Categoria: 1990
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Tipologia: CCNL
Data firma: 6 ottobre 1990
Validità: 01.10.1990 - 30.09.1994
Parti: Federterme e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Az. Termali

Sommario:

 Art. 1 - Relazioni industriali
A) Osservatorio Nazionale
B) Sistema di informazione
C) Relazioni a livello aziendale
Art. 2 - Appalti e decentramento produttivo
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Affissione del contratto
Art. 6 - Assunzioni
Art. 7 - Documenti
Art. 8 - Visita medica
Art. 9 - Trattamento in caso di maternità e puerperio
Art. 10 - Assenze e permessi
Art. 11 - Precedenze
Art. 12 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Classificazione del personale
Art. 15 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni
Art. 16 - Cumulo di mansioni
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 18 - Lavori discontinui
Art. 19 - Lavoro a tempo parziale
Art. 20 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 21 - Riposo per i pasti
Art. 22 - Interruzione del lavoro
Art. 23 - Recuperi
Art. 24 - Sospensione del lavoro
Art. 25 - Riposo settimanale
Art. 26 - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali
Art. 27 - Ferie
Art. 28 - Trattamento delle festività soppresse
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi
Art. 31 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 32 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 33 - 13a e 14a mensilità
Art. 34 - Premio di fine stagione
Art. 35 - Premio di produzione
Art. 36 - Trasferte
Art. 37 - Trasferimenti
Art. 38 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto
 Art. 40 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 41 - Aspettativa per riabilitazione
Art. 42 - Infortuni sul lavoro
Art. 43 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 44 - Diritto allo studio
Art. 45 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 46 - Alloggio
Art. 47 - Spogliatoi
Art. 48 - Indennità mezzi di trasporto
Art. 49 - Indennità di istruzione figli
Art. 50 - Mense aziendali
Art. 51 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 52 - Certificato di lavoro
Art. 53 - Tutela igienica dei lavoratori
Art. 54 - Istruzione professionale
Art. 55 - Utensili di lavoro
Art. 56 - Norme di comportamento
Art. 57 - Disciplina aziendale
Art. 58 - Provvedimenti disciplinari
Art. 59 - Ammonizione, multa, sospensione
Art. 60 - Licenziamento per cause disciplinari
Art. 61 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 62 - Prestiti
Art. 63 - Visita di inventario e visite personali
Art. 64 - Patronati
Art. 65 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 66 - Commissioni interne
Art. 67 - Ambiente di lavoro
Art. 68 - Permessi sindacali
Art. 69 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 70 - Affissioni
Art. 71 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 72 - Fondo di solidarietà
Art. 73 - Assemblea
Art. 74 - Caso di morte
Art. 75 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 76 - Sostituzione degli usi
Art. 77 - Norme generali
Art. 78 - Decorrenza e durata
Art. 79 - Minimi tabellari
Art. 80 - Indennità di contingenza

Addì, 6-10-1990 in Roma tra la Federterme, Federazione Italiana delle terme, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana, l’Associazione Sindacale Intersind, e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi Mense e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-CisL), la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs); si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti delle Terme, in sostituzione di quello stipulato il 16-4-1987.

Art. 1 - Relazioni industriali
A) Osservatorio Nazionale

La Federterme, l’Intersind e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil manifestano l’interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto periodico sui principali problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività del termalismo italiano, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza che si aprirà con l’unificazione dei mercati europei, ed alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Nell’ottica indicata, la Federterme, l’Intersind e le Organizzazioni sindacali nazionali suddette - ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - concordano sulla opportunità di costituire un Osservatorio nazionale composto da 6 membri designati dalla Federterme e dall’Intersind e da 6 membri designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil. Tale Osservatorio avrà la funzione di effettuare l’esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore termale e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi.
L’Osservatorio potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
L’Osservatorio entrerà in funzione entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto ed in occasione della prima riunione avvierà la programmazione della propria attività.
In particolare saranno oggetto di esame:

