Tipologia: CCIA
Data firma: 23 giugno 2000
Parti: Parte pubblica e Parte sindacale
Comparto: Sanità, P.A., S. Camillo Forlanini
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Parte I
Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del CCIA
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Premessa
Art. 4 Finalità
Art. 5 Informazione
Art. 6 Concertazione
Art. 7 Modalità del confronto sindacale
Art. 8 Stipula contratto integrativo
Art. 9 Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 10 Commissioni bilaterali
Art. 11 Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali
Art. 12 Permessi sindacali retribuiti
Art. 13 Esercizio delle libertà sindacali
Art. 14 Assemblee
Art. 15 Norme finali
Parte II Classificazione del personale
Art. 16 Sistema classificatorio
Art. 17 Integrazione su sistema classificatorio
Art. 18 Regolamento per i passaggi interni nel sistema di classificazione
Art. 19 Sviluppo professionale
Art. 20 Posizioni organizzative
Parte III Flessibilità e struttura del rapporto di lavoro
Art. 21 Articolazione dell'orario di lavoro e flessibilità
Art. 22 Lavoro straordinario
Art. 23 Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo e danno
Art. 24 Indennità per servizio notturno e festivo
Art. 24 bis Festività
Art. 25 Riduzione orario di lavoro
Art. 26 Mensa
Art. 26 bis Pausa mensa e/o per recupero psico/fisico
Art. 26 tris Entrata in vigore della parte III del CCIA
Art. 27 Regolamento per la mobilità interna
Parte IV Formazione e aggiornamento
Art. 28 Diritto allo studio
Art. 29 Formazione e aggiornamento professionale
Parte V Trattamento economico e sistemi di finanziamento
Art. 30 Fondo articolo 38, commi 1° e 2° del CCNL relativo ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (1° fondo)
Art. 31 Fondo articolo 38, commi 3, 4, 5, 7 CCNL relativo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale (2° fondo)
Art. 32 Disciplina del trattamento accessorio legato alla produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi nonché ai premi per la qualità della prestazione individuale
Art. 33 Fondo articolo 39 del CCNL relativo alle fasce retributive, alle posizioni organizzative, alla parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (3° fondo)
Parte VI Disposizioni finali e transitorie
Art. 34 Norme transitorie e finali dell'inquadramento economico
Art. 35 Fuori qualifica
Art. 36 Commissioni paritetiche Osservatori
Art. 37 Comitato per le pari opportunità
Art. 38 Esternalizzazioni
Art. 39 Patrocinio del dipendente
Art. 40 Indumenti di lavoro
Art. 41 Circolo ricreativo
Parte VII Servizi minimi essenziali in caso di sciopero
Art. 42 Servizi Pubblici essenziali
Art. 43 Contrattazione decentrata e contingenti di personale
Art. 44 Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 45 Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art. 46 Sanzioni
Art. 47 Applicabilità
Dichiarazioni congiunte
Protocollo d'intesa sulla riorganizzazione del SES-118 di Roma e provincia
Allegati

Contratto integrativo aziendale A.O S. Camillo-Forlanini 1998 2001, 23 giugno 2000

Parte I
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione

Il presente CCIA si applica a tutto il personale del comparto dipendente dell'Azienda e operante nei Presidi S. Camillo, Forlanini, Spallanzani e nel SES-118.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Premessa

Le parti intendono definire linee guida sulle relazioni sindacali che garantiscano:
Piena applicazione della nuova classificazione prevista dal CCNL.
Il rafforzamento della contrattazione aziendale
La valorizzazione della RSU, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualità dei servizi nonché le prospettive di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali con la finalità di creare nuova occupazione.

Art. 4 Finalità
[…]
Le parti convengono, quindi, sulla opportunità di definire adeguate regole di partecipazione del personale, attraverso le loro rappresentanze sindacali unitarie, per affrontare i problemi organizzativi, per valutare il lavoro e migliorare quantitativamente e qualitativamente l'offerta dei servizi e delle prestazioni. In base a queste premesse ed al contratto collettivo nazionale, le parti concordano sulla necessità di intrattenere relazioni sindacali corrette, nella propria autonomia e chiara distinzione dei ruoli, ma nel contempo fondate su un'effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche responsabilità, sulla precisa individuazione dei confini fra contrattazione decentrata, concertazione, informazione e consultazione, quali aspetti ineludibili per un trasparente e proficuo espletamento delle rispettive attività con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo delle professionali, con l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi erogati alla collettività.

