Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 27 settembre 2002
Validità: 27.09.2002
Parti: Mediosystem e OO.SS.
Settori: Credito e Assicurazioni, Mediosystem Perugia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Capitolo I: Inquadramento del personale
Art. 1 - Inquadramento del personale
Capitolo II: Orario di lavoro
Art. 2 - Orario di lavoro
Art. 3 - Turni
Art. 4 - Reperibilità
Capitolo III: Trattamento economico
Art. 5 - Trattamento economico
Art. 6 - Premio di rendimento
Art. 7 - Premio aziendale
Art. 8 - Buoni Pasto
Art. 9 - Indennità di trasferta e missione
Art. 10 - Anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto
Art. 11 Indennità di mansione
Art. 12 - Premio di anzianità
Capitolo IV: Disposizioni varie
Art. 12 - Assistenza sanitaria
Art. 13 - Assicurazione infortuni
Art. 14 - Provvidenze per figli handicappati
Art. 15 - Situazioni di mobbing, bossing, disagio psicologico e molestie sessuali
Art. 16 - Previsioni capitolo dodicesimo CCNL
Art. 17 - Sistema incentivante
Art. 18 - Decorrenza
Appendice

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CIA Mediosystem spa

Premessa
Mediosystem e le OO.SS dei lavoratori firmatarie del presente accordo (di seguito nominate "le parti"), si danno atto che le norme concordate nel presente contratto tengono conto delle specificità tipiche delle realtà di Centri Elaborazione Dati.

Capitolo II: Orario di lavoro
Art. 2 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro, per tutti i servizi la cui attività non debba essere svolta per ragioni tecnico/organizzative su turni, è di ore 7,30 al giorno, secondo la seguente articolazione:
· Orario di Entrata dalle 08,00 alle 09,00
· Orario di Uscita dalle 16,00 alle 18,30
Pausa per la consumazione del pasto è regolata dal CCNL tempo per tempo vigente ed è fruibile nell'intervallo tra le 12,00 e le 15,00.
L'utilizzo della flessibilità d'orario in entrata, in uscita o in pausa pranzo dovrà comunque assicurare la copertura delle attività delle singole aree aziendali per la fascia oraria 08,00 18,30; nel caso che nemmeno eventuali turnazioni consentano di garantire la copertura della fascia oraria sopra individuata, il Responsabile dell'unità operativa provvederà alla esclusione o alla revoca dell'orario flessibile oppure a riduzioni della fascia di flessibilità o a regolamentazioni di orario in turni dei singoli servizi e/o uffici, per le funzioni ritenute indispensabili a coprire le attività delle singole aree.
Nelle giornate semifestive l'orario di lavoro è il seguente:
· Entrata dalle 08,00 alle 09,00
· Uscita dalle 13,00 alle 14,00
La rilevazione dell' orario di lavoro è effettuata tramite un sistema informatico che permette di individuare con esattezza l'ora di ingresso, l'ora di uscita ed il nominativo abbinato alla tessera utilizzata.
Sarà considerata ritardo l'entrata:
· -oltre le ore 9,
· -oltre le ore 15,
· -oltre il periodo di 2 ore della pausa pranzo.
Tutti i ritardi saranno cumulati mensilmente e la somma sarà arrotondata alla mezz'ora superiore. Al dipendente sarà addebitato, detraendolo dalle competenze mensili nette, un importo pari al costo orario lordo feriale moltiplicato per il totale delle ore di ritardo.
Le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario di lavoro (da riversare in banca delle ore, saranno arrotondate alla mezzora (es: >14 min equivale a 0,5 ore), per le altre varrà il principio del troncamento alla mezzora inferiore).
[…]

Art. 3 - Turni
In materia di turni le distribuzioni di orario di cui all'art. 87 del vigente CCNL potranno essere attivate dall'Azienda per qualsiasi attività necessaria o anche solo opportuna al conseguimento dei propri scopi. Con riferimento ai turni effettuati secondo le previsioni dell'art. 87 che dovessero ricadere nei giorni festivi (Sabato, Domenica ed eventuali festività infrasettimanali) a tutto il personale sarà corrisposta una maggiorazione della indennità di turno, il cui importo sarà equiparato alla maggiorazione oraria prevista per le ore di lavoro straordinario, assumendo come riferimento l'orario di inizio del turno.
I turni saranno definiti secondo i criteri che seguono:
Numero massimo di turni in un anno:
· notturni come da CCNL
· domenicali e festivi infrasettimanali numero 12
· sabato numero 12
Le pause devono essere previste come da CCNL e legge [dlgs] 626.
Il riposo settimanale deve essere di 24 ore consecutive, deve decorrere da una mezzanotte all'altra. Il riposo deve essere goduto con normale periodicità e il periodo tra un giorno di riposo e l'altro non può superare i 6 giorni.
I turni dovranno essere opportunamente bilanciati fra tutti i soggetti interessati e dovranno essere distribuiti uniformemente fra gli stessi.
I turni settimanali 5 giorni su 7 decorreranno da:
· domenica a giovedì;
· lunedì a venerdì;
· martedì a sabato.
Le tipologie di turno nell'arco della giornata non possono superare le 7 con un massimo di 3 tipologie di notturno. Gli orari dei suddetti turni non inizieranno prima delle 0,01 e dovranno ricomprendere orari posti nella fascia oraria extra standard; si conviene, inoltre, che questo è il primo turno della giornata lavorativa.
Gli orari dei turni definiti dall'Azienda potranno essere modificati non prima di sei mesi dalla loro entrata in vigore.
I turni dei giorni semifestivi saranno di 5 ore ciascuno e copriranno l'intera giornata.
Alla fine di ogni anno verranno comunque verificate fra le OO.SS. e l'azienda le reali necessità per quel che compete i vincoli del presente articoli.
Banca ore
A chi alterna giorni con turni e giornate ad orari giornalieri dovrà essere riconosciuta la riduzione di orario, da riversare in banca delle ore di 7,30 ore annue.
Particolare articolazione dei turni
Il personale designato ad orario giornaliero può essere adibito occasionalmente a turni per un numero massimo di n. 10 turni settimanali nell'arco dell'anno.
Quanto qui disciplinato si intende effettuato in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 87 del vigente CCNL e si applica anche ai quadri direttivi.

