Categoria: 2000
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Tipologia: CCIA
Data firma: 6 luglio 2000
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Parte pubblica e Parte sindacale
Comparto: Sanità, P.A. - SSN, AUSL RM D
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Parte I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del Contratto
Parte II - Relazioni Sindacali
Art. 3 - Metodologia di relazioni (art. 6 CCNL)
Art. 4 - Pari opportunità (art. 7 CCNL)
Art. 5 - Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 6 comma 1 lettera c CCNL)
Art. 6 - Interpretazione autentica del CCIA (art. 11 CCNL)
Parte III - Struttura del rapporto di lavoro
Art. 7 - Orario di lavoro (art. 26 CCNL)
Art. 8 - Riduzione dell'orario di lavoro (art. 27 CCNL)
Art. 9 - Part - time (art. 23 CCNL)
Art. 10 - Lavoro straordinario (art. 34 CCNL)
Art. 11 - Mansioni superiori (art. 28 CCNL)
Art. 12 - Attività di formazione e aggiornamento professionale (art. 29 CCNL)
Parte IV - Classificazione del personale - Procedure di selezione per i passaggi interni fra categorie e all'interno di ciascuna categoria (artt. 16 e 17 CCNL)
Art. 13 - Accesso alle selezioni
Art. 14 - Bando di selezione; requisiti di ammissione e presentazione delle domande
Art. 15 - Composizione delle commissioni
Art. 16 - Criteri di selezione e modalità di espletamento
Art. 17 - Selezioni ai fini dei passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore (art. 16 CCNL del 07.04.1999)
Art. 18 - Selezioni ai fini dei passaggi diagonali (art. 17 comma 1 CCNL del 07.04.1999)
Art. 19 - Selezioni ai fini dei passaggi orizzontali, nel caso di più domande di dipendenti interessati rispetto ai posti da ricoprire (art. 17 comma 3 CCNL del 07.04.1999)
Art. 20 - Valutazione delle prove selettive per i passaggi dalla categoria A alla categoria B
Art. 21 - Valutazione delle prove selettive per i passaggi orizzontali (ex art. 17 comma 3 CCNL 07.04.1999), diagonali (ex art. 17 comma 1 CCNL 07.04.1999) e verticali (ex art. 16 CCNL 07.04.1999): dalla ctg B alla ctg C, dalla ctg C alla ctg D
Art. 22 - Graduatorie
Parte V - Sviluppo Professionale
Art. 23 - Progressione economica orizzontale (art. 45 CCNL)
Art. 24 - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
Parte VI - Finanziamento trattamenti accessori
Art. 25 - Finanziamento Fondo per il compenso del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 38 comma 1 CCNL)
Art. 26 - Finanziamento Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale (art. 38 commi 3 e 4 CCNL)
Art. 27 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune della ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica (art. 39 CCNL)
Parte VII - Disposizioni Finali
Art. 28 - Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Art. 29 - Norma finale
Allegati

Contratto collettivo integrativo aziendale del personale del comparto del S.S.N. stipulato il 6/7/2000

A seguito del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, effettuata in data 3 luglio 2000 dal Collegio dei Revisori dell'Azienda USL RM/D, il giorno 6 luglio 2000 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro tra le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale.
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Integrativo Aziendale relativo al personale dipendente del comparto Sanità per il quadriennio normativo 1998 2001.

Azienda USL RM D contratto collettivo integrativo aziendale del personale del comparto del S.S.N. 1998/2001
A conclusione di varie riunioni appositamente convocate, a seguito delle quali si è pervenuti al perfezionamento di intese in ordine ai singoli istituti contrattuali, le delegazioni trattanti incaricate della contrattazione integrativa a livello aziendale ex art. 4 CCNL del 7/4/1999 per il comparto sanità, si sono incontrate il giorno 15/6/2000 alle ore 9.30 presso la Direzione Generale dell'Azienda USL RM D via C. G. Viola n.31 in Roma allo scopo di stipulare l'accordo di che trattasi.

