Tipologia: CIA
Data firma: 7 febbraio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Coop Centro Italia/Ancc e CSA, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl
Settori: Commercio, Distribuzione, Coop Centro Italia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa all'accordo di secondo livello
Titolo I Distintività Eticità Mercato
Titolo II Lo sviluppo di Coop Centro Italia
Titolo III Relazioni sindacali

Art. 1 Finalità e principi
Art. 2 Sistema delle relazioni
Art. 3 Organismi rappresentativi dei lavoratori
Art. 4 Accordo 21 Giugno 1997
Titolo IV Pari opportunità
Titolo V Sicurezza sul lavoro

Art. 1 Applicazione Dlgs 626
Art. 2 Sorveglianza patrimonio, sicurezza interna
Titolo VI Politiche attive per l'occupazione
Art. 1 Livelli occupazionali
Art. 2 Contratti a tempo determinato
Art. 3 Appalti, Merchandiser, Promoter
Titolo VII Organizzazione del lavoro
Titolo VIII Lavoro a tempo parziale
Titolo IX Orario di lavoro

Art. 1 Distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti supermercati ed ipermercato
Art. 2 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti del magazzino
Art. 3 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti della sede
Art. 4 Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 5 Proroga termine liquidazione dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro e delle ore di flessibilità non recuperate
Titolo X Periodi feriali
Titolo XI Lavoro domenicale e festivo
Titolo XII Brevi trasferte e missioni, mobilità del capo negozio

Art. 1 Regolamentazione
Art. 2 Mobilità per Capo negozio
Art. 3 Mobilità e trasferimenti dei lavoratori delle sedi
Titolo XIII Assetto retributivo
Art. 1 Premio aziendale
Art. 2 Ad personam differenza contrattuale
Art. 3 Gradualità di maturazione del premio aziendale
Art. 4 Art. 14 accordo 21 giugno 1997 (ex consorzio)
Art. 5 Salario Variabile
Art. 6 Classificazione dei Punti Vendita
Art. 7 Retribuzione individuale integrativa aziendale
Art. 8 Indennità professionale
Art. 9 Attribuzione della indennità professionale
Art. 10 Iter professionali e formazione
Art. 11 Criteri di erogazione dell'indennità professionale
Art. 12 Ad personam
Art. 13 Indennità di specializzazione
Art. 14 Maggiorazione lavoro notturno
Art. 15 Riassorbimenti della indennità di specializzazione
Art. 16 Ad personam
Art. 17 Scala classificatoria ed equivalenza delle mansioni
Art. 18 Istituti retributivi contrattuali
Art. 19 Servizio assistenza
Art. 20 Retribuzioni aggiuntive variabili annuali individuali per: quadri, impiegati direttivi, capo negozio, capo reparto ipermercato
Art. 21 Normative contributive
Art. 22 Orario di lavoro
Art. 23 Ulteriore Indennità
Art. 25 Mensilità supplementari
Titolo XIV Socialità e solidarietà
Art. 1 Aspettativa non retribuita
Art. 2 Polizze assicurative
Art. 3 Indennità per infortunio
Art. 4 Diritto allo studio
Art. 5 Tessera sanitaria
Art. 6 Anticipo Tfr
Art. 7 Mensa
Titolo XV Vigenza contrattuale
Titolo XVI Programma di lavoro e di confronto

Art. 1 Sistema valutazione
Art. 2 Sistema di valutazione Capo reparto di supermercato
Art. 3 Organigramma supermercati e magazzino
Titolo XVII Una tantum
Allegati

Accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, Castiglione del Lago, 7 Febbraio 2003, Coop Centro Italia soc.coop arl Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 7 Febbraio dell'anno duemilatre presso la Sede della Coop Centro Italia in Castiglione del Lago, tra la Direzione della Coop Centro Italia […], con l'assistenza di ANCC […] del Distretto Tirrenico […], il coordinamento sindacale aziendale […], la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], convengono alla presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo a valere per i dipendenti dì Coop Centro Italia composto da una parte generale e una parte integrativa al CCNL per complessivi XVII titoli.

Premessa all'accordo di secondo livello
Le parti con la stipula del presente Contratto Integrativo Aziendale hanno inteso convenire sulle normative che regolano lo svolgimento delle attività lavorative all'interno di Coop Centro Italia ed altresì rafforzare l'unitarietà della cooperativa.
Convengono inoltre che la stesura del presente contratto integrativo avviene in un contesto socio economico e normativo in evoluzione talvolta rapida e non prevedibile e pertanto le parti s'impegnano su specifici titoli concordati a riattivare o sviluppare il confronto teso alla definizione di intese che siano coerenti con quanto descritto.
Le parti firmatarie del presente Contratto si danno atto che nello sviluppo del confronto propedeutico alla stesura dell'accordo hanno mantenuto riferimento ai principi enunciati all'avvio del percorso di costituzione di Coop Centro Italia ove gli accordi intervenuti ed il sistema delle relazioni definito ed attuato hanno contribuito positivamente al conseguimento delle finalità della Cooperativa.

