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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/531 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 10,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (UE) n. 508/2014 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme specifiche sull'ammissibilità dei costi per gli interventi di protezione e di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili, sull'ammissibilità dei costi per gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici e a aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e sulla sovvenzionabilità degli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

 

(2) Tutte le disposizioni del presente regolamento vertono su aspetti dell'ammissibilità dei costi o della sovvenzionabilità degli interventi e due di esse si riferiscono ad interventi che comportano investimenti a bordo delle navi; tutte si ripercuotono altresì sulla forma in cui è svolta l'attività di pesca. Si tratta quindi di disposizioni strettamente connesse. Al fine di garantire la coerenza tra di esse e favorire una visione globale e un accesso unico alle disposizioni da parte di tutti i residenti nell'Unione, tali disposizioni dovrebbero essere adottate nello stesso atto.

 

(3) La pesca resta una delle professioni più pericolose nell'Unione, nel cui ambito un cospicuo numero di incidenti si verifica a bordo di navi adibite alla pesca artigianale. Pertanto, le direttive del Consiglio 93/103/CE (2) e 92/29/CEE (3) stabiliscono prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo dei pescherecci, che dovrebbero essere attuate nella normativa nazionale. Il regolamento (UE) n. 508/2014 permette di finanziare determinati investimenti al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, a condizione che gli investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale. Occorre pertanto specificare quali costi connessi a detti investimenti specifici, compresa la formazione in materia di salute e le campagne d'informazione, possano essere finanziati in virtù del regolamento (UE) n. 508/2014.

 

(4) L'acquisto e l'installazione a bordo di attrezzature volte a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o di gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci possono concorrere al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. L'esercizio efficiente delle navi può parimenti determinare una riduzione sensibile del consumo energetico. L'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 prevede il finanziamento d'investimenti in attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; prevede anche il finanziamento d'investimenti in attrezzi da pesca, a condizione che non se ne pregiudichi la selettività, e di audit e regimi di efficienza energetica. È pertanto necessario precisare ulteriormente quali costi possano essere sovvenzionati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per promuovere tali obiettivi.

 

(5) È altresì opportuno precisare i costi per gli interventi finalizzati alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili. Tali interventi dovrebbero conglobare i principi fondamentali su cui si basa l'infrastruttura verde, stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia (4)  (5), che sono in grado di contribuire considerevolmente a un' efficace attuazione delle politiche volte a raggiungere, in tutto o in parte, gli obiettivi perseguiti ricorrendo a soluzioni basate sulla natura.

(6) I costi ammissibili per gli interventi previsti all'articolo 32, all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 devono rispettare le condizioni stabilite all'articolo 11 del medesimo, ai cui sensi non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce. Perché sia salvaguardato l'effetto d'incentivazione degli investimenti ammissibili a norma del presente regolamento, dovrebbero essere esclusi dal finanziamento del FEAMP i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

(7) Poiché il periodo di ammissibilità degli interventi sovvenzionabili nell'ambito del FEAMP è iniziato il 1o gennaio 2014, ai fini di una tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità dei costi, e per consentire agli Stati membri di preparare e attuare il programma operativo previsto dal FEAMP, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

 

Oggetto

 

Il presente regolamento stabilisce:

a) i tipi d'intervento sovvenzionabili tramite il FEAMP al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori;

b) i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini e ai fini dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili;

c) i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine di migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

 

 

CAPO II

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Articolo 2

 

Costi esclusi

 

1.   Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP in base al presente regolamento i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

 

2.   Sono ammissibili al sostegno del FEAMP soltanto i costi necessari e collegati direttamente all'installazione degli elementi previsti dal presente regolamento.

 

CAPO III

 

COSTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE, SALUTE, SICUREZZA E LAVORO DEI PESCATORI

 

Articolo 3

 

Sovvenzionabilità degli interventi sulla sicurezza

 

Ai fini degli interventi volti a migliorare la sicurezza dei pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili tramite il FEAMP l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:

a) zattere di salvataggio;

b) sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;

c) localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;

d) dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;

e) segnali di soccorso;

f) dispositivi lanciasagole;

g) sistemi di recupero dell'uomo in mare;

h) apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;

i) porte tagliafuoco;

j) valvole d'intercettazione del carburante;

k) rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;

l) pompe e allarmi di sentina;

m) apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;

n) porte e boccaporti stagni;

o) protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;

p) corridoi e scale di accesso;

q) illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;

r) sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;

s) videocamere e schermi di sicurezza;

t) armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

 

 

Articolo 4

 

Sovvenzionabilità degli interventi per la salute

 

Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni sanitarie per i pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili le azioni seguenti:

a) acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;

b) acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;

c) prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;

d) dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;

e) campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

 

 

Articolo 5

 

Sovvenzionabilità degli interventi sull'igiene

 

Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:

a) servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;

b) impianti di cucina e cambuse;

c) depuratori per la produzione di acqua potabile;

d) attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;

e) guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

 

 

Articolo 6

 

Sovvenzionabilità degli interventi sulle condizioni di lavoro

 

Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:

a) parapetti e ringhiere del ponte;

b) strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;

c) elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;

d) attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;

e) vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;

f) dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;

g) abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;

h) segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;

i) analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;

j) guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

 

 

CAPO IV

 

COSTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI

 

Articolo 7

 

Ammissibilità dei costi di raccolta dei rifiuti da parte dei pescatori

 

Ai fini degli interventi di raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a) rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per lottare contro la pesca fantasma;

b) acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;

c) predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari;

d) acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;

e) campagne di comunicazione, d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti;

f) formazione dei pescatori e degli agenti portuali.

