Tipologia: CIA
Data firma: 12 dicembre 2006
Validità: 12.12.2006 - 31.12.2007
Parti: Credito Siciliano e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Sinfub, Dircredito
Settori: Credito e Assicurazioni, Credito Siciliano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Verbale di accordo
Premessa
Contratto Integrativo Aziendale
Art. 1 Premessa
Art. 2 Premio Aziendale
Art. 3 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
• Accesso ai locali
• Dichiarazione dell'azienda
• Infortunio o malattia conseguente ad atti dolosi
• Dichiarazioni delle parti
• Dichiarazione dell'azienda
Art. 4 Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
• Accesso ai luoghi di lavoro da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
• Addetti a videoterminali
• Calamità
Art. 5 Inquadramenti
Art. 6 Destinatari, efficacia e durata
Trattamenti e condizioni varie per il personale del credito siciliano
Art. 1 Premessa
Art. 2 Formazione
Art. 3 Ex premio di rendimento
Art. 4 Premio di fedeltà
Art. 5 Riconoscimento ai lavoratori studenti
Art. 6 Borse di studio ai figli dei Dipendenti
Art. 7 Polizza per rischio di infortunio professionale ed extra professionale
Art. 8 Polizza sanitaria
Art. 9 Polizza temporanea caso morte
Art. 10 Previdenza integrativa
Art. 11 Part-time
Art. 12 Rimborso spese auto
Art. 13 Buono pasto
Art. 14 Affidamenti per elasticità di cassa
Art. 15 Affidamenti rateali a rientro
Art. 16 Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo
Art. 17 Missioni
Art. 18 Eccedenze di Cassa
Art. 19 Destinatari, efficacia e durata
Dichiarazioni dell'azienda
A) Circolo Ricreativo Aziendale Gruppo Credito Valtellinese
B) Permessi retribuiti
C) Pari opportunità
D) Tipologie contrattuali

Rinnovo normativa aziendale per il personale del Credito Siciliano per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1^ alla 3^)

Verbale di accordo
Il giorno 12 dicembre 2006, in Acireale, tra il Credito Siciliano spa, Società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario Credito Valtellinese […], e la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazione e Credito (Fisac-Cgil) […], la Delegazione Sindacale della Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (Uilca) […], la Delegazione Sindacale della Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito; Finanza e Assicurazioni (Sinfub) […], la Delegazione Sindacale del Sindacato Nazionale del Personale Direttivo del Credito (Dircredito) […]

Premesso che:
a) in relazione a quanto previsto dal CCNL 12 febbraio 2005 e nel rispetto dei demandi in esso stabiliti, si è dato formalmente corso al rinnovo della vigente Contrattazione Integrativa Aziendale (di seguito per brevità CIA);
b) si è ravvisata la necessità di disciplinare i restanti istituti economico-normativi - sottratti ai demandi di cui alla precedente lettera a) - in un unico e distinto articolato denominato "Trattamenti e condizioni varie per il Personale del Credito Siciliano";
c) le Parti hanno concordato sull'opportunità di raccogliere le nuove disposizioni integrative aziendali e i "Trattamenti e condizioni varie per il Personale del Credito Siciliano" di cui alle precedenti lettere in un unico testo normativo aziendale per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali, tenendo peraltro in considerazione l'esigenza di armonizzare le preesistenti specifiche norme riferite a dette categorie.
Considerato che:
1) le Parti in data 8 giugno 2002 stipulavano un accordo sindacale connesso alla costituzione del Credito Siciliano;
2) che l'art. 2 di detto accordo, in materia di "trattamenti economico-normativi dei Dipendenti" stabiliva, fra l'altro, che:
"Con decorrenza 1° luglio 2002, la titolarità dei rapporti di lavoro in essere presso le aziende Banca Popolare Santa Venera spa, Cassa San Giacomo spa e Leasingroup Sicilia spa passerà senza soluzione di continuità alla Banca Regionale Sant'Angelo spa, che assumerà pari data la denominazione di Credito Siciliano spa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., con il riconoscimento degli inquadramenti e delle anzianità maturata dai lavoratori presso le aziende di origine.
Le parti si danno atto che i trattamenti economici e normativi previsti dai Contratti Integrativi Aziendali, nonché dalle normative aziendali vigenti alla data dei trasferimenti - ivi comprese le disposizioni normative derivanti dai cosiddetti contratti gestionali - continueranno a trovare applicazione, per i rispettivi Dipendenti di ciascuna Azienda coinvolta, sino alla data del 31 dicembre 2003, fatte salve le specifiche disposizioni previste nel presente accordo in materia di:
- garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
- tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
che adotteranno previsioni analoghe a quelle previste per la Capogruppo ed il cui articolato viene di seguito allegato.
Laddove, prima della stipula del nuovo Contratto integrativo Aziendale e comunque entro il 31 dicembre 2003, il Credito Siciliano proceda all'assunzione di nuovo personale, a quest'ultimo verranno applicate, così come per i dipendenti passati dalla Leasingroup Sicilia spa, le previsioni normative aziendali attualmente in essere per i dipendenti della Banca Regionale Sant'Angelo, fatte salve le materie specificamente disciplinate nel presente accordo. ..."
3) le Parti convenivano di avviare nel secondo semestre 2004 "tavoli di studio" al fine di dare attuazione a un graduale e ponderato processo di armonizzazione di alcuni istituti contrattuali vigenti all'interno del Credito Siciliano;
4) che il predetto processo di armonizzazione ha trovato una prima concreta attuazione con gli accordi sindacali del 9 febbraio 2005, del 3 marzo 2005 e del 10 maggio 2005;
tutto ciò premesso e considerato le Parti come in epigrafe indicate convengono che: la vigente complessiva normativa aziendale del Credito Siciliano, comunque denominata, viene modificata, integrata, coordinata e sostituita come di seguito indicato.