Premessa
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA), in coerenza con il processo riformatore in atto, intendono valorizzare il lavoro e la responsabilità degli operatori attraverso la gestione del salario accessorio e degli avanzamenti di carriera che devono essere collegati alle condizioni reali del lavoro ed ai processi di organizzazione dello stesso. Tutto questo in un quadro di relazioni sindacali strutturate e finalizzate al pieno coinvolgimento dei soggetti sindacali deputati alla contrattazione.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente CCIA è stato elaborato nel più ampio contesto relazionale che ha condotto ad una posizione condivisa ed assume forma e sostanza di contratto integrativo solo nelle materie espressamente demandate dal CCNL a tale ultimo istituto negoziale.
Il CCIA viene stipulato tra la Direzione Generale dell'Azienda USL RM/D, la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e le corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del CCNL 1998 2001.

Parte I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente CCIA si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comparto.

Parte II - Relazioni Sindacali
Art. 3 - Metodologia di relazioni (art. 6 CCNL)

1. Un rapporto costante e corretto tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del contratto nazionale di lavoro del comparto sanità e la RSU, ciascuna con le rispettive autonomie e responsabilità, è strumento essenziale per favorire il pieno sviluppo e la piena valorizzazione della Azienda nonché per sviluppare processi e modelli organizzativi e gestionali, anche di carattere sperimentale, in grado di perseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori nei suoi vari aspetti professionali, formativi ed economici ed il miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati all'utenza.
2. Occorre pertanto consolidare il sistema di relazioni sindacali ai vari livelli aziendali, anche attraverso l'ampliamento della rete dei rapporti.
3. Per la realizzazione di quanto sopra l'Azienda si impegna sia a dare riscontro in tempi brevi a tutte le richieste sindacali sia a mettere a disposizione della RSU due locali, adeguatamente attrezzati, uno posizionato sul litorale e l'altro nei presidi urbani.
4. Le attrezzature sono definite con specifico accordo con la RSU Aziendale.
5. La partecipazione sindacale si deve attuare sia a livello di Direzione Generale che a livello Dipartimentale ed a livello di presidi ospedalieri, di distretti e di servizi.
6. A livello di Direzione Generale la partecipazione si attua attraverso le seguenti modalità:
1) contrattazione collettiva integrativa (art. 4 CCNL/99) ;
2) informazione (art. 6 comma 1 lett. A CCNL/99)
3) concertazione (art. 6 comma 1 lett. B CCNL/99)
4) consultazione (   "            "       lett. C ")
1) Contrattazione collettiva integrativa avviene sulle materie di cui all'art. 4 del CCNL/99 e nel rispetto dei principi e delle clausole di raffreddamento di cui all'art. 10 del CCNL/99.
2) Informazione: deve intendersi la comunicazione da parte dell'Azienda ai soggetti sindacali in forma scritta e in tempo utile relativa alle materie di cui all'art. 6 comma 1 lett. A del CCNL/99.
L'informazione verrà fornita tempestivamente (entro 20 giorni successivi agli atti adottati e semestralmente in relazione ai reports elaborati sul budget e sulla produttività).
L'informazione preventiva viene fornita una volta che la Direzione aziendale abbia assunto una posizione determinata sulla materia oggetto dell'informazione in modo da consentire alla eventuale concertazione di espletare per intero la possibilità di pervenire ad un'intesa (10 gg. prima dell'eventuale convocazione).
Ogni atto a valenza generale adottato dalla Direzione Aziendale (deliberazioni - ordinanze ed ordini di servizio dei due direttori aziendali aventi carattere generale, ecc.) viene trasmesso con cadenza quindicinale dalla U.O. AA.GG. ai soggetti sindacali agli indirizzi indicati dagli stessi, al fine di consentire una informazione trasparente, tempestiva e certa.
La suindicata documentazione può essere richiesta, dai soggetti sindacali, e ritirata mediante apposizione di firma per ricevuta agli AA.GG. .
3) Concertazione: deve intendersi l'attivazione, previa la prevista informazione ai soggetti sindacali, del confronto in incontri bilaterali con l'Azienda sulle materie proprie di cui all'art. 6 comma 1 lett. B del CCNL/99.
Durante la fase della concertazione possono essere presentate dalle parti proposte ed osservazioni sulle materie da trattare.
Nel caso di impossibilità di tenere incontri entro le 24 ore dalla data di ricezione della richiesta l'Amministrazione comunica, entro il medesimo termine la data del nuovo incontro. Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare di un ulteriore termine di trenta giorni i lavori relativi alla concertazione medesima, che deve concludersi con la stesura di un verbale.
