Categoria: 1991
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Tipologia: CCNL
Data firma: 20 settembre 1991
Validità: 01.07.1991 - 31.12.1994
Parti: Uneba, Anaste, Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Settore socio-assistenziale

Sommario:

 Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Titolo II Assunzione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Assunzioni a tempo determinato
Art. 4 - Periodo di prova
Titolo III Classificazione del personale
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 5 bis - Tirocinio
Titolo IV Orario di lavoro e riposo infrasettimanale
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Riposo settimanale
Titolo V Lavoro straordinario e ordinario notturno e festivo
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Titolo VI Festività e permessi retribuiti
Art. 10 - Festività nazionali e infrasettimanali
Titolo VII Ferie
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Assenze e congedi
Art. 12 bis - Diritto allo studio
Titolo VIII Chiamata e richiamo alle armi
Art. 13 - Servizio di leva
Art. 14 - Richiamo alle armi
Titolo IX Missioni e trasferimenti
Art. 15 - Trattamento di missione
Art. 16 - Trasferimenti di residenza
Art. 17 - Condizioni di trasferibilità
Titolo X Malattia ed infortunio
Art. 18 - Definizione
Art. 19 - Doveri del lavoratore
Art. 20 - Controllo delle assenze
Art. 21 - Conservazione del posto
Art. 22 - Diritti del lavoratore
Art. 23 - Tubercolosi
Titolo XI Gravidanza e puerperio
Art. 24 - Diritti della lavoratrice
Art. 25 - Doveri della lavoratrice
Titolo XII Anzianità di servizio
Art. 26 - Decorrenza
Titolo XIII Passaggi di qualifica
Art. 27 - Mansioni del lavoratore
Art. 28 - Mansioni promiscue
Art. 29 - Passaggio di livello
Titolo XIV Scatti di anzianità
Art. 30 - Decorrenza
Titolo XV Trattamento economico
Art. 31 - Elementi della retribuzione
Art. 32 - Corresponsione della retribuzione
Art. 33 - Contingenza
Art. 34 - Stipendio base mensile nazionale
Art. 35 - Trattamento di famiglia
Titolo XVI Mensilità supplementari
Art. 36 - Tredicesima mensilità
Art. 37 - Quattordicesima mensilità
Titolo XVII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Termini del preavviso
 Art. 39 - Trattamento di fine rapporto
Art. 40 - Termini di pagamento
Titolo XVIII Norme disciplinari
Art. 41 - Regolamento interno
Art. 42 - Vincolo di subordinazione
Art. 43 - Rispetto dell' orario
Art. 44 - Accessi al luogo di lavoro
Art. 45 - Provvedimenti disciplinari
Art. 46 - Biasimo, multa, sospensione
Art. 47 - Licenziamento disciplinare
Art. 47 bis - Sospensione cautelare
Art. 48 - Procedura per le sanzioni
Titolo XIX Divise e indumenti di servizio
Art. 49 - Manutenzione
Titolo XX Vitto e alloggio
Art. 50 - Uso della mensa e dell'alloggio
Titolo XXI Servizio di reperibilità
Art. 51 - Modalità di istituzione
Titolo XXII Lavoro a tempo parziale
Art. 52 - Definizione
Art. 53 - Instaurazione
Art. 53 bis - Lavoro supplementare
Art. 54 - Modalità del rapporto
Art. 55 - Esame dell' applicazione
Art. 56 - Condizioni di miglior favore
Titolo XXIII Contrattazione integrativa
Art. 57 - Contrattazione integrativa
Art. 58 - Contrattazione decentrata
A - Livello regionale
B - Livello provinciale
C - Livello di Istituto
Art. 59 [soppresso]
Titolo XXIV Conciliazione delle controversie
Art. 60 - Commissione paritetica nazionale
Art. 61 - Funzionamento della commissione
Titolo XXV Diritti sindacali
Art. 62 - Statuto dei lavoratori
Art. 63 - Dirigenti sindacali
Art. 64 - Permessi a dirigenti sindacali
Art. 65 - Rappresentanze sindacali
Art. 66 - Permessi non retribuiti
Art. 67 - Licenziamento e trasferimento
Art. 68 - Affissioni sindacali
Art. 69 - Trattenute associative
Art. 70 - Assemblee
Titolo XXVI Condizioni di miglior favore
Art. 71 - Modalità di garanzia
Art. 72 - Assistenza legale
Art. 73 - Fondo di solidarietà - 0,50%
Titolo XXVIII Osservatorio nazionale
Art. 74 - Istituzione e funzioni
Art. 75 - Ente bilaterale regionale
Art. 76 - Contratti di formazione e lavoro
Titolo XXIX Decorrenza e durata
Art. 77 - Periodo di validità
Allegato 1 - Progetto standard di formazione e lavoro