Contratto Integrativo Aziendale per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali dalla 1 ^ alla 3^ del Credito Siciliano
Art. 1 Premessa

Le "premesse" e i "considerato" fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Art. 3 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle leggi tempo per tempo vigenti, l'Azienda si impegna a valutare con le rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali l'individuazione delle più adeguate misure necessarie per garantire la sicurezza dei Lavoratori, ivi comprese quelle volte alla prevenzione degli atti criminosi. Detta valutazione sarà compiuta con cadenza annuale nell'ambito dell'apposito incontro di cui all'art. 10, lettera d), punto 2 del vigente CCNL.
Con particolare riferimento alla materia della sicurezza fisica è prevista l'istituzione di un'apposita "Commissione paritetica per la sicurezza fisica " composta da:
- 1 (uno) rappresentante designato da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto;
- 3 (tre) rappresentanti Aziendali cui sono, per competenza, attribuite le funzioni in materia di sicurezza.
La Commissione sarà investita di compiti informativi e consultivi a livello d'indirizzo generale in materia di sicurezza fisica.
La Commissione si riunirà nell'ambito di appositi incontri con cadenza fissa almeno una volta all'anno su richiesta di una delle Parti. In tale ambito verranno fornite informative circa il monitoraggio sulle tematiche di sicurezza, con particolare riguardo a quelle attinenti a eventi criminosi.
Ferma restando la riunione con cadenza annuale, i componenti di una delle due Parti della Commissione potranno richiedere l'attivazione di specifici incontri a motivo di eccezionali eventi criminosi (in termini di gravità e/o di frequente ripetizione degli stessi).
Nel corso della prima riunione l'Azienda fornirà una apposita informativa circa le strategie Aziendali sulla valutazione del rischio "sicurezza", con particolare riguardo agli standard minimi di sicurezza adottati e/o previsti dall'Azienda. La Commissione dovrà successivamente essere informata in merito ai piani di intervento previsti nel semestre successivo; tale informativa dovrà contenere l'indicazione delle dipendenze interessate agli interventi e dei sistemi di sicurezza di prossima introduzione.
L'Azienda darà tempestivamente notizia a un componente di parte sindacale della Commissione relativamente ai fatti criminosi avvenuti.
Per quanto ovvio, l'accesso alle notizie e/o dati forniti all'uopo dall'Azienda è strettamente riservato ai soli componenti della Commissione, che pertanto saranno tenuti a mantenere il necessario riserbo in merito a tutte le informazioni e/o notizie delle quali verranno a conoscenza in ragione del loro mandato.
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro saranno attuati i seguenti provvedimenti a tutela del Lavoratore oggetto di violenza e/o minaccia in occasione di rapina:
a) visita medica a carico dell'Azienda presso organismi qualificati, per i Lavoratori che hanno subito violenza e, comunque, per gli altri che ne facciano specifica richiesta;
b) accoglimento di eventuale richiesta di trasferimento ad altro servizio, ufficio o filiale, tenuto conto delle necessità operative dell'Azienda.
Tutte le dipendenze con operatività ordinaria dovranno avere un organico con almeno due dipendenti.
Le decisioni assunte in materia di sicurezza saranno portate a conoscenza dei Dipendenti dell'unità produttiva interessata all'intervento con le modalità previste per la normativa interna.

Accesso ai locali
Non è consentito, se non in casi eccezionali, l'accesso della clientela ai locali dell'Azienda al di fuori del previsto orario di apertura al pubblico.
Tutti i locali adibiti a custodia valori dovranno essere muniti di sistemi di comunicazione con l'esterno.

