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DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/

 


 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

consultato il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 153 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell’ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive dovrebbero evitare di ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro. Standard elevati di salute e sicurezza, trattandosi di diritti fondamentali, non dovrebbero essere considerati come vincoli e devono essere applicati senza eccezioni a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa a prescindere dalle dimensioni.

 

(2)

L’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

 

(3)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno dell’Unione, che si basa sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale, nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

 

(4)

Le direttive del Consiglio 92/58/CEE (4), 92/85/CEE (5), 94/33/CE (6) e 98/24/CE (7), nonché la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) contengono riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura. È pertanto opportuno modificare tali direttive allo scopo di allinearle al nuovo sistema di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

(5)

Le modifiche sono necessarie per garantire la continuità dell’efficacia di tali direttive. Lo scopo della presente direttiva non è di modificare l’ambito di applicazione di tali direttive. La presente direttiva intende mantenere e non ridurre il livello di protezione dei lavoratori garantito da tali direttive. È tuttavia opportuno, alla luce dei progressi tecnologici in corso, che tali direttive siano oggetto di una revisione periodica a norma dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (9), al fine di garantire la coerenza della legislazione ed un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose. È opportuno prestare particolare attenzione ai lavoratori dipendenti nei settori in cui è frequente il contatto con sostanze e miscele pericolose.

 

(6)

Le modifiche alla direttiva 92/85/CEE non affrontano la questione delle sostanze e miscele pericolose che possono influenzare negativamente la fertilità delle lavoratrici gestanti o delle lavoratici puerpere o in fase di allattamento, poiché lo scopo della presente direttiva è unicamente quello di aggiornare i riferimenti e la terminologia indicati in tale direttiva. Tuttavia, tenuto conto dell’evoluzione delle evidenze scientifiche riguardo a questo problema, unitamente alla maggiore sofisticazione della classificazione di tali effetti, la Commissione dovrebbe considerare lo strumento più opportuno per affrontare tali effetti.

 

(7)

Le modifiche alle direttive 92/85/CEE e 94/33/CE dovrebbero allineare l’approccio adottato in tali direttive al testo già adottato ai sensi della direttiva 98/24/CE, in quanto i termini «sostanze etichettate», nella sezione A, punto 3, lettera a), dell’allegato I della direttiva 92/85/CEE e «sostanze e preparati classificati» nella Sezione I, punto 3, lettera a), dell’allegato della direttiva 94/33/CE, sono sostituiti dall’espressione «sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione». La presente direttiva non impone obblighi ai datori di lavoro per quanto riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Indipendentemente dal fatto che le sostanze o le miscele siano immesse o meno sul mercato, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio per tutti gli agenti chimici pericolosi a norma della direttiva 98/24/CE.

 

(8)

La sezione I, punto 2, e la sezione II, punto 1, dell’allegato della direttiva 94/33/CE contengono riferimenti alle direttive del Consiglio 90/679/CEE (10) e 90/394/CEE (11), entrambe abrogate. Tali riferimenti dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti alle disposizioni pertinenti della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e della direttiva 2004/37/CE.

 

(9)

In conformità dell’articolo 154 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione dell’Unione a tale riguardo e le parti sociali hanno indicato che sarebbe utile una guida esplicativa, in particolare per le piccole e medie imprese.

 

(10)

A seguito di tale consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un’azione dell’Unione e ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell’articolo 154 del trattato.

 

(11)

Al termine della seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno voluto avviare il processo che avrebbe potuto condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all’articolo 155 del trattato,

HANNO ADOTTATO fLA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 92/58/CEE

La direttiva 92/58/CEE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente direttiva non riguarda le disposizioni relative all’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose e di prodotti e/o attrezzature, salvo espliciti riferimenti contenuti in altre disposizioni dell’Unione.»;

 

2)

all’allegato I, il punto 12 è sostituito dal seguente:

12.   Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all’allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

 

3)

all’allegato II, la sezione 3.2 è così modificata:

a)

il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato;

 

b)

è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»:

«(***)

Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente all’allegato III, punto 5, secondo comma, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;

 

4)

l’allegato III è così modificato:

a)

la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1.

I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L’etichettatura di cui al primo comma può essere:

sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato II, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;

 

completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;

 

completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose»

 

b)

al punto 5, primo e secondo comma, il termine «preparati» è sostituito da «miscele».

Articolo 2

Modifica della direttiva 92/85/CEE

L’allegato I della direttiva 92/85/CEE è così modificato:

1)

la sezione A è così modificata:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II.

 

b)

il punto 3 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell’allegato II;

mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

 

cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351),

 

tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

 

tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371).

 

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

agenti chimici che figurano nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

 

2)

la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B.   Processi

Processi industriali che figurano nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 94/33/CEE

L’allegato della direttiva 94/33/CE è così modificato:

1)

la sezione I è così modificata:

a)

al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punti 3 e 4, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

 

b)

il punto 3 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

 

corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314),

 

gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221),

 

aerosol infiammabili, categoria 1 (H222),

 

liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225),

 

esplosivi, categoria “esplosivo instabile”, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

 

sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);

 

perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241),

 

tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371),

 

tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373),

 

sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334),

 

sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317),

 

cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351),

 

mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

 

tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

 

ii)

la lettera b) è soppressa;

 

iii)

la lettera c) è soppressa;

 

iv)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Sostanze e miscele di cui all’articolo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

 

2)

alla sezione II, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Processi e lavori figuranti nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE».

Articolo 4

Modifiche della direttiva 98/24/CE

La direttiva 98/24/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, la lettera b) è così modificata:

a)

il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico e/o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;

 

b)

il punto ii) è soppresso;

 

c)

il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), punto i), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell’articolo 3»;

 

2)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore (per esempio la pertinente scheda dei dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)),

 

3)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1), il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

dell’accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006»;

 

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro possano ottenere su richiesta, preferibilmente dal produttore o dal fornitore, tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi che siano necessarie ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, laddove né il regolamento (CE) n. 1907/2006 né il regolamento (CE) n. 1272/2008 contemplino l’obbligo di fornire informazioni».

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2004/37/CE

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per quanto riguarda l’amianto, oggetto della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

 

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

agente cancerogeno:

i)

sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

 

ii)

sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

 

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

agente mutageno:

sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

 

3)

all’articolo 4, paragrafo 1, il termine «preparato» è sostituito da «miscela»;

 

4)

all’articolo 5, paragrafo 2, il termine «preparato» è sostituito da «miscela»;

 

5)

all’articolo 6, lettera b), il termine «preparati» è sostituito da «miscele»;

 

6)

nel titolo dell’allegato I, il termine «preparati» è sostituito da «miscele».

Articolo 6

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1) GU C 204 del 9.8.2008, pag. 47.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(4) Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).

(5) Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

(6) Direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

(7) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(8) Direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

(9) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(10) Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 374 del 31.12.1990, pag. 23).

(11) Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 23).

(12) Direttiva 2000/54/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).

(13) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)»;

(14) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)»;

(15) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

(16) Direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).»;

(17) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)»;

(18) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.08, pag. 1)»;

(19) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50)»;

(20) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

(21) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)»;

(22) Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28)»;

(23) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)»;


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