La concertazione deve concludersi tassativamente nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta ovvero entro 30 giorni dalla data della richiesta di proroga, non ulteriormente prorogabile.
Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti sulle materie oggetto della stessa.
Sullo stesso la Direzione Aziendale adotta le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione alle OO.SS. ed alla RSU nel termine di 15 giorni.
4) Consultazione: deve intendersi l'acquisizione da parte dell'Azienda, previa adeguata informazione, di un parere in forma scritta dei soggetti sindacali nelle materie di cui all'art. 6 comma 1 lett. C del CCNL/99.
Qualora il parere espresso da parte sindacale pervenga oltre i 15 giorni dalla ricezione degli atti, si intende espresso in senso positivo.
La consultazione deve intendersi obbligatoria per le materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6 del CCNL/99 e facoltativa prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
Possono essere costituiti a richiesta organismi paritetici: commissioni bilaterali ovvero osservatori con funzioni non negoziali per l'approfondimento di specifiche problematiche al fine di raccogliere dati ed informazioni relative alle materie oggetto di approfondimento, nonché formulare proposte.
Tali organismi debbono comprendere una adeguata rappresentanza femminile e svolgere la loro attività in orario di lavoro.
7. A livello Dipartimentale, di Presidio Ospedaliero, di Distretto e di Servizio la partecipazione si attua attraverso le seguenti modalità:
1) informazione
2) richiesta di riesame
3) consultazione
1) Informazione: I Dirigenti delle strutture aziendali informano i soggetti sindacali di cui al 2° comma dell'art. 9 CCNL vigente dei provvedimenti concernenti l'attuazione dei contratti integrativi aziendali e dei provvedimenti attuativi delle materie oggetto di concertazione con la Direzione Aziendale di cui all'art. 6 lettera B, 1° periodo (articolazione dell'orario di servizio; verifica periodica della produttività delle strutture operative; definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro).
L'informazione si attua con la trasmissione entro 5 giorni degli atti di cui al precedente comma.
2) Richiesta di riesame: La RSU, ricevuta l'informazione, può attivare mediante richiesta scritta e motivata, il riesame dei provvedimenti relativi alle materie di cui al precedente punto 1, al fine di pervenire alla integrazione e/o modificazione degli stessi.
La richiesta di riesame non ha effetti sospensivi dei provvedimenti adottati; il riesame deve aver luogo entro 48 ore dalla richiesta e deve concludersi entro 7 giorni.
Dell'esito della richiesta di riesame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e lo stesso è comunicato immediatamente alla Direzione Aziendale.
La richiesta di riesame, con la medesima procedura, può essere attivata sulla mobilità interna, con esclusione della mobilità d'urgenza.
3) Consultazione: la consultazione della RSU si svolge sui provvedimenti, di carattere generale, di competenza del Dirigente Responsabile, che attengono alle materie di cui all'art. 6 punto C, lettere a) e c) del CCNL vigente.
8. Le parti, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione e la consultazione, non assumono atti unilaterali sulle materie trattanti.

Art. 4 - Pari opportunità (art. 7 CCNL)
1.E' istituito il Comitato per le Pari Opportunità nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 comma 2 del CCNL del 7/04/99 e svolge i seguenti compiti:
-raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
- formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto x;
- promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'unione europea per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2.I comitati presieduti da una rappresentante dell'Azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un numero pari di rappresentanti dell'Azienda; il Presidente del Comitato designa un vicepresidente; per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3.Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le Pari Opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
-accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
-processi di mobilità.
4.Al comitato possono essere rappresentate da parte delle lavoratrici specifiche situazioni che richiedano l'esame di misure rivolte a favorire le parità di cui al punto che precede.
5.L'Azienda favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da esso svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell'Azienda, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale e in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
6.Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, in ogni caso, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
7.Entro 30 giorni dalla stipula del Contratto Integrativo Aziendale le parti si impegnano a designare i rispettivi rappresentanti.

