermato in premessa, le parti si impegnano a sviluppare un sistema di relazioni sindacali leale, corretto e improntato a comportamenti di massima collaborazione, anche al fine di supportare adeguatamente i programmi di miglioramento della competitività e dell'efficienza produttiva della azienda orientati allo sviluppo e laddove possibile, alla crescita occupazionale.
tale ottica, Direzione aziendale e Rappresentanza dei lavoratori si impegnano ad incontrarsi periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, al fine di favorire adeguate informative e procedere ad analisi e verifiche congiunte sulle seguenti tematiche: investimenti e programmi produttivi, previsioni di eventuali modifiche organizzative, andamento occupazionale, problematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro, individuazione di eventuali percorsi di formazione/addestramento professionale, individuazione di eventuali iniziative atte a favorire pari opportunità tra personale maschile e femminile.
Inoltre, entro il mese di aprile di ciascun anno tra la Direzione aziendale e la RSU sarà anche definito il calendario annuale di lavoro che, in funzione delle programmate esigenze produttive, stabilisca il periodo e l'entità delle ferie collettive in conformità del vigente CCNL.
Tale programma, in considerazione delle mutevoli e repentine esigenze del mercato e della clientela, deve intendersi come programma "di massima" e come tale suscettibile di eventuali scostamenti in presenza dei quali le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di definire gli opportuni aggiustamenti.

3) Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, sia sociale che normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in genere, le parti, anche in coerenza con quanto previsto dal 626/94 (al quale l'azienda, per quanto ovvio, si impegna a dare completa attuazione), si impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento tendenti all'individuazione, all'analisi e alla possibile soluzione delle problematiche che potrebbero insorgere.
In tale ottica saranno ulteriormente sviluppati gli interventi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori, ed il positivo rapporto, di fatto, già instaurato tra le parti.

5) Regime di orario a tempo parziale
L'azienda si impegna ad analizzare e valutare eventuali domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente o di suoi familiari entro il primo grado.
Quanto sopra, anche per limitati periodi di tempo e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative dell'azienda.