Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 24 marzo 1998
Parti: Atac/Cotral, Filt, Fit, Uilt, Cnl
Settori: Trasporti, Autoferrotranvieri, Atac/Cotral
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Art. 2 - Permessi
Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Art. 4 - Informazione e documentazione aziendale
Art. 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 6 - Riunioni periodiche
Art. 7 - Organismo paritetico
Integrazione all'accordo aziendale 24 marzo 1998 sul rappresentante per la sicurezza ex DLgs 626/94

Ipotesi di accordo del 24 marzo 1998 tra: Atac/Cotral, Filt, Fit, Uilt, Cnl Rappresentante per la sicurezza ex Dlgs. 626/94

Premesso
· Che il Dlgs. 19 Settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE", integrato e modificato dal Dlgs. 19 Marzo 1996, n. 242, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, introduce rilevanti innovazioni al sistema normativo in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo, nonché su quello del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei lavoratori;
· Che lo stesso Dlgs. 624/94 oltre a prevedere l'adozione d'idonee e generali misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori (art. 3) prevede altresì obblighi a carico del datore di lavoro (art. 4) con particolare riguardo alla consultazione del rappresentante per la sicurezza (RLS) e la sua partecipazione alle iniziative aziendali secondo le attribuzioni dell'art. 19 del Dlgs. 626/94;
· Che l'accordo nazionale 28 Marzo 1996 ha disciplinato, in applicazione del Dlgs. 626/94, le modalità di designazione/elezione del RLS e di attribuzione e svolgimento delle relative funzioni.
· Considerato che gli artt. 18, 19 e 20 del Dlgs. 626/94 e l'accordo nazionale 28 Marzo 1996 s'ispirano a criteri di partecipazione;
Ciò premesso in adempimento a quanto prescritto dalle vigenti normative di legge e contrattuali ed in particolare del Dlgs. 626/94 e dell'accordo nazionale 28 Marzo 1996, si conviene quanto segue

Art. 1 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
I rappresentanti per la sicurezza vengono individuati, in ciascun'azienda, in base alle normative di legge e contrattuali vigenti.
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza, per ciascun'azienda, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 6, Dlgs. 626/94 fissato nel numero complessivo di 8.
All'interno della/e lista/e che vengono presentate per l'elezione della RSU vengono indicati, separatamente, uno o pi nominativi di candidati tra i quali saranno eletti coloro che, nel numero complessivo indicato dal comma che precede, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Nei casi in cui la RSU decaduta non sia stata rinnovata nei termini previsti al primo comma, art. 6, accordo nazionale 28 Marzo 1996 (costituzione RSU) i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori al loro interno secondo le procedure di cui al punto 2 dell'accordo nazionale 28 Marzo 1996 (rappresentante per la sicurezza).
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. Ricorrendo tale ipotesi il rappresentante per la sicurezza utilizzerà nell'esercizio della sua funzione le sole ore di permesso previste a tale titolo.
Le elezioni/designazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà comunicata alla direzione aziendale a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata della RSU prevista dall'accordo nazionale 28 Marzo 1996.

Art. 2 - Permessi
I rappresentanti per la sicurezza dispongono, per l'esercizio delle loro funzioni, in applicazione di quanto previsto all'art. 3 dell'accordo nazionale 28 Marzo 1996, fino a 40 ore annue ciascuno di permessi retribuiti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell'art. 19, Dlgs. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.

Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Per l'accesso ai luoghi di lavoro e le modalità di consultazione del rappresentante per la sicurezza si fa riferimento a quanto disposto all'art. 4 dell'accordo nazionale 28 Marzo 1996. In particolare:
· il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge;
· il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente all'azienda le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro;
· tali visite si svolgono congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato;
· l'azienda consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislative prevede un intervento consultivo dello stesso;
· il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazione e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza;
· il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale stesso.

Art. 4 - Informazione e documentazione aziendale
1. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambiti di lavoro s'intendono quelle riferite alle materie previste dal Dlgs. 626/94.
2. Il rappresentante per la sicurezza riceve le informazione e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) e f), comma 1, art. 19, Dlgs. 626/94

Art. 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
In relazione alle previsioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), Dlgs. 626/94, le parti presteranno la massima cura alla formazione del rappresentante per la sicurezza.
Per lo sviluppo dell'attività formativa del rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende del Gruppo, sono previste 32 ore lavorative annue di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente art. 2.
Il Gruppo Atac/Cotral promuover la consultazione con le OO.SS. firmatarie del presente accordo in riferimento ai contenuti del programma formativo ed alle metodologie d'insegnamento tenuto conto di quanto in via esemplificativa indicato all'art. 6 dell'accordo nazionale 28 Marzo 1996.
Il Gruppo Atac/Cotral promuover, in presenza d'innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, un'integrazione del programma formativo.

Art. 6 - Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del Dlgs. 626/94 sarà convocata apposita riunione almeno una volta l'anno con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza potrà richiedere inoltre la convocazione d'ulteriori riunioni in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

Art. 7 - Organismo paritetico
È costituito un organismo paritetico tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo e il Gruppo Atac/Cotral in numero di 4 per ciascuna parte con funzioni consultive d'orientamento e di promozione d'iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Eventuali controversie sorte in tema di diritti di rappresentanza, formazione ed informazione sui temi della sicurezza saranno esaminate dall'organismo paritetico che funzionerà quale prima istanza di riferimento per la composizione della controversia stessa.

Integrazione all'accordo aziendale 24 marzo 1998 sul rappresentante per la sicurezza ex DLgs 626/94
All'art. 1 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, i commi 2 e 3 vengono sostituiti dai seguenti:
"2. Il numero complessivo dei rappresentanti per la sicurezza, per ciascun'azienda, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 6, Dlgs. 626/94 è fissato in numero di 2, 2, 2, 2, proposti rispettivamente da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Cnl Trasporti ed 1 ciascuno, proposti dalle altre OO.SS. aventi titolo in riferimento agli accordi nazionale del 28 Marzo 1996.
3. all'interno della/e lista/e che vengono presentate per l'elezione della RSU vengono indicati, separatamente, uno o più nominativi di candidati tra i quali saranno eletti coloro che, all'interno di ciascuna lista e nel numero per ciascuna lista indicato al comma che precede, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze."
All'art. 7 - Organismo paritetico il comma 1 è sostituito dal seguente:
"E' costituito un organismo paritetico tra le organizzazioni firmatarie del presente accordo ed il Gruppo Atac/Cotral in numero di 6 per ciascuna parte con funzioni consultive d'orientamento e di produzione d'iniziative formative nei confronti dei lavoratori."