Titolo I Distintività Eticità Mercato
Coop Centro Italia si avvia verso un significativo piano di sviluppo la cui attuazione dovrebbe consentire il suo consolidamento e di accrescere l'aggregazione dei consumatori residenti nelle aree ove opera.
Le rappresentanze dei lavoratori condividono la strategia della cooperativa finalizzata ad aumentare la propria distintività sul mercato che vede come punto qualificante per il raggiungimento della missione aziendale il rispetto di principi, politiche, metodi di gestione, rapporti con le istituzioni, il mondo del lavoro che consentano il miglioramento delle condizioni di vita interna ed altresì la crescita del livello d'eticità del mercato ed in particolare le condizioni di lavoro più complessive.
Tali obiettivi da raggiungere confermano il valore giusto della responsabilità sociale di Coop Centro Italia e le parti concordano che il ruolo svolto dalla cooperativa sul territorio può integrarsi ed essere stimolo in un processo più ampio di sviluppo dell'eticità.
Le rappresentanze sindacali confermano il loro sostegno alle iniziative promosse da Coop Centro Italia sia verso le istituzioni sia nel confronto del mondo della produzione e del lavoro.
Le parti nella comune condivisione della necessità del miglioramento della qualità del lavoro, del rispetto di principi d'eticità per tutti i lavoratori ed altresì dell'importante ed insostituibile ruolo svolto dalle rappresentanze sindacali per la tutela dei diritti, convengono sull'impegno per l'attivazione d'azioni comuni e di monitoraggio per interventi tesi a tutela di diritti universali dei lavoratori di qualsiasi provenienza e settore d'impiego.

Titolo III Relazioni sindacali
Art. 1 Finalità e principi

Le parti firmatarie dichiarano che la stipula del contratto integrativo avviene su principi ed unità d'intenti tra la Cooperativa, le Rappresentanze sindacali dei lavoratori, costituite ai sensi di quanto previsto dal CCNL e le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie degli accordi e condividono quale punto unificante l'obiettiva di Coop Centro Italia la tutela dei propri soci e consumatori attraverso il consolidamento e lo sviluppo sul territorio della propria rete di vendita, il miglioramento della rete esistente attraverso la sua costante ristrutturazione ed innovazione, il miglioramento delle quote di mercato, la qualità del servizio verso i soci e i clienti, l'aumento occupazionale e il miglioramento delle condizioni lavorative dei lavoratori.
Le parti condividono che la partecipazione reale dei lavoratori è una condizione indispensabile per il raggiungimento delle finalità della cooperativa da realizzarsi anche attraverso momenti di confronto con i lavoratori e le rappresentanze sindacali.
In tal senso le parti convengono che tale sistema di relazioni sindacali è necessario al fine di sostenere un impegno congiunto che tenga conto delle evoluzioni in atto nella grande distribuzione e della necessità di acquisire elementi che garantiscano competitività e distintività alla cooperativa.

Art. 2 Sistema delle relazioni
Le parti sono consapevoli che la stipula del Contratto Integrativo Aziendale rappresenti un momento significativo per la partecipazione e il confronto.
Al riguardo la Cooperativa trasmetterà le informazioni inerenti agli aspetti più significativi dell'andamento aziendale che permettano lo sviluppo del confronto con le Rappresentanze sindacali sia a livello aziendale sia di singola unità produttiva
L'uso di tali informazioni avverrà nel rispetto e secondo le previsioni dell'art. 3 comma 2 del CCNL.
Le parti convengono pertanto che il sistema delle relazioni sindacali a livello aziendale e di singola unità produttiva sia articolato come di seguito descritto:
a. Livello Aziendale
Coop Centro Italia comunicherà alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori e alle OOSS firmatarie il presente accordo, in un apposito incontro da tenersi di norma entro il 30 Aprile di ogni anno le informazioni previste dal CCNL che saranno a loro volta integrate dalle materie di seguito riportate:
1. Bilancio aziendale dell'esercizio precedente
2. Bilancio preventivo dell'esercizio corrente
3. Linee generali di politica di sviluppo delle risorse umane
4. Consuntivo costo del lavoro, con specifiche articolazioni e incidenza di questo sulle vendite.
5. Progetti di formazione del personale
6. Il piano delle deroghe che la Cooperativa intende effettuare
7. Politiche occupazionali
8. Utilizzo dei lavori atipici
9. Periodi di applicazione della flessibilità oraria.
In armonia con le previsioni del CCNL art. 3, e sulle materie di cui ai diritti di informazione in presenza di necessità di approfondimento le parti si impegnano ad attivare l'apertura di fasi di confronto.
Per quanto oggetto di diritti di informazione sul piano delle deroghe la Cooperativa, fatto salvo specifiche esigenze o necessità di integrazione, si impegna a comunicare il piano dei periodi di apertura delle festività entro il 28 Febbraio di ogni anno.
b. Livello di unità produttiva
Per sviluppare una concreta organizzazione partecipata da tutti i dipendenti diviene necessario lo sviluppo di un costante e positivo confronto con le Rappresentanze dei lavoratori, anche a livello di singola unità produttiva.
Per raggiungere tale obiettivo le parti manifestano l'impegno reciproco per lo sviluppo di un sistema di relazioni sindacali che operi nell'ambito delle caratteristiche organizzative delle singole unità produttive ed in armonia con i principi e per il raggiungimento delle finalità stabilite nel presente contratto integrativo aziendale.
Coerentemente con i principi sopra espressi, su richiesta delle Rappresentanze sindacali dei lavoratori, comunque di norma ogni sei mesi, saranno fornite delle informazioni sull'andamento dell'unità produttiva ed in particolare su:
1. Andamento del punto di vendita e/o unità produttiva
2. Problematiche connesse all'organizzazione del lavoro, distribuzione degli orari di lavoro ed applicazione dell'accordo sulla flessibilità oraria
3. Ricorso al lavoro straordinario
4. Situazione occupazionale
5. Problematiche connesse agli inquadramenti professionali
6. Impiego dei lavoratori in breve trasferta
Sugli argomenti sopra descritti a livello d'ogni singola unità produttiva potranno essere attivati confronti ed al riguardo si conviene che tali momenti, sostenuti da un adeguato livello d'informazioni, precedentemente definito, dovranno divenire l'occasione per dirimere e prevenire eventuali momenti di criticità ed altresì dovranno essere anche propedeutici per la ricerca di soluzioni condivise e coerenti con gli obiettivi aziendali e con i principi contrattuali definiti nel presente accordo e potranno altresì rappresentare un preventivo approfondimento per un'eventuale ed ulteriore fase di confronto da tenersi a livello aziendale.