Art. 5 Informazione
Fatta salva l'autonomia decisionale per atti formali del Direttore Generale, la Direzione aziendale si impegna ad informare le rappresentanze sindacali unitarie dell'A.O. S. Camillo-Forlanini e le OO.SS. maggiormente rappresentative sulle materie previste dal CCNL.
Le parti concordano sulle necessità, al fine di migliorare il livello qualitativo delle relazioni sindacali, di definire, con il presente accordo integrativo, le modalità relative all'esercizio del diritto all'informazione, sia preventiva che successiva. In particolare il presente accordo mira a garantire una costante e tempestiva informazione sugli atti di valenza generale, anche di carattere preventivo concernente il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
La delegazione trattante aziendale, definita dal Direttore Generale, nel quadro dell'informazione preventiva e successiva prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro, presenta annualmente, nel primo quadrimestre, alle rappresentanze sindacali unitarie sopra indicate, nel corso di un apposito incontro, il rendiconto dell'attività svolta l'anno precedente e le linee di programmazione per l'anno in corso secondo quanto previsto dall'Art. 6.7.8 del CCNL del Comparto Sanità.
5.1 Informazione preventiva
Nelle seguenti materie, l'azienda, nelle sue varie articolazioni, fornisce un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
Articolazione dell'orario.
Definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro.
Definizione delle dotazioni organiche.
Andamento dei processi occupazionali.
Criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari aziendali e degli uffici a seguito degli accorpamenti e scorpori di cui gli Art. 3 e 4 del D.Lgs. 502/92 ovvero per l'introduzione di nuove tecnologie.
Programmazione della mobilità collettiva.
Sperimentazioni gestionali.
Piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie.
Misure per favorire le pari opportunità.
Verifica periodica della produttività delle strutture operative.
Applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l'utenza.
Iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
Alle rappresentanze sindacali unitarie verrà inoltre fornita, tramite la segreteria del Direttore Generale, la seguente documentazione:
[…]
i programmi pluriennali costituiti da: piano strategico aziendale, piano annuale di organizzazione, piano annuale relativo al fabbisogno del personale;
i programmi generali relativi all'attività dei diversi Dipartimenti e/o Unit Operative, anche in riferimento alla formazione del personale.
5.2 Informazione successiva
Su richiesta della RSU Aziendale i singoli dirigenti responsabili delle articolazioni organizzative interessate dovranno fornire eventualmente per la parte di rispettiva competenza:
I dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi della forza occupata, sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro del comparto e sull'andamento generale della mobilità del personale.
I dati consuntivi relativi all'andamento della formazione professionale, con particolare riferimento al numero degli interessati e ai contenuti dei corsi.
I dati consuntivi sulle misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche a seguito dell'applicazione del D.Lgs 626.94 / 242.96.
Resoconto consuntivo delle ore straordinarie effettuate.
[…]
Consuntivo sulle misure adottate per il conseguimento delle pari opportunità.
Risultati ed effetti generali sull'organizzazione del lavoro conseguenti alle introduzione di nuove tecnologie e processi riorganizzativi.
Alla rappresentanza sindacale unitaria verranno forniti, settimanalmente, tramite l'Ufficio delibere, gli elenchi degli atti deliberativi assunti dal Direttore Generale; entro 10 gg. dalla richiesta delle RSU verranno forniti alle stesse copia degli atti deliberativi d'interesse, nonché le circolari d'interesse generale riguardanti il personale.
L'amministrazione si impegna, inoltre, a fornire alla rappresentanza sindacale unitaria ogni informazione, anche preventiva, richiesta per quanto attiene alle "materie di contrattazione".
Analogamente le OO.SS. e la RSU, si impegnano ad informare, anche di loro iniziativa, quanto di loro conoscenza possa riguardare la qualità dell'ambiente di lavoro e quant'altro possa essere, a loro avviso, rilevante per la trasparenza, l'efficienza della gestione aziendale e la tutela della salute dei cittadini utenti e del personale.
5.2 Informazione successiva
Per le materie relative alla informazione preventiva e successiva di cui ai punti precedenti, delegate alla competenza dei Direttori di dipartimento, provvedono direttamente gli stessi.

