Regione Trentino-Alto Adige
Provincia Autonoma di Trento
Legge provinciale 2 aprile 2015, n. 6.
Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali.
B.U.R. 7 aprile 2015, n. 14/I-II – Supp. n. 2

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA
la seguente legge:
(Omissis)

Capo I
Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16
(Legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 1.
Modificazioni dell’art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell’art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: “illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del piano provinciale per la salute” sono sostituite dalle seguenti: “illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale”.
2. Nel comma 2 dell’art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: “sull’attuazione del piano provinciale per la salute” sono sostituite dalle seguenti: “sull’attuazione del programma sanitario e sociosanitario provinciale”.

Art. 2.
Modificazioni dell’art. 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nella lettera a) del comma 4 dell’art. 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”.
2. Nella lettera a) del comma 4 dell’art. 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: “dall’art. 13” sono sostituite dalle seguenti: “dall’art. 8-bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)”.
3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’art. 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserita la seguente:
“b-bis) entro sessanta giorni dalla richiesta esprime un parere sul progetto di programma sanitario e socio-sanitario provinciale;”.

Art. 3.
Modificazione dell’art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell’art. 11 della legge provinciale sulla tutela dalla salute 2010 le parole: “una relazione generale sullo stato di salute della popolazione e sull’attuazione del piano provinciale per la salute” sono sostituite dalle seguenti: “una relazione generale sullo stato di salute della popolazione e sull’attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale”.
Sostituzione dell’art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010
1. L’art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:
Art. 13 (Programma sanitario e socio-sanitario provinciale). — 1. In coerenza con il piano provinciale per la salute e con le linee di sviluppo della programmazione socio-economica provinciale, la Giunta provinciale adotta il programma sanitario e socio-sanitario provinciale.
2. Il programma definisce, in particolare, i seguenti aspetti:
a) le modalità organizzative per garantire l’effettiva fruizione dei livelli essenziali di assistenza;
b) la definizione dei livelli aggiuntivi da garantire nel territorio provinciale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
c) i requisiti organizzativi e strutturali dell’offerta di assistenza sanitaria e socio-sanitaria provinciale;
d) i progetti strategici per lo sviluppo del servizio sanitario provinciale, compresi gli indirizzi per la ricerca e l’innovazione tecnologica;
e) le aree di sostegno, promozione, tutela e assistenza dove favorire l’integrazione dell’offerta provinciale con quella delle regioni confinanti;
f) gli strumenti di valutazione del servizio sanitario provinciale, inclusi gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione degli utenti;
g) i contenuti delle politiche tariffarie.
3. Il progetto di programma è adottato dalla Giunta provinciale e trasmesso al consiglio sanitario provinciale, alla consulta provinciale per la salute, ai consigli per la salute, al comitato per la programmazione sociale previsto dall’art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. Le proposte di modifica o di integrazione del progetto di programma sono inviate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto.
4. La Giunta provinciale approva il programma, eventualmente modificato sulla base delle proposte formulate ai sensi del comma 3, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
5. Il programma ha durata pari a quella della legislatura provinciale ed è aggiornato, se necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L’efficacia del programma precedente è prorogata fino all’approvazione del nuovo programma. A seguito dell’approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.
6. Il programma può essere approvato unitariamente oppure, se necessario, per stralci su specifici argomenti omogenei. Se lo stralcio riguarda la riorganizzazione complessiva di un intero settore di intervento si applica la procedura prevista dai commi 3 e 4.”.

Art. 5.
Modificazione dell’art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nella lettera a) del comma 2 dell’art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: “, in coerenza con le linee del piano provinciale per la salute” sono soppresse.

Art. 6.
Modificazione dell’art. 23-bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 3 dell’art. 23-bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: “con le previsioni del piano provinciale per la salute” sono sostituite dalle seguenti: “con le previsioni del programma sanitario e socio-sanitario provinciale”.

Art. 7.
Modificazione dell’art. 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell’art. 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: “secondo quanto disposto dal piano provinciale per la salute,” sono inserite le seguenti: “dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale,”.

Art. 8.
Modificazione dell’art. 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 1 dell’art. 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: “nel piano provinciale per la salute” sono sostituite dalle seguenti: “nel programma sanitario e socio-sanitario provinciale”.