Art. 3 Organismi rappresentativi dei lavoratori
Le parti al fine di facilitare il nuovo sistema di relazioni sindacali, condividono e confermano la costituzione del coordinamento aziendale espressione delle Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Le parti convengono che, al fine di consentire la necessaria agibilità all'organismo costituito, le ore necessarie al coordinamento nelle giornate di incontro con la direzione della cooperativa, saranno riconosciute come permesso sindacale retribuito aggiuntivo ai normali permessi sindacali previsti dalle normative di legge e contrattuali in vigore.

Art. 4 Accordo 21 Giugno 1997
Per i lavoratori di magazzino rimangono confermati i diritti per le ore di permesso sindacale e di assemblea previsti dall'accordo 21 giugno 1997.

Titolo V Sicurezza sul lavoro
Art. 1 Applicazione Dlgs 626

Premesso che le parti si danno reciproco atto dell'impegno a proseguire nella predisposizione di strumenti, agibilità ed atti che consentano l'applicazione di quanto previsto dal 626/94 e successive modifiche nonché dell'Accordo interconfederale in materia di nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (in seguito nominati RLS) di cui si conferma la differenza di molo e di modalità operative rispetto alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori, le parti convengono nel superare, precisandolo e promovendone ulteriori sviluppi, l'Accordo ponte sulla nomina, informazione e formazione ed agibilità dei RLS del 23 settembre 1997
In considerazione della distribuzione territoriale e della dimensione dei punti di vendita di Coop Centro Italia le parti confermano che i RLS, saranno cosi dislocati:
Toscana
1 Monteroni/S.Quirico/Montalcino/T.Ranieri/Buonconvento N° (1)
2 Rosia/S.Rocco/Taverne/RaDo1axio/o/Serre/Asciano N° (1)
3 S. Gimignano/Radda/C.Chianti/C.Scalo/S.Miniato N° (1)
4 Chiusi/Sarteano/Chianciano/Aquaviva/Torrita/Sinalunga/Foiano/C.Lago N° (2)
5 C. Fiorentino/Camucia/M.S.Savino/Bibbiena/Terranova N° (1)
Umbria
6 Uffici/sede N°(1)
7 Magazzino N°(1)
8 Iper N°(1)
9 Bastia Umbra/P.S.Giovanni N°(1)
10 Foligno/Spoleto N°(1)
11 Gualdo Tadino/Gubbio N°(1)
12 Orvieto/Marsciano/Todi N°(1)
13 Terni N°(1)
14 Umbertide/Città di Castello N°(1)
15 Perugia N°(1)
Lazio/Abruzzo
16 Rieti N°(1)
17 L'Aquila N°(1)
1. Le parti si danno reciprocamente atto che 1' individuazione sopra operata, per punti vendita distinti così come sopra indicati, non costituisce individuazione di altrettante unità produttive ai sensi dell'art. n. 2 del n. 626/94, così come modificato dall'art. 2 del n. 242/96 e che i RLS a nessun effetto sono paragonabili ai Rappresentanti territoriali previsti per le aziende di piccole dimensioni e di comparto.
2. Con la individuazione dei RLS dislocati nei territori in cui opera Coop Centro Italia, le parti si danno atto di non aver voluto creare condizionamenti reciproci nell' interpretazione della lettera i) art. 2 n. 626/94, bensì hanno voluto creare condizioni di agibilità tali da rendere il rapporto tra il RLS e gli altri soggetti titolati al confronto, utile e costruttivo ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
3. I programmi di formazione da predispone per i RLS i cui contenuti e durata sono indicati nel Decreto ministeriale 16 gennaio 1997, in rispondenza alle linee guida fissate a Livello nazionale e dall' Organo paritetico regionale, saranno concordati tra i firmatari del presente accordo.
4. In caso di necessità di sostituzione o integrazione di RLS le OO.SS. e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori si impegnano, a comunicarlo al Delegato del Datore di lavoro di Coop Centro Italia ed a provvedere tempestivamente alla sostituzione.
5. Ai RLS per svolgere le funzioni strettamente attinenti al ruolo, saranno riconosciuti permessi retribuiti, così come previsto dal punto 5.2 dell'Accordo interconfederale del 5/10/1995.
Attribuzioni del RLS
Con riferimento alle attribuzioni del RLS la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del DLgs. n. 626/94 le parti concordano quanto segue:
1. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per un più proficuo espletamento dell'incarico.
2. II RLS può consultare i documenti di valutazione dei rischi custoditi presso 1' azienda.
3. Il RLS è tenuto al rispetto del segreto aziendale e fare uso dei dati in suo possesso nell'ambito ristretto del suo incarico.
4. Il RLS sarà consultato su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso ivi comprese nuove aperture e rilevanti ristrutturazioni.
5. Della consultazione verrà redatto apposito verbale riportante le eventuali osservazioni e proposte, a conferma dell'avvenuta consultazione il RLS apporrà la propria firma.
6. Fermo restando il diritto di accesso ai luoghi di lavoro per il RLS questo deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e con le limitazioni previste dalla legge.
7. Il RLS eletto dai lavoratori all' interno dell'Azienda, di norma e fatto salvo specifiche necessità non programmabili, deve segnalare al Delegato del datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 gg. lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
8. Gli eventuali spostamenti per le visite di cui sopra, tra punto vendita e punto vendita delle zone di competenza, saranno a carico della azienda con le modalità previste dall' accordo vigente riguardante spostamenti e trasferte.
Nota a verbale
Si conviene che la dotazione dei lavoratori di idoneo vestiario protettivo per lo svolgimento della attività lavorativa sia materia di definizione nel confronto tra la cooperativa e gli RLS.
Si conviene inoltre che sino a concordata modifica rimangono, laddove esistono, precedenti accordi in tema di vestiario
Note conclusive
In considerazione del piano di sviluppo presentato dalla Cooperativa per il prossimo quadriennio le parti convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del contratto integrativo aziendale per una verifica funzionale delle aree individuate in cui sono individuati gli RLS
In tale occasione le parti si confronteranno sulla possibilità della costituzione di un coordinamento degli RLS
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che le specifiche di cui sopra corrispondono a quanto previsto dal comma 4 dell'. art. 18 del n. 626/94, e che non potranno costituire condizione di miglior favore, nelle fasi di confronto ai diversi livelli.

Art. 2 Sorveglianza patrimonio, sicurezza interna
Le parti convengono sulla possibilità d'installazione da parte della cooperativa d'impianti per il controllo a distanza.
Tali impianti in armonia con le disposizioni di legge e contrattuali saranno esclusivamente finalizzati alla tutela del patrimonio, delle strutture ed attrezzature e per aumentare il livello di sicurezza interna dei lavoratori e dei soci e consumatori della cooperativa ed in genere di tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o di lavoro con Coop Centro Italia.
L'utilizzo di tali impianti avverrà pertanto nel pieno rispetto delle previsioni di cui alla Legge 300 e non potrà in alcun modo essere utilizzato per il controllo a distanza delle attività lavorative
L'installazione, il posizionamento ed il funzionamento ditali impianti, così come ogni eventuale modifica o integrazione, devono essere portati a conoscenza delle RSU di ogni unità produttiva, sia per quanto oggetto dell'esistente che per ogni innovazione.
Laddove la RSU non sia presente la Cooperativa provvederà a darne informazione e dettaglio tecnico al coordinamento sindacale dei lavoratori.
Integrativo Aziendale

