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Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2015, n. 5983 - Morte per schiacciamento di un lavoratore: quando la responsabilità, oltre che del datore di lavoro, è del RSPP


 

Il fatto che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi ultimi possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto.

Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (v. Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094; Sez. 4, n. 32195 del 15/07/2010, Scagliarini, Rv. 248555).

Ebbene, tra i compiti del R.S.P.P. rientra proprio quello di individuare i fattori di rischio e suggerire le misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Al riguardo l'assunto del ricorrente secondo cui tale obbligo presuppone l'indicazione, da parte del datore di lavoro, nel documento di valutazione dei rischi, dello specifico aspetto organizzativo interessato dalla possibile insorgenza di rischi non trova alcun appiglio nel dato positivo e ancor prima è manifestamente illogico dal momento che finisce con l'invertire il rapporto di collaborazione tra responsabile del servizio di prevenzione e protezione e datore di lavoro, quale presupposto dalla norma, e in definitiva, come detto, a privare di senso la stessa previsione della figura del R.S.P.P..

E' evidente, infatti, che non è il datore di lavoro a dover informare il R.S.P.P. delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest'ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell'organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza.

Diversamente, peraltro, è evidente che, come detto, la previsione di una siffatta figura di collaboratore non avrebbe significato alcuno dal momento che, postulandosi un onere informativo in capo allo stesso datore di lavoro, si presuppone per ciò stesso, contrariamente al vero, che lo stesso sia sempre e comunque in grado di procurarsi ex se le informazioni necessarie al fine di un compiuto espletamento dei doveri prevenzionali su di lui gravanti (si pensi all'esistenza di rischi la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche).


 

Fatto


1. Con sentenza del 13/1/2012 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava C.G. e L.S. colpevoli del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per avere - il primo nella qualità di legale rappresentante della PRE.FA.CEM. S.r.l. (svolgente attività di realizzazione di prefabbricati in cemento); il secondo nella qualità, rivestita dal 7/1/2001, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione - cagionato, in cooperazione colposa tra di essi, la morte di Ca.Mi.Ar., lavoratore dipendente della predetta società, adibito, al momento del sinistro, al lavaggio tramite idropulitrice di pannelli in conglomerato cementizio, mantenuti in posizione verticale tramite rastrelliere, due dei quali gli rovinavano addosso provocandone la morte per schiacciamento: fatto avvenuto il (OMISSIS).

L'evento era ascritto al C. per aver omesso di considerare, nel documento di valutazione dei rischi, il sistema utilizzato per mantenere in posizione verticale le pareti in conglomerato cementizio, mediante l'impiego di rastrelliere, durante le fasi di stoccaggio e lavaggio, in tal modo non valutando i pericoli di caduta e ribaltamento delle pareti medesime e non predisponendo un programma di sicurezza e gestione che prevedesse controlli e manutenzione delle rastrelliere, la verifica del piano di posa dei basamenti e del corretto posizionamento dei pannelli, del loro bloccaggio, del calcolo del carico massimo ammissibile e, in genere, della stabilità e delle condizioni di equilibrio delle pareti e che contemplasse, comunque, gli accorgimenti necessari per la messa in sicurezza dell'area e dei lavoratori, fra cui la previsione di una via di fuga libera da ostacoli, così violando il disposto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4.

Al L. si rimproverava, invece, di aver omesso di individuare e valutare i rischi connessi alla descritta lavorazione e alla relativa organizzazione e, dunque, di individuare le necessarie misure per la sicurezza e, comunque, di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la fonte di pericolo, così violando il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9.

Entrambi gli imputati erano pertanto condannati alla pena (sospesa) di un anno di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi nella separata sede civile, e al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00 in favore di ciascuna di esse oltre che alla rifusione delle spese processuali.

2. Interposto gravame in punto di affermazione della penale responsabilità, mancata concessione delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza dell'8/4/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e rideterminava pertanto la pena, per ciascuno di essi, nella misura di nove mesi di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.

3. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione entrambi i predetti imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.

3.1. C.G. articola a fondamento del proprio ricorso due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità.

Lamenta che erroneamente la Corte d'appello, confermando la valutazione del primo giudice, ha ritenuto irrilevante la circostanza che nè le consulenze tecniche dell'accusa, nè quelle della difesa avessero individuato la causa della rottura delle rastrelliere deputate a trattenere la parete rovinata addosso alla vittima e che altrettanto erroneamente i giudici di secondo grado non hanno disposto alcun ulteriore accertamento tecnico, ritenendo che lo stesso non avrebbe potuto condurre a individuare un eventuale fattore esterno idoneo a interrompere il nesso causale con le condotte omissive ascritte agli imputati.

Deduce che tale ragionamento omette di considerare che, come emerso nel corso del dibattimento, le vie di fuga in realtà esistevano e che, inoltre, la natura tecnica dell'operazione cui era addetta la vittima al momento del sinistro richiedeva che essa si ponesse a una distanza ravvicinata per garantire al getto di acqua la giusta pressione. Soggiunge che, essendo pacificamente emerso che la caduta della parete fu repentina e improvvisa e che il lavoratore non sentì i richiami dei colleghi a causa del rumore dell'idropulitrice, anche la predisposizione di altra più ampia via di fuga non sarebbe stata idonea a scongiurare l'evento.

Determinante pertanto - secondo il ricorrente - sarebbe stato l'accertamento del fattore esterno, di cui tutte le consulenze postulano l'esistenza, che innescò la caduta da un punto di vista meccanico.

Sotto altro profilo lamenta l'erronea sottovalutazione dell'esistenza di delega di funzioni conferita al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonchè della comprovata assoluta mancanza di ogni tipo di ingerenza da parte del C. nella predisposizione delle procedure e modalità di lavaggio.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra le concesse circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata.

Osserva che una valutazione globale del fatto avrebbe consentito di valorizzare non solo il corretto comportamento processuale ma anche ulteriori e qualificanti elementi, quali: la riconosciuta estrema correttezza, puntualità e precisione di esso ricorrente nei rapporti con tutti i lavoratori; la buona fede che sorreggeva il suo convincimento che la delega conferita fosse idonea a scongiurare la tragedia verificatasi; lo stato di prostrazione e sofferenza emerso nel corso dell'esame dell'imputato; l'avere egli provveduto spontaneamente al pagamento delle spese funerarie.

4. L.S. articola, a sua volta, a fondamento del proprio ricorso due motivi, entrambi in punto di affermazione della penale responsabilità.

4.1. Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 9 in relazione all'art. 589 cod. pen..

Assume che, a causa di una inesatta interpretazione di tali disposizioni, i giudici d'appello sono pervenuti a una inesatta ricostruzione della ripartizione dei doveri incombenti in materia tra il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Sostiene, infatti, che gli obblighi a quest'ultimo imposti dal D.Lgs. cit., art. 9 sono stati, nella specie, da esso ricorrente puntigliosamente assolti sulla base di quanto egli conosceva e poteva materialmente conoscere circa l'organizzazione produttiva e i luoghi dell'azienda e che, a tal fine, egli poteva fare riferimento solo ed esclusivamente al documento di valutazione dei rischi, la cui redazione è per legge imposta al datore di lavoro.

Sottolinea al riguardo che, siccome pacificamente acquisito nel processo, il datore di lavoro aveva nel caso di specie negligentemente omesso di indicare all'interno del documento di valutazione dei rischi la fase di lavaggio delle pareti in cemento e la relativa organizzazione della zona dell'azienda a ciò destinata, senza peraltro fornire in altri modi informazioni utili.

Evidenzia altresì che la pulitura delle pareti in cemento avveniva in una zona dello stabilimento che era destinata, nel documento di valutazione dei rischi, ad altre fasi della produzione.

