Tipologia: CIA
Data firma: 3 luglio 2003
Validità: 03.07.2003 - 31.12.2003
Parti: BCC-CRA Spello e Bettona e OO.SS.
Settori: Credito e Assicurazioni, BCC-CRA Spello e Bettona
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Premio di risultato
Art. 2 Part-time
Art. 3 Formazione
Art. 4 Profili professionali ed inquadramenti
Art. 5 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 6 Sicurezza del lavoro
Art. 7 Incontri periodici
Art. 8 Relazioni sindacali
Art. 9 Turni di ferie
Art. 10 Banca delle ore
Art. 11 Azioni positive
Art. 12 Permessi retribuiti
Art. 13 Ticket pasto
Art. 14 Corresponsione dell’indennità di rischio
Art. 15 Rimborso spese per sinistri relativi ad autovettura privata
Art. 16 Premio di anzianità
Art. 17 Condizioni più favorevoli
Art. 18 Ambito di applicazione
Art. 19 Decorrenza e durata

Contratto integrativo aziendale

Art. 3 Formazione
[…]
Nell'ambito dei pacchetti formativi di cui all'art. 63, comma 2, del CCNL 7.12.2000, le BCC programmeranno le seguenti iniziative:
a) corsi di addestramento
Un corso di addestramento per i neo assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di formazione e lavoro da svolgersi nel normale orario di lavoro entro i primi nove mesi di servizio.
La durata del corso sarà di 10 giorni lavorativi da suddividere in due moduli da cinque giorni continuativi cadauno.
La finalità del corso sarà quella di agevolare il nuovo assunto nell'inserimento in azienda e verterà sia su materie di carattere generale (cooperazione e ruolo delle BCC) che sull'operatività pratica delle BCC.
Qualora tale corso fosse tenuto presso la Federazione interregionale ai partecipanti provenienti da BCC ubicate in Comune diverso da quello nel quale viene effettuato il corso, verrà riconosciuto quanto previsto all'art. 60 del CCNL 7.12.2000.
Durante lo svolgimento dei corsi sarà previsto l'intervento (per due ore complessive), delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto Regionale di II° livello.
b) Corsi antiriciclaggio […]
c) Corsi per il personale addetto alla Cassa […]

Art. 5 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
A. Miglioramento delle condizioni di lavoro
Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 626/1994 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l'opportunità di diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì l'opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all'interno degli ambienti di lavoro.
Inoltre, con riferimento all'art. 17 del CCNL 7.12.2000, le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle strutture sindacali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle ristrutturazioni ambientali che l'azienda intende porre in essere e che sono suscettibili di modificare l'ambiente di lavoro, avvengono in via preventiva al fine di consentire eventuali suggerimenti utili, per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento, scaturenti anche dai sopralluoghi tecnici effettuati a norma della vigente normativa.
Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con le RSA ove esistenti e con le OO.SS. in sede di Federazione Interregionale.
Fumo
Le aziende si impegnano a risolvere i problemi derivanti dal fumo passivo negli ambienti di lavoro ove questi venissero segnalati. La materia risulterà tema di incontro su richiesta delle RSA, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ovvero in mancanza con il personale.
Nell'eventualità che le misure da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Regionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti.
B. Video Terminali
Per le prestazioni del personale addetto ai video terminali si fa riferimento alle norme specifiche di legge ed in particolare alle previsioni del D.Lgs 626/94 e successive modiche e integrazioni.
In caso di non idoneità a determinate mansioni o di possibile aggravamento di una qualsiasi patologia legata alle mansioni espletate al VDT, attestata da apposita dichiarazione medica del lavoratore, oltreché da eventuale accertamento da parte dell'azienda a norma dell'art. 5 della legge 300/70 oppure a norma dell'art. 10 della legge 68/99, l'azienda provvederà all'assegnazione ad altre mansioni equivalenti, ove disponibili, compatibilmente alle esigenze tecniche ed organizzative aziendali.
Il personale femminile in stato di gravidanza viene esentato, a richiesta, dall'adibizione ai video terminali in via continuativa.
Qualora, a seguito di visita sanitaria del lavoratore, le strutture sanitarie abilitate prescrivano appositi strumenti per il lavoro ai VDT e la prescrizione risulti confermata da eventuale accertamento dell'azienda, l'onere per la strumentazione in argomento sarà a carico dell'azienda.
C. Periodo di comporto
La Federazione Regionale dichiara la propria disponibilità ad esaminare i casi dei dipendenti che abbiano superato il periodo di conservazione del posto a causa di malattia.
Le aziende si obbligano alla segnalazione al dipendente della futura scadenza del periodo di comporto almeno 60 giorni prima della scadenza della malattia certificata.