Addì20-9-1991 in Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale le seguenti Parti sociali: Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (Uneba); l’Associazione Nazionale Strutture Terza Età (Anaste), da una parte e la Federazione Italiana Sindacati, Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl); la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams- Cgil); l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizio (Uiltucs), quali rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulano presso questa sede ministeriale il CCNL per i dipendenti da istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i dipendenti di Associazioni ed Iniziative Organizzate, operanti nel campo educativo, sociale ed assistenziale nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza, aderenti all’Uneba e/o all’Anaste, ivi comprese le II.PP.AA.BB.
Per Associazioni ed Iniziative Organizzate, si intendono le attività gestite dai seguenti soggetti istituzionali:
- II.PP.AA.BB., Enti Religiosi, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, Cooperative, privati.
Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
- Servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
- Servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo-assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- Servizi per portatori di handicap, comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti Psicomedico-pedagogici, Comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.);
- Servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-Albergo, assistenza domiciliare, ecc.);
- Servizi per anziani non autosufficienti, comunque, denominati (Case protette, Residenze sanitarie-assistenziali, assistenza domiciliare, ecc.).
È escluso dal presente accordo il personale religioso e di volontariato i cui rapporti giuridici sono regolati da apposite convenzioni.
Per il personale religioso che non presti opera volontaria e che operi nell’ambito di Istituzioni terze rispetto all’Ordine o Congregazione di appartenenza, vengono stipulate tra le Parti interessate convenzioni le cui norme, ivi comprese quelle sul trattamento economico, sostituiscono a tutti gli effetti, il presente contratto ai fini della legge 3-5-1956, n. 396, e dell’art. 1 del DL 30-12-1987, n. 356, convertito con modificazioni nella legge 29-2-1988, n. 48.
Le Parti firmatarie riconoscono il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-educativo ed assistenziale e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
A tal fine, nel confermare l’esclusiva dei rapporti contrattuali per i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli, anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l’applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante, vengono concordati appositi protocolli allegati al presente contratto, per farne parte integrante che individuano i criteri e le modalità cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente accordo.
Nota a verbale
Si chiarisce che l’inserimento esplicito delle II.PP.AA.BB. nella sfera di applicazione del presente contratto deriva, oltre che dalla normativa introdotta dalla sentenza CC n. 396/88 anche dall’art. 1 del DPR n. 268/1987 che non le ricomprende, nonché dalla nota di chiarimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Titolo II Assunzione
Art. 2 - Assunzione

[…]
In relazione alle caratteristiche dell’Istituto, verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali, ed il personale è tenuto a sottoporvisi.

Titolo IV Orario di lavoro e riposo infrasettimanale
Art. 6 - Orario di lavoro

L’orario settimanale di lavoro ordinario, è di 38 ore. L’orario giornaliero, non può superare le 8 ore.
L’articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello aziendale con la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) o, su mandato dei lavoratori, con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni dei lavoratori.
[..]
L’orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All’interno della stessa istituzione potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario secondo le esigenze dei servizi.
[…]
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte nel presente articolo e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista al presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive ed in ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Nell’organizzazione dei turni si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati, fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l’istituzione.

Art. 7 - Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambienti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all’art. 9.

Titolo V Lavoro straordinario e ordinario notturno e festivo
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all’anno pro-capite.
[…]
Il lavoro straordinario festivo e notturno, potrà anche essere retribuito in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo, salvo la corresponsione della sola maggiorazione prevista dal contratto di cui all’art. 9.

Art. 9 - Lavoro ordinario notturno e festivo
[…]
La presenza eventuale dell’educatore o dell’operatore di assistenza nell’Istituzione nelle ore notturne è retribuita nella misura fissa di L. 20.000 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile.
Tale presenza è programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro i 10 giorni nel mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (per es. comunità alloggio e/o gruppi-famiglia).
La presenza di cui sopra è considerata di "pronta disponibilità", al di fuori del normale orario settimanale di lavoro.
[…]

Titolo XI Gravidanza e puerperio
Art. 24 - Diritti della lavoratrice

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[..]
L’Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un’ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall’Istituzione.
[…]

Art. 25 - Doveri della lavoratrice
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamento vigenti.

Titolo XVIII Norme disciplinari
Art. 41 - Regolamento interno

La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti i dipendenti.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 46 - Biasimo, multa, sospensione
Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione il dipendente:

b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione;
c) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
d) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
e) che introduca senza autorizzazione bevande alcooliche negli ambienti di lavoro dell’Istituzione;
f) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;

l) che violi le norme igienico-sanitarie di cui alla legge del 30-4-1962, n. 283.
[…]

Art. 47 - Licenziamento disciplinare
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:

c) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nel corso dell’anno;

e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale della Istituzione;
f) atto implicante dolo o colpa grave con danno dell’Istituzione;

h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;
i) insubordinazione grave verso i superiori;
l) violazione delle norme in materia di armi.