Art. 6 Concertazione
Le rappresentanze sindacali unitarie, ricevute le informazioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettera B del CCNL, possono attivare in forma scritta, la concertazione sulle seguenti materie, nel termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) definizione criteri per la determinazione carichi di lavoro;
c) misure per favorire le pari opportunità;
d) verifica periodica produttività delle strutture operative (ex Art. 47 e 48 CCNL 1994-1997);
[...]
La trattativa si svolge di norma entro le 48 ore dalla richiesta e si conclude nel termine di norma, di 30 gg. dalla ricezione dell'informazione.
L'Amministrazione convoca la delegazione trattante con comunicazione scritta, indicando gli argomenti all'ordine del giorno.
L'esito della trattativa deve risultare da apposito verbale dal quale risultino le posizioni delle parti; copia del verbale è trasmessa in tempi brevi alla RSU. Tale verbale sarà approvato dalle parti nel primo incontro utile successivo.
Durante il periodo in cui si svolge la trattativa l'azienda si asterrà dall'adottare, salvo comprovate ragioni d'urgenza in ordine di fruibilità dei servizi all'utenza, provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto della concertazione. La RSU non assumerà, sulle stesse materie, iniziative conflittuali.
6.1 Materie oggetto di contrattazione
Fatte salve le reciproche autonomie e nel rispetto degli accordi sulle scelte strategiche, le parti individuano come oggetto di contrattazione, le seguenti materie previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 del CCNL:
a) l'istituto della produttività;
[…]
d) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione dell’orario di lavoro;
e) i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
f) le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché' per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
g) le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
h) i criteri per le politiche dell'orario di lavoro;
i) l'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time;
j) le pari opportunità;
k) i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario;
[…]

Art. 7 Modalità del confronto sindacale
Il confronto con la rappresentanza sindacale unitaria, previa convocazione scritta da parte dell'amministrazione, avviene sia a livello aziendale che a livello decentrato dipartimentale, per quanto già delegato, su ordine del giorno, concordato tra le parti.
In particolare a livello dipartimentale il confronto sindacale avviene sulle materie che attengono l'organizzazione e la riorganizzazione dei servizi e su quelle oggetto di delega ai direttori di dipartimento di cui alla deliberazione n 3449/99.
Della contrattazione per l'Azienda titolare il Direttore Generale in quanto legale rappresentante dell'azienda, o persona da lui delegata formalmente con facoltà di decisione.
L'amministrazione altresì rappresentata dalla delegazione trattante individuata con atto formale dall'azienda, fatto salvo quanto previsto sui poteri delegati di cui alla citata deliberazione 3449/99.
Le delegazioni di parte sindacale sono costituite per il contratto aziendale integrativo e per i rispettivi contratti decentrati dipartimentali dalla RSU e da componenti di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del CCNL 1998/2001.

Art. 10 Commissioni bilaterali
Per l'approfondimento di specifiche problematiche, possono essere costituite Commissioni Tecniche Bilaterali. Questi organismi hanno il compito di formulare proposte in ordine alle materie oggetto di trattativa.

Art. 13 Esercizio delle libertà sindacali
L'Amministrazione si impegna, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 Accordo Quadro del 7 Agosto 1998, nell'ambito di ciascuna Sede Dipartimentale, ad individuare appositi ed idonei spazi riservati alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, per l'affissione di comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali spazi, individuati dalla RSU e dalla Direzione Dipartimentale, devono essere posti in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dei Dipartimenti dell'Azienda.
Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerati abusivi e quindi saranno eliminati d'ufficio,
L'Amministrazione mette a disposizione permanente della RSU idoneo locale organizzato con modalità concordate con mezzi e strumenti per garantire l'esercizio delle libertà sindacali e ci nel rispetto delle disposizioni del Dipartimento F.P. emanate con circolare n. 22 del 25.10.94 e dell'art. 4 dell'accordo quadro del 7 Agosto 1998.