Titolo VI Politiche attive per l'occupazione
Art. 1 Livelli occupazionali

Le parti, in attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL, al fine di consentire alla Cooperativa di soddisfare le esigenze organizzative e produttive e nell'intento di salvaguardarne la competitività e la qualità del servizio, convengono sulla opportunità di utilizzare le occasioni offerte dalle normative contrattuali e di legge in vigore per l'attivazione di forme occupazionali funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Le parti, inoltre, fermo restando la salvaguardia della efficienza e competitività ed il contestuale miglioramento del servizio ai soci e ai consumatori, concordano sulla opportunità di una politica occupazionale più stabile.
La Cooperativa si impegna ad attivare in occasione degli incontri con le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori i diritti di informazione sulle quantità e tipologie di assunzioni che effettuerà e manifesta altresì la volontà di ricercare possibili soluzioni per l'inserimento con stabile occupazione per le categorie socialmente più deboli e per i lavoratori che per più periodi hanno prestato la propria attività lavorativa con la Cooperativa con rapporto di lavoro a tempo determinato.
La Cooperativa inoltre per dare pratica attuazione agli indirizzi della L. [dlgs] 626/94 opererà per l'attribuzione di responsabilità e compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza ricercando altresì per il personale in forza, nell'ambito delle possibilità organizzative, la valorizzazione del patrimonio professionale conseguito.
Le parti inoltre valutano positivamente il poter convenire con le ASL ed istituzioni previste eventuali inserimenti ergoterapeutici, tirocini, formativi, stages, per la qualificazione di portatori di handicap c/o di lavoratori con grave invalidità.
La Cooperativa e le rappresentanze dei lavoratori si impegnano inoltre a favorire nell'ambito delle opportunità fornite dagli enti preposti (regioni, province, emanazioni del ministero del lavoro) progetti tesi allo sviluppo ed all'aggiornamento delle professionalità per i lavoratori con contratti di lavoro precari, al fine di mantenere elevato il livello professionale di fronte alle opportunità occupazionali che si vanno determinando nel mondo del lavoro.
Le parti condividono infine che il tema dell'occupazione diviene centrale nei rapporti tra Cooperativa e Rappresentanze dei lavoratori e conseguentemente, Coop Centro Italia si impegna a fornire nelle occasioni periodiche di incontro, le informazioni sia sulla situazione occupazionale che sulle politiche attivate in tema di salvaguardia delle categorie di lavoratori più deboli, impegnandosi altresì ad attivarsi per il miglioramento della stabile occupazione.

Art. 2 Contratti a tempo determinato
Coop Centro Italia si impegna, in questa fase transitoria e comunque fino a nuova normativa definita dal CCNL applicato, ad una verifica congiunta sull'utilizzo dell'istituto in base al D.lgs del 6/09/2001 n° 368.
Si impegna altresì in occasione di assunzioni a tempo determinato a valutare la possibilità di assumere lavoratori che in precedenza hanno già avuto con la Cooperativa un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Le parti si impegnano inoltre ad attivare tempestivamente un confronto sulla base degli indirizzi che verranno convenuti nel rinnovo del CCNL e nel periodo di mora, Coop Centro Italia conferma gli impegni assunti esplicitati nel presente titolo.
Si conferma infine che per quanto oggetto di assunzioni eventualmente effettuate in armonia con il CCNL art. 80 rimangono in vigore sia le previsioni normative che i limiti contrattualmente stabiliti.

Art. 3 Appalti, Merchandiser, Promoter
La Cooperativa si impegna ad adottare nei confronti dei fornitori che utilizzano i lavori atipici, azioni di controllo, anche contrattualmente previste, finalizzate al rispetto delle norme legislative vigenti e/o delle condizioni economico normative loro riservate.
Resta inteso che Coop Centro Italia non eserciterà alcun potere direttivo e o disciplinare nei confronti dei lavoratori suddetti.
La Cooperativa si impegna inoltre, nell'ambito delle informazioni che riguardano le attività dei punti di vendita o unità produttive, così come indicate al Titolo Relazioni Sindacali, a fornire alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori le informazioni sui lavori atipici circa l'utilizzo e le mansioni svolte nell'ambito delle singole unità produttive.
Per quanto oggetto degli appalti la Cooperativa opererà nel rispetto delle previsioni del CCNL art. 18 e si impegna a rispettare i diritti di informazione ivi previsti.