Osserva che, pertanto, mai egli avrebbe potuto avere conoscenza della fase di lavaggio delle pareti in cemento con idropulitrice e che, per converso, la Corte d'appello, diversamente ragionando, ha finito con l'imporre semplicisticamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione la tutela tout court della sicurezza dei lavoratori, gravandolo di doveri ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, i quali piuttosto riguardavano esclusivamente il datore di lavoro.

4.2. Con il secondo motivo deduce che, sul punto, la Corte d'appello è anche incorsa in vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Secondo il ricorrente, infatti, contraddittoriamente i giudici di merito hanno, da un lato, nel trattare la posizione del C., definito gli obblighi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione come ausiliari rispetto a quelli del datore di lavoro e tali, pertanto, da non escludere la responsabilità di quest'ultimo nella individuazione dei fattori di rischio della lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e formazione dei dipendenti; dall'altro, nel trattare invece la posizione di esso ricorrente, hanno aderito ad una impostazione sistematica che attribuisce al responsabile del servizio di prevenzione e protezione un ruolo determinante e un autonomo profilo di responsabilità nonostante la negligente condotta del datore di lavoro.

Secondo il ricorrente un tale argomentare si pone in contraddizione anche con le informazioni emergenti dal processo dalle quali infatti - assume -, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non emerge prova certa che egli conoscesse effettivamente lo stato dei luoghi e, in particolare, la zona dove avveniva il lavaggio con idropulitrice delle pareti in cemento.



Diritto


4. Entrambi i ricorsi sono infondati.

Le varie censure articolate da entrambi i ricorrenti in punto di affermazione della penale responsabilità, si risolvono, invero, nella reiterazione di argomentazioni difensive motivatamente disattese dai giudici di appello, alla stregua di considerazioni esaustive e intrinsecamente coerenti in punto di fatto e pienamente corrette in punto di diritto.

4.1. In particolare, le doglianze svolte nel ricorso proposto nell'interesse del C. si appalesano inidonee a inficiare la congruenza e validità argomentativa delle considerazioni svolte nella sentenza impugnata circa la irrilevanza di un accertamento peritale finalizzato a verificare le cause che hanno determinato il cedimento delle pareti di cemento e dalla rastrelliera che le conteneva.

Del tutto ragionevolmente, infatti, la Corte territoriale ha al riguardo evidenziato, conformemente al giudice di primo grado, che "a fronte della riscontrata sussistenza, nella condotta tenuta dagli imputati, di profili di colpa già di per sè oggettivamente manifestatisi quali concause generative della situazione di pericolo tradottasi nell'effettiva concretizzazione del rischio da prevenire, ogni ulteriore indagine in ordine a un eventuale difetto strutturale delle rastrelliere avrebbe potuto solo evidenziare profili di colpa ulteriori rispetto a quelli già dimostrati, senza peraltro ampliare il novero dei soggetti responsabili" e che, parimenti, quand'anche all'opposto fosse stata accertata l'assoluta assenza di difetti strutturali nelle rastrelliere, ciò non avrebbe potuto far obliterare il dato che, "per evitare l'evento sarebbe stato comunque sufficiente, da un lato, prevedere il rischio di caduta delle pareti sottoposte al lavaggio (anche, in ipotesi, dovuta a condotte colpose ma prevedibili di terzi, come per esempio urti da parte di altri mezzi) e, dall'altro, adottare una misura di sicurezza molto semplice, quale la collocazione dell'operaio addetto al lavaggio in una zona libera e ad una distanza di poco superiore all'altezza della parete".

Il peso logico argomentativo di tali considerazioni, già di per sè indubbio, viene poi in motivazione ulteriormente rafforzato dal rilievo che "proprio la mancata valutazione del rischio di caduta e l'omessa previsione delle regole di sicurezza avevano determinato che fosse stato scelto come luogo (sia pure temporaneo) per il lavaggio un punto del capannone con spazi insufficienti" (avendo infatti il sopralluogo consentito di appurare la presenza, alle spalle del Ca., di un banco di lavoro) e dalla ulteriore constatazione che, dopo l'infortunio mortale, la società ebbe ad adottare e comunicare ai lavoratori la regola di sicurezza impositiva del rispetto, in fase di lavaggio delle pareti, di una distanza minima dalle stesse.