Art. 5 - Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 6 comma 1 lettera c CCNL)
1.Le parti, nel presupposto che un compiuto sistema di sicurezza deve favorire condizioni di lavoro rivolte al mantenimento del benessere psico-fisico dei lavoratori, concordano nel ritenere gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro prioritari e si impegnano a rendere concreti i rispettivi obblighi.
Al riguardo richiamano:
a) la deliberazione n. 311 del 22/04/98 avente ad oggetto "Attuazione Decreto Legislativo n. 626/94. Ridefinizione attività Unità Operativa "Prevenzione e Protezione dei lavoratori dai rischi di lavoro e Medico Competente. Delega di funzioni. Approvazione Regolamento";
b) la deliberazione n. 694 del 30/12/99 avente ad oggetto "Decreto legislativo 626/94. Approvazione Documento concernente la Valutazione dei Rischi Lavorativi nella Azienda USL ROMA D" che in allegato contiene il Piano degli interventi per l'ammodernamento e la ristrutturazione di un numero consistente di sedi di lavoro della ASL nonché gli investimenti necessari nel biennio 2000-2001 per il completamento delle misure di prevenzione e protezione mirate alle diverse attività di lavoro presenti nella ASL.
2.Le parti altresì prendono atto degli obiettivi relativi alla protezione e protezione dei lavoratori contenuti nel "Programma 2000" dell'Azienda e si impegnano al conseguimento degli stessi, nonché alla verifica e loro adeguamento nel corso di periodo di vigenza contrattuale.
3.Le parti concordano nel definire prioritaria ed urgente, per il completamento del Sistema di Sicurezza Aziendale la nomina dei RLS, che consentirà di dare piena attuazione, tra l'altro, all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/94 avente per oggetto "Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza":
4.L'Azienda si impegna a porre in essere, previa concertazione, tutte le iniziative per consentire ai rappresentanti per la sicurezza di svolgere compiutamente le attribuzioni previste dalle lettere a) b) c) dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/94 nonché a fornire le informazioni alle lettere e) ed f) del medesimo art. 19.

Art. 6 - Interpretazione autentica del CCIA (art. 11 CCNL)
1.Le parti convengono che, in caso di controversie interpretative del CCIA, degli accordi e delle rispettive posizioni espresse, si riuniscono per definire l'interpretazione autentica.

Parte III - Struttura del rapporto di lavoro
Art. 7 - Orario di lavoro (art. 26 CCNL)

