Tipologia: Accordo
Data firma: 5 luglio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Gruppo Itas e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Snfia
Settori: Credito e Assicurazioni, Gruppo Itas
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Durata
Art. 2 - Sfera di applicazione
Art. 3 - Agevolazioni alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
Art. 4 - Permessi straordinari retribuiti
Art. 5 - Orario flessibile
Art. 6 - Orario a tempo parziale
• Tempo parziale speciale per lavoratrici madri/lavoratori padri

• Lavoro a tempo parziale
Art. 7 - Turni
Art. 8 - Terminali video
Art. 9 - Controlli medici
Art. 10 - Accordo aziendale diarie - Rimborsi chilometrici
Art. 11 - Lavoratori studenti
Art. 12 - Corsi formazione
Art. 13 - Polizze vita
Art. 14 - Polizza infortuni
Art. 15 - Assistenza sanitaria
Art. 16 - Polizza invalidità da malattia
Art. 17 - Locali disagiati
Art. 18 - Locazione alloggi
Art. 19 - Informazione
Art. 20 - Trasferimenti
Art. 21 - Promozioni e scatti
Art. 22 - Lavoratori "Itas Vita spa ed Itas Assicurazioni spa"
Art. 23 - Assunzioni
Art. 24 - Prestito casa
Art. 25 - Prestiti al personale
Art. 26 - Indennità di bilancio
Art. 27 - Premio aziendale di produttività
Art. 28 - Innovazioni tecnologiche
Art. 29 - Aspettativa
Art. 30 - Personale delle unità periferiche
Art. 31 - Anticipazione trattamento fine rapporto
Art. 32 - Trattamento previdenziale
Art. 33 - Dati statistici
Disposizioni speciali per i soli funzionari
Art. I - Prestiti
Art. II - Prestito casa
Art. III - Polizza infortuni
Art. IV - Assistenza malattia funzionari
Art. V - Polizza invalidità malattia
Art. VI - Polizza grandi interventi per funzionari in pensione
Allegati
Allegato 1 Orario flessibile
Allegato 2 Assicurazione kasko
Allegato 3 Art. 13 - Polizza vita
Allegato 4 Licenziamenti
Allegato 5 Appalto servizio registrazione CED
Lettera delle OO.SS. alle Imprese
Allegato 6 Agenzie in appalto
Allegato 7 Dichiarazione congiunta concernente il personale femminile
Allegato 8
Allegato 9 Statuto del "Fondo pensione dei dipendenti del Gruppo Itas"
Allegato 10 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Allegato 11
Allegato 12
Allegato 13
Allegato 14
Allegato 15 Statuto della cassa di assistenza dei dipendenti del Gruppo Itas

Il giorno 5 luglio 2000, in Trento, tra l'Itas-Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni, l'Itas Assicurazioni spa e l'Itas Vita spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Fiba/Cisl […], le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Fisac/Cgil […], le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Snfia […], si è convenuto quanto segue:

Art. 2 - Sfera di applicazione
Il presente Accordo si applica al Personale dell'Itas-Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni, dell'Itas Assicurazioni spa e dell'Itas Vita spa il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL stipulato il 18 dicembre 1999.
[…]

Art. 6 - Orario a tempo parziale
Tempo parziale speciale per lavoratrici madri/lavoratori padri

Viene istituito un part-time speciale per lavoratrici madri e lavoratori padri a tempo pieno con la diminuzione dell'orario lavorativo dell'ultima ora giornaliera.
A tale istituto potranno accedere, per un periodo continuativo massimo di quattro anni, le lavoratrici madri o i lavoratori padri a tempo pieno, esclusi funzionari e turnisti, con figli che frequentano le scuole elementari, il cui coniuge sia lavoratore a tempo pieno.
Si applicano le disposizioni sul tempo parziale con fascia in uscita pomeridiana flessibile dalle ore 16:00.