 

 

Articolo 8

 

Ammissibilità dei costi di elementi destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine

 

1.   Ai fini degli interventi di costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a) acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico;

b) acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati;

c) lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni;

d) nelle regioni ultraperiferiche, acquisto e, se del caso, installazione di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci che contribuiscono a una pesca sostenibile e selettiva, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

 

 

2.   Ai fini degli interventi di cui al paragrafo 1, non sono ammissibili i costi collegati a:

a) acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale;

b) costruzione e manutenzione di dispositivi di concentrazione dei pesci, ad eccezione dei costi previsti al paragrafo 1, lettera d).

 

 

Articolo 9

 

Ammissibilità dei costi del contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine

 

1.   Per gli interventi finalizzati a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 e conformi all'articolo 38 del medesimo regolamento, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto o, se del caso, installazione di:

a) ami circolari;

b) dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti;

c) sistemi di esclusione delle tartarughe;

d) cavi dotati di bandierine;

e) altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di specie protette.

 

 

2.   Sono altresì ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a) formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;

b) progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;

c) eventualmente, progetti vertenti sulle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere.

 

 

3.   Ai fini della sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a basso impatto, possono essere ammissibili al sostegno i costi di nasse e trappole e di attrezzi per la tecnica jigging e per la lenza a mano.

 

Articolo 10

 

Ammissibilità dei costi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca

 

Ai fini degli interventi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a) svolgimento di studi, in particolare per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie e degli habitat, mappatura compresa, e gestione del rischio;

b) mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat protetti;

c) consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gestione;

d) definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di valutazioni dello stato di conservazione;

e) formazione dei pescatori e delle altre persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione delle zone marine protette, o per loro conto, mirata alla preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca;

f) delimitazione delle zone marine protette;

g) sorveglianza, inclusa la retribuzione del personale impegnato in tale attività;

h) realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sulle zone marine protette;

i) valutazione degli impatti dei piani di gestione sulle aree Natura 2000 e sulle zone di pesca interessate dai piani di gestione.

 

 

Articolo 11

 

Ammissibilità dei costi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette

 

Ai fini degli interventi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette e della sensibilizzazione ambientale di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a) consultazione dei portatori d'interesse nella fase di preparazione dei piani di gestione;

b) definizione e applicazione di indicatori delle pressioni/degli impatti e valutazioni dello stato di conservazione;

c) sorveglianza dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette;

d) formazione delle persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette, o per loro conto;

e) formazione dei pescatori in materia di conservazione e ripristino degli ecosistemi marini e relative attività alternative, quali l'ecoturismo nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette;

f) mappatura dell'attività di pesca, monitoraggio della relativa intensità e registrazione delle relative interazioni con specie protette quali foche, tartarughe marine, delfini e uccelli marini;

g) sostegno alla definizione di misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette, quali studi di valutazione d'impatto e valutazioni del rischio, comprese azioni che ne promuovono una maggiore coerenza;

h) sostegno a misure di sensibilizzazione ambientale che coinvolgano i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;

i) cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette.

 

 

Articolo 12

 

Ammissibilità dei costi di partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici

 

1.   Ai fini degli interventi di partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a) programmi di prova di tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:

i) sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di specie protette;

ii) registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;

iii) mappatura delle specie alloctone invasive;

iv) azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;

b) incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;

c) noleggio di pescherecci commerciali a fini di osservazione ambientale a una tariffa proporzionale all'attività;

d) altre azioni scientifiche di mappatura e valutazione degli ecosistemi marini e costieri e dei servizi ecosistemici.

 

 

2.   Ai fini degli interventi di ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno le azioni seguenti:

a) azioni di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;

b) azioni di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;

c) misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione in materia (6);

d) interventi di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.

 

 

CAPO V

 

COSTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E LA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

 

Articolo 13

 

Ammissibilità dei costi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo

 

1.   Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a) investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;

b) impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;

c) mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;

d) prove in vasca idrodinamica.

 

 

2.   Non sono ammissibili al finanziamento ai sensi del presente articolo i costi della manutenzione di base dello scafo.

 

Articolo 14

 

Ammissibilità dei costi di miglioramento del sistema di propulsione della nave

 

Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:

a) eliche a efficienza energetica, assi compresi;

b) catalizzatori;

c) generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;

d) elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;

e) eliche di prua;

f) conversione di motori ai biocarburanti;

g) econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;

h) investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione.

 

 

Articolo 15

 

Ammissibilità dei costi di investimento in attrezzi e attrezzature da pesca

 

Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a) sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;

b) modifiche degli attrezzi da traino;

c) investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

 

 

Articolo 16

 

Ammissibilità dei costi di investimento nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica

 

Ai fini degli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi seguenti:

a) investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m;

b) investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

 

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 17

 

Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2014

 

 

Per la Commissione

 

Il presidente

 

Jean-Claude JUNCKER

 

 

(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

 

(2)  Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1).

 

(3)  Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

 

(4)  Comunicazione della Commissione «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa», Bruxelles, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.

 

(5)  Con «infrastruttura verde» s'intende una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con altre caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici. Comprende gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altre caratteristiche fisiche nelle aree terrestri (comprese le zone costiere) e marine.

 

(6)  Comunicazione della Commissione «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa», Bruxelles, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.


 

 

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