Art. 14 Assemblee
I dipendenti hanno diritto, senza decurtazione dello stipendio, di riunirsi in assemblea nel limite massimo di 10 ore annue.
Le assemblee che riguardano le generalità dei dipendenti o gruppo di essi, possono essere indette singolarmente e congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati dall'Art. 8 del CCNL.
La convocazione, la sede, l'orario e la presunta durata dell'assemblea comunicata all'Ufficio Relazioni Sindacali a cura della RSU in forma scritta con preavviso di almeno tre giorni, e comunque, salvo in casi di eccezionale urgenza, almeno 24 ore prima.
Durante lo svolgimento delle assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali con i contingenti di personale determinati nel presente accordo e negli eventuali accordi decentrati. La richiesta di partecipazione deve essere comunicata dal singolo dipendente al responsabile della U.O. di appartenenza con le stesse modalità previste dall'art. 10 comma 2, valide per i dirigenti sindacali. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea effettuata dai responsabili delle singole UU.OO che ne danno comunicazione all'Ufficio Relazioni Sindacali aziendale.
Nel caso in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle UU.OO interessate secondo quanto previsto al punto 2.
E' facoltà della RSU indire assemblee non retribuite con le stesse modalità sopraindicate, al di fuori dei limiti orari stabiliti dall'accordo di lavoro.
L'eventuale orario eccedente le 10 ore previste, possono essere recuperate dal lavoratore entro i 30 giorni successivi.

Art. 15 Norme finali
Per quanto non previsto dal presente accordo viene fatto rinvio alla vigente normativa che disciplina la materia oggetto d'intesa.

Parte III Flessibilità e struttura del rapporto di lavoro
Art. 21 Articolazione dell'orario di lavoro e flessibilità

L'orario di lavoro ha un rapporto importante con il piano occupazionale dell'Azienda e con l'istituto del lavoro straordinario.
L'orario di lavoro del personale turnante nelle 24 ore si svolge, di norma, facendo riferimento al turno in quinta secondo schemi che non producano orario straordinario.
L'articolazione dell'orario per il personale di cui al comma 2 si sviluppa, di norma, nel modo seguente: 7-14; 14-21;21-7 e, comunque, esclusivamente, all'interno di tale schema generale.
La durata massima di un turno di lavoro ordinario fino a 10 ore. Il prolungamento massimo fino alle 12 ore previsto dall'art. 26, comma 3, lettera e) del CCNL, in caso di necessità inderogabili ed eccezionali di servizio, non può, comunque costituire elemento di programmazione ordinaria dell'orario di lavoro. In ogni caso la durata della prestazione lavorativa a qualsiasi titolo prestata non potrà eccedere per più di due ore l'orario del turno di lavoro ordinario.
In deroga a quanto previsto dal comma 3 disposizioni diverse rispetto a quelle previste nei precedenti commi possono essere decise in sede decentrata dipartimentale, previa concertazione. La loro efficacia in ogni caso decorre solo dal momento di ratifica da parte del Direttore Generale.
Per il personale turnante di cui ai commi precedenti il conteggio del debito orario viene effettuato su base annuale in modo da evitare picchi di rientri obbligatori calcolati su base mensile. A tal fine il sistema informatico dovrà riportare mensilmente il debito e/o il credito orario di ciascun dipendente in modo da consentire una adeguata programmazione dei recuperi. Alla fine dell'anno solare verrà comunque effettuato il conguaglio positivo o negativo del debito orario.
Nelle more della implementazione del sistema informatico, secondo quanto previsto dal comma 6, dovrà essere portata a termine la ricognitiva relativa a quanto, eventualmente, previsto dal comma 5.
Nei servizi funzionanti sulle 12 ore e/o in servizi che, per efficienza degli stessi e per le esigenze dell'utenza, debbono ampliare il proprio orario di apertura e/o concentrare le attività in determinati picchi orari, i dirigenti preposti, previa concertazione, possono prevedere la flessibilità oraria, ad esclusione dei dipendenti inseriti nei turni H24 nelle strutture di degenza.
Al personale che inoltra specifica richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concessa una flessibilità oraria di 30/60 minuti sull'orario previsto.
Si prevede una priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11/8/1991 n. 266.

