Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 settembre 2015, n. 17977 - Domanda di riconoscimento dell'aggravamento delle infermità conseguenti ad infortunio sul lavoro


 

Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 11/09/2015

Fatto


Con sentenza dell'11 giugno 2012 la Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 13 aprile 2007, ha rigettato la domanda proposta da M.D. intesa ad ottenere il riconoscimento dell' aggravamento delle infermità conseguenti all'infortunio sul lavoro occorsogli il 15 giugno 1983 e la costituzione della conseguente rendita da parte dell'INAIL. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello e che aveva escluso che le patologie riscontrate nel M.D. fossero ascrivibili al trauma cranico patito in occasione dell'infortunio sul lavoro occorsogli, anche in considerazione della mancanza di documentazione di accertamenti sanitari nel corso del lungo periodo trascorso dall'epoca dell'infortunio.
Il M.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.
Resiste l'INAIL con controricorso.

Diritto


L'eccezione di prescrizione sollevata dall'INAIL ex art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza. La sentenza impugnata non tratta tale affermata eccezione, per cui il controricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione le modalità con cui ha sollevato tale eccezione; fra l'altro la controparte ha anche contestato tale eccezione deducendo che sarebbe stata sollevata, nel giudizio di merito, altra e diversa eccezione di prescrizione ex art. 112 del medesimo d.P.R. 1124 del 1965, per cui, a maggior ragione, sarebbe stato obbligo dell'INAIL, riprodurre gli esatti termini della dedotta eccezione al fine di consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.
Con l'unico motivo di ricorso si lamenta omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento al dedotto acritico recepimento delle conclusioni del CTU da parte della Corte d'appello, e che non avrebbe considerato la certificazione medica risalente agli anni 1996, 1997 e 2000, e che avrebbe formulato una diagnosi errata.
Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata si è basata sulla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello e il ricorrente sostanzialmente si limita a contestare tale consulenza in modo non ammissibile nel giudizio di legittimità. La censura di difetto di motivazione, nel caso in esame in cui vi sono due consulenze tecniche contrastanti, è comunque infondata. Infatti quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d' ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente, ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili. In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione (Cass 27 febbraio 2009, n. 4850).
Ricorrono giusti motivi in ragione della natura delle questioni esaminate e del diverso esito della controversia nei due gradi di giudizio di merito, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2015.