Lavoro a tempo parziale
[…]
2) Il criterio di accesso al part-time verrà articolato con le seguenti priorità:
a) Comprovati e gravi motivi
b) Lavoratrici madri/lavoratori padri
c) Esigenze di ordine familiare
d) Motivi di studio
e) Scelta di carattere personale con l'esclusione dello svolgimento di altra attività lavorativa remunerata.
A parti di condizione la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggior anziani aziendale.
3) Non potranno accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale i lavoratori con le seguenti caratteristiche:
[...]
c) siano turnisti;
d) siano addetti alla organizzazione produttiva ed alla produzione.
4) Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale, ammessi a norma del punto precedente, non potrà superare il 14% di tutto il Personale (Dirigenti esclusi).
5) Per i dipendenti degli uffici periferici, tali intendendosi quelli aventi la Sede fuori dal Comune di Trento, l'accoglimento delle richieste, come motivate al punto 2), sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, avuto riguardo anche alle mansioni […]
11) Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista dalla legge e dal vigente CCNL per il Personale a tempo pieno, con le seguenti specificazioni:
[…]
i) gli istituti contrattuali e di legge, quanto al contenuto tipicamente normativo (per es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, ecc.) si applicano integralmente; la retribuzione, ove dovuta, sarà corrisposta in proporzione al tempo lavorato;
[…]

Art. 7 - Turni
Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL si concorda di istituire i seguenti turni di lavoro:
1) Turni C.E.D.:
a) Il Personale addetto al funzionamento delle macchine del Centro Elaborazione Dati potrà essere incaricato di svolgere le proprie mansioni in turni giornalieri di lavoro così convenuti:

Da Lunedì a Giovedì Venerdì Semifestività
1° Turno 07,00 13,30 07,30 13,30 07,00 10,15
2° Turno 13,15 19,45 13,15 19,15 09,45 13,00

L'effettuazione del 1° e del 2° turno dovrà essere alternata settimanalmente o per periodi multipli di una settimana.
[…]
d) L'inizio dei turni deve essere richiesto ai lavoratori con almeno 24 ore di preavviso.
e) Nei giorni in cui si effettueranno i turni, il Personale addetto non sarà tenuto, di norma, alla prestazione di lavoro straordinario, che dovrà pertanto avere carattere di eccezionalità.
f) Potrà venire richiesta da parte delle Imprese l'effettuazione di ore straordinarie al sabato mattina con rotazione tra il Personale turnista.
Nell'eventualità che nel quadriennio di durata del presente contratto le Imprese intendessero istituire un terzo turno C.E.D., le Parti si impegnano ad incontrarsi per concordare le relative modalità di attuazione.
2) Turni servizio posta:
a) Il Personale addetto al servizio posta potrà essere incaricato di svolgere le proprie mansioni in turni giornalieri di lavoro così convenuti:

Da Lunedì a Giovedì Venerdì Semifestività
1° Turno Mattina 08,40 12,30 08,00 13,10 termine alle 12,30
Pomeriggio 14,00 18,00
2° Turno Mattina 08,00 12,30 08,00 13,10 Termine alle 12,00
Pomeriggio 14,40 18,00

L'effettuazione del 1° e 2° turno sarà alternata settimanalmente o per periodi multipli di una settimana.
[…]
d) L'inizio dei turni deve essere richiesto ai lavoratori con almeno 24 ore di preavviso.
e) Nei giorni in cui si effettueranno i turni, il Personale addetto non sarà tenuto, di norma, alla prestazione di lavoro straordinario, che dovrà pertanto avere carattere di eccezionalità.
3) Turni commessi:
a) I commessi potranno essere incaricati di svolgere le proprie mansioni in turni giornalieri di lavoro così convenuti:

Da Lunedì a Giovedì Venerdì Semifestività
1° Turno Mattina 07,50 12,00 07,50 13,10 termine alle 12,00
Pomeriggio 13,35 17,20
2° Turno Mattina 08,30 13,00 08,30 13,10 Termine alle 12,30
Pomeriggio 14,35 18,10

L'effettuazione del 1° e 2° turno sarà alternata settimanalmente o per periodi multipli di una settimana.
[…]
d) L'inizio dei turni deve essere richiesto ai lavoratori con almeno 24 ore di preavviso.
e) Nei giorni in cui si effettueranno i turni, il Personale addetto non sarà tenuto, di norma, alla prestazione di lavoro straordinario, che dovrà pertanto avere carattere di eccezionalità.
4) Centralino:
Fermo quanto previsto all'allegato 1 punto 2) lettera c) si conviene che il Personale addetto al centralino effettuerà il seguente orario settimanale:

Da Lunedì a Giovedì Venerdì Semifestività
Turno Mattina 08,00 12,30 08,00 12,00 Termine alle 12,00
Pomeriggio 14,00 17,45 1

In caso di necessità di servizio le Imprese potranno revocare temporaneamente l'orario sopra concordato.
[…]

Art. 8 - Terminali video
Acquisito il principio che il terminale è un normale strumento di lavoro, le Imprese procureranno di evitare che il Personale non addetto al C.E.D. operi in modo prevalente sui videoterminali.
Si conviene che il Personale di 3° Livello non addetto al C.E.D. non operi ai videoterminali, di norma, per più di 6 ore giornaliere e consecutivamente per non più di 3 ore, tenendo peraltro presenti eventuali esigenze d'ufficio dovute ad assenze per ferie o malattia e fermo restando quanto previsto dalla nota a verbale n° 2 - ultimo comma - art. 88 del vigente CCNL.
In relazione all'attuale evoluzione tecnologica le Imprese, secondo le possibilità e compatibilmente con le esigenze aziendali, procureranno di evitare che il Personale addetto al C.E.D. venga adibito per la totalità del suo impiego nelle sue specifiche mansioni ripetitive.
Compatibilmente con le proprie esigenze tecniche-organizzative e produttive le Imprese procureranno di evitare che il Personale che abbia superato il 50° anno di età sia adibito in modo prevalente ai videoterminali, salvo che tale lavoro non sia finalizzato ad una semplice consultazione dei dati.
Le Imprese si adopereranno inoltre affinché il lavoro ai videoterminali avvenga con quegli accorgimenti, ragionevolmente adottati, per evitare il più possibile i disagi al Personale che vi opera.
Le Imprese, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche ed organizzative, procureranno di evitare che le donne in stato di gravidanza operino in modo prevalente al videoterminali.
Il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni due ore di attività al video terminale, personal computer, alla macchina per scrivere con video, e tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro.
E' esclusa la cumulabilità delle pause all'inizio od al termine dell'orario di lavoro.

Art. 9 - Controlli medici
Le Parti concordano che i lavoratori sotto elencati, una volta (due volte per visite oculistiche e audiometriche) all'anno ed a richiesta saranno sottoposti ai seguenti controlli medici:
a) Personale che opera in maniera significativa ai terminali ed ai personal computer:
- visita oculistica
b) Operatori C.E.D., Analisti-Programmatori e Programmatori:
- visita oculistica
- visita otorinolaringoiatra/audiometrica
- visita allergologa
- visita reumatologica - ortopedica
- visita cardiologica
- esami sangue ed urine
I lavoratori di cui al punto b) potranno scegliere se effettuare in tutto od in parte le visite e gli accertamenti sopra elencati.
Il relativo onere sarà a carico delle Imprese, come a carico delle Imprese saranno eventuali esami di laboratorio o più approfonditi esami del sangue e delle urine, richiesti dallo specialista che effettua le visite.
Il tempo necessario per le visite sarà considerato permesso retribuito. Qualora risulti dalla visita specialistica che qualche lavoratore sia colpito da disturbi nocivi dovuti alle macchine, le Imprese cercheranno di risolvere il problema nell'ambito del livello di appartenenza, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Qualora risulti dai controlli oculistici che il lavoratore ha necessità per la prima volta di usare occhiali per il lavoro ai video terminali, le Imprese concorreranno all'acquisto con un importo massimo (una tantum) non ripetibile di £. 400.000.-, a presentazione della regolare documentazione.
I risultati delle visite specialistiche saranno indirizzati direttamente agli interessati.
Le richieste dovranno pervenire ogni anno al Servizio Personale entro il 30/09 e rispettivamente entro il 31/03, per la seconda visita oculistica e audiometrica.