Art. 22 Lavoro straordinario
La riduzione dello straordinario nei limiti previsti dal CCNL dovrà essere raggiunta tramite interventi organizzativi e strutturali (come la copertura dell'organico) con un suo progressivo, graduale e corrispondente contenimento.
Il suo utilizzo può avvenire solo per evenienze effettivamente eccezionali e non può essere programmato per coprire le ordinarie esigenze di servizio.
Per ci che attiene il tetto massimo individuale di espletamento dello straordinario, che non può essere in nessun caso superato, si rimanda integralmente a quanto stabilito all' art. 34, commi 3 e 4, del CCNL.
Per fronteggiare effettive e impreviste situazioni di eccezionalità e picchi di attività non programmabili in ogni dipartimento e, a cascata, in ogni struttura, viene costituito un fondo di ore straordinarie in base a quanto previsto dall' art. 34, comma 3, del CCNL.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.
La struttura in cui collocato il controllo di gestione avrà il compito di monitorare a cadenza quadrimestrale l'andamento dello straordinario per ogni Dipartimento e singole strutture a verifica della coerenza con il budget assegnato.
[…]

Art. 23 Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo e danno
Al personale operante in servizi attivati per almeno 12 ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni, la relativa indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio ed i riposi compensativi in base ad uno svolgimento di 5 pomeriggi mensili medi o comunque di almeno 52 pomeriggi calcolati su base annua.
Al personale operante in servizi attivati sulle 24 ore giornaliere ed effettivamente operanti su tre turni, la relativa indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio, compresi i riposi compensativi, in base ad uno svolgimento regolare del turno in quinta di cui all'art. 21, commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 21.
L'indennità di cui all'art. 44, comma 6, lettere a) e b) del CCNL 1994-1997 viene corrisposta al personale infermieristico operante nelle seguenti strutture o mezzi:
- Centro Rianimazione Marchiafava
- Centro Rianimazione Spallanzani
- CMR, autoambulanze, automediche, motomediche ed elicotteri;
- Pronto Soccorso unificato, compreso il pediatrico e l'ostetrico
- Medicina d'urgenza
- Chirurgia d'urgenza
- Terapia intensiva neonatale
- Patologia neonatale
- Terapia intensiva neurochirurgia
- Terapia intensiva cardiochirurgia
- UTIC
- Cardiologia subintensiva
- UTIPT
- Nefrologia e dialisi
- Camere operatorie
- Terapia intensiva Malattie polmonari
- STIRS
Al personale operante in strutture di degenza riservate esclusivamente ad utenti affetti da malattie infettive trasmissibili viene corrisposta l'indennità di cui all'articolo 44, comma 6, lettera c) e comma 8, in base al profilo di appartenenza, del CCNL 1994-1997.
L'indennità di cui al comma 3 potrà essere progressivamente estesa nelle strutture di cui alla dichiarazione congiunta n 3, in base agli stessi criteri e modalità di cui ai commi 3 e 4 del successivo articolo 25, nel caso che dopo il primo semestre di applicazione del presente CCIA, nelle singole strutture vi sia stata una riduzione della spesa per lavoro straordinario pari al doppio dei maggiori oneri derivati dalla estensione della suddetta indennità.

Art. 25 Riduzione orario di lavoro
Per il personale operante nelle terapie intensive e rianimazioni di cui al comma 4 dell'articolo 23, nonché per gli operatori componenti gli equipaggi dei mezzi di cui alla tabella del punto F) (compresi gli elicotteri e le eventuali motomediche) del protocollo d'intesa relativo alla sessione di concertazione sul SES-118, adibiti a regimi di orario articolato sul turno in quinta, secondo quanto previsto dal precedente articolo 21, commi 2 e 3, e articolo 23, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente CCIA, viene prevista, in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 27 del CCNL, una riduzione dell'orario di lavoro settimanale di un'ora; tale sperimentazione verrà applicata anche a tutto il personale infermieristico turnante nelle 24 ore nelle strutture di degenza.
Per effetto di quanto previsto dal comma precedente, l'orario di lavoro settimanale per il personale ivi indicato stabilito in 35 ore medie settimanali.
[…]

Art. 26 Mensa
1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alle particolare articolazione dell'orario.
2. L'Azienda garantisce il servizio di mensa o, in mancanza, l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato di norma al di fuori e al termine dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.
[…]
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.

Art. 26 bis Pausa mensa e/o per recupero psico/fisico
I dipendenti che hanno diritto alla mensa, in relazione alla particolare articolazione dell'orario, consumano il pasto fuori e al termine dell'orario di lavoro.
Il tempo impiegato per il consumo del pasto e, comunque, per la pausa necessaria per il recupero psico/fisico, pari a 30 minuti, viene conteggiato automaticamente in detrazione dal sistema informatico di rilevazione dell'orario.
In caso che i dipendenti di cui al comma 1 non usufruiscano della pausa prevista dal comma 2, i 30 minuti vanno rilevati e conteggiati manualmente dal dirigente responsabile dell'articolazione organizzativa dove il dipendente presta servizio non conteggiando in detrazione il tempo di cui sopra.
Per le funzioni della commissione paritetica permanente per il controllo della quali/quantità del servizio mensa si fa riferimento al successivo art. 36.