Alla luce di tali rilievi trovano, dunque, ampia e specifica confutazione nella sentenza impugnata le obiezioni in questa sede reiterate dal ricorrente (circa la presunta esistenza di sufficienti vie di fuga, l'ipotizzabilità del caso fortuito o, comunque, di una causa esterna all'origine della caduta delle pareti), risultando persino sovrabbondante l'ulteriore rilievo ivi contenuto secondo cui la tesi della sussistenza di una causa esterna all'origine della caduta è decisamente smentita dalle convergenti deposizioni dei lavoratori i quali hanno con chiarezza affermato che, al momento dell'infortunio, non vi erano lavorazioni in corso, il carro-ponte era distante dal luogo in cui stava lavorando la vittima e da esso era stato già tolto il bilancino, successivamente reinserito solo allo scopo di sollevare le pareti ed estrarre il corpo della povera vittima.

E' infine appena il caso di rilevare che è del tutto inconferente il richiamo, da parte del ricorrente, alla responsabilità pur nell'occorso configurabile in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, invero, secondo pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. (Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013, Porcu, Rv. 258125; Sez. 4, n. 27420 del 20/05/2008, Verderosa, Rv. 240886); nè il datore di lavoro può sostenere esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione, trattandosi di figura, questa, obbligatoriamente prescritta dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 8 per l'osservanza di quanto previsto dal successivo articolo 9, ma non confondibile con quella, del tutto facoltativa ed eventuale, e nella specie - secondo incontrastato accertamento - insussistente, del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori (v. Sez. 4, n. 47363 del 10/11/2005, Oberrauch, Rv. 233181).

4.2. Analogamente incensurabili sul piano logico e pienamente corrette in punto di diritto sono da considerarsi le motivazioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità del L..

Per contro, palesemente destituite di fondamento si appalesano le censure volte a ridimensionare il contenuto degli obblighi imposti al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 9 ovvero a ravvisare un presunto contrasto con le motivazioni poste a fondamento della ravvisata concorrente responsabilità del datore di lavoro.

Tali censure muovono da un'interpretazione della citata disposizione non condivisibile e tale in fin dei conti dal privarla di senso.

Giova anzitutto rilevare che nessuna contraddizione può ravvisarsi, rispetto all'affermazione di responsabilità del L., nel rilievo, pure contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) opera quale consulente in tale materia del datore di lavoro, il quale è (e rimane) direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

In effetti, la "designazione" del R.S.P.P., che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 4, lett. a) fv. ora il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31), non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di trasferire ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, invece, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.

Dalla ricostruzione dei compiti del R.S.P.P. discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare ausilio al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. D.Lgs.. n. 81 del 2008, art. 33).

Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, poichè l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il R.S.P.P., fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del R.S.P.P., punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.

Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della "posizione di garanzia", possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del R.S.P.P..

Anche il R.S.P.P., che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Sez. 4, n. 19523 del 13/03/2008, Reduzzi, non massimata; Sez. 4, n. 39567 del 04/04/2007, Aimone, Rv. 237770; Sez. 4, n. 15226 del 15/02/2007, Fusilli, Rv. 236170; Sez. 4, n. 11582 del 2/2/2010, Bilucaglia, non massimata).

Il R.S.P.P., in altre parole, non può essere chiamato a rispondere del fatto in sè di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perchè, come si è visto, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo.

Il fatto, però, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi ultimi possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto.

Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (v. Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094; Sez. 4, n. 32195 del 15/07/2010, Scagliarini, Rv. 248555).

Ebbene, tra i compiti del R.S.P.P., dettagliati dalla richiamata normativa, rientra proprio quello di individuare i fattori di rischio e suggerire le misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Al riguardo l'assunto del ricorrente secondo cui tale obbligo presuppone l'indicazione, da parte del datore di lavoro, nel documento di valutazione dei rischi, dello specifico aspetto organizzativo interessato dalla possibile insorgenza di rischi non trova alcun appiglio nel dato positivo e ancor prima è manifestamente illogico dal momento che finisce con l'invertire il rapporto di collaborazione tra responsabile del servizio di prevenzione e protezione e datore di lavoro, quale presupposto dalla norma, e in definitiva, come detto, a privare di senso la stessa previsione della figura del R.S.P.P..

E' evidente, infatti, che non è il datore di lavoro a dover informare il R.S.P.P. delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest'ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell'organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza.

Diversamente, peraltro, è evidente che, come detto, la previsione di una siffatta figura di collaboratore non avrebbe significato alcuno dal momento che, postulandosi un onere informativo in capo allo stesso datore di lavoro, si presuppone per ciò stesso, contrariamente al vero, che lo stesso sia sempre e comunque in grado di procurarsi ex se le informazioni necessarie al fine di un compiuto espletamento dei doveri prevenzionali su di lui gravanti (si pensi all'esistenza di rischi la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche).

Secondo le regole generali, dunque, il R.S.P.P. può essere tenuto a rispondere - proprio perchè la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge.

In altri termini, relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al R.S.P.P., l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio.

Ciò perchè, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al R.S.P.P., impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il R.S.P.P., agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben può e deve essere chiamato a risponderne insieme a questi (ex art. 41 c.p., comma 1) dell'evento dannoso derivatone.

La decisione impugnata è, pertanto, in linea con i principi sopra indicati, avendo la Corte di merito apprezzato che l'incidente mortale si verificò per l'evidente carenza dell'apparato prevenzionale e per l'utilizzo di una metodica di lavoro pericolosa che non era stata per tempo evidenziata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Insindacabile poi è, in questa sede, in punto di fatto, la valutazione della Corte territoriale secondo cui, nella specie, il L. fosse in condizioni di potersi rendere conto, ove avesse diligentemente assolto all'incarico affidatogli, dei pericoli connessi al luogo e al modo con cui si provvedeva al lavaggio delle pareti di cemento.

Tale valutazione, invero, è ampiamente e adeguatamente motivata nella sentenza impugnata attraverso ampio e puntuale richiamo di pertinenti emergenze processuali e segnatamente del deposizioni dei testi A.R. e D.M. (i quali hanno riferito che: le rastrelliere sulle quali erano appoggiate le pareti del lavaggio venivano usate già da tempo; erano state realizzate in loco su decisione del C. e con l'approvazione del L.; il luogo in cui Ca.Mi. stava eseguendo il lavaggio era stato provvisoriamente individuato da circa due settimane, in quanto nella diversa zona del capannone destinata a tale attività erano in corso dei lavori per la realizzazione di una vasca nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza dei lavoratori) - emergenze queste bensì contestate in ricorso ma in termini del tutto generici, inidonei a palesare l'esistenza di evidente incongruenza ovvero l'emergenza di indicazioni univoche e obiettive di segno opposto in grado di disarticolare il percorso argomentativo della Corte.

4.3. E', infine, altresì infondata le censura che il C. dedica (secondo motivo del suo ricorso) alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

E' appena il caso al riguardo di rammentare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" v. Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

In relazione alle esposte coordinate di riferimento è da escludersi che, nel caso in esame, l'esito del giudizio di comparazione possa ritenersi frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che, comunque, si esponga a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo specificamente e adeguatamente motivato sul punto facendo in particolare riferimento all'elevato grado della colpa e alla gravità dell'evento che ne è derivato.

5. In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre che, in solido, alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese da queste sostenute per il presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè alla refusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015