Tipologia: CCNL
Data firma: 9 aprile 1990
Validità: 01.07.1988 - 30.09.1990
Parti: Consilp e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali

Sommario:

 Diritti di informazione e relazioni sindacali
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2
Titolo III Assunzione
Art. 3
Art. 4
Titolo IV Periodo di prova
Art. 5
Titolo V Apprendistato
Art. 6
Art. 7 (Età)
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Obblighi del datore)
Art. 12 (Doveri dell'apprendista)
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16 (Rinvio)
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 17 (Orario)
Art. 18
Art. 19 (Pausa)
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 20 (Lavoro straordinario)
Art. 21
Art. 22 (Rinvio)
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 23 (Riposo settimanale e festività)
Art. 24
Art. 25 (Riposo compensativo)
Titolo IX Ferie
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Titolo X Assenze - Congedi e permessi
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Titolo XI Chiamata alle armi
Art. 34
Art. 35
Titolo XII Missioni, trasferte e trasferimenti
Art. 36
Art. 37
Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41 (Assicurazione infortuni)
 Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45 (TBC)
Art. 46 (Rinvio)
Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 47 (Gravidanza e puerperio)
Art. 48 (Assenze)
Art. 49 (Rinvio)
Titolo XV Sospensione del lavoro
Art. 50
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 51
Titolo XVII Anzianità convenzionale
Art. 52
Titolo XVIII Passaggi di qualifica
Art. 53
Titolo XIX Scatti di anzianità
Art. 54
Titolo XX Trattamento economico
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Titolo XXI Mensilità supplementari
Art. 59
Art. 60
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 68 (Doveri del lavoratore)
Art. 69 (Divieti)
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Titolo XXIV Divise e attrezzi
Art. 74 (Vestiario)
Titolo XXV Commissione paritetica nazionale
Art. 75 (CPN)
Art. 76
Titolo XXVI Trattenute contributi associativi
Art. 77
Titolo XXVII Condizioni di miglior favore
Art. 78
Titolo XXVIII Decorrenza e durata del contratto
Art. 79
Allegato - Aumenti retributivi

Oggi 9-4-1990 tra la Consilp - Confederazione sindacale italiana liberi professionisti e la: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil visto il CCNL 20-12-1978 e le successive modificazioni ed integrazioni visto l'accordo di rinnovo del 25-7-1988 stipulato presso il Ministero del lavoro, si procede a sottoscrivere in via definitiva il testo complessivo del contratto.

Organizzazioni stipulanti il CCNL per i dipendenti degli studi professionali
- Consilp - Confederazione sindacale italiana liberi professionisti
- Federarchitetti,
- Associazione nazionale consulenti del lavoro,
- Federazione nazionale sindacati consulenti del lavoro,
- Federazione nazionale libere associazioni dottori commercialisti,
- Sindacato nazionale geologi professionisti,
- Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti,
- Sindacato nazionale autonomo medici italiani,
- Sindacato nazionale ragionieri liberi professionisti,
- Sindacato nazionale unitario biologi analisti liberi professionisti,
- Sindacato nazionale dottori commercialisti,
- Istituto nazionale revisori ufficiali dei conti, quali datori di lavoro,
- Federazione nazionale delle associazioni sindacali notarili-Federnotai,
- Sindacato nazionale avvocati-Federavvocati,
- Unione consulenti del lavoro
e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil

Diritti di informazione e relazioni sindacali
Le parti esprimono il comune intendimento di avviare una nuova fase delle relazioni sindacali costruendo le condizioni per un loro consolidamento e per superare la precarietà e fragilità dei rapporti reciproci che ha contraddistinto la passata esperienza.
Per realizzare questo obiettivo le parti ritengono essenziale costruire un sistema di rapporti sistematici a livello nazionale, da realizzare attraverso incontri periodici e, comunque almeno una volta all’anno entro il primo semestre tanto per una gestione attiva e dinamica del contratto nazionale quanto per discutere problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell’occupazione, al ruolo delle attività professionali nell’economia e nella società italiana.
Oggetto degli incontri saranno pertanto:
un esame delle dinamiche quantitative e qualitative dell’occupazione, con particolare riferimento ai problemi dell’occupazione nel Mezzogiorno, dell’occupazione giovanile e femminile anche con riferimento alla raccomandazione CEE del 1984;
le conseguenze dei processi evolutivi delle professioni e dell’introduzione di nuove tecnologie sulla occupazione nel settore sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo;
le esigenze di formazione professionale prodotte dai processi sopra richiamati.
Le parti si impegnano a sviluppare occasioni di confronto e la ricerca di punti di convergenza intorno a rilevanti questioni di comune interesse per il settore degli studi professionali.
Nell’ambito di questo reciproco impegno teso al consolidamento delle relazioni sindacali, le parti confermano l’impegno ad avviare le trattative per il rinnovo del prossimo Contratto Nazionale fin da tre mesi prima della sua scadenza.

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1

Il presente CCNL disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali delle categorie di seguito indicate, anche se gestiti in forma associata, e il relativo personale dipendente:
- architetti, avvocati e procuratori legali, biologi, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, geologi, ingegneri, medici, notai, ragionieri, veterinari.
Il presente CCNL è applicabile anche ai revisori ufficiali dei conti, solo in quanto datori di lavoro.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente CCNL:
a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli o elenchi speciali, che svolgono negli studi autonoma attività professionale;
b) i laureati o diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili, ecc.) esclusivamente in attesa di conseguire l’abilitazione all’esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.

Titolo V Apprendistato
Art. 7

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17-10-1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 11
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nel suo studio, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché lo stesso possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
[…]

Art. 12
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro e della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni degli studi purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 16
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli studi professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 17

La durata normale dell’orario del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
[…]

Art. 19
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un’ora.
L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26-4-1934, n. 653.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 20

[…]
Éfacoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 22
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 23

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 25
[…] Le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.

Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 41

Gli studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 45
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle provincie e dei comuni o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
L’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall’art. 9 della legge 14-12-1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia stata dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
[…]

Art. 46
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 47

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 48
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno, e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo studio professionale.
[…]

Art. 49
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.

Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 68

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d’ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 69
É vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tale caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Titolo XXIV Divise e attrezzi
Art. 74
[…]
É parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]

Titolo XXV Commissione paritetica nazionale
Art. 75

É istituita in Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Commissione Paritetica Nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e applicazione del presente CCNL. La Commissione sarà costituita, su basi paritetiche, da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori da una parte e da Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Datoriali stipulanti dall’altra, con regolamentazione da concordarsi con la mediazione del Ministero del Lavoro. Alla Commissione potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni locali ad essa facenti capo. In pendenza di procedure presso la Commissione, le Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 45 giorni.