Dichiarazione dell'azienda
L'Azienda si impegna affinché all'interno dei propri locali non siano presenti persone armate, salvo, per quanto ovvio, il Personale addetto al ritiro/recapito dei valori per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rispettivo servizio.

Infortunio o malattia conseguente ad atti dolosi
In caso di infortunio o malattia conseguente a tentativo di rapina o comunque di altro evento criminoso, il Lavoratore che superi il previsto periodo di comporto ha diritto alla conservazione del posto di lavoro sino a guarigione, e comunque per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, salvo verifica con le Rappresentanze Sindacali Aziendali di eventuali casi particolari.
L'Azienda accoglierà eventuali richieste di permessi retribuiti da parte di Dipendenti direttamente colpiti da detti eventi criminosi sul posto di lavoro per una durata adeguata alla gravità del fatto e comunque fino ad un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, in ogni caso da usufruirsi nei giorni immediatamente successivi a quello dell'evento.

Dichiarazioni delle parti
Le Parti concordano in merito alla necessità di dotare tutte le dipendenze comunque denominate - compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive Aziendali - di un organico composto da almeno due risorse per motivi di sicurezza.

Dichiarazione dell'azienda
Nell'ambito dei previsti piani di formazione, l'Azienda individuerà appositi momenti formativi finalizzati a una profonda sensibilizzazione di tutto il Personale interessato in materia di sicurezza (comportamenti operativi, procedure, impianti).

Art. 4 Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina legale tempo per tempo vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei Lavoratori sul luogo di lavoro, e conformemente all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e alle previsioni di cui al d.lgs. 626/94 e successive modificazioni, le Rappresentanze Sindacali Aziendali appartenenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo hanno facoltà di promuovere sopralluoghi presso l'unità produttiva di competenza per effettuare rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e controlli sull'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali.
Detti sopralluoghi si effettuano secondo le modalità da concordarsi di volta in volta fra la Rappresentanza Sindacale Aziendale e l'Azienda, alla quale dovranno essere preventivamente comunicati i nominativi dei rappresentanti incaricati di effettuare i sopralluoghi di cui sopra.
L'Azienda si impegna ad accordare appositi permessi retribuiti ai Lavoratori che dovranno sottoporsi a visite mediche su richiesta della Rappresentanza Sindacale Aziendale.
L'Azienda assume a proprio carico il costo delle rilevazioni effettuate.

Accesso ai luoghi di lavoro da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
L'accesso dei RLS nei luoghi di lavoro potrà avvenire con un preavviso all'Azienda di almeno 48 ore.
L'Azienda, al fine di favorire l'accesso dei RLS ai luoghi di lavoro, concorre a sollevare i medesimi dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro ed effettivamente sopportate e documentate - attraverso il criterio del rimborso a piè di lista.

Addetti a videoterminali
Conformemente a quanto previsto in materia dalla vigente normativa legale e dall'art. 57 del CCNL 12 febbraio 2005 (testo coordinato), l'Azienda si impegna a definire le modalità applicative della nuova normativa (visite periodiche, pause).

Calamità
In relazione a eventuali calamità, l'Azienda dovrà predisporre e comunicare alle OO.SS. modalità di comportamento del Personale delle sedi centrali e delle dipendenze situate nelle zone di rischio.

Trattamenti e condizioni varie per il personale del credito siciliano
Art. 11 Part-time

Il rapporto di lavoro a part-time è disciplinato dall'art. 29 del CCNL 12 febbraio 2005 (testo coordinato) nonché dalla disciplina di legge tempo per tempo vigente in materia.
[…]
L'Azienda renderà note le proprie esigenze di part-time nell'ambito dell'incontro annuale previsto dall'art. 10 del citato CCNL, specificando, per quanto possibile e indicativamente, l'orario di lavoro, la relativa articolazione giornaliera e settimanale, nonché la sede di utilizzo. In caso di rilevanti e diverse esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno, l'Azienda si assume l'impegno di fornirne puntuali informative.

Dichiarazioni dell'azienda
C) Pari opportunità

L'azienda, nello spirito del proprio sistema di pianificazione e sviluppo delle risorse umane e conformemente alle vigenti disposizioni di legge, garantisce pari opportunità alle lavoratrici, in particolare per quanto riguarda l'accesso al lavoro, gli inquadramenti, la crescita professionale e manageriale.

D) Tipologie contrattuali
L'Azienda dichiara che in materia di assunzioni/collaborazioni intende avvalersi di tutte le tipologie contrattuali ad oggi vigenti e che, tempo per tempo, il legislatore introdurrà a livello normativo e contrattuale.