Art. 4 - Reperibilità
Tutti i lavoratori dei reparti tecnici coinvolti possono essere inseriti, sulla base delle specifiche esigenze, in turni di reperibilità.
I turni di reperibilità non possono superare la durata continuativa di sette giorni consecutivi.
I cicli di reperibilità che dovranno essere distribuiti equamente fra i dipendenti appartenenti all'ufficio interessato, non dovranno superare la frequenza di uno su cinque settimane.
Qualora, per motivi specifici la frequenza debba superare quella prevista dal presente accordo, l'azienda si impegna ad adeguarsi a quella concordata in un periodo transitorio che non potrà superare i mesi sei dalla data di stipula del presente accordo. Trascorso tale periodo, per i turni di reperibilità prestati oltre i termini, sarà corrisposto un particolare compenso economico pari al doppio di quello previsto dal presente accordo.
Il lavoratore che abbia effettuato uno o più interventi nel periodo che va dalle 0:0 del giorno lavorativo corrispondente e che si siano collocati immediatamente prima dell'orario dell'ingresso, potrà godere di un'equivalente flessibilità e contestuale recupero fisiologico pari al tempo dell'intervento effettuato, con un minimo di 1 ora.
Per i Quadri, in reperibilità le ore in eccedenza la prima, fatte per gli interventi (anche remoti) derivanti da chiamate, potranno rientrare nel computo dell'orario settimanale (l'inizio della settimana è da intendersi dall'orario di fine giornata del venerdì).
[…] Sarà facoltà del dipendente utilizzare eventuali ore eccedenti come recupero dell'orario di lavoro o come plafond eccedente le ore di straordinario, la c.d. "forfetizzazione".
[…]
Ai lavoratori interessati alla reperibilità saranno forniti, per espletare il servizio, di volta in volta adeguati strumenti tecnologici.
Di norma il personale adibito alla reperibilità non potrà essere collocato in turno.
Dichiarazione delle parti
Si precisa che le ore di recupero maturate svolgendo la reperibilità sono da considerarsi come prestazione effettiva di lavoro. (Esempio erogazione del ticket pasto).
Le parti si danno atto che "chiamata telefonica" "assistenza telefonica" " intervento anche telematico", devono essere considerati sinonimi.
Per giorni festivi non si intendono le normali giornate di sabato e domenica. Se le festività cadono comunque di sabato e domenica vengono considerati comunque festivi.
Disponibilità di escalation.
Il servizio ai clienti di Mediosystem prevede dei servizi di escalation in presenza di particolari problematiche impattanti sul servizio contrattualizzato con il cliente.
Tale servizio prevede il contatto telefonico anche da parte del cliente stesso e comporterà poi una gestione diretta del problema.
La partecipazione a questo nucleo di escalation a disposizione comporterà un compenso mensile di euro 200.
Si conviene che il Responsabile di Area e/o di Ufficio deve convalidare la necessità e l'ineluttabilità delle eventuali chiamate telefoniche fatte ai dipendenti non in reperibilità e non in disponibilità fuori orario di lavoro per la risoluzione di problemi contingenti e non altrimenti risolvibili; Mediosystem si impegna a riconoscere a fine mese un'indennità quantificata in Euro 35,00 per chiamata telefonica, fino ad un'ora compresa di intervento.
Tutte le indennità di cui sopra dovranno essere richieste dal dipendente mediante apposito modulo.

Capitolo IV: Disposizioni varie
Art. 15 - Situazioni di mobbing, bossing, disagio psicologico e molestie sessuali

L'Azienda e le OO.SS. tenuto conto che ogni dipendente è tenuto a rispettare la personalità e la dignità di ogni altro lavoratore e, che lo stesso dipendente è titolare di un medesimo diritto, concordano e si impegnano a contrastare gli atti che dovessero creare situazioni di mobbing, bossing, disaggio psicologico e molestie sessuali. A tal fine le parti si impegnano a verificare con appositi incontri le situazioni che verranno segnalate.