Art. 17 - Locali disagiati
Premesso che la tutela della salute e dell'integrità fisica del dipendente è di primario interesse delle Imprese, le stesse si impegnano ad eliminare, compatibilmente con le strutture attuali dell'edificio, quegli elementi di disagio presenti negli ambienti di lavoro;
che le OO.SS. ritengono di individuare elementi di disagio soprattutto nella mancanza di spazio oggi esistente, le Imprese prendono atto delle indicazioni formulate dalle OO.SS. dirette alla raccomandazione per la ricerca d'una sede nuova e per il temporaneo decentramento in altri stabili cittadini di servizi che possono trovare altrove sistemazione.
Si conviene che, ogni anno, entro il mese di gennaio, le Imprese e le OO.SS. si troveranno per verificare se vi siano locali in cui sussistano eventuali elementi di disagio anche dal punto di vista ergonometrico (Art. 51 del vigente CCNL).
Entro sei mesi dalla verifica, le Imprese adotteranno tutti i provvedimenti ed accorgimenti necessari ad eliminare o diminuire eventuali elementi di disagio alla salute o integrità fisica dei dipendenti nei limiti di cui alla premessa.

Art. 19 - Informazione
Le parti confermano l'aspetto dell'informazione come valore fondamentale nella vita delle Società.
A tal fine concordano di incontrarsi entro tre mesi dalla stesura del Contratto Integrativo Aziendale per la puntuale verifica dell'applicazione degli articoli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Integrativo Aziendale che regolano la materia, in riferimento anche alla tematica della qualità del lavoro.
Ogni anno, successivamente all'approvazione del Bilancio da parte dei competenti organi, le Imprese si incontreranno con le OO.SS. e forniranno alle stesse quei chiarimenti ed informazioni previsti dal vigente CCNL.
Con riferimento peraltro a quanto stabilito al punto c) dell'art. 14 del CCNL le Parti precisano che l'informazione preventiva alle OO.SS. cui sono tenute le Imprese, riguarda anche l'eventuale caso di introduzione di procedure automatizzate che possano incidere concretamente sul livello occupazionale aziendale, ovvero comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di Personale.
Trascorso un semestre dall'incontro di cui sopra, le Imprese e le OO.SS. avranno annualmente un altro incontro per chiarimenti ed informazioni.
Ad integrazione di quanto previsto sul diritto all'informazione, le Imprese, nell'ambito di quanto previsto dal vigente CCNL, forniranno semestralmente, informazioni relative a:
-numero dei dipendenti di 3 e 4 livello che avranno richiesto di essere utilizzati in altre mansioni nell'ambito della categoria di appartenenza anche al fine di favorire l'accrescimento delle proprie capacità professionali, nonché il numero delle richieste accolte;
-numero dei dipendenti di 3 livello adibiti a mansioni comportanti un rapporto macchina continuativo che avranno richiesto di essere utilizzati in altre mansioni nell'ambito del livello di appartenenza, nonché il numero delle richieste accolte;
-numero dei dipendenti di 2, 3, 4 e 5 livello che nel caso di nuove assunzioni per le quali sia previsto un inquadramento contrattuale superiore avranno richiesto di essere adibiti a mansioni diverse da quelle svolte, nonché il numero delle richieste accolte;
-previsione di massima sulle assunzioni;
-annualmente le Imprese riuniranno i lavoratori dipendenti per fornire loro le più importanti informazioni sul Bilancio d'esercizio dell'anno precedente, nonché su eventuali programmi futuri.

Art. 30 - Personale delle unità periferiche
Le Imprese dichiarano la propria disponibilità a comunicare alle OO.SS. le date delle riunioni degli Assistenti d'Area e dei Liquidatori Esterni, al fine di permettere alle OO.SS. l'organizzazione di incontri con detto Personale usufruendo di 2 - ore con massimo di 10 ore annue -, fissate dalle Imprese, in orario di lavoro.

Allegati
Allegato 10 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel rispetto della normativa prevista dal Decreto Legislativo n° 626 dd. 19.09.94, verranno nominati con le modalità previste dallo specifico accordo tra Ania e OO.SS.. Il numero dei rappresentanti viene fissato in tre e per l'espletamento delle loro funzioni verrà fatto riferimento alla normativa di Legge ed al sopra citato accordo.