- l’andamento e la composizione qualitativa dell’occupazione nel settore, anche con riferimento alle problematiche della stagionalità;
- le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche;
- l’evoluzione dell’occupazione giovanile e delle c.d. categorie deboli con particolare riguardo ai contratti di formazione e lavoro attivati nel settore; quanto sopra in relazione all’attuazione degli strumenti previsti dagli Accordi interconfederali 18-12-1988 e 5-1-1990, ivi compresi quelli a favore dei lavoratori ultraventinovenni.
L’Osservatorio inoltre per assecondare il progresso e lo sviluppo del settore e realizzare una migliore qualificazione del servizio all’utenza, nonché al fine di individuarne le esigenze nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni, e per dare risposte alle esigenze di efficienza professionale dei lavoratori, studierà e seguirà l’evoluzione delle tecniche e metodiche terapeutiche nonché delle diverse problematiche interessanti l’effettuazione dei cicli di cure termali, attivandosi presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli Enti locali e regionali competenti nonché gli organismi previsti dagli Accordi interconfederali vigenti in materia affinché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e dell’innovazione, gli opportuni interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Pari opportunità - Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la valorizzazione delle professionalità femminili - e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale opererà un apposito gruppo di lavoro composto da 6 membri (3 designati da Federterme ed Intersind e 3 designati dalle Segreterie Nazionali di Filcams-Cgil, di Fisascat-Cisl e di Uiltucs-Uil) al quale è affidato il compito di:
- esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
- esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali.
B) Sistema di informazione
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla necessità di promuovere - nell’ambito dei rispettivi ruoli - una politica finalizzata ad un rilancio del settore in grado di assicurare prospettive di sviluppo per le Aziende, anche con riferimento all’occupazione, concordano quanto segue:
1) annualmente, in uno specifico incontro da effettuarsi di norma nel primo semestre di ciascun anno solare, le Associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno alla Filcams-Cgil, alla Fisascat-Cisl e alla Uiltucs-Uil informazioni globali in ordine alle prospettive di sviluppo e ai problemi del termalismo, agli orientamenti generali in termini di politica del settore nonché alle prospettive degli investimenti per nuovi impianti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna;
2) annualmente, di norma entro il primo semestre, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori informazioni globali in ordine alle prospettive di sviluppo, ai problemi e agli orientamenti generali di cui al punto 1), riferiti al territorio, nonché alle prospettive degli investimenti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive, per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna. Verranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine, di formazione e lavoro e a part- time, sull’andamento dell’occupazione femminile nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap.
Per le zone con scarsa concentrazione di stabilimenti termali, le Associazioni nazionali individueranno consensualmente, nel corso dell’incontro di cui al punto 1), aree interprovinciali;
3) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, i gruppi industriali - individuabili nei complessi termali con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, aventi rilevante influenza nel settore - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria, su loro richiesta, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), informazioni globali previsionali riguardanti gli investimenti relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente, nonché elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine, di formazione e lavoro e a part-time, sull’andamento dell’occupazione per sesso e per classi di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap;
4) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese titolari di un solo stabilimento che abbiano notevole peso produttivo e significative incidenze nell’ambito del settore - intendendosi per tali quelle che occupano mediamente più di 110 dipendenti - forniranno, ove richieste, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), alle Rappresentanze Sindacali Aziendali informazioni previsionali relative agli investimenti per nuovi insediamenti e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente. Saranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione dei contratti a termine, di formazione e lavoro e a part-time, sull’andamento dell’occupazione per sesso e per classi di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap.
C) Relazioni a livello aziendale
1) Il presente contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate. Tali materie sono:

c) la scelta degli istituti specializzati per indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro di cui all’art. 67;
d) l’attuazione della distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni o la sua realizzazione nell’arco di più settimane nelle ipotesi di cui al punto 3) dell’art. 15.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
[…]

Art. 2 - Appalti e decentramento produttivo
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia.
Le Aziende appaltanti devono esigere dalle Aziende appaltatrici, inserendo nei contratti apposita clausola, il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le Aziende appaltatrici stesse, e quello delle norme previdenziali e antinfortunistiche.
Nel caso di iniziative di decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive aventi riflessi sull’occupazione assunte dalle Aziende di cui al punto 4), lettera B) dell’art. 1, ne sarà data comunicazione preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, per gli aspetti qualitativi e quantitativi, in apposito incontro nel corso del quale le stesse potranno fare le opportune valutazioni sui predetti riflessi.

