DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2014

che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

[notificata con il numero C(2014) 9334]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/895/UE)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/

 


 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE dispone che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni sugli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima direttiva utilizzando un modulo specifico.

(2)

Al fine di massimizzare l'utilità e la comparabilità delle informazioni e ridurre al minimo l'onere amministrativo per gli Stati membri, il modulo dovrebbe permettere a questi ultimi di semplificare la comunicazione delle informazioni e rispettare nel contempo gli obblighi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

 

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE secondo il formato indicato nell'allegato della presente decisione.

I dati già registrati nella banca dati saranno riesaminati entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 2

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

(1)  GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(3)  Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).

ALLEGATO

 

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

 

Tutti i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori.

Le informazioni riservate sono indicate come tali con la menzione, per ciascun tipo di dati, dei motivi del rifiuto in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

1.   Parte 1 — Sistema di autenticazione della Commissione europea (ECAS)

 

Per poter accedere a eSPIRS lo Stato membro dovrà, per motivi di sicurezza, registrarsi come utente in ECAS, il sistema di autenticazione della Commissione europea, fornendo i seguenti dati obbligatori:

a)    Nome*: nome dell'utente

b)    Cognome*: cognome dell'utente

c)    E-mail*: indirizzo e-mail dell'utente

d)    Ruolo dell'utente*: relatore nazionale (NR) o amministratore nazionale (NA)

Una volta autenticato, l'utente sarà diretto verso il portale MINERVA dell'Ufficio per i rischi di incidenti rilevanti (MAHB), che ospita la banca dati eSPIRS I diritti di utente della banca dati eSPIRS saranno assegnati in base al ruolo dell'utente.

2.   Parte 2 — Informazioni da notificare in eSPIRS

 

L'utente deve fornire le informazioni elencate in appresso per mezzo del modulo di notificazione online, che consente l'importazione di dati separatamente per ogni stabilimento, oppure tramite uno strumento nazionale di esportazione utilizzando il modello XML di eSPIRS per l'importazione automatica in eSPIRS delle informazioni contenute nella o nelle banche dati nazionali/regionali/locali degli stabilimenti.

2.1.   Autorità competente notificante

 

a)    Nome*: denominazione ufficiale dell'autorità competente notificante

b)    Indirizzo*: via in cui ha sede l'autorità competente notificante

c)    Città*: località in cui ha sede l'autorità competente notificante

d)    Codice postale*: codice postale della località in cui ha sede l'autorità competente notificante

e)    Paese*: paese in cui ha sede l'autorità competente notificante

f)    Osservazioni : eventuali osservazioni dell'utente circa l'autorità competente notificante

2.2.   Denominazione e attività dello stabilimento

 

a)

Stato Seveso*: [La direttiva Seveso III distingue gli stabilimenti in due categorie in base alla soglia: di soglia superiore e di soglia inferiore]

b)

Denominazione*: denominazione dello stabilimento Seveso notificato in eSPIRS

c)

Società capogruppo: holding/società capogruppo dello stabilimento

d)

Codice personalizzato: codice del vecchio sistema di codici eSPIRS che l'utente può continuare a utilizzare

e)

Tipo di attività e/o codice NACE*: se uno stabilimento fa capo a più di un codice SPIRS e/o NACE, occorre distinguere tra l'attività principale e le attività secondarie.

(1)

Tipo di attività da indicare in conformità con i codici SPIRS Seveso:

(1)

Agricoltura

(2)

Attività ricreative e sportive (ad esempio, pista di pattinaggio sul ghiaccio)

(3)

Attività minerarie (sterili e processi fisico-chimici)

(4)

Lavorazione dei metalli

(5)

Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)

(6)

Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)

(7)

Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici

(8)

Raffinerie petrolchimiche/di petrolio

(9)

Produzione, fornitura e distribuzione di energia

(10)

Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)

(11)

Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi

(12)

Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici

(13)

Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)

(14)

Stoccaggio di GPL

(15)

Stoccaggio e distribuzione di GPL

(16)

Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)

(17)

Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi

(18)

Produzione e stoccaggio di fertilizzanti

(19)

Produzione di prodotti farmaceutici

(20)

Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti

(21)

Risorse idriche e acque reflue (raccolta, fornitura e trattamento)

(22)

Impianti chimici

(23)

Produzione di sostanze chimiche organiche di base

(24)

Fabbricazione di plastica e gomma

(25)

Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta

(26)

Trattamento del legno e mobili

(27)

Fabbricazione e trattamento dei tessili

(28)

Industrie alimentari e delle bevande

(29)

Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio

(30)

Cantieristica, demolizione e riparazione navale

(31)

Edilizia e lavori di ingegneria edile

(32)

Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cemento ecc.)

(33)

Fabbricazione del vetro

(34)

Fabbricazione di cemento, calce e gesso

(35)

Elettronica e ingegneria elettrica

(36)

Centri di movimentazione e trasporto (porti, aeroporti, parcheggi per camion, scali ferroviari di smistamento ecc.)

(37)

Settore medico, ricerca e istruzione (ivi compresi gli ospedali, le università ecc.)

(38)

Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell'elenco)

(39)

Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)

(2)

Codice NACE: NACE è il sistema di classificazione statistica delle attività economiche dell'Unione europea, che utilizza codici a 6 cifre. L'utente può voler classificare lo stabilimento Seveso in base a questo sistema, utilizzando le prime 4 cifre, in aggiunta o in alternativa ai codici SPIRS.

f)

Link al sito web contenente ulteriori informazioni sullo stabilimento*

g)

Identificativo ePRTR: se lo stabilimento è tenuto al rispetto parziale o totale del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), fornire l'identificativo unico nazionale utilizzato per trasmettere i dati relativi al complesso industriale in conformità del suddetto regolamento, nonché il link al relativo sito Internet.

h)

Identificativo IED (per i dati dal 2016 in poi): se lo stabilimento è tenuto al rispetto parziale o totale della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm), fornire tutti gli identificativi unici nazionali delle installazioni utilizzati ai fini della suddetta direttiva, nonché il link al relativo sito Internet.

i)

Osservazioni sullo stabilimento: eventuali osservazioni dell'utente circa lo stabilimento notificato

2.3.   Ubicazione dello stabilimento* (indirizzo completo o coordinate geografiche)*

 

a)   Indirizzo*:: via, numero civico e località in cui è situato lo stabilimento

b)   Latitudine*:: latitudine dello stabilimento (se non è fornito l'indirizzo)

c)   Longitudine*:: longitudine dello stabilimento (se non è fornito l'indirizzo)

d)   Osservazioni sull'indirizzo:: eventuali osservazioni dell'utente circa l'indirizzo dello stabilimento notificato

2.4.   Sostanze trattate dallo stabilimento

 

a)   Sostanza (in base a Seveso III):: nome comune o generico oppure categoria di pericolo

b)   Numero CAS:: il numero CAS è un identificativo numerico unico, che designa una sola sostanza chimica, non ha alcun significato chimico e rimanda a numerose informazioni sulla sostanza chimica in questione. Può contenere fino a 10 cifre, raggruppate in tre parti separate da trattini. (http://www.cas.org/content/chemical-substances)

c)   Quantità:: quantità di sostanza in tonnellate

d)   Proprietà fisiche:: condizioni di stoccaggio della sostanza, quali stato (solido, liquido, gassoso), granularità (polvere, granuli ecc.), pressione, temperatura ecc.

e)   Osservazioni sulla sostanza:: eventuali osservazioni dell'utente circa le sostanze trattate nello stabilimento notificato

(1)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(2)  Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(3)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

 


Vai al testo in inglese-English version