Tipologia: CCNL
Data firma: 15 marzo 1991
Validità: 01.03.1991 - 31.07.1994
Parti: Ausitra e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Raccordi ferroviari
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Mutamento di mansioni
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Lavoro oltre i limiti contrattuali, notturno e festivo ed a turni
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Giorni festivi
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Permessi
Art. 12 - Diritto allo studio
Art. 13 - Assenze
Art. 14 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 15 - Servizio militare
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Malattia ed infortunio
Art. 18 - Preavviso
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto
Art. 20 - Previdenza
Art. 21 - Indennità in caso di morte
Art. 22 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 23 - Retribuzione e calcolo della retribuzione giornaliera
Art. 24 - Indennità di contingenza
Art. 25 - Accordi integrativi aziendali
 Art. 26 - Reclami sulla retribuzione
Art. 27 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 28 - Tredicesima mensilità
Art. 29 - Quattordicesima erogazione
Art. 30 - Premio di rendimento
Art. 31 - Alloggio del personale
Art. 32 - Indumenti di lavoro
Art. 33 - Trasferte
Art. 34 - Gravidanza e puerperio
Art. 35 - Norme disciplinari
Art. 36 - Condizioni di miglior favore
Art. 37 - Rapporti sindacali
Permessi sindacali
Affissione comunicati
Contributi sindacali
Art. 38 - Controversie
Art. 39 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro
Art. 40 - Tutela della salute e dell' integrità fisica
Art. 41 - Fondo di solidarietà
Art. 42 - Classificazione del personale
Art. 43 - Pari opportunità
Art. 44 - Portatori di handicap
Art. 45 - Tutela tossicodipendenti e alcolisti
Art. 46 - Minimi tabellari
Una tantum

Addì, 15-3-1991 in Roma tra l’Ausitra, Federazione italiana imprese di servizi, e la Filt-Cgil, Federazione italiana lavoratori trasporti, la Fit-Cisl, Federazione italiana trasporti, la Uiltrasporti, Settore ausiliari del traffico e portuali, aderente alla Uil; si è convenuto di rinnovare il CCNL 25-10-1983, integrato con le disposizioni degli Accordi nazionali 22-6-1987 e 10-11-1987, con le seguenti aggiunte e modifiche.

Art. 2 - Assunzione
L’assunzione verrà comunicata direttamente all’interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) l’inquadramento ai sensi del successivo art. 42;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell’eventuale periodo di prova;
5) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.

Art. 6 - Orario di lavoro
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuito in 5 giornate.
[…]

Art. 7 - Lavoro oltre i limiti contrattuali, notturno e festivo ed a turni
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano il lavoratore è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il lavoratore è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempreché il lavoro sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
Le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro contrattuale non possono superare le 100 ore annue per ciascun dipendente. Di dette 100 ore mentre 35 possono essere utilizzate dall’azienda in relazione alle esigenze di servizio, la utilizzazione delle restanti ore dovrà essere esaminata con le RSA.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, a tale spostamento non fosse prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 50% della paga tabellare e contingenza.

Art. 32 - Indumenti di lavoro
Ai lavoratori con mansioni operai e per ogni anno l’azienda fornirà gratuitamente in uso:
a) 3 abiti di lavoro (giacca pantaloni 2 in tela e 1 in panno), 2 camice estive, 1 paio di scarpe antinfortunistiche, 1 berretto;
b) 1 impermeabile e 1 paio di stivali in gomma al personale esposto alle intemperie;
c) guanti da lavoro nei casi prescritti.
Gli indumenti di cui ai punti b) e c) saranno sostituiti a usura.
Agli impiegati saranno, assegnati, ove necessario o richiesto, indumenti di lavoro nella medesima quantità e qualità già prevista per gli operai.

Art. 34 - Gravidanza e puerperio
Ferme restando le condizioni di miglior favore acquisite e le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […].

Art. 35 - Norme disciplinari
[…]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto e dell’eventuale regolamento aziendale potranno essere punite, a seconda della gravità della mancanza con i seguenti provvedimenti:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi di iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare dove sia prescritto il divieto.

f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
L’importo delle multe disciplinari verrà versato all’Inps.
3) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:

b) per negligenza nel servizio rechi danni non gravi al materiale o alle persone o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in stato di ubriachezza in servizio;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa;
4) il licenziamento immediato e senza preavviso e con indennità di fine rapporto che può essere inflitto al dipendente che:

b) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
c) si renda colpevole di grande insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o i clienti;
d) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci dell’azienda;

g) consenta la guida della macchina a lui affidata a persona non autorizzata a guidare dall’azienda;
h) ometta di far rapporto al rientro con la macchina per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio […]
i) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.
[…]

Art. 37 - Rapporti sindacali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari di rappresentanza o in mancanza rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all’azienda interessata dell’avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
I compiti e le funzioni delle commissioni interne sono trasferiti alle strutture sindacali aziendali di cui al precedente comma.
Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato d’impresa a norma dell’art. 2 dell’accordo interconfederale 18-4-1966 per la costituzione e in funzionamento delle commissioni interne.
Le aziende informeranno annualmente le RSA e comunque ogni volta che se ne presenti l’esigenza da ambedue le parti:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale;
3) sulle innovazioni tecnologiche, sulle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che abbiano implicazione sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
4) sull’andamento del lavoro straordinario;

6) su eventuali problemi di mobilità.
Spetta alle RSA intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro.
È compito delle RSA esaminare con la Direzione aziendale la determinazione dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro.
Formerà oggetto di esame congiunto con le RSA una eventuale diversa organizzazione del lavoro che comporti una modificazione dei turni di lavoro nel rispetto delle esigenze dell’Ente committente.
Affissione comunicati
Le Federazioni nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti all’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 40 - Tutela della salute e dell’integrità fisica
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell’integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l’applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l’integrità dei lavoratori;
- controllare l’applicazione concreta delle misure che l’azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell’informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all’ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei ad un politica di controllo della condizione ambientale:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l’indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate;
2) il registro, dei dati biostatistici che deve contenere l’indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito illibretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.

Art. 44 - Portatori di handicap
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/1968, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 45 - Tutela tossicodipendenti e alcolisti
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dei quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza o di alcolista le aziende concederanno, nel caso di documentato ricovero in ospedali o in comunità terapeutiche, un periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata della terapia e comunque per un massimo di tre anni.
[…]
L’aspettativa comporta la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti contrattuali e di legge.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l’assunzione e/o il mantenimento in servizio.