1.L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro sono definiti dal presente CCIA.
2.I criteri relativi all'organizzazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro sono quelli di seguito stabiliti:
1) Orario di servizio:
-L'orario di servizio rappresenta il tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.
-L'orario di servizio si articola di norma in sei giorni, di cui almeno cinque anche nelle ore pomeridiane al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza.
-Sono fatte salve le particolari esigenze di quei servizi che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
-L'organizzazione dell'orario di servizio va realizzata utilizzando allo scopo, in forma combinata, i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro, quali: orario ordinario, orario flessibile, turnazione, recuperi di ritardi e di permessi brevi, tempo parziale e straordinario se necessario.
-Nell'ambito dei Presidi, le divisioni ed i servizi sanitari ed amministrativi debbono articolare l'orario in modo funzionale alla massima efficacia ed efficienza e garantire l'inizio all'orario prefissato delle attività interconnesse. Sono attività funzionalmente interconnesse quelle il cui esercizio influenza lo svolgimento delle altre.
-In ogni caso l'inizio delle attività non deve essere successivo alle ore 8,00.
-L'orario di servizio per le Unità Organizzative del Dipartimento per le Risorse Aziendali e per le Unità Amministrative dei Dipartimenti, Distretti e Presidi Ospedalieri è fissato come segue:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
il lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
-L'orario di servizio del personale amministrativo addetto ai servizi di supporto alle attività sanitarie (riscossione ticket, scelta e revoca del medico, etc.) coincide, di norma, con l'orario di servizio delle attività sanitarie di afferenza.
2) Orario di apertura al pubblico:
-L'orario di apertura al pubblico è rappresentato dalla fascia o dalle fasce orarie di accesso ai servizi da parte del pubblico.
-E' fatto obbligo ai dirigenti di struttura complessa prevedere spazi temporali adeguati e dedicati al colloquio con i parenti dei pazienti.
-Gli spazi debbono essere giornalieri, per un monte-ore settimanale non inferiore a nove ore, delle quali almeno due da parte del dirigente di struttura complessa. I colloqui debbono avvenire nel necessario rispetto della riservatezza.
-Gli orari dei colloqui debbono essere debitamente pubblicizzati.
-Le strutture sanitarie debbono articolare l'orario di servizio in modo di assicurare di norma le seguenti fasce orarie di accesso per l'utenza, sul presupposto che nessuna struttura può essere aperta nelle sole ore antimeridiane:
mattina 8,00 - 14,00
pomeriggio 14,30 - 18,30
-Ove possibile ed utile le singole strutture vanno attivate in tali fasce dal lunedì al venerdì.
-L'orario di accesso ai servizi deve essere pubblicizzato con apposito cartello.
-Un prolungamento per dodici ore e per sei giorni alla settimana deve essere assicurato nelle strutture ad alto contenuto tecnologico, per la piena utilizzazione degli impianti.
-Sono fatte salve particolari esigenze di strutture che richiedono un accesso continuativo e per tutti i giorni della settimana o altre particolari documentate necessità.
-Per le strutture amministrative l'orario di apertura al pubblico, considerato quale periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza, sarà fissato dal singolo Dirigente Amministrativo di struttura in fasce orarie giornaliere di due ore cadauna in uno o più giorni.
3) Orario di lavoro:
-L'orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente in conformità all'orario di obbligo contrattuale, assicura le prestazioni lavorative nell'ambito dell'orario di servizio.
-L'orario di lavoro deve essere funzionale all'orario di servizio ovvero è stabilito al fine di soddisfare le esigenze organizzative derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio.
-L'orario di lavoro deve essere articolato in sei giorni settimanali, salvo che non si renda possibile una diversa articolazione su cinque giorni.
-L'orario di lavoro è di norma distribuito sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane, con la sospensione di almeno mezza ora per il recupero delle condizioni psicofisiche.
La predetta sospensione sarà oggetto di specifica regolamentazione anche in connessione all'istituto del servizio mensa previa concertazione con i soggetti sindacali di cui al 2° comma dell'art. 9 del CCNL /1999 da attivare entro 30 giorni successivi alla data di sottoscrizione del CCIA.
-Il personale che articola il proprio orario in cinque giorni espleta il lavoro pomeridiano con due rientri settimanali.
-L'orario di lavoro deve essere articolato con presenza di norma non inferiore a sei ore e non superiore alle otto ore con possibilità eccezionale di una diversa articolazione tale comunque da garantire una presenza non inferiore a quattro ore e non superiore a dodici ore.
-In via generale il personale interessato ai turni dovrà di norma osservare il seguente orario:
Personale Infermieristico 07,00 14,00
ed altro personale su tre turni: 14,00 22,00 22,00 07,00
Per tutti su due turni 08,00 14,00 14,00 20,00
Nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 h in via eccezionale e temporanea potranno essere articolati turni diversi e comunque con un massimo di 12 h.
-Le articolazioni di turni anche diverse saranno attuate dai Dirigenti dei Presidi Ospedalieri, Responsabili di servizio, distretto, previa consultazione della RSU Aziendale.
-Per il personale che non effettua turni, l'orario di lavoro deve essere articolato in maniera funzionale all'orario del servizio cui è assegnato.
-L'orario di lavoro per i dipendenti amministrativi del comparto in servizio presso le strutture amministrative dell'Azienda è così fissato:
dal lunedì al venerdì 08,00 - 14,00
lunedì e mercoledì 14,30 17,30
-E' consentita la flessibilità dell'orario di lavoro nella prima e nell'ultima ora per motivate esigenze familiari su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Dirigente.
Il recupero orario dei ritardi eccezionali deve essere effettuato nei pomeriggi di non rientro obbligatorio, salvo diverse esigenze dei servizi interessati.
I ritardi occasionali nell'orario di ingresso, fino ad un massimo di 30 minuti, possono essere recuperati nella stessa giornata tramite il prolungamento dell'attività lavorativa oltre l'orario previsto, salvo diversa disposizione impartita dal Responsabile dell'Unità Operativa.
3.Per effetto dell'organizzazione aziendale articolata in strutture complesse (Dipartimenti, Presidi Ospedalieri, Distretti, Servizi Sanitari) al fine di assicurare la funzionalità dei servizi e la fruibilità degli stessi da parte della utenza e al fine della eliminazione delle liste d'attesa, le parti concordano che l'articolazione dell'orario di lavoro sia improntata a criteri di flessibilità anche in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro.
4.A tal fine i Responsabili delle strutture complesse sopra indicate articoleranno l'orario di lavoro secondo i criteri stabiliti al comma 2 - punto 2 del presente articolo e secondo i criteri previsti dall'articolo 26 del CCNL, con esclusione dei criteri di cui al comma 3, lettera c) dello stesso articolo, da stabilirsi a livello di Direzione Generale previa consultazione ai sensi dell'art. 6 lettera c) del CCNL.
5.I predetti Dirigenti, sulla base delle specifiche esigenze delle strutture, attuano l'articolazione dell'orario di lavoro dandone preventiva informazione ai soggetti sindacali di cui al 2° comma dell'art. 9 CCNL ed alla Direzione Aziendale.
6.L'informazione si attua in conformità e con la procedura prevista dall'art. 3, comma 7 punto 1 sulle relazioni sindacali a livello dipartimentale, di presidio ospedaliero, di distretto e di servizio con la consultazione della RSU aziendale.
7.Le parti concordano che nel caso di lavoro articolato in turni continuativi nelle 24h sia riconosciuto come orario di lavoro il tempo di 10 minuti all'inizio e al termine di ciascun turno per il passaggio di consegne.
8.Il tempo di 10 minuti potrà, previa concertazione, essere portato a 15 minuti ove particolari esigenze di natura tecnico professionale lo dovessero richiedere.
9.Nel caso di lavoro articolato su due turni il tempo necessario per il passaggio di consegne è limitato a 15 minuti alla fine del primo turno di servizio.