Art. 9.
Modificazione dell’art. 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell’art. 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: “e di quelli previsti dal piano provinciale per la salute” sono inserite le seguenti: “e dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale”.

Art. 10.
Modificazione dell’art. 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 1 dell’art. 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: “redatto nel rispetto delle determinazioni del piano provinciale per la salute” sono inserite le seguenti: “, del programma sanitario e socio-sanitario provinciale”.

Capo II
Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 11.
Modificazione dell’art. 6 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell’art. 6 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “Il piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “il programma sociale provinciale previsto dall’articolo 10”.

Art. 12.
Modificazione dell’art. 7 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell’art. 7 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “nel piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “nel programma sociale provinciale”.

Art. 13.
Modificazione dell’art. 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 3 dell’art. 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “nel piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “nel programma sociale provinciale”.

Art. 14.
Inserimento dell’art. 8-bis nella legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e modificazione dell’art. 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996

1. Dopo l’art. 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:
Art. 8-bis (Piano provinciale per la salute). — 1. Il piano provinciale per la salute è lo strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie provinciali, che hanno pari dignità, e può prevedere anche progetti di miglioramento del benessere collettivo che coinvolgono altri settori di competenza della provincia, secondo l’approccio della salute in tutte le politiche. Il piano definisce gli obiettivi strategici per la promozione della salute, gli indirizzi e le linee d’intervento da perseguire per migliorare la salute e il benessere della popolazione e per ridurre le disuguaglianze, sviluppando sistemi sociali e sanitari sostenibili, integrati e coordinati, in coerenza con le strategie, di riferimento nazionali e internazionali e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, tenuto conto del contesto epidemiologico e sociale del Trentino.
2. il piano provinciale per la salute è elaborato sulla base dei dati e delle analisi relativi al contesto provinciale e ai bisogni sociali e sanitari della popolazione, desunti dai sistemi informativi provinciali e dalle analisi dei portatori di interesse sociale, economico, ambientale e sanitario.
3. il piano provinciale per la salute garantisce pari dignità agli aspetti sociali e sanitari, al fine della promozione piena ed effettiva della salute delle persone sulla base del principio di uguaglianza.
4. per l’elaborazione della proposta di piano, in attua-zione dei principi costituzionali di partecipazione e di sussidiarietà, la Giunta provinciale, prima della redazione del testo preliminare del piano, realizza una fase istruttoria di consultazione e partecipazione di durata non inferiore a un semestre. A tal fine sono invitati a partecipare i soggetti attivi previsti dall’art. 3, comma 3, e quelli indicati nel comma 5 del presente articolo.
5. La Provincia, anche sulla base delle proposte e indicazioni pervenute, elabora una proposta di piano e la trasmette:
a) al Consiglio delle autonomie locali;
b) alle comunità;
c) al comitato per la programmazione sociale previsto dall’art. 11;
d) ai consigli per la salute;
e) al consiglio sanitario provinciale;
f) alla consulta provinciale per la salute;
g) all’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
h) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
i) alle organizzazioni rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, e a quelle rappresentative dei pazienti;
j) alla consulta provinciale delle politiche sociali;
k) all’Università degli studi di Trento.
6. I soggetti individuati dal comma 5 possono formulare osservazioni e proposte di modifica o integrazione della proposta di piano entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento.
7. La Giunta provinciale approva la proposta di piano, eventualmente modificata sulla base delle osservazioni e proposte formulate ai sensi del comma 6, previo parere del consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del consiglio provinciale. I pareri sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dalla Giunta provinciale. Entro trenta giorni dall’approvazione, il piano è illustrato al consiglio provinciale dall’assessore competente.
8. Il piano ha durata decennale ed è aggiornato, se necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L’efficacia del piano precedente è prorogata fino all’approvazione del nuovo piano. A seguito dell’approvazione il piano o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.
9. In attesa dell’approvazione del piano la Giunta provinciale può adottare il programma sociale provinciale, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente legge, e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale, secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).
10. La Giunta provinciale individua le misure per garantire l’effettiva trasversalità degli interventi e il coordinamento delle azioni previste dal piano.”
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 5 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), è inserita la seguente:
“b-bis) il piano provinciale per la salute, disciplinato dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);”.

