Tipologia: CCIA
Data firma: 3 luglio 2000
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Parte pubblica e Parte sindacale
Comparto: P.A., Enti locali, Provincia Roma
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Provincia di Roma Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente per il quadriennio 1998/2001
Preambolo
Art. 1 Suddivisione delle risorse finanziarie
Art. 2 Risorse finanziarie per specifiche attività
Art. 3 Risorse finanziarie già utilizzate
Art. 4 Risorse destinate alla produttività e miglioramento dei servizi
Art. 4 bis CCDI/2000 Fondo per progetti obiettivo
Art. 4 ter CCDI/2000 Servizi di anticamera e portineria, autoparco
Art. 4 quater CCDI/2000 Uffici di supporto organi istituzionali
Art. 5 Risorse per le posizioni organizzative ed indennità
Art. 6 Risorse per turno, rischio, maneggio valori, indennità orarie
Art. 7 Risorse per posizioni di lavoro disagiate e per specifiche responsabilità
Art. 8 Formazione professionale
Art. 9 Luoghi e qualità del lavoro - Pari opportunità
Art. 10 Incentivi per specifiche attività
Art. 11 Riduzione orario di lavoro
Art. 12 Fabbisogno di personale
Art. 13 Flessibilità prestazioni di lavoro
Art. 14 Progressione economica all'interno delle categorie
Art. 15 Servizi essenziali
Art. 16 Relazioni sindacali
Art. 17 Interpretazione autentica
Art. 18 Revisione del contratto integrativo
Provincia di Roma Contratto collettivo decentrato per il personale non dirigente, modificativo ed integrativo del precedente accordo del 3.07.2000.
Preambolo
Art. 1 Suddivisione delle risorse finanziarie
Art. 2 Risorse destinate alla produttività e miglioramento dei servizi
Art. 3 Integrazione CCDI/2000
Art. 4 Incentivi previsti dall'art. 2 del CCDI del 3.07.2000
Art. 5 Accordo relativo al 2° semestre 2000
Art. 6 Osservatorio sulla contrattazione
Art. 7 Norma finale
Dichiarazioni congiunte
Appendice
Amministrazione provinciale di Roma Contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'area della dirigenza.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Dichiarazione congiunta
Allegati

Provincia di Roma Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente per il quadriennio 1998/2001
L'anno 2000, il giorno 3 del mese di Luglio presso la sede dell'Amministrazione Provinciale sita in Via IV Novembre 119/A (Roma) si è stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente per il quadriennio 1998/2001.
Per l'Amministrazione Provinciale di Roma, il Presidente della delegazione trattante […], Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria, il Coordinatore […], Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali:
Cgil - Fp […], Fps Cisl […], Uil/Eell […], Diccap-Confsal (Dipartimento Enti Locali, Camere di Commercio, Polizia Municipale, Fenal/Confsal, Snalce/Confsal, Sulpm/Confsal) […], Cobas […], Rdb […], Coordinamento Sindacale Autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael Confail/Unsiau, Confill Enti Locali, Usppi, Cuspel, Fasil, Fadel) Federazione Nazionale Eell […], Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi, Consal-Fednadel, Sal, Quadril, Sinpa, Ospol […]

Preambolo
Le parti, in forza del CCNL del 31.3.1999 (revisione del sistema di classificazione del personale non dirigente) e del CCNL del 1.4.1999 (contratto del personale non dirigente del comparto autonomie locali per il quadriennio 1998/2001) ed, in particolare, dell'art. 4 di quest'ultimo, stipulano il seguente contratto collettivo decentrato integrativo, che si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale. Sono fatte salve le clausole del contratto nazionale e quelle che deriveranno dalla contrattazione per il biennio economico 2000-2001. Le parti concordano che si procederà a verifiche annuali per la destinazione delle risorse finanziarie.

