Tipologia: Accordo
Data firma: 22 marzo 2006
Parti: Banca del Fucino e Fisac-Cgil, Uilca, Dircredito
Settori: Credito e Assicurazioni, Banca del Fucino
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Formazione del personale
Indennità di rischio
Premio aziendale
Salute e sicurezza
Polizze e previdenza integrativa
Agibilità sindacali
Missione temporanea
Mobilità territoriale
Fondo di solidarietà
Permessi retribuiti
Orario di lavoro
Aspettativa per motivi familiari, personali e di studio
Pari opportunità
Part time
Invalidità permanente e decesso
Nucleo di personale a disposizione
Agevolazioni a favore del personale

Verbale di accordo

In data 22 marzo 2006 è stato raggiunto un accordo tra l'Azienda e i Rappresentanti della Fisac-Cgil, Uilca, e Dircredito per quanto riguarda la definizione degli Articoli di seguito allegati, a stralcio della discussione sul nuovo Contratto Integrativo Aziendale. Pertanto viene definito il seguente Verbale di Accordo tra le Parti che verrà incluso a tutti gli effetti nel futuro CIA.

Salute e sicurezza
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro ed allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee - anche diversificate in rapporto alle diverse situazioni ambientali - per la protezione dei lavoratori da atti criminosi, l'Azienda esaminerà le proposte che le RSA competenti avessero ad avanzare al riguardo; l'azienda, a sua volta, darà alle anzidette RSA preventiva informazione in merito ai provvedimenti che in linea generale intende adottare nell'ambito aziendale.
Il Regolamento per l'elezione dei RLS (L. [dlgs] 626/94) ed il Verbale di Accordo del 20 aprile 2005 sottoscritto tra la banca e le Delegazioni sindacali, formano parte integrante del presente Contratto.
In materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro l'Azienda si impegna all'osservanza dell'obbligo datoriale di adottare tutte le misure idonee a prevenire atti criminosi.
Su richiesta del lavoratore, che abbia subito un evento criminoso, l'Azienda si impegna a concedere un periodo di riposo da uno a cinque giorni lavorativi.

Agibilità sindacali
L'azienda concederà per motivi sindacali l'uso di idonea stanza dotata di una scrivania, un armadio, un personal computer collegato ad internet ed un telefono, fax, stampante e fotocopiatrice.
La chiave di accesso alla stanza sindacale viene consegnata dalla Banca ad un Delegato di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto. I Delegati sindacali, con apposita verbalizzazione, saranno tenuti alla custodia della chiave e saranno responsabili del suo eventuale smarrimento.
L'uso del locale è consentito esclusivamente ai rappresentanti sindacali della Banca eletti di volta in volta dalle assemblee dei lavoratori, unicamente per l'espletamento di attività sindacali. Le organizzazioni sindacali possono far accedere nella stanza unicamente i lavoratori iscritti per la disamina di problematiche sindacali ed in presenza di almeno un Delegato. In ogni caso l'accesso al locale è consentito ai lavoratori della Banca, Delegati o iscritti, in possesso del permesso autorizzato dal Responsabile dell'unità di appartenenza.
Le organizzazioni sindacali si impegnano affinché l'uso del locale e delle attrezzature in esso installate avvenga per finalità esclusivamente di carattere sindacale, nel rispetto delle norme vigenti, dell'integrità dei beni concessi e per il tempo strettamente necessario al predetto scopo, non potendo in nessun caso destinarli a scopi diversi o consentirne l'uso a terzi.
La Banca ha diritto di accesso al locale per l'effettuazione di sopralluoghi/interventi tecnici e delle pulizie.
L'accesso ad internet e l'uso della posta elettronica, del telefono, del fax sono sottoposti alle normative interne ed esterne.
Ai fini di una completa e trasparente comunicazione con tutti i Lavoratori, è consentito alle OO.SS. l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione, compresa la posta elettronica interna e il fax.

Mobilità territoriale
Fermo quanto previsto dall'ex CCNL 1999, l'Azienda si impegna a tenere nella dovuta considerazione richieste di trasferimento legate a particolari situazioni familiari e personali del Dipendente.

Orario di lavoro
In tema di orario di lavoro al lavoratore verranno conteggiate le prestazioni aggiuntive tenendo conto di una soglia minima di 20 minuti a decorrere dal 1° maggio 2006.

Pari opportunità
La Banca deve:
- organizzare ogni anno almeno due corsi di aggiornamento professionale destinati alle Lavoratrici ed ai Lavoratori che rientrano dalla maternità o da assenze superiori ai cinque mesi;
- organizzare i corsi di formazione nelle ore antimeridiane per consentire la partecipazione del Personale a part time;
- valorizzare nel modo più appropriato, anche attraverso nuove soluzioni organizzative, il contributo professionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori a part time. A tal fine la Banca deve porre in essere atti volti a rendere compatibili le mansioni dei Quadri Direttivi con il rapporto di lavoro a tempo parziale;
Per quanto concerne le Lavoratrici che rientrano dalla maternità e coloro i quali usufruiscono del part time per esigenze familiari o di salute, l'Azienda si impegna, compatibilmente con le esigenze di servizio, a valutare con favore ed in via prioritaria le richieste di adibizione ad unità operativa vicina all'abitazione abituale.
Il rispetto di quanto sopra è demandato ad una Commissione di nuova istituzione formata da un rappresentante sindacale per ogni sigla presente in Azienda e da un rappresentante aziendale.

Nucleo di personale a disposizione
Si conviene di valutare l'ipotesi di costituzione di un Nucleo di personale a disposizione a fronte delle esigenze operative della rete.