Titolo VII Organizzazione del lavoro
Le parti, nella comune consapevolezza che il processo di sviluppo di Coop Centro Italia per la complessità legata alla sua evoluzione comporterà la necessaria applicazione o la sperimentazione di nuovi moduli organizzativi che siano coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa, convengono sulla attivazione di un sistema di relazioni sindacali che favorisca il necessario e positivo contributo di tutti lavoratori e delle loro rappresentanze e contribuisca allo sviluppo organizzativo della Cooperativa ed al miglioramento della qualità del lavoro.
Le parti, in armonia con quanto sopra, hanno pertanto inteso con la definizione contrattuale del presente Accordo stabilire i principi, gli indirizzi e le modalità per attuare moduli organizzativi coerenti agli obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale e concordano che l'obiettivo di migliorare il servizio al consumatore e garantirne la sua tutela può essere raggiunto e migliorato mantenendo elevato il livello di efficienza, flessibilità e competitività della Cooperativa ed in quest'ambito diviene insostituibile il ruolo dei dipendenti ed il loro reale coinvolgimento nel processo produttivo.
Viene altresì condiviso il principio che l'organizzazione del lavoro dovrà ricercare il miglioramento delle condizioni di lavoro che consentano, all'interno delle mansioni assegnate, una equa distribuzione dei carichi di lavoro oltre che la possibilità per i dipendenti di accrescere le proprie conoscenze e capacità professionali.
Per sviluppare una concreta organizzazione del lavoro "condivisa" e partecipata da tutti i dipendenti, diviene necessario lo sviluppo di un costante e positivo confronto con le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori, anche a livello di singola unità produttiva, come definito dal precedente punto in materia di sistema di relazioni sindacali a punto di vendita, per favorire momenti di partecipazione dei lavoratori, finalizzati alla sperimentazione di innovazioni organizzative e produttive.
Coerentemente con quanto sopra e per favorire il raggiungimento degli obiettivi concordati, le parti manifestano l'impegno reciproco ad operare a livello di unità produttiva per lo sviluppo di un sistema di relazioni sindacali basato sulla informazione e sulla preventiva consultazione, per attivare un confronto che sia propedeutico ad attuare moduli organizzativi compatibili con i servizi e le tipologie di vendita della Cooperativa.
Le parti concordano che i momenti di lavoro congiunto, per problematiche connesse all'organizzazione del lavoro di cui sopra, devono divenire l'occasione per dirimere e prevenire momenti di criticità, nonché la ricerca di soluzioni coerenti agli scopi aziendali e ai principi contrattuali e/o che siano altresì preventivo approfondimento dell'eventuale confronto da tenersi in sede aziendale.
La Cooperativa, infine, in armonia con la previsione dell'art. 3 del CCNL in presenza di realizzazione di nuove tipologie di vendita e/o di innovazioni strutturali e tecnologiche, nonché per lo sviluppo di condizioni di lavoro migliorative e funzionali, manifesta la disponibilità e l'auspicio della composizione di Commissioni previste al comma b) del predetto articolo.

Titolo VIII Lavoro a tempo parziale
Sulla base di quanto già convenuto in materia di organizzazione del lavoro, tenendo conto della tipologia delle unità operative della Cooperativa, si conviene che il ricorso al contratto di lavoro a tempo parziale da parte della Cooperativa rimanga uno degli istituti che, in relazione alla variabilità dei flussi di vendita, consenta di rispondere alle esigenze organizzative e dei lavoratori ed altresì favorire nuova occupazione.
L'utilizzo dell'istituto del contratto di lavoro a tempo parziale potrà avvenire su base settimanale, mensile annuale e/o misto in armonia con le norme di legge e di contratto.
[…]
In relazione al Dlgs. 25/02/2000 n° 61 e successive modificazioni, i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa avranno diritto di precedenza rispetto ad eventuali nuove assunzioni che la Cooperativa e che si impegna di volta in volta a comunicare, a condizione che venga trasmessa richiesta scritta alla Cooperativa.
