Tipologia: Accordo
Data firma: 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2003
Parti: Tibermec e Fiom-Cgil, RSU
Settori: Metalmeccanici, Tibermec Umbertide (Pg)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa generale
Relazioni industriali
Ambiente di lavoro
Premio di risultato
Verifica ed erogazione
Beneficiari
Regime contributivo
Non incidenza su altri istituti
Validità e durata

Verbale d'accordo

La Tibermec spa […] e la Fiom Cgil […], la RSU […]

Premessa generale
A - In precedenti incontri le parti hanno esaminato la situazione aziendale e le prospettive di una sua evoluzione; la Proprietà e la Direzione di Tibermec spa s'impegnano dunque a mantenere e aumentare i livelli di produzione e i livelli occupazionali nello stabilimento di Umbertide (PG).
L'Azienda intende inoltre incentivare produzioni di qualità, migliorando la propria capacità competitiva e le condizioni di lavoro, anche in termini di investimenti sulla formazione e l'aggiornamento professionale di tutti i dipendenti, anche attivando rapporti con i centri di ricerca e sviluppo locali di cui l'Az. stessa è promotore.
Per questo, le parti ritengono necessario un sistema di relazioni sindacali costruito tramite la contrattazione collettiva aziendale, basato sul dialogo e sul confronto.
B – La Tibermec spa dichiara inoltre che i contenuti del CCNL 8.6.1999 continuano a rispondere alle esigenze dell'Azienda e che pertanto eventuali modifiche od integrazioni in particolare in attuazione dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nel decreto di attuazione della legge 30 del 2003, dovranno essere realizzati attraverso intese in sede sindacale con la RSU e le OO.SS., oppure conseguentemente ad accordi nazionali sottoscritti dall'insieme delle OO.SS: maggiormente rappresentative, quindi anche dalla Fiom
L'Az. Tibermec auspica che si possano ricreare le condizioni per un contratto che trovi tutti i soggetti interessati, quindi anche i lavoratori e le loro rappresentanze, concordi.
C - Le parti dichiarano che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimane la forma contrattuale di riferimento.
Le parti concordano dunque di individuare uno strumento per la verifica periodica con incontri aventi cadenza semestrale della situazione relativa alle diverse tipologie contrattuali utilizzate, con riferimento alle prospettive occupazionali e all'utilizzo delle tipologie contrattuali di cui sopra
[…]
D - Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le parti convengono che qualsiasi modifica del sistema degli orari di lavoro, oltre a quanto definito dal CCNL 8.6.1999 e dagli accordi aziendali, sarà oggetto di accordo con le RSU.

Relazioni industriali
Di norma entro il mese d'aprile di ciascun anno, si terrà un incontro tra le parti nel corso del quale l'azienda fornirà informazioni relative agli investimenti, all'andamento occupazionale, alle previsioni sull'attività produttiva, nonché ad eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei percorsi formativi.
In tale occasione tra Direzione e RSU, sarà anche definito il calendario annuale di lavoro che, in funzione delle programmate esigenze produttive, stabilisca il periodo e l'entità delle ferie collettive.

Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, che è assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in genere, le parti in coerenza di quanto previsto dal D.Lgs 626/94, s'impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento tendenti all'individuazione, all'analisi ed alla possibile soluzione delle problematiche che potrebbero insorgere, con particolare riferimento all'indispensabile fornitura e utilizzo dei meni di protezione individuali.