Parte VI Disposizioni finali e transitorie
Art. 36 Commissioni paritetiche Osservatori

1. Le commissioni paritetiche hanno il compito di supportare la contrattazione e la concertazione attraverso le funzioni proprie che sono:
1. Raccolta dati che l'Azienda è tenuta a fornire;
2. Promuovere iniziative atte ad accrescere le conoscenze tra i lavoratori, le lavoratrici e gli utenti su tematiche proprie alla Commissione.
2. Le Commissioni ed Osservatori da avviare sono a livello dipartimentale:
a) commissione per la definizione dei carichi di lavoro, per i percorsi di Qualità e per l'ottimizzazione dei servizi;
b) commissione per l'individualizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento del personale;
Le Commissioni ed Osservatori da avviare sono a livello centrale:
a) Commissione permanente per il controllo della quali/quantità del servizio mensa
b) Osservatorio per la verifica sull'andamento dello straordinario e della riduzione dell'orario;
c) Osservatorio sul 118.

Art. 37 Comitato per le pari opportunità
1. In applicazione delle normative vigenti, il Comitato per le pari opportunità in seno all'Azienda S. Camillo Forlanini, al di là della mera attuazione al dettato normativo di cui alla legge 10 aprile 1991 n° 125, si adopererà per una concreta delle iniziative concernenti le pari opportunità in ogni struttura dell'Azienda Ospedaliera anche attraverso il rilevamento e la costante attuazione alle problematiche aziendali ed esercitando funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento per l'applicazione delle proposte idonee a raggiungere il loro superamento.
37.1 Compiti
1. Il comitato, all'interno dell'Azienda, svolge i seguenti compiti:
a) Promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e Direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone e per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
b) Fornisce, attraverso una relazione annuale, informazioni circa le condizioni delle lavoratrici all'interno dell'Azienda ed in particolare sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi;
c) Raccoglie dati, attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi, relativi alle materie di propria competenza.
37.2 Finalità
1. Nel rispetto delle finalità generali stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti, il Comitato per le pari opportunità si prefigge di:
a) Elaborare e proporre programmi di intervento sulla base di indagini conoscitive;
b) Migliorare la qualità del lavoro delle donne proponendo degli strumenti per ridurre eventuali ostacoli allo sviluppo professionale e alla professione di carriera e favorire l'effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia;
c) Promuovere incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti interessati;
d) Pubblicizzare tra le lavoratrici e i lavoratori dell'Azienda l'attività svolta dal Comitato ed i risultati emersi;
ed inoltre favorire:
- l'accesso ai corsi di formazione professionale e le modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni nel sistema classificatorio;
- la flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- i processi di mobilità;
- le iniziative divulgative atte ad accrescere conoscenza e consapevolezza su tematiche aziendali e generali, in un rapporto di interscambio con le altre amministrazioni, gruppi, associazioni, OO.SS.;
- idonee iniziative per i necessari contatti con altri comitati,
37.3 Composizione
a) Il Comitato è presieduto da un rappresentante dell'Azienda ed è costituito da un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL del comparto sanità 1998/2001 ed un pari numero di rappresentanti dell'Azienda.
b) Il presidente designa un vicepresidente.
c) Per ogni componete effettivo è previsto un componente supplente.
d) Gli organismi rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo comitato.
e) I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
f) Il Presidente richiederà all'Amministrazione la sostituzione dei componenti che non avranno partecipato a più di tre riunioni ordinarie consecutive del Comitato.

Art. 40 Indumenti di lavoro
1. Al personale durante il servizio è fatto obbligo indossare indumenti di lavoro idonei e calzature appropriate in relazione al tipo attività svolta e secondo la normativa vigente (Dlg 626/94).
2. L'Azienda con propri oneri fornisce gli indumenti di lavoro per ogni singolo dipendente cambiando gli stessi con cadenza periodica o, in caso di eventuale usura, prima della sostituzione prevista.