Art. 3 - Formazione professionale
In attuazione di quanto previsto dagli Accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l’importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione anche alla esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
In questo quadro le Aziende di cui all’art. 1, lettera B), punto 4), forniranno alle RSA, in occasione di un apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterni all’Azienda.

Art. 6 - Assunzioni
[…]
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 8 - Visita medica
Per quanto riguarda le visite mediche in costanza di rapporto si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300 e dalle successive disposizioni di legge in materia.

Art. 9 - Trattamento in caso di maternità e puerperio
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 12 - Disciplina dell’apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge salvo quanto previsto dai commi che seguono.
[…]

Art. 14 - Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria di 7 livelli e 9 parametri retributivi.
[…]
1° Livello super
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, avendo ampia discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa, svolgono, con carattere di continuità, funzioni direttive, di maggior rilievo rispetto a quelle previste per il livello 1o e particolarmente importanti ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi di impresa, con autonomia nella gestione di risorse.
L’appartenenza a questo livello è, inoltre, caratterizzata dalla capacità di fornire, con specifica autonomia e assunzione di responsabilità, contributi di particolare originalità e creatività per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, dalla capacità di organizzare, integrare e sovraintendere le risorse affidate e dalla capacità di attivare e gestire rapporti di considerevole rilievo con terzi.
I profili relativi sono quelli tassativamente elencati alle successive lettere A) e B), cui corrispondono valori parametrali convenzionali differenziati in ragione dei contenuti professionali della mansione svolta, dei livelli di responsabilità assegnati e della complessità delle realtà aziendali in cui le attività vengono esercitate.
A)
[…]
- Responsabile del personale, intendendosi per tale il lavoratore che, con le caratteristiche di cui alla declaratoria, sovraintende, coordina e controlla le branche in cui si articola il settore del personale (relazioni industriali, gestione e sviluppo, formazione ed addestramento, antinfortunistica, ecc.) elaborando politiche e strategie per il conseguimento degli obiettivi che ha concorso a predeterminare.
[…]

Art. 17 - Orario di lavoro
1) La durata massima dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto, è fissata in 40 ore.
[…]
3) In relazione a particolari esigenze tecnico-organizzative, l’orario settimanale di lavoro di cui al punto 1) potrà essere distribuito, limitatamente al personale necessario e per l’assolvimento delle esigenze curative che si presentassero, su 6 giorni anziché 5 anche in periodo diverso da quello previsto al punto 2).
Inoltre, l’orario normale di lavoro di cui al punto 1) può essere realizzato come media nell’arco di più settimane, a fronte di situazioni ed esigenze oggettive dell’attività produttiva.
L’attuazione di quanto sopra sarà determinata dall’Azienda previa intesa con le RSA.
[…]
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i riposi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività, mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’Azienda.
[…]
6) Per gli addetti ai lavori discontinui - che possono essere assunti con un orario giornaliero di 9 o 10 ore - l’orario contrattuale settimanale di lavoro viene fissato come segue:
- discontinui con orario normale di 60 ore settimanali .......... 48 ore
- discontinui con orario normale di 54 ore settimanali .......... 43 ore
- discontinui con orario normale di 48 ore settimanali .......... 40 ore
[…]