La Cooperativa provvederà ad istituire una graduatoria delle richieste sulla base dei diritti stabiliti dal Dlgs sopracitato.
[…]

Titolo IX Orario di lavoro
Art. 1 Distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti supermercati ed ipermercato

La distribuzione degli orari di lavoro sarà fissata per i lavoratori a tempo pieno nelle diverse unità produttive in relazione alle diversità delle unità produttive ed organizzative ed agli orari di apertura, per mantenere elevato il livello di efficienza del servizio al consumatore agli utenti interni nonché di migliorare le condizioni complessive del lavoro dei dipendenti.
Al riguardo saranno ricercate forme di distribuzione dell'orario di lavoro che consentano attraverso l'applicazione di fasce differenziate e forme compensative di orario, dell'utilizzo di riposi e permessi individuali, nonché di forme di elasticità giornaliera per l'attuazione di pause lavorative, di mantenere costanza dei carichi di lavoro nelle varie fasi delle attività produttive, nel rispetto e secondo gli indirizzi di quanto segue:
1. L'orario settimanale di lavoro viene fissato per la generalità dei lavoratori a 38 ore.
2. I permessi di riduzione dell'orario di lavoro sono stabiliti in n° 32 ore annuali a fronte di orari di 38 ore settimanali.
3. Il lavoro straordinario, con eccezione dei periodi di flessibilità oraria decorrerà dal superamento dell'orario contrattuale di lavoro e precisamente dal superamento della 38esima ora settimanale.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale nelle unità produttive sarà programmata dal Direttore dell'Iper, dal Capo Negozio o loro delegati, valutate anche le necessità individuali presentate, con previsione settimanale e sarà comunicata il venerdì antecedente la settimana di riferimento.
5. Di norma, nella distribuzione degli orari di lavoro saranno assicurate tre mezze giornate di riposo con eccezioni di particolari esigenze organizzative nonché nelle settimane in cui si registrano giorni di chiusura per festività infrasettimanale.
6. I turni di lavoro unici non potranno essere superiori alle sette ore ed inferiori alle quattro ore e/o, fatto salvo nei supermercati ove l'orario di apertura pomeridiano sia inferiore ed in tal caso il turno minimo potrà essere pan all'orario di apertura.
7. I permessi di riduzione dell'orario di lavoro saranno goduti in misura non inferiore alla mezza giornata ad eccezione di modalità convenute con il lavoratore per il godimento ad ore.
8. Nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto, l'orario giornaliero ordinario a seguito di imprevedibili e non programmabili necessità tecnico organizzative e produttive e/o sulla base di specifiche e motivate necessità individuali dei dipendenti, potrà essere articolato con forme di superamento e/o minore prestazione con la previsione di forme compensative e/o di recupero dell'orario di lavoro, nell'ambito della settimana ed entro i limiti complessivi delle ore contrattuali settimanali.
9. L'orario giornaliero per i lavoratori sarà attuato con elasticità al fine di consentire ai lavoratori delle unità di vendita di usufruire di una pausa lavorativa volontaria di 15 minuti da recuperare nella giornata. Tale pausa sarà programmata compatibilmente con le esigenze del reparto ove il lavoratore viene impiegato. I Lavoratori che non sono interessati al godimento della pausa dovranno comunicarlo per scritto all'inizio dell'esercizio alla Cooperativa.
10. In caso di festività infrasettimanali l'orario ordinario contrattuale settimanale per i lavoratori a tempo pieno sarà calcolato in ragione proporzionale alle minori giornate di lavoro previste.
11. In caso di turno spezzato la fascia, oraria giornaliera non potrà essere superiore alle dodici ore.
12. In caso di turno spezzato la prestazione lavorativa giornaliera di nonna non potrà superare le nove ore con eccezione di eventi straordinari (es. inventari semestrali, ristrutturazioni, nuove aperture) per i quali sarà assicurata la preventiva informazione alle RSU.
[…]