Art. 6 Sicurezza del lavoro
Le Parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure efficaci per combattere l'attività criminale dei confronti di luoghi di lavoro di aziende di credito.
Procedure per la sicurezza dei luoghi di lavoro
Le BCC sono impegnate a consultare il RLS, le RSA, ove costituite, o il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza a variare quelle in atto.
Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Regionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti.
Le Casse si impegnano a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico.
Nel caso di ristrutturazione o costruzione di nuovi sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell'apertura operativa.
Le Casse sono impegnate a comunicare alla Federazione Interregionale le misure che, in materia di sicurezza del lavoro, vorranno adottare, seppure in via sperimentale.
Provvidenze per i lavoratori
In caso di rapina per la BCC, di norma, terrà chiuso al pubblico lo sportelli interessato per l'intera giornata.
In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le BCC assumeranno l'onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento.
In ogni caso le BCC terranno a proprio carico l'onere relativo alle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito da evento criminoso.
La BCC conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55 del CCNL di categoria (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 dello stesso CCNL).
Su richiesta del lavoratore direttamente colpito dall'evento criminoso, la BCC esaminerà con particolare considerazione, compatibilmente alle esigenze aziendali, l'assegnazione temporanea o definitiva ad altre mansioni.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso vanno compresi nelle previsioni dell'art. 54 del CCNL del 7.12.2000 di categoria.
I capitali da assicurare per i rischi derivanti da eventi criminosi, accaduti in servizio o per causa dello stesso, restano definiti come segue:
- in caso di morte € 77.468,53
- in caso di invalidità permanente € 103.291,38
Copia della polizza verrà inviata per conoscenza alle strutture sindacali stipulanti del presente C.I.R.
Salvi i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapine per le somme occasionalmente detenute oltre il limite del massimale di copertura assicurativa o stabilite dalle disposizioni interne.
Servizio trasporto valori
Le Parti convengono sull'opportunità che il trasporto valori venga effettuato facendo ricorso a ditte specializzate, fornite di automezzi appositamente attrezzati.
Laddove ciò non fosse possibile, per obiettive difficoltà pratiche, le BCC dovranno comunque coprire i valori trasportati con massimali assicurativi portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le connesse norme da applicare per il trasporto valori.
Tali situazioni comunque verranno segnalate dalle Casse alla Federazione Interregionale la quale provvederà dalle opportune e tempestive informazioni alle OO.SS. firmatarie del presente CIR.
Le BCC si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza ed a svolgere, ogni anno, una riunione (durante l'orario di lavoro) per illustrare, a tutto il personale i dispositivi di sicurezza ed i comportamenti da assumere in caso di rapina.
Dichiarazione a verbale
Nell'ambito della tutela della sicurezza Federazione Interregionale impegna le BCC a rispettare scrupolosamente gli orari degli sportelli