Titolo XXI Servizio di reperibilità
Art. 51 - Modalità di istituzione

Pur nel carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità dei lavoratori.
La determinazione di detti servizi e del trattamento economico del periodo di reperibilità è materia demandata alla contrattazione provinciale in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture.

Titolo XXIII Contrattazione integrativa
Art. 57 - Contrattazione integrativa

Le Parti concordano che a livello territoriale e/o aziendale non potranno essere modificati gli istituti già regolamentati dal presente CCNL

Art. 58 - Contrattazione decentrata
Al fine di favorire il confronto tra le Parti, la corretta applicazione del presente CCNL nonché stimolare processi di miglioramento qualitativo del settore e sensibilizzare gli Enti pubblici competenti ai problemi del comparto, vengono individuati 3 livelli decentrati di confronto.
A - Livello regionale
A questo livello attiene il compito di promuovere iniziative congiunte che favoriscano la crescita ed il miglioramento qualitativo dei servizi ad esclusivo vantaggio dei cittadini che se ne avvalgono.
Entro il 31-12-1991 verranno istituite in tutte le regioni Commissioni paritetiche tra le Parti firmatarie del presente CCNL con i seguenti compiti:
[…]
3) Individuare le figure professionali, le aree ed i programmi formativi onde redigere i progetti formativi necessari al potenziamento professionale degli operatori delle strutture attraverso i contratti di Formazione e Lavoro.
4) Assumere iniziative connesse ai problemi della salute e degli ambienti di lavoro, nonché ai rischi derivanti al personale nel rapporto con gli ospiti delle istituzioni ed all’individuazione delle malattie professionali.
5) Assumere i compiti del livello provinciale qualora questo non fosse attivabile.
6) Assumere ogni altra iniziativa congiunta ritenuta utile ai fini del potenziamento del livello qualitativo dei servizi.
B - Livello provinciale
A questo livello attiene il compito di procedere ad una omogenea e corretta applicazione del CCNL nelle strutture interessate nell’ambito di territori omogenei.
A tal fine le Parti si impegnano, anche con le presenze delle rispettive Organizzazioni nazionali, ad effettuare verifiche ed i relativi interventi per la più diffusa applicazione del CCNL nell’ambito delle Istituzioni aderenti all’Uneba e/o all’Anaste.
Le Parti firmatarie del presente CCNL si incontreranno nell’ambito provinciale al fine di:
1) Definire l’applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai protocolli allegati al presente accordo.
2) Farsi parte attiva per la stipula delle convenzioni previste dalla legge n. 56.
3) Individuare soluzioni ad eventuali problemi di inquadramento di figure professionali non ricomprese nel presente CCNL anche in relazione ai mansionari previsti da norme regionali.
...
5) Con riferimento alla legge n. 108, assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articolati contrattuali.
6) Attuare interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
7) Assumere i compiti del livello regionale qualora questo non fosse attivabile.
C - Livello di Istituto
A questo livello competono tutte le materie riferite all’organizzazione del lavoro nei singoli istituti, già previste dagli specifici articoli del presente contratto, ivi compreso l’utilizzo quantitativo del part-time, nonché le iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale.

Titolo XXIV Conciliazione delle controversie
Art. 60 - Commissione paritetica nazionale

È istituita in Roma presso l’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale - Uneba, la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le Parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione nazionale, le Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.

Titolo XXV Diritti sindacali
Art. 62 - Statuto dei lavoratori
Per quanto riguarda i diritti sindacali si fa preciso riferimento alla legge n. 300 del 20-5-1970.
[…]

Art. 68 - Affissioni sindacali
È consentito ai Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Art. 70 - Assemblee
Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo ente nell’ambito comunale, provinciale, regionale, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, presso l’Istituzione in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni.
[…] Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Titolo XXVIII Osservatorio nazionale
Art. 74 - Istituzione e funzioni

L’Osservatorio nazionale è composto da 6 membri dei quali 3 designati dall’Uneba e dall’Anaste e 3 dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
L’Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e riqualificazione professionale.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, ed in particolare:
a) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
b) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dall’Ente bilaterale regionale sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
c) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale curandone l’analisi e la registrazione;
d) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro.

Art. 75 - Ente bilaterale regionale
L’Ente bilaterale regionale è composto da 6 membri dei quali 3 designati dall’Uneba e dall’Anaste e 3 dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
L’Ente bilaterale regionale svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti sul territorio, verifica lo stato di applicazione del contratto sul territorio promuovendone la migliore informazione.
Promuove inoltre le iniziative più opportune in materia di contratti di formazione e lavoro.