Art. 2 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti del magazzino
La distribuzione degli orari di lavoro sarà fissata per i lavoratori a tempo pieno nei diversi reparti del magazzino in relazione alle diversità delle unità produttive ed organizzative, con l'obiettivo di mantenere elevato il livello di efficienza del servizio al consumatore agli utenti interni nonché con l'intento di migliorare le condizioni complessive del lavoro dei dipendenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro sarà fissata per i lavoratori a tempo pieno in relazione alle necessità tecnico organizzative e produttive ai fini di un corretto servizio ai punti di vendita e alle Cooperative associate, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti occupati presso il magazzino.
Al riguardo saranno ricercate forme di distribuzione dell'orario di lavoro che consentano attraverso l'applicazione di fasce differenziate di orario, di forme compensative delle ore di lavoro nell'arco della settimana e dell'utilizzo di riposi e permessi individuali, nonché di forme di elasticità giornaliera per l'attuazione di pause lavorative, di mantenere costanza dei carichi di lavoro nelle varie fasi delle attività produttive, nel rispetto e secondo gli indirizzi di quanto segue:
La distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale sarà programmata dal Capo Reparto o suo delegato valutate anche le necessità individuali presentate, con previsione settimanale e sarà comunicata il venerdì antecedente la settimana di riferimento.
1. L'orario di lavoro settimanale per la generalità dei lavoratori occupati è fissata in 38 ore settimanali.
2. Per i lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in turni unici alternati l'orario di lavoro è ridotto di mezz'ora su base settimanale.
[…]
4. La fascia oraria giornaliera viene fissata in n° 12 ore.
5. I permessi di riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori a tempo pieno è fissato in n° 48 ore comprensivi di otto ore in sostituzione della festività del 4 Novembre che pertanto non viene retribuita quale festività.
6. Nell'ambito dell'orario dì lavoro settimanale contrattualmente previsto, l'orario giornaliero ordinario a seguito di imprevedibili necessità tecnico organizzative e produttive e/o sulla base di specifiche e motivate necessità individuali dei dipendenti, sarà articolato con forme di superamento e/o minore prestazione con la previsione di forme compensative c/o di recupero dell'orario di lavoro, nell'ambito della settimana ed entro i limiti complessivi delle ore contrattuali settimanali.
Il lavoro straordinario decorre dal superamento dell'orario contrattuale settimanale di 37 ore fatti salvi i periodi in cui vige la flessibilità settimanale.
8. In caso si festività infrasettimanali l'orario contrattuale settimanale per i lavoratori a tempo pieno sarà calcolato in ragione proporzionale alle minori giornate di lavoro previste.
9. L'orario di lavoro giornaliero è comprensivo di 15 minuti di pausa retribuita come sarà specificato nella tabella degli orari.
10. I permessi di riduzione dell'orario di lavoro saranno goduti in misura non inferiore alla mezza giornata ad eccezione di richieste individuali per il godimento ad ore.
11. In caso di turno spezzato la prestazione lavorativa giornaliera di norma non potrà superare le nove ore con eccezione di eventi straordinari (es. inventari semestrali, ristrutturazioni, nuove aperture) per i quali sarà assicurata la preventiva informazione alle RSU.