Art. 9 Luoghi e qualità del lavoro - Pari opportunità
Le parti, in applicazione, all'art. 4, 2° comma, lettere e), f), g), del CCNL del 1.04.99 concordano che in applicazione delle Leggi 104/92 e 626/94, si provvederà alla progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli ambienti di lavoro, si adotteranno iniziative specifiche per la flessibilità degli orari e la facilitazione della mobilità personale.
La Provincia di Roma si impegna ad adottare un "codice di comportamento" ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza dettati dalla Costituzione, al fine di creare condizioni idonee ad assicurare alle lavoratrici ed ai lavoratori lo svolgimento della loro attività lavorativa e professionale in un ambiente sicuro, sereno e rispettoso della reciproca libertà e dignità della persona, così come previsto anche dalla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea del 27/11/1991, "sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne sul lavoro".
Tali misure tenderanno principalmente a: informare su specifiche ricerche ed iniziative atte a superare le situazioni di disparità; divulgare la specifica legislazione a tutela delle donne, della salute e della maternità; favorire l'attuazione delle proposte elaborate dal Comitato delle Pari Opportunità.
La Provincia si impegna ad adottare misure appropriate per la prevenzione, la rimozione dei comportamenti lesivi della dignità personale, degli atteggiamenti vessatori e persecutori, per il superamento delle situazioni di disagio e di svantaggio, per la messa al bando di un linguaggio non rispettoso della persona.
Inoltre la Provincia, vista la legge n° 125/1991, il Decreto Legislativo n° 29/1993 (artt. 7 e 61), la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Progetto di Codice di comportamento per la tutela della dignità della donna e dell'uomo sul lavoro" del 25/03/1993, la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/03/1997. "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire la libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini", la legge "Norme per la tutela della dignità della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro" del 23/04/1998, e i contratti del Pubblico impiego, si impegna a favorire la valorizzazione della differenza di genere in quanto arricchimento del mondo lavorativo e il rispetto dell'attività di cura parentale che spesso penalizza e rende diseguali i tempi di lavoro tra uomo e donna, e a garantire un ambiente di lavoro in cui sia bandita la molestia sessuale intesa anche come linguaggio e atteggiamento lesivi della dignità della donna.
Si impegna a predisporre rapide procedure ed efficaci strumenti nei casi di violazione.

Art. 13 Flessibilità prestazioni di lavoro
Le parti, in applicazione dell'art. 4, 2° comma, lettera m) del CCNL dell'1.04.99 concordano che l'Amministrazione porrà in essere tutte le iniziative atte ad incrementare la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e, compatibilmente con detta finalità, ogni misura atta a favorire la flessibilità della prestazione di lavoro, con particolare riguardo alle clausole contrattuali previste nel citato articolo del contratto al 2° comma lettere e) (applicazione della legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni) e g) (legge 1204/71 e successive modifiche ed integrazioni). Relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale le parti si impegnano a definire le modalità di espletamento dello stesso in apposito tavolo tecnico che concluderà i propri lavori entro il 30.09.2000.

Art. 16 Relazioni sindacali
I soggetti titolari delle prerogative sindacali sono quelli previsti dall'art. 10, 1° comma del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi:
- Componenti della RSU.
- Dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle Associazioni Sindacali rappresentative
Ai dirigenti sindacali, così come specificati nel precedente comma, spettano permessi sindacali e distacchi sindacali nell'ammontare e con le modalità previste dalle normative in vigore.
Le convocazioni dell'Amministrazione per partecipare a trattative, confronti, concertazione e consultazioni, non rientrano nel monte ore spettante alle OO.SS. e alla RSU e sono considerate come servizio effettivamente prestato.
Fermo restando il monte ore massimo per ciascun dipendente, l'assemblea viene indetta da uno dei soggetti di cui al comma 1.
L'Amministrazione mette a disposizione della RSU, delle OO.SS. e dei terminali associativi idonee bacheche accessibili in ogni luogo di lavoro. Verrà realizzata una "bacheca informatica" alla quale i soggetti interessati avranno diritto di accesso.

Art. 17 Interpretazione autentica
In attuazione della vigente normativa e fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del CCNL per il quadriennio 1998/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto integrativo decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
Al fine di cui al primo comma la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato integrativo.
E' costituito un Osservatorio, su base paritetica, ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell' 1/04/1999 per l'approfondimento di specifiche problematiche relative alla applicazione del presente contratto.