Art. 18 - Lavori discontinui
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15-3-1923, n. 692.
Le predette mansioni sono limitate come segue:
1) autisti;
2) custodi, guardiani diurni e notturni, portieri;
3) personale addetto alla sorveglianza delle piscine;
4) personale addetto agli spogliatoi delle piscine;
5) personale addetto alla sorveglianza delle sorgenti, delle canalizzazioni, degli apparecchi di sollevamento e distribuzione di acqua.
Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro dell’operaio addettovi rientra nella norma di cui al punto 1) dell’art. 17. La norma di cui sopra non si applica al caso occasionale o sporadico.
Per i lavoratori discontinui o addetti a mansioni di semplice custodia di cui sopra, le ore prestate fino al loro orario di lavoro contrattuale (rispettivamente 48 e 43 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale. Le ore prestate, rispettivamente, oltre le 48, 43 e 40 ore settimanali e fino ai limiti di cui al punto 6, art. 17, saranno maggiorate con la percentuale di cui all’art. 20.

Art. 20 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Per lavoro straordinario, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, nonché dal punto 3) dell’art. 17, ai fini del computo della relativa maggiorazione, si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario di cui al precedente art. 17.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, si richiamano le disposizioni di legge in materia.
Ai fini del computo del lavoro straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre le 40 ore con riposo compensativo di cui al 2° capoverso del punto 3) dell’art. 17 - orario di lavoro - che pertanto verranno retribuite come prestazione ordinaria.
Ferma restando la normativa di cui ai precedenti commi del presente articolo, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite massimo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
A decorrere dal 1-10-1990 il limite di cui sopra sarà pari a 175 ore annuali per ciascun lavoratore.
In relazione a quanto sopra, trimestralmente, le Aziende informeranno le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle ore di lavoro straordinario effettuate.
[…]

Art. 21 - Riposo per i pasti
Nelle Aziende in cui l’orario normale di cui all’art. 17, viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora di sosta per la consumazione dei pasti. Ai lavoratori che effettuano l’orario continuativo, è concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 o con orario di lavoro continuativo ai sensi della legge 26-4-1934, n. 653 e della legge 17-10-1967, n. 977 il riposo intermedio è di mezza ora. A detto personale verrà corrisposta una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione.
La suddetta percentuale sarà corrisposta anche agli uomini che effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati con orario continuativo quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre con orario continuativo.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.

Art. 23 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 25 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale è regolato dalle norme di legge.

Art. 42 - Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]
Nel caso, in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. […]

Art. 47 - Spogliatoi
Nell’Azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro. Le Aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con i loro mezzi, gli effetti.

Art. 53 - Tutela igienica dei lavoratori
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 55 - Utensili di lavoro
L’operaio riceverà dall’Azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile di quelli che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[…]

Art. 56 - Norme di comportamento
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. […]
L’eventuale regolamento interno non potrà contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto e della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 59 - Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei mesi precedenti. Quando tuttavia le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;

3) che ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
4) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
5) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
6) che sia trovato addormentato;
7) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
8) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
9) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
[…]
14) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’Azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizioni più gravi in relazione alla entità e alla gravità o alla abituale recidiva dell’infrazione.
[…]

Art. 60 - Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
[…];
5) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode dell’Azienda;
8) danneggiamento volontario di impianti o di materiale;
[…]
10) atti implicanti dolo o colpa grave con danno della Azienda;
[…]
13) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
14) insubordinazione grave verso i Superiori.
[…]

Art. 66 - Commissioni interne
I compiti delle Commissioni Interne e del Delegato d’impresa sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 67 - Ambiente di lavoro
Le Rappresentanze Sindacali aziendali:
- possono promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore nell’ambiente di lavoro;
- concordano con la Direzione aziendale la scelta di Istituti specializzati di Diritto Pubblico, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, cui ricorrere per indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro.
I medici ed i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Gli oneri relativi alle indagini come sopra concordate saranno a carico dell’Azienda.

Art. 70 - Affissioni
Si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 25 della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 73 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dell’orario di lavoro, per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare ad assemblee durante l’orario di lavoro, fino a 10 ore all’anno. Per tali ore sarà corrisposta la normale retribuzione.
[…]

Art. 77 - Norme generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.