Art. 3 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti della sede
La distribuzione degli orari di lavoro sarà fissata per i lavoratori a tempo pieno nei diversi settori della sede in relazione alle diverse esigenze organizzative al fine di mantenere elevato il livello di efficienza del servizio agli utenti interni nonché di migliorare le condizioni complessive del lavoro dei dipendenti.
Per conseguire quanto sopra, le parti individuano nella applicazione di forme di elasticità e compensative degli orari di lavoro nell'arco della settimana e nell'utilizzo di servizi da parte dei dipendenti gli strumenti che consentono sia il contenimento della fascia oraria, che l'articolazione di orari per il presidio degli uffici, rispondenti alle necessità tecniche ed organizzative della Cooperativa.
Per la distribuzione degli orari di lavoro si conviene quanto segue:
1. L'orario contrattuale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali.
2. I permessi di riduzione dell'orario di lavoro sono stabiliti in 32 ore annue riferite ai lavoratori occupati a tempo pieno.
3. L'orario giornaliero per i lavoratori sarà attuato con elasticità al fine di consentire ai lavoratori di usufruire di una pausa lavorativa volontaria di 15 minuti da recuperare nell'arco della giornata lavorativa. Tale pausa sarà programmata compatibilmente con le esigenze dell'ufficio ove il lavoratore viene impiegato. I lavoratori che non sono interessati al godimento della pausa dovranno comunicarlo per scritto all'inizio dell'esercizio alla Cooperativa
[…]
5. L'orario settimanale di lavoro, con esclusione della pausa, per la generalità dei lavoratori della sede è così fissato:

Giorno Mattino Pomeriggio
Dal               Al Entrata uscita entrata uscita
Lunedì 8:30 13:00 13.40 16.50
Martedì    Venerdì 8:30 13:00 13.40 16.45

6. Fermo restando l'orario giornaliero stabilito, la Cooperativa, sulla base di rilevate esigenze potrà attivare una articolazione degli orari che prevedano, attraverso l'applicazione di forme di elasticità oraria, il prolungamento di una ora della fascia oraria prevista per la generalità dei lavoratori,
7. Il Responsabile del Servizio, sentite le esigenze dei lavoratori e per consentire ai lavoratori residenti in località limitrofe di raggiungere la propria residenza per il pranzo, potrà prolungare di mezz'ora la pausa pranzo.
8. In questi casi l'orario di uscita sarà prorogato dello stesso tempo di prolungamento della pausa.
9. Per ulteriori necessità di estendere il lavoro su sei giorni, fatto salvo cause imprevedibili e di forza maggiore, la Cooperativa si impegna ad un preventivo confronto con le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.

Art. 4 Flessibilità dell'orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal CCNL all'art. 90, in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell'orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 16 settimane, per un totale di n. 40 ore complessive.
Pertanto durante le settimane in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali.
La programmazione del superamento dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, sarà attuata in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e dal presente accordo aziendale.
Per ogni mese di applicazione del programma di flessibilità, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane.
Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell'orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia.
Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l'esatta corrispondenza.
Nei periodi in cui è prevista la prestazione lavorativa in eccedenza al normale orario, lo straordinario decorrerà dal superamento dell'orario contrattuale stabilito dal programma di flessibilità.
Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell'anno successivo.
Eventuali residui non goduti saranno liquidati con le stesse modalità dei permessi di riduzione dell'orario di lavoro
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato a tempo pieno, l'istituto della flessibilità di cui alla presente normativa verrà applicato qualora il contratto di lavoro stipulato con il dipendente abbia durata superiore di mesi due compreso un'eventuale proroga dello stesso.
[…]
La situazione delle ore svolte in eccedenza e l'attuazione dei recuperi saranno oggetto di verifica negli incontri che le parti attiveranno durante l'esercizio.
[…]
Le ore prestate in occasione delle aperture domenicali nei periodi in cui è prevista la flessibilità oraria, su richiesta dei lavoratori che le hanno effettuate, potranno essere retribuite.
La Cooperativa in armonia con quanto previsto al titolo II art. 26 del vigente contratto si impegna ad accompagnare la comunicazione alle RSU con le informazioni circa gli obiettivi organizzativi e di qualità del servizio che si intendono cogliere con l'applicazione del titolo sulla flessibilità.
In considerazione delle particolarità organizzative del magazzino e dell'ipermercato, dei flussi produttivi e delle vendite, fermo restando le opportunità stabilite dal vigente accordo, previo confronto con le RSU potranno essere previste modalità di applicazione della flessibilità rispondenti alle esigenze ditali tipologie.

Titolo XIV Socialità e solidarietà
Art. 7 Mensa

E' istituito in Castiglione del Lago il servizio di mensa per il pranzo dei lavoratori.
Il servizio di mensa sarà così composto:
primo piatto
secondo piatto
contorno
pane
frutta
acqua
[…]