Provincia di Roma Contratto collettivo decentrato per il personale non dirigente, modificativo ed integrativo del precedente accordo del 3.07.2000.
L'anno 2001, il giorno venti del mese di luglio, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale sita in P.zza G.G. Belli, 11 (Roma), si è stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale non dirigente modificativo ed integrativo del precedente accordo del 3.07.2000.
Per l'Amministrazione Provinciale di Roma, il Presidente della delegazione trattante […], Per la rappresentanza sindacale unitaria il Coordinatore […], Per le organizzazione sindacali territoriali: Cgil-Fp […], Fps-Cisl […], Uil/Eell […], Diccap- Fenal (Dipartimento Enti Locali, Camere di Commercio, Polizia municipale, Sulpm) […], Cobas […], Rdb […], Coordinamento Sindacale Autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisal/Fisael Confail/Unsiau, Confill Enti Locali, Usppi, Cuspel, Fasil, Fadel) Federazione Nazionale EE.LL. […], Ugl (Enti Locali, Cildi-Fildi, Consal-Fednadel, Sal Quadril, Sinpa, Ospol) […]

Preambolo
Le parti, in riferimento a quanto previsto dall'art. 18 CCDI del 3.07.2000, convengono di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 7 Norma finale
Al presente contratto integrativo si applica l'art. 5, 4° comma, del CCNL dell'1.04.1999 e, per l'effetto, l'accordo conserverà efficacia giuridica ed economica sino alla stipulazione di successivo contratto integrativo.
Sono disapplicate le norme del CCDI del 3/07/2000 incompatibili con le disposizioni del presente accordo.

Amministrazione provinciale di Roma Contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'area della dirigenza.
L'anno 2000, il giorno di lunedì 4 del mese di dicembre presso la sede dell'Amministrazione Piazza G.G. Belli, 11 (Roma) si è sottoscritto il seguente contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'area della dirigenza, concernente il personale con qualifica unica dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica […], Cgil/Fp/Enti Locali/Dirigenti […], Fps/Cisl […], Uil/Eell/Dirigenti […], Direr/Direl […], Cida/Enti Locali […], Coordinamento sindacale autonomo "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Uniau, Confill Enti locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel" […]

Art. 1
Ai sensi dell'art. 1 del CCNL, area dirigenza, del 23.12.1999, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dall'Amministrazione Provinciale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha durata quadriennale, dall'1.01.1998 al 31.12.2001 e per gli effetti economici dall'1.01.2000.
[…]

Art. 5
In relazione all'art. 4, 1°comma lettera c) del CCNL le parti concordano quanto segue.
E' impegno dell'Ente sviluppare i temi delle pari opportunità e delle azioni positive come temi trasversali e caratterizzanti tutte le azioni riguardanti il personale, ivi compreso quelle dirigenziale.
L'Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la dirigenza, sia verso le eliminazioni delle disparità di fatto fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella formazione e aggiornamento professionale sia verso il superamento di ogni ostacolo che possa opporsi alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale e di partecipazione.
L'obiettivo è quello di disciplinare le seguenti materie:
1. Informazione al personale dirigente assente per congedi superiori a tre mesi attraverso idonea comunicazione degli atti che lo riguardano e della documentazione più significativa relativa al lavoro svolto dalla struttura di appartenenza.
2. L'adozione delle procedure di sicurezza nei confronti delle dirigenti in stato di gravidanza, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
3. Supportare adeguatamente il reinserimento operativo delle dirigenti, al rientro dalla maternità, attraverso opportune forme di aggiornamento e formazione, soprattutto in considerazione delle eventuali modificazioni intervenute nel contesto normativo o organizzativo.

Art. 6
L'Amministrazione garantisce adeguata tutela in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 626/94, per la responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
Il dirigente, designato quale datore di lavoro, concorre alla definizione di piani di intervento in materia di sicurezza, proponendo all'Amministrazione, su base pluriennale, una pianificazione degli interventi necessari per garantire il massimo controllo possibile della salute dei lavoratori, sia sotto il profilo igienico-sanitario che dal punto di vista delle norme di sicurezza vigenti.
L'Amministrazione definisce le priorità sulla base delle proposte pervenute dal datore di lavoro, articolando gli interventi in un piano triennale, recepito dal bilancio previsionale.
L'Amministrazione tutela, sotto il profilo legale ed economico, i dirigenti che incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni di carattere oggettivo, connesse alla propria attività, non determinate da dolo o colpa grave, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente.
Il rispetto delle indicazioni, contenute nel piano, sarà verificato annualmente dall'Amministrazione e verrà data informazione alla RSU ed alle OO.SS. circa lo stato di attuazione e l'aggiornamento annuale del piano.

Art. 10
Le parti si impegnano a verificare l'applicabilità dell'istituto del lavoro a tempo parziale per gli appartenenti alla qualifica unica dirigenziale.

Art. 12
Quando insorgono controversie nell'interpretazione autentica del contratto integrativo decentrato, le parti contraenti si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato integrativo.