Art. 15.
Sostituzione dell’art. 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L’art. 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 9 (Programmazione sociale). — 1. Il piano provinciale per la salute costituisce il principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale.
2. La programmazione sociale è attuata in coerenza con il piano provinciale per la salute e si esplica mediante l’adozione del programma sociale provinciale e dei piani sociali di comunità previsti dall’art. 12, in una dinamica d’interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunità sono adottati in conformità agli atti d’indirizzo contenuti nel programma sociale provinciale, vincolanti ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva e aggiorna il programma sociale provinciale sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai piani sociali di comunità.
3. Gli enti locali e la Provincia elaborano gli strumenti di programmazione previsti dagli articoli 10 e 12 mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali previsti dall’art. 3, comma 3. Nel processo di programmazione gli enti locali e la Provincia si avvalgono, rispettivamente, dei tavoli territoriali previsti dall’art. 13 e del comitato per la programmazione sociale.”

Art. 16.
Sostituzione dell’art. 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L’art. 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 10 (Programma sociale provinciale). — 1. Il programma sociale provinciale:
a) indica i fabbisogni sociali e le priorità degli interventi di politica sociale;
b) definisce le linee d’indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni da parte degli enti locali, e in particolare individua:
1) i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi
dell’art. 7;
2) gli interventi assicurati alla generalità dei residenti, ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell’art. 6, comma 1;
3) gli indirizzi per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell’erogazione degli interventi previsti dal capo V, compreso il personale addetto ai servizi socio-sanitari;
4) gli indirizzi per la formazione da proporre ai destinatari delle prestazioni, ai volontari, ai familiari e agli assistenti familiari coinvolti nella loro erogazione, nonché agli altri soggetti che comunque partecipano alla costruzione del distretto dell’economia solidale;
5) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;
6) gli indirizzi per la valutazione prevista al capo IV facendo ricorso a strumenti che consentono di misurare il risultato rispetto al miglioramento atteso della qualità della vita delle persone destinatarie degli interventi e delle attività previste da questa legge;
c) individua le attività e gli interventi di diretta competenza della Provincia, le risorse disponibili, i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall’art. 3, comma 2, di competenza provinciale, demandando a ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale la definizione di criteri e modalità per la loro attuazione.
2. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti di programmazione in materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare del lavoro e abitative, per la parte di esse che concerne interventi a forte connotazione sociale.
3. Ferme restando le intese con il Consiglio delle autonomie locali nei casi previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, il programma sociale provinciale è approvato dalla Giunta provinciale sulla base della proposta formulata dal comitato per la programmazione sociale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; ha durata pari a quella della legislatura provinciale e rimane in vigore fino all’approvazione del programma successivo; è aggiornato, se necessario, con la procedura prevista per la sua approvazione, anche a richiesta del Consiglio delle autonomie locali. A seguito dell’approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.
4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale.
5. Il programma può essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici argomenti omogenei.”

Art. 17.
Sostituzione dell’art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L’art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 11 (Comitato per la programmazione sociale). — 1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e d’indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.
2. In particolare, spetta al comitato:
a) contribuire all’analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza;
b) formulare osservazioni e proposte ai sensi dell’art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010;
c) formulare la proposta del programma sociale provinciale entro un congruo termine indicato dalla Giunta provinciale, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;
d) fornire assistenza al Consiglio delle autonomie locali per la definizione di intese in materia sociale, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d’accordo con il Consiglio delle autonomie locali.
3. Il comitato svolge le funzioni previste dal comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione prevista dal capo IV, raccordandosi con il nucleo di valutazione previsto dall’art. 25, comma 1.
4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale, ha durata corrispondente alla legislatura provinciale ed è composto da:
a) l’assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;
b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di programmazione sanitaria;
e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
f) cinque rappresentanti del terzo settore, di cui:
1) due designati dalle organizzazioni di secondo livello aventi sede in provincia di Trento che associano enti autorizzati e accreditati ai sensi di questa legge;
2) due designati dalla consulta provinciale delle politiche sociali;
3) uno designato dalle organizzazioni di volontariato;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;
h) due esperti esterni in materia di pianificazione e programmazione;
i) un esperto in materia di pianificazione e programmazione designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali.
5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti previsti dal comma 4, lettere a), b) , c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da delegati. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato.
6. Ai componenti del comitato previsti dal comma 4, lettera h), spetta un compenso determinato dall’atto di nomina entro il limite massimo previsto dall’art. 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Agli altri componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.”