Art. 10 - Lavoro straordinario (art. 34 CCNL)
[…]
6) E' fatto divieto ai Dirigenti Responsabili di richiedere prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite individuale di 180 ore e/o oltre il limite corrispondente al budget dell'U.O. di appartenenza del dipendente.
[…]
8) Fermo restando che il limite individuale del lavoro straordinario non potrà superare il numero di ore previste dai commi 3 e 4 dell'art. 34 del CCNL vigente, il lavoro straordinario prestato deve essere monetizzato: solo su richiesta del personale interessato potrà essere recuperato con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma nel mese successivo.
9) Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste al personale solo ove il maggior carico di lavoro sia compatibile con lo stato di salute del dipendente, secondo le valutazioni effettuate dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
10) Per l'anno 2000 la prima verifica sarà effettuata entro il mese di luglio.

Parte VII - Disposizioni Finali
Art. 29 - Norma finale

Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica a tutto il personale del comparto, esclusi i Dirigenti. L'Azienda USL RM D è tenuta a consegnarlo a tutto il personale di ruolo attualmente in servizio. Copia dello stesso, sarà fornito, al personale di nuova assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, all'atto della stipulazione del contratto individuale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo, sono applicate le norme contenute nel CCNL 7/4/1999, nel CCNL 1/9/1995, D.P.R. 384/1990, D.P.R. 270/1987 (nelle parti non disapplicate) e le leggi vigenti in materia per il personale del pubblico impiego.