Art. 7 Incontri periodici
Gli incontri periodici di cui all'art. 17 del CCNL 7.12.2000, saranno tenuti annualmente con le OO.SS. stipulanti il presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti di servizi;
- fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti formazione e lavoro;
- contratti di lavoro temporaneo;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- valutazione delle possibilità in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.
Per favorire l'esame dei problemi connessi all'organico, la Federazione Interregionale consegnerà alle OO.SS. Regionali entro 30 giorni dalla richiesta, il prospetto riepilogativo della situazione attuale dell'organigramma dei servizi esistenti presso la singola Banca di Credito Cooperativo.
Le BCC in merito alle materie ed ai problemi che dovessero essere sollevati dalle OO.SS. nel corso degli incontri, forniranno risposte, evidenziando tempi e modalità delle decisioni eventualmente assunte.
In occasione di modifiche delle strutture organizzative le BCC forniranno un'informativa alle RSA.
Preliminarmente, le BCC forniranno un documento riguardante l'oggetto dell'incontro.
Nota a verbale
Sulle materie oggetto di incontro periodico (appalti di servizi, misure di sicurezza, innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni) l'azienda, prima di passare a fasi operative, si impegna a informare le rappresentanze aziendali o in mancanza le OO.SS. territoriali, stipulanti il presente contratto.

Art. 8 Relazioni sindacali
La Federazione Interregionale comunicherà annualmente alle Organizzazioni stipulanti il presente accordo:
- entro il mese di febbraio: gli elenchi dei nuovi dipendenti, con suddivisione per azienda e tra personale maschile e specificazione dei relativi inquadramenti; le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i trasferimenti avvenuti, i rapporti di lavoro cessati, i contratti di formazione e lavoro;
- entro il mese di aprile: gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente nell'ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti per categoria, qualifiche e gradi con indicazione del numero dei dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali).
La Federazione interregionale fornirà alle Organizzazioni Sindacali, con cadenza trimestrale e suddivisione per azienda, i dati mensili relativi al lavoro straordinario numero dei dipendenti interessati.
La Federazione interregionale si impegna ad inviare alle OO.SS. stipulanti informative preventive sui bandi di concorso nelle varie Banche di Credito Cooperativo, sui criteri di preselezione (ove attuati), sui programmi di esame e sulle loro eventuali variazioni.

Art. 10 Banca delle ore
Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell'eventuale riduzione orario 23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz'ora.
Per la sola riduzione oraria si conviene che il predetto recupero debba avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno di maturazione, con le stesse modalità di preavviso fissate dall'art. 127 del CCNL 7.12.2000.
Le prime 27 ore e le ulteriori eventuali 50 ore di prestazioni aggiuntive hanno diritto ad un recupero obbligatorio che deve essere effettuato non oltre 10 mesi dall'effettivo espletamento della prestazione aggiuntiva, pena la sua decadenza.
Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all'anno sia possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente.
Si concorda inoltre che, per ragioni di equità, in banca delle ore debbono confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%
Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l'orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra il banca delle ore.
Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne comprese tra le 22.00 e le 6.00, e che dà diritto al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 65%, non entrerà in banca delle ore.
Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) dà diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno oltre, a scelta del lavoratore, all'ulteriore recupero in banca delle ore o al pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%.
[…]

Art. 11 Azioni positive
In relazione a quanto disposto dall'art. 18, 1° comma, del CCNL 7.12.2000, le parti si impegnano alla costituzione della Commissione Paritetica Locale entro 30 giorni dalla definizione, in sede nazionale delle relative modalità.
La Commissione di cui sopra valuterà anche le problematiche connesse ai casi mobbing aziendale.
Dichiarazione a verbale
Le parti, nell'intento di rendere più agevole la prestazione lavorativa dei dipendenti delle Banche di Credito Cooperativo, favoriranno tutte le possibili iniziative per la gestione delle problematiche connesse alla frequenza degli asili nido, anche attraverso la definizione di apposite convenzioni.

Art. 18 Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica ai quadri direttivi ed agli appartenenti alla aree professionali in servizio alla data di stipula dello stesso o assunti successivamente presso le BCC aderenti alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria e Sardegna. Il contratto si applica anche ai quadri direttivi ed agli appartenenti alla aree professionali dipendenti della Federazione stessa.