Art. 18.
Inserimento dell’art. 11-bis nella legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Dopo l’art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:
Art. 11-bis (Consulta provinciale delle politiche sociali). — 1. È istituita la consulta provinciale delle politiche sociali quale luogo di confronto delle organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale con funzioni consultive e propositive in ordine all’attuazione di questa legge attraverso la formulazione di proposte e iniziative atte a favorire l’interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento anche per quanto attiene l’integrazione socio-sanitaria.
2. La Giunta provinciale disciplina con deliberazione la composizione, il funzionamento, l’organizzazione e i compiti della consulta.
3. Ai componenti della consulta non spetta alcun compenso o rimborso spese.”

Art. 19.
Modificazioni dell’art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell’art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “del piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “del programma sociale provinciale”.
2. Il comma 3 dell’art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:
“3. Il piano individua:
a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;
b) l’analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
c) le priorità d’intervento;
d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal programma sociale provinciale;
e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;
f) i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall’art. 3, comma 2, di competenza della comunità.”

Art. 20.
Modificazione dell’art. 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 4 dell’art. 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “dal piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione della Giunta provinciale”.

Art. 21.
Modificazioni dell’art. 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera a) del comma 1 dell’art. 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “del successivo piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “del successivo programma sociale provinciale”.
2. Nella lettera d) del comma 1 dell’art. 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “nel piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “nel programma sociale provinciale”.
3. Nel comma 2 dell’art. 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “di piano provinciale per le politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “di programma sociale provinciale”.
4. Nel comma 2 dell’art. 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “dei parametri per la valutazione di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), numero 7)” sono sostituite dalle seguenti: “degli indirizzi previsti dall’art. 10, comma 1, lettera b), numero 6)”.

Art. 22.
Modificazione dell’art. 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Il comma 1 dell’art. 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini della valutazione dell’attività svolta dai soggetti erogatori, gli enti locali e la Provincia, sentiti i rispettivi nuclei di valutazione, adottano linee guida in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma sociale provinciale e ne danno tempestiva comunicazione ai soggetti valutati.”

Art. 23.
Modificazioni dell’art. 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera e) del comma 1 dell’art. 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “dal piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dal programma sociale provinciale”.
2. Nel comma 2 dell’art. 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “del piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “del programma sociale provinciale”.

Art. 24.
Modificazione dell’art. 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 3 dell’art. 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “dal piano sociale provinciale ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), numero 4)” sono sostituite dalle seguenti: “dal programma sociale provinciale ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) , numero 3)”.

Art. 25.
Abrogazione dell’art. 42 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L’art. 42 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogato.

Art. 26.
Modificazioni dell’art. 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell’art. 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “Il piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Il programma sociale provinciale”.
2. Nel comma 2 dell’art. 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “del piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “del programma sociale provinciale”.

Art. 27.
Modificazioni dell’art. 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell’art. 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “di valutare i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale,” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’art. 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:
“1-bis. In occasione della presentazione della relazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale lo stato di attuazione del piano provinciale per la salute. Su iniziativa della commissione, la Giunta illustra lo stato di attuazione anche al Consiglio provinciale.”

Art. 28.
Modificazioni dell’art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Il comma 9 dell’art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:
“9. Per la formazione del primo piano provinciale per la salute, sono considerate valide, anche ai fini del computo del periodo di sei mesi previsto dall’art. 8-bis, comma 2, le consultazioni previste dal medesimo articolo, già svolte alla data di entrata in vigore di questo comma e si prescinde dal coinvolgimento della consulta provinciale delle politiche sociali, se non costituita alla data del 30 giugno 2015.”
2. Dopo il comma 9 dell’art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:
“9-bis. Entro tre mesi dalla data di istituzione della consulta provinciale delle politiche sociali, la composizione del comitato per la programmazione sociale, già nominato alla data di entrata in vigore di questo comma, è integrata dai rappresentanti nominati ai sensi dell’art. 11, comma 4, lettera f), numero 